Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14322/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

procura allegata al ricorso; con domiciliazione digitaleex lege;-ricorrente-nei confronti diMarina 4 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura incalce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 258/2024 della CORTE d’APPELLOdi TRIESTE, pubblicata il 4 giugno 2024;Numero registro generale 25413/2024Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 14322/2026Data pubblicazione 14/05/2026udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] – premesso che nel 2013 aveva stipulato con lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto di ormeggio e ricovero del suonatante di lusso con annessa custodia in capannone nei mesi daottobre ad aprile; che, nell’ottobre del 2018, in occasione deltrasferimento dell’imbarcazione in altra darsena, aveva rilevato lasussistenza, a carico della stessa, di danni liquidabili nell’importo dioltre 98.000 Euro, come da disposta ed espletata perizia stragiudiziale;e che tali danni erano imputabili all’inadempimento della locatrice, laquale, nel semestre ottobre 2017-aprile 2018, aveva abbandonatol’imbarcazione alle intemperie nel piazzale antistante il capannone,anziché ricoverarla al suo interno – convenne la [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzial Tribunale di Pordenone con domanda risarcitoria, chiedendone lacondanna al pagamento della predetta somma.Si costituì la convenuta, che resistette alla domanda, eccependo,tra l’altro, l’inammissibilità della pretesa risarcitoria in quantoasseritamente contrastante con il giudicato formatosi su un decretoingiuntivo non opposto da essa ottenuto verso l’attore per il pagamentodi canoni non versati, per l’importo complessivo di oltre 42.000 Euro.Istruita la causa mediante acquisizione della perizia stragiudizialee di documentazione fotografica, il Tribunale di Pordenone, consentenza dell’8 giugno 2022, rigettò la domanda e condannò l’attoreal pagamento delle spese di lite.2. [OSCURATO:PERSONA] appellò la decisione dinanzi alla Corte territorialedi Trieste, la quale, con sentenza 4 giugno 2024, n. 258, ha rigettatol’impugnazione, condannando l’appellante alle spese del grado.Numero registro generale 25413/2024Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 14322/2026Data pubblicazione 14/05/2026La Corte d’appello, nel confermare integralmente la statuizione diprimo grado, ha escluso la prova della «riconducibilità dei dannilamentati alla condotta addebitata alla convenuta appellata» (pag.12della sentenza impugnata), sulla base dei seguenti rilievi: a) la periziadi parte, pur affermando la sussistenza di gravi anomalie dovute adincuria nella custodia del natante, tuttavia non risultava accompagnatadall’attestazione che «tali gravi ammaloramenti si erano verificati nelbreve periodo oggetto di causa, o che potessero essere in ogni casocompatibili con una esposizione all’aperto circoscritta al predettoperiodo, né che non fossero piuttosto conseguenza di carenze nellamanutenzione verificatesi in un periodo più lungo, o più risalente»(pag.12, cit.); b) altrettanto era a dirsi per la documentazionefotografica, la quale, tra l’altro, era priva di data certa; c) le incertezzecirca l’imputabilità dei danni alla condotta inadempiente della Marina 4s.r.l. (anziché a carenze manutentive risalenti ad un diverso periodo enon riconducibili al fatto della convenuta) non avrebbero potuto essereeliminate mediante la prova testimoniale (dedotta ma non espletata),la quale per sua natura non avrebbe potuto avere ad oggettoapprezzamenti o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozionidi esperienza non rientranti nel notorio e che, in ogni caso, per comearticolata dalla parte deducente, risultava incentrata «unicamente sulladimostrazione della presenza dell’imbarcazione nel piazzale antistanteal capannone nell’inverno 2017 – 2018, in assenza di ogni ulterioreallegazione (e successiva documentazione) relativa alle effettivecondizioni metereologiche, e in particolare all’entità e alla frequenzadelle precipitazioni verificatesi nella località di [OSCURATO:PERSONA] periodo oggetto di causa» (pag.13 della sentenzaimpugnata); d) l’appellante (originario attore), al momento dellariconsegna dell’imbarcazione, aveva omesso di verificarne le effettiveNumero registro generale 25413/2024Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 14322/2026Data pubblicazione 14/05/2026condizioni in contraddittorio con la controparte ed aveva anzi fattoeffettuare interventi di riparazione senza premurarsi di chiedere unaccertamento tecnico preventivo, al fine di rilevare la sussistenza delleanomalie al momento presenti; e) infine, esclusa la prova dellariconducibilità dei pregiudizi di cui si era invocato il risarcimento aldedotto inadempimento del contratto di ormeggio e ricovero, nonpoteva essere accolta la richiesta attorea di disporre una consulenzatecnica d’ufficio, la quale avrebbe avuto natura «del tutto esplorativa»(pag.13, cit.) sia che fosse condotta sull’imbarcazione, sia che fossecondotta sul materiale fotografico, avuto riguardo al lungo tempotrascorso dalla riconsegna del natante e agli interventi riparativi mediotempore effettuati.3.

Avverso la sentenza della Corte friulana ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.Ha risposto con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]..La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Non sono state depositate memorie di parte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo viene denunciata “violazione e/o falsaapplicazione della norma di cui all’art. 2697 c.c. (art. 360 comma i n.3 c.p.c.)”.Il ricorrente reputa che il titolo del suo credito e della correlativaobbligazione della [OSCURATO:SOCIETA]. (ovverosia, il contratto di ormeggio ericovero del natante) fosse incontestato e che la sussistenza dei danniconseguenti all’inadempimento di tale obbligazione ad opera dellacontroparte fosse stata documentata attraverso la relazione diNumero registro generale 25413/2024Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 14322/2026Data pubblicazione 14/05/2026consulenza di parte e il deposito delle fotografie; sostiene, pertanto,che egli avesse assolto il proprio onere probatorio e che spettasse allaMarina 4 s.r.l. il contrario onere di dimostrare, in via liberatoria, diavere correttamente adempiuto all’obbligo di custodia o, in alternativa,che l’inadempimento fosse dipeso da causa ad essa non imputabile;conclude che, poiché l’onere di fornire la prova liberatoria non era statoassolto dalla debitrice, la domanda risarcitoria da lui proposta avrebbedovuto essere accolta.1.1.

Il motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente richiama l’ormai tradizionale orientamento secondocui, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per ilrisarcimento del danno, deve provare la fonte (negoziale o legale) delsuo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla meraallegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte,mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fattoestintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento odella impossibilità non imputabile della prestazione (Cass., Sez.

Un.,30/10/2001, n. 13533 e succ. conf.).Nella fattispecie, peraltro, la Corte d’appello non ha disapplicatoquesto orientamento, poiché non ha addossato indebitamente alcreditore-attore l’onere di provare l’inadempimento o la colpa delladebitrice-convenuta, ma ha escluso che il primo avesse dato la provadella riconducibilità dei pregiudizi risarcibili alla dedotta condottainadempiente della seconda.Poiché la causalità giuridica – ovverosia, l’imputabilità delleconseguenze dannose lamentate dal creditore alla lesione del suointeresse ad ottenere l’esatta prestazione (arg. ex art.1174 cod. civ.),perpetrata mediante il dedotto inadempimento del debitore – rientra,al contrario di quest’ultimo, nell’orbita dell’onere probatorio delNumero registro generale 25413/2024Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 14322/2026Data pubblicazione 14/05/2026creditore medesimo, deve escludersi la denunciata violazione dell’art.2697 cod. civ.; ciò, in quanto, lungi dall’attribuire il detto onere ad unaparte diversa da quella cui sarebbe spettato secondo le regole discomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatticostitutivi ed eccezioni (cfr., ex multis, Cass. 29/05/2018, n. 13395 eCass. 23/10/2018, n. 26769), la Corte territoriale si è limitata adesprimere il proprio giudizio di merito avente ad oggetto laricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie.Il primo motivo, pertanto, va rigettato.2.

Con il secondo motivo viene denunciata “violazione e/o falsaapplicazione delle disposizioni di cui agli artt. 116 - 244 c.p.c. - 2724c.c. (art. 360 comma i n. 3 c.p.c.)”.La sentenza impugnata è censurata per aver escluso l’inferenzaprobatoria della relazione peritale di parte e della documentazionefotografica, nonché per aver reputato irrilevante la richiesta provatestimoniale, anche in ragione della mancata prova delle condizionimeteorologiche della area in cui si trovava lo stabilimento dellaconvenuta tra l’ottobre del 2017 e l’aprile del 2018, e del mancatoaccertamento delle condizioni dell’imbarcazione in contradittorio.Il ricorrente reputa erronea la scelta di non attribuire efficaciaprobatoria alle fotografie in quanto prive di data certa; sostiene chealle carenze temporali avrebbe potuto farsi fronte attraversol’espletamento della prova testimoniale, la quale avrebbe dovutoessere ammessa in quanto articolata per capitoli formulati in modoanalitico e specifico; ribadisce il valore probatorio della consulenza diparte, nella fattispecie supportata da dati obiettivi.2.1.

Il motivo è inammissibile.Esso, infatti, ad onta della formale intestazione, attiene, nellasostanza, a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazioneNumero registro generale 25413/2024Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 14322/2026Data pubblicazione 14/05/2026una valutazione delle risultanze istruttorie e un giudizio di rilevanzadella dedotta prova testimoniale, alternativi a quelli motivatamenteespressi dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tantol’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale -delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cuicompete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta,insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n.16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485;Cass. 15/07/2009, n. 16499).La Corte territoriale, come si è veduto, ha motivatamente esclusola prova della riconducibilità dei danni lamentati da [OSCURATO:PERSONA] aldedotto contegno inadempiente della società [OSCURATO:SOCIETA]. e haargomentato sulla non rilevanza, in proposito, della richiesta provatestimoniale.Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corted’appello, il motivo di ricorso in esame si palesa inammissibile, inquanto tende a provocare dalla Corte di cassazione una lettura dellerisultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fattodiversi da quelli motivatamente forniti dal giudice di merito, i quali sonoinsindacabili in questa sede di legittimità.3.

Con il terzo motivo viene denunciata “nullità della sentenza e delprocedimento per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 61- 132-191 c.p.c. (art. 360 comma i n. 4) c.p.c.)”.La sentenza impugnata viene censurata per non avere ammesso larichiesta CTU, reputandola “esplorativa”.Il ricorrente sostiene, al contrario, che l’invocata indagine peritale(attraverso la quale il consulente d’ufficio avrebbe potuto esaminare ilmateriale documentale acquisito e valutare la relazione tecnica diNumero registro generale 25413/2024Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 14322/2026Data pubblicazione 14/05/2026parte) sarebbe stata «negata sulla base di una valutazione del tuttopriva di un adeguato supporto motivazionale, e senza un’effettivaanalisi della fattispecie» (pag.15 del ricorso).3.1. anche il terzo motivo è inammissibile.Va qui richiamato e condiviso il principio, affermato da questaCorte, secondo cui il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allostrumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nelpotere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione ècensurabile per cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ., soggiacendo la relativa impugnazione allapreclusione derivante dalla regola della cd.

“doppia conforme” giàsancita dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ e, ora, dall’ultimocomma dello stesso art. 360 (Cass. 25/08/2023, n.25281).Al di là di tale specifico rilievo, la decisione di non esercitare ilproprio potere discrezionale è stata debitamente motivata dal giudicedel merito, il quale, tra l’altro, ha reputato inutile l’approfondimentotecnico, in ragione del lungo tempo trascorso dalla riconsegna delnatante al proprietario e delle riparazioni fatte successivamenteeseguire da quest’ultimo.4.

In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essererigettato.5.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come da dispositivo.6.

A norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 25413/2024Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 14322/2026Data pubblicazione 14/05/2026La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare alla società controricorrente lespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 percompensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 15 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procura allegata al ricorso; con domiciliazione digitaleex lege;-ricorrente-nei confronti diMarina 4 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura incalce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege;-controricorrente-per la cassazione della sentenza n. 258/2024 della CORTE d’APPELLOdi TRIESTE, pubblicata il 4 giugno 2024;Numero registro generale 25413/2024Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 14322/2026Data pubblicazione 14/05/2026udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] – premesso che nel 2013 aveva stipulato con lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto di ormeggio e ricovero del suonatante di lusso con annessa custodia in capannone nei mesi daottobre ad aprile; che, nell’ottobre del 2018, in occasione deltrasferimento dell’imbarcazione in altra darsena, aveva rilevato lasussistenza, a carico della stessa, di danni liquidabili nell’importo dioltre 98.000 Euro, come da disposta ed espletata perizia stragiudiziale;e che tali danni erano imputabili all’inadempimento della locatrice, laquale, nel semestre ottobre 2017-aprile 2018, aveva abbandonatol’imbarcazione alle intemperie nel piazzale antistante il capannone,anziché ricoverarla al suo interno – convenne la [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzial Tribunale di Pordenone con domanda risarcitoria, chiedendone lacondanna al pagamento della predetta somma.Si costituì la convenuta, che resistette alla domanda, eccependo,tra l’altro, l’inammissibilità della pretesa risarcitoria in quantoasseritamente contrastante con il giudicato formatosi su un decretoingiuntivo non opposto da essa ottenuto verso l’attore per il pagamentodi canoni non versati, per l’importo complessivo di oltre 42.000 Euro.Istruita la causa mediante acquisizione della perizia stragiudizialee di documentazione fotografica, il Tribunale di Pordenone, consentenza dell’8 giugno 2022, rigettò la domanda e condannò l’attoreal pagamento delle spese di lite.2. [OSCURATO:PERSONA] appellò la decisione dinanzi alla Corte territorialedi Trieste, la quale, con sentenza 4 giugno 2024, n. 258, ha rigettatol’impugnazione, condannando l’appellante alle spese del grado.Numero registro generale 25413/2024Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 14322/2026Data pubblicazione 14/05/2026La Corte d’appello, nel confermare integralmente la statuizione diprimo grado, ha escluso la prova della «riconducibilità dei dannilamentati alla condotta addebitata alla convenuta appellata» (pag.12della sentenza impugnata), sulla base dei seguenti rilievi: a) la periziadi parte, pur affermando la sussistenza di gravi anomalie dovute adincuria nella custodia del natante, tuttavia non risultava accompagnatadall’attestazione che «tali gravi ammaloramenti si erano verificati nelbreve periodo oggetto di causa, o che potessero essere in ogni casocompatibili con una esposizione all’aperto circoscritta al predettoperiodo, né che non fossero piuttosto conseguenza di carenze nellamanutenzione verificatesi in un periodo più lungo, o più risalente»(pag.12, cit.); b) altrettanto era a dirsi per la documentazionefotografica, la quale, tra l’altro, era priva di data certa; c) le incertezzecirca l’imputabilità dei danni alla condotta inadempiente della Marina 4s.r.l. (anziché a carenze manutentive risalenti ad un diverso periodo enon riconducibili al fatto della convenuta) non avrebbero potuto essereeliminate mediante la prova testimoniale (dedotta ma non espletata),la quale per sua natura non avrebbe potuto avere ad oggettoapprezzamenti o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozionidi esperienza non rientranti nel notorio e che, in ogni caso, per comearticolata dalla parte deducente, risultava incentrata «unicamente sulladimostrazione della presenza dell’imbarcazione nel piazzale antistanteal capannone nell’inverno 2017 – 2018, in assenza di ogni ulterioreallegazione (e successiva documentazione) relativa alle effettivecondizioni metereologiche, e in particolare all’entità e alla frequenzadelle precipitazioni verificatesi nella località di [OSCURATO:PERSONA] periodo oggetto di causa» (pag.13 della sentenzaimpugnata); d) l’appellante (originario attore), al momento dellariconsegna dell’imbarcazione, aveva omesso di verificarne