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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32654/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Perugia il 13 maggio 2022, decidendo in sede di rinvio dalla S.C. (Sez. 3, n. 7133 del 17/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, n.m.), in parziale riforma della sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Pesaro il 2 ottobre 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di due reati di cessione di eroina, l'uno commesso il 3 aprile 2017 (capo n. 21 dell'editto) e l'altro il 12 maggio 2017 (capo n. 22), e, con le circostanze attenuanti generiche ed operata la continuazione per il rito, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia, ebbene, riconosciuta ed applicata anche l'attenuante di cui all'art. 62, num. 4, cod. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge.

2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 62, num. 4, e 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché la riduzione di pena di sei mesi di reclusione applicata per effetto della riconosciuta attenuante di cui all'art. 62, num. 4, cod. pen. risulta inferiore ad un terzo della sanzione sicchè - ritiene il ricorrente - o si tratterebbe di una riduzione di un terzo erroneamente calcolata in danno dell'imputato ovvero di una riduzione in misura inferiore al massimo consentito del tutto priva di motivazione e, dunque, illegittima.

2.2. Con il secondo motivo censura la violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen., 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 125 cod. proc. pen., per essere non motivato l'aumento di pena di tre mesi di reclusione operato a titolo di continuazione per il reato di cui al capo n. 22) rispetto alla pena-base per il reato sub n. 21), giudicato più grave.

Si richiama l'insegnamento di Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).(Conf.

Sez.

U, n.7930/95, Rv.201549-01)».

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.3.

Il P.G. nella requisitoria scritta del 16 marzo 2023 ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

2. Va premesso, per una migliore intelligenza del ricorso, che il Giudice di merito (p. 3 della sentenza impugnata) ha operato la diminuzione per la riconosciuta attenuante in misura inferiore al massimo di legge, cioè in misura inferiore ad un terzo, ma prossima ad esso (scendendo da otto mesi di reclusione e 1.400,00 euro di multa a sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa); quanto all'aumento per la continuazione - con un solo ulteriore reato - ha determinato il quantum di pena aggiuntivo in tre mesi di reclusione e 500,00 euro di multa.

3. Ciò posto, il richiamo alle esigenze di giustizia giustifica la diminuzione di pena, peraltro operata in misura significativa, in conformità all'insegnamento di Sez. 1, n. 6034 del 11/04/1995, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 201433 (secondo cui «Il giudice di merito - per adempiere all'obbligo della motivazione nel determinare la misura della diminuzione della pena in conseguenza dell'applicazione di circostanze attenuanti - esercita una tipica facoltà discrezionale e perciò non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione dell'elemento o degli elementi resisi determinanti per la soluzione adottata.

Conseguentemente, anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena»): si tratta di precedente di legittimità richiamato dal P.G. nella requisitoria scritta e costantemente ribadito nel tempo dalla S.C. (cfr., ad esempio, Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524, secondo cui «Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo"»).

Risulta, dunque, pienamente legittima l'applicazione delle attenuanti generiche in misura tale (inferiore ad un terzo) da non arrivare al minimo di pena raggiungibile («Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica (quale: "Si ritiene congruo") (Nel caso la riduzione di pena era prossima alla misura massima di un terzo)» (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata S. ed altri, Rv. 211583).

4. Quanto al secondo motivo, non risulta pertinente il richiamo da parte del ricorrente all'insegnamento di Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che riguarda l'aumento per più reati riconosciuto in continuazione, in quanto nel caso di specie si è avuto un aumento per un unico reato, aumento stimato dalla Corte territoriale, con motivazione che risulta sufficiente e non incongrua, conforme a giustizia.

Né può trascurarsi che «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005; nello stesso senso v. già Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770, sub n. 2.3, p. 3, del "considerato in diritto"). 5.In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Perugia il 13 maggio 2022, decidendo in sede di rinvio dalla S.C. (Sez. 3, n. 7133 del 17/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, n.m.), in parziale riforma della sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Pesaro il 2 ottobre 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di due reati di cessione di eroina, l'uno commesso il 3 aprile 2017 (capo n. 21 dell'editto) e l'altro il 12 maggio 2017 (capo n. 22), e, con le circostanze attenuanti generiche ed operata la continuazione per il rito, lo ha condannato alla pena stimata di giustizia, ebbene, riconosciuta ed applicata anche l'attenuante di cui all'art. 62, num. 4, cod. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 62, num. 4, e 133 cod. pen. e 125 cod. proc. pen. in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché la riduzione di pena di sei mesi di reclusione applicata per effetto della riconosciuta attenuante di cui all'art. 62, num. 4, cod. pen. risulta inferiore ad un terzo della sanzione sicchè - ritiene il ricorrente - o si tratterebbe di una riduzione di un terzo erroneamente calcolata in danno dell'imputato ovvero di una riduzione in misura inferiore al massimo consentito del tutto priva di motivazione e, dunque, illegittima. 2.2. Con il secondo motivo censura la violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen., 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 125 cod. proc. pen., per essere non motivato l'aumento di pena di tre mesi di reclusione operato a titolo di continuazione per il reato di cui al capo n. 22) rispetto alla pena-base per il reato sub n. 21), giudicato più grave. Si richiama l'insegnamento di Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, secondo cui «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).(Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)». Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 16 marzo 2023 ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. Va premesso, per una migliore intelligenza del ricorso, che il Giudice di merito (p. 3 della sentenza impugnata) ha operato la diminuzione per la riconosciuta attenuante in misura inferiore al massimo di legge, cioè in misura inferiore ad un terzo, ma prossima ad esso (scendendo da otto mesi di reclusione e 1.400,00 euro di multa a sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa); quanto all'aumento per la continuazione - con un solo ulteriore reato - ha determinato il quantum di pena aggiuntivo in tre mesi di reclusione e 500,00 euro di multa. 3. Ciò posto, il richiamo alle esigenze di giustizia giustifica la diminuzione di pena, peraltro operata in misura significativa, in conformità all'insegnamento di Sez. 1, n. 6034 del 11/04/1995, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 201433 (secondo cui «Il giudice di merito - per adempiere all'obbligo della motivazione nel determinare la misura della diminuzione della pena in conseguenza dell'applicazione di circostanze attenuanti - esercita una tipica facoltà discrezionale e perciò non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione dell'elemento o degli elementi resisi determinanti per la soluzione adottata. Conseguentemente, anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena»): si tratta di precedente di legittimità richiamato dal P.G. nella requisitoria scritta e costantemente ribadito nel tempo dalla S.C. (cfr., ad esempio, Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524, secondo cui «Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo"»). Risulta, dunque, pienamente legittima l'applicazione delle attenuanti generiche in misura tale (inferiore ad un terzo) da non arrivare al minimo di pena raggiungibile («Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica (quale: "Si ritiene congruo") (Nel caso la riduzione di pena era prossima alla misura massima di un terzo)» (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata S. ed altri, Rv. 211583). 4. Quanto al secondo motivo, non risulta pertinente il richiamo da parte del ricorrente all'insegnamento di Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che riguarda l'aumento per più reati riconosciuto in continuazione, in quanto nel caso di specie si è avuto un aumento per un unico reato, aumento stimato dalla Corte territoriale, con motivazione che risulta sufficiente e non incongrua, conforme a giustizia. Né può trascurarsi che «In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005; nello stesso senso v. già Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770, sub n. 2.3, p. 3, del "considerato in diritto"). 5.In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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