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CassazionedecretoSezione LDecisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20359/2026

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ati [OSCURATO:PERSONA] e-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.179/2025depositata il 16/05/2025latta la rinuncia al ricorso per cassazione depositata da [OSCURATO:PERSONA], in cuisi dà atto che tra le parti è intervenuta la composizione stragiudiziale dellalite, con compensazione delle spese;ritenuto che l’atto ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc;ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito conmodificazioni in 1.197/16, anche in assenza di accettazione dellacontroparte;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità debbano esserecompensate, secondo quanto convenuto dalle parti; P.Q.MNumero registro generale 14893/2025Numero sezionale 763/2026Numero di raccolta generale 20359/2026Data pubblicazione 17/06/2026la corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.Così deciso in Roma, il 17/06/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ati [OSCURATO:PERSONA] e-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.179/2025depositata il 16/05/2025latta la rinuncia al ricorso per cassazione depositata da [OSCURATO:PERSONA], in cuisi dà atto che tra le parti è intervenuta la composizione stragiudiziale dellalite, con compensazione delle spese;ritenuto che l’atto ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc;ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito conmodificazioni in 1.197/16, anche in assenza di accettazione dellacontroparte;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità debbano esserecompensate, secondo quanto convenuto dalle parti; P.Q.MNumero registro generale 14893/2025Numero sezionale 763/2026Numero di raccolta generale 20359/2026Data pubblicazione 17/06/2026la corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.Così deciso in Roma, il 17/06/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20359/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris