CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 32709/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32853/2018R.G. proposto da Ministero dell’Istruzionee del Merito, Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo e Ambito territoriale per la provincia di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatiope legis in Roma , via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale sonorappresentati e difes i; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati per legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; - c ontroricorrenti - Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimat e - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 324 /201 8 pubblicata il 10 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno premesso di: essere docenti a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR; essere stati immessi in ruolo per effetto della legge n. 107 del 2015; avere presentato domanda di trasferimento, partecipando alle fasi B e C della mobilità territoriale; di non essersi visto riconosciuto il punteggio relativo al servizio preruolo svolto presso istituti scolastici paritari. Essi hanno chiesto, quindi, che, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni allegate al CCNL per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 nella parte in cui disponevano che il servizio in questione non era valutabile, fosse dichiarato il loro diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 ss., del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari nella stessa misura di quello prestato in quelli statali e che detto servizio fosse riconosciuto anche ai fini giuridici economici e di carriera, con condanna del MIUR ad inserire il punteggio in esame nella citata graduatoria per la mobilità e a pagare le differenze retributive. La sola [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, altresì, l’omessa valutazione di alcuni punteggi (in particolare, quello concernente l’abilitazione SISS ed il mancato riconoscimento del diritto di inamovibilità e/o comunque di precedenza ex art. 33 della legge n. 104 del 1992. Il Tribunale di Chieti, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 105/2017, ha accolto tutti i ricorsi. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo e l’Ambito territoriale per la provincia di Pescara hanno proposto appelloche la Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 324/2018, ha accolto limitatamente all’avvenuto riconoscimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], del punteggio relativo all’abilitazione SISS ed alle spese di lite di primo grado, rigettandolo per il resto. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), l’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo e l’Ambito territoriale per la provincia di Pescara hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hannosvolto difese. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente, si osserva che, dalla lettura del ricorso, emerge come non sia stato proposto gravame contro la sentenza di appello con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, deve rilevarsi che, in ordine a detta posizione, la decisione di secondo grado èormai passata in giudicato. 2)Con un unico motivo le amministrazioni ricorrenti contestano la violazione e falsa applicazione degli artt.485 e 490 d.lgs. n. 297 del 1994 e dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 255 del 2001in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare il diritto delle controparti al riconoscimento del servizio di insegnamento pre ruolo svolto in istituti scolastici paritari ai fini del computo del punteggio per la formazione della graduatoria rilevante per la procedura di mobilità straordinaria AS 2016/2017. Ladoglianza è fondata. La decisione impugnata non è conforme al principio di diritto enunciato da questa S.C. secondo cui , ai fini dell ’ inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297del 1994, il servizio pre - ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo (da ultimo Cass., Sez. L, n. 7583 dell’ 8 marzo 2022, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, ex art. 118 disp. att. c.p.c.). In particolare, deve ritenersi cheil legislatore con la legge n. 62 del 2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale, né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata. 3)Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata, con l’eccezione della parte concernente la posizione di [OSCURATO:PERSONA], e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto delle originarie domande di riconoscimento del servizio pre ruolo prestato nelle scuole paritarie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le spese di lite dell’intero processo sono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in quanto l’indirizzo giurisprudenziale seguito nella specie si è definitivamente consolidato dopo l’introduzione del giudizio di merito. P.Q.M. La Corte, -accoglie il ricorso; -cassa la sentenza impugnata, tranne che per la parte concernente la posizione di [OSCURATO:PERSONA], e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande di riconoscimento del servizio preruolo prestato nelle scuole paritarie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sa