le effettiveNumero registro generale 25413/2024Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 14322/2026Data pubblicazione 14/05/2026condizioni in contraddittorio con la controparte ed aveva anzi fattoeffettuare interventi di riparazione senza premurarsi di chiedere unaccertamento tecnico preventivo, al fine di rilevare la sussistenza delleanomalie al momento presenti; e) infine, esclusa la prova dellariconducibilità dei pregiudizi di cui si era invocato il risarcimento aldedotto inadempimento del contratto di ormeggio e ricovero, nonpoteva essere accolta la richiesta attorea di disporre una consulenzatecnica d’ufficio, la quale avrebbe avuto natura «del tutto esplorativa»(pag.13, cit.) sia che fosse condotta sull’imbarcazione, sia che fossecondotta sul materiale fotografico, avuto riguardo al lungo tempotrascorso dalla riconsegna del natante e agli interventi riparativi mediotempore effettuati.3. Avverso la sentenza della Corte friulana ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.Ha risposto con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]..La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioniscritte.Non sono state depositate memorie di parte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo viene denunciata “violazione e/o falsaapplicazione della norma di cui all’art. 2697 c.c. (art. 360 comma i n.3 c.p.c.)”.Il ricorrente reputa che il titolo del suo credito e della correlativaobbligazione della [OSCURATO:SOCIETA]. (ovverosia, il contratto di ormeggio ericovero del natante) fosse incontestato e che la sussistenza dei danniconseguenti all’inadempimento di tale obbligazione ad opera dellacontroparte fosse stata documentata attraverso la relazione diNumero registro generale 25413/2024Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 14322/2026Data pubblicazione 14/05/2026consulenza di parte e il deposito delle fotografie; sostiene, pertanto,che egli avesse assolto il proprio onere probatorio e che spettasse allaMarina 4 s.r.l. il contrario onere di dimostrare, in via liberatoria, diavere correttamente adempiuto all’obbligo di custodia o, in alternativa,che l’inadempimento fosse dipeso da causa ad essa non imputabile;conclude che, poiché l’onere di fornire la prova liberatoria non era statoassolto dalla debitrice, la domanda risarcitoria da lui proposta avrebbedovuto essere accolta.1.1. Il motivo è manifestamente infondato.Il ricorrente richiama l’ormai tradizionale orientamento secondocui, in tema di responsabilità contrattuale, il creditore che agisca per ilrisarcimento del danno, deve provare la fonte (negoziale o legale) delsuo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla meraallegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte,mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fattoestintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento odella impossibilità non imputabile della prestazione (Cass., Sez. Un.,30/10/2001, n. 13533 e succ. conf.).Nella fattispecie, peraltro, la Corte d’appello non ha disapplicatoquesto orientamento, poiché non ha addossato indebitamente alcreditore-attore l’onere di provare l’inadempimento o la colpa delladebitrice-convenuta, ma ha escluso che il primo avesse dato la provadella riconducibilità dei pregiudizi risarcibili alla dedotta condottainadempiente della seconda.Poiché la causalità giuridica – ovverosia, l’imputabilità delleconseguenze dannose lamentate dal creditore alla lesione del suointeresse ad ottenere l’esatta prestazione (arg. ex art.1174 cod. civ.),perpetrata mediante il dedotto inadempimento del debitore – rientra,al contrario di quest’ultimo, nell’orbita dell’onere probatorio delNumero registro generale 25413/2024Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 14322/2026Data pubblicazione 14/05/2026creditore medesimo, deve escludersi la denunciata violazione dell’art.2697 cod. civ.; ciò, in quanto, lungi dall’attribuire il detto onere ad unaparte diversa da quella cui sarebbe spettato secondo le regole discomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatticostitutivi ed eccezioni (cfr., ex multis, Cass. 29/05/2018, n. 13395 eCass. 23/10/2018, n. 26769), la Corte territoriale si è limitata adesprimere il proprio giudizio di merito avente ad oggetto laricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie.Il primo motivo, pertanto, va rigettato.2. Con il secondo motivo viene denunciata “violazione e/o falsaapplicazione delle disposizioni di cui agli artt. 116 - 244 c.p.c. - 2724c.c. (art. 360 comma i n. 3 c.p.c.)”.La sentenza impugnata è censurata per aver escluso l’inferenzaprobatoria della relazione peritale di parte e della documentazionefotografica, nonché per aver reputato irrilevante la richiesta provatestimoniale, anche in ragione della mancata prova delle condizionimeteorologiche della area in cui si trovava lo stabilimento dellaconvenuta tra l’ottobre del 2017 e l’aprile del 2018, e del mancatoaccertamento delle condizioni dell’imbarcazione in contradittorio.Il ricorrente reputa erronea la scelta di non attribuire efficaciaprobatoria alle fotografie in quanto prive di data certa; sostiene chealle carenze temporali avrebbe potuto farsi fronte attraversol’espletamento della prova testimoniale, la quale avrebbe dovutoessere ammessa in quanto articolata per capitoli formulati in modoanalitico e specifico; ribadisce il valore probatorio della consulenza diparte, nella fattispecie supportata da dati obiettivi.2.1. Il motivo è inammissibile.Esso, infatti, ad onta della formale intestazione, attiene, nellasostanza, a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazioneNumero registro generale 25413/2024Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 14322/2026Data pubblicazione 14/05/2026una valutazione delle risultanze istruttorie e un giudizio di rilevanzadella dedotta prova testimoniale, alternativi a quelli motivatamenteespressi dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tantol’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale -delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cuicompete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta,insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n.16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485;Cass. 15/07/2009, n. 16499).La Corte territoriale, come si è veduto, ha motivatamente esclusola prova della riconducibilità dei danni lamentati da [OSCURATO:PERSONA] aldedotto contegno inadempiente della società [OSCURATO:SOCIETA]. e haargomentato sulla non rilevanza, in proposito, della richiesta provatestimoniale.Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corted’appello, il motivo di ricorso in esame si palesa inammissibile, inquanto tende a provocare dalla Corte di cassazione una lettura dellerisultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fattodiversi da quelli motivatamente forniti dal giudice di merito, i quali sonoinsindacabili in questa sede di legittimità.3. Con il terzo motivo viene denunciata “nullità della sentenza e delprocedimento per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 61- 132-191 c.p.c. (art. 360 comma i n. 4) c.p.c.)”.La sentenza impugnata viene censurata per non avere ammesso larichiesta CTU, reputandola “esplorativa”.Il ricorrente sostiene, al contrario, che l’invocata indagine peritale(attraverso la quale il consulente d’ufficio avrebbe potuto esaminare ilmateriale documentale acquisito e valutare la relazione tecnica diNumero registro generale 25413/2024Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 14322/2026Data pubblicazione 14/05/2026parte) sarebbe stata «negata sulla base di una valutazione del tuttopriva di un adeguato supporto motivazionale, e senza un’effettivaanalisi della fattispecie» (pag.15 del ricorso).3.1. anche il terzo motivo è inammissibile.Va qui richiamato e condiviso il principio, affermato da questaCorte, secondo cui il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allostrumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nelpotere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione ècensurabile per cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ., soggiacendo la relativa impugnazione allapreclusione derivante dalla regola della cd. “doppia conforme” giàsancita dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ e, ora, dall’ultimocomma dello stesso art. 360 (Cass. 25/08/2023, n.25281).Al di là di tale specifico rilievo, la decisione di non esercitare ilproprio potere discrezionale è stata debitamente motivata dal giudicedel merito, il quale, tra l’altro, ha reputato inutile l’approfondimentotecnico, in ragione del lungo tempo trascorso dalla riconsegna delnatante al proprietario e delle riparazioni fatte successivamenteeseguire da quest’ultimo.4. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essererigettato.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come da dispositivo.6. A norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.MNumero registro generale 25413/2024Numero sezionale 1355/2026Numero di raccolta generale 14322/2026Data pubblicazione 14/05/2026La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare alla società controricorrente lespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 percompensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 15 aprile 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14322/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris