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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 40279/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, rispettivamente sul giudizio di responsabilità e sulla determinazione della pena, sono manifestamente infondati e sono altresì generici perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, sia con riferimento alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648, cod. pen., sia con riferimento al calcolo della sanzione penale (in particolare, si vedano pagine 3-4 della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del dolo di fattispecie, ricavato dalla mancata allegazione di elementi che attestino la provenienza della cosa ricevuta, e pag. 4 relativamente al diniego di concessione delle attenuanti generiche in ragione della mancanza di segnali di resipiscenza e di consapevolezza circa il disvalore del fatto commesso, nonché della mancanza di impegno in termini risarcitori o riparatori; quanto, poi, al diniego di applicazione dell'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., il giudice adito correttamente rileva che tale circostanza rimane assorbita in quella di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. essendo quest'ultima riferita al disvalore del fatto nel suo complesso, compresa la tenuità del danno economico); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] re este sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, rispettivamente sul giudizio di responsabilità e sulla determinazione della pena, sono manifestamente infondati e sono altresì generici perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, sia con riferimento alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648, cod. pen., sia con riferimento al calcolo della sanzione penale (in particolare, si vedano pagine 3-4 della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del dolo di fattispecie, ricavato dalla mancata allegazione di elementi che attestino la provenienza della cosa ricevuta, e pag. 4 relativamente al diniego di concessione delle attenuanti generiche in ragione della mancanza di segnali di resipiscenza e di consapevolezza circa il disvalore del fatto commesso, nonché della mancanza di impegno in termini risarcitori o riparatori; quanto, poi, al diniego di applicazione dell'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., il giudice adito correttamente rileva che tale circostanza rimane assorbita in quella di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. essendo quest'ultima riferita al disvalore del fatto nel suo complesso, compresa la tenuità del danno economico); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] re este sore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40279/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris