CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31462/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6994/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio della nominata società “[OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, nonché quale erede della defunta madre Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio della nominata società “[OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, nonché quale erede della defunta madre Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Ragusa, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 183. –controricorrenti e ricorrent i incidental i – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. SICILIA n. 7947/13/2021, depositata in data14 settembre 20 21 . Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF- IRES-IVA-IRAP 2007-2008 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nonché i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricevevano notifica di distinti avvisi di accertamento per le annualità 2007-2008 (tre avvisi di accertamento notificati alla società: n. TYZ030201602 per l’anno di imposta 2007, atto di irrogazione sanzioni per l’anno di imposta 2007; n. TYZ03B701666, per l’anno di imposta 2008; due avvisi notificati ai detti contribuenti per gli anni di imposta 2007 e 2008: n. TYZ010201615 per l’anno di imposta 2007 e n. TYZ01B701683 per l’anno di imposta 2008, Vincenzo di Pasquale; n. TYZ010201621, per l’anno di imposta 2007 e n. TYZ01B7701686, per l’anno di imposta 2008, Franco di Pasquale; n. TYZ010201622 per l’anno di imposta 2007 e n. TYZ01B701692 per l’anno di imposta 2008, [OSCURATO:PERSONA]), sul presupposto (art. 32, primo comma, nn. 2 e 7, d.P.R. 29 settembre 1973 nonché art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) che, in assenza di adeguata giustificazione, i prelievi e i versamentibancari effettuati andavano considerati ricavi non registrati. Avverso i predetti avvisi di accertamento, la società nonché i contribuenti proponevano distinti ricorsi e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni. 2. La C.t.p. di Ragusa, previa riunione, con sentenza n. 44/02/2016, depositata in data 11.01.2016, annullava tutti gli atti impugnati per difetto di valida sottoscrizione, fatta eccezione per l’avviso n. TYZ03B701666 indirizzato alla società e relativo all’anno di imposta 2008, del quale riduceva l’accertamento ad € 138.391,52. 3. Avverso la sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Sicilia e resistevano i contribuenti con controdeduzioni, spiccando altresì appelloincidentale. 4. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 7947/13/2021, depositata in data 14 settembre 20 21 , accoglieva parzialmente il ricorso principale, ripristinando i soli avvisi di accertamenti relativi all’anno di imposta 2007 e indirizzati rispettivamente alla società nonché al sig. [OSCURATO:PERSONA] (n. TYZ030201602 e n. TYZ010201621); in accoglimento parziale del ricorso incidentale, condannava l’ufficio al pagamento delle spese di lite del primo grado, nella misura del 50%. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Sicilia l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo. I contribuenti hanno resistito con controricorso , proponendo altresì ricorso incidentale affidato a cinque motivi. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso principale, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., in rapporto all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in procede ndo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha erroneamente ritenuto che il Giudice di prime cure avesse dichiarato legittimi tutti gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto l’anno d’imposta 2008. 2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Quanto alla illegittimità dell’avviso di accertamento n. TYZ030201602 (società pasticceria G . D i P asquale S .r.l. anno 2007) per mancanza di valida sottoscrizione -Nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod.p roc. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , c od . p roc . c iv . » la società contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto idoneo a soddisfare il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dal più volte menzionato art. 42, la nota prot. n. 7767/2012, in forza della quale il Funzionario sottoscrittore dell’avviso, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], era stata designata come sostituto del Direttore provinciale nei giorni 27 e 28 dicembre 2012. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Quanto alla illegittimità dell’avviso di accertamento n. TYZ01020161/12 (socio sig. [OSCURATO:PERSONA] P asquale, anno 2007) per mancanza di valida sottoscrizione. I llegittimità della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 , c od . proc. c iv. - N ullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c od . proc.c iv ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 , c od . p roc . c iv . - In subordine: nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. c iv ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , c od . p roc . civ.» la società contribuente lamenta l’ error in procede ndo e l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato la legittimità della sottoscrizione dell’atto impositivo sulla base dell’asserito esercizio, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di un potere “sostitutivo”, diverso rispetto a quello estrinsecato dalla stampigliatura riportata in calce all’atto medesimo – dalla cui disamina incontestabilmente emerge che costei ha agito quale mera “delegata” alla firma dell’avviso di accertamento, così esprimendosi in patente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 2.2. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Quanto all’imputabilità all’attività d’impresa della società “pasticceria G. [OSCURATO:PERSONA] S .r.l.” dei movimenti passivi riscontrati sui conti correnti personali dei soci Franco e [OSCURATO:PERSONA]: Nullità della sentenza per omessa pronuncia/totale mancanza di motivazione – violazione dell’art. 112 e 132 c od . p roc . c iv ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , c od . p roc . c iv . Illegittimità della sentenza per violazione ed erronea applicazione dell’art. 2697 cod. c iv . – i n relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c od . p roc . c iv .» la società contribuente lamenta l’ error in procedendo e l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha utilizzato argomentazioni generiche ed inconferenti per giungere alla conclusione secondo cui andassero recuperati a reddito anche i movimenti passivi privi di beneficiario (prelevamenti per contanti e assegni) riscontrati dal C.T.U. sui conti correnti personali dei soci. 2.3. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Illegittimità della gravata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 112 c od . p roc . c iv . e 24 C ost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c od . p roc . c iv . » la società contribuente lamenta l’ error in procedendo e l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito che le movimentazioni non giustificate devono essere assoggettate ad IVA interamente, cioè con riguardo tanto ai prelevamenti quanto ai versamenti, entrambi imputabili a ricavi, proprio perché non risulta superata la presunzione di ricavi imponibili, trattandosi di una presunzione legale supportata dal connotato della ragionevolezza. 2.4. Con il quinto motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per contrasto tra motivazione e dispositivo, per irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili, nonché per omessa motivazione, con riferimento all’art. 111 Cost., art. 132 cod. p roc . c iv ., e all’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» la società contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reso due affermazioni - la prima, contenuta nel dispositivo, che conferma gli Avvisi di accertamento 1601 e 1621 senza disporre alcuna rideterminazione dei ricavi/operazioni imponibili IVA riconducibili a movimentazioni ingiustificate, e la seconda, in motivazione, che quantifica in € 386.481,77 (da € 381.621,77 + 4.860,00) le movimentazioni ingiustificate per l’anno 2007 – che si pongono in evidente ed insanabile contrasto tra loro. 3. L’unico motivo di ricorso principale ̀ fondato. Esso si concretizza anche n ella denuncia di una motivazione assolutamente carente (pag. 39 ric.), conseguente all’ erronea interpretazione della sentenza impugnata e dei motivi d’appello erariale (questo, riportato in ricorso ed anche allegato ), trasmodando di conseguenza anche nella violazione del l’art. 112 cod. proc. civ. 3.1. La giurisprudenza di questa Corte, sul precipuo punto dell’interpretazione della domanda e del vizio di motivazione (Cass.10/06/2020, n. 11103), ha chiarito che la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 3.2. Nella motivazione della sentenza impugnata, si legge che la censura dell'Amministrazione alla sentenza della C.t.p. s arebbe stata mossa in modo erroneo, giacché attinge g li avvisi di accertamento n. TYZ01B701683, TYZ01B701686 e TYZ01B701692, i quali, relativi all'anno 2008, sarebbero stati ritenuti validi dal primo collegio. Pertanto, ad avviso dei giudici di seconde cure, l'appello erariale avrebbe dovuto intendersi piuttosto nel senso che le censure dell’appellante avrebbero avuto ad oggetto gli avvisi di accertamento del 2007, sul presupposto che essi erano stati dichiarati nullidalla C.t.p. Sicché , dal l’ incipit in argomento, emerge che la decisione gravata prende le mosse dall'errata convinzione che il Giudice di prime cure avesse dichiarato legittimi tutti gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto l'anno di imposta 2008. Invece, dalla lettura della sentenza del primo grado (così come riportata ed intesa dalle parti nel ricorso e nel controricorso, e come pure risulta da altro passo della stessa sentenza qui impugnata) si evince che la C.t.p. aveva annullato tutti gli atti impugnati, ad eccezione dell'atto notificato alla società per l'anno 2008. Ed infatti, nell’appello, l'Agenzia aveva impugnato la sentenza di prime cure censurandone anche l’ ultrapetizione , nella parte in cui aveva dichiarato nulli gli avvisi di accertamento per l'anno di imposta 2008, atteso che nei ricorsi originari riuniti (pure allegati dalla difesa erariale al ricorso) - con i quali erano stati impugnati anche gli avvisi di accertamento relativi all’anno di imposta 2008, nonché l’atto di irrogazione sanzioni n. TYZIR200004- il difetto di valida sottoscrizione degli accertamenti per l’anno d’imposta 2008 non era stata affatto dedotta. Nella sostanza, quindi, la C.t.r. ha non solo presupposto un contenuto decisorio della sentenza appellata differente da quello che essa pacificamente aveva, ma sulla base di tale fraintendimento ha anche “riqualificato” l’oggetto dell’appello erariale, attribuendo all’appellante l’errore nell’indicazione degli avvisi impugnati e “correggendo” in tal senso l’appello. La conseguenza di questa catena di fraintendimenti ̀ l’assoluta ed insanabile incertezza in ordine all’esatta individuazione degli atti impositivi sui quali la sentenza qui impugnata ha inteso pronunciarsi a seguito dell’appello erariale. La circostanza che, in altri passaggi della sentenza (in particolare nella narrazione dello svolgimento del processo), la C.t.r. abbia affermato anche che tutti gli atti impositivi relativi al 2008, salvo quello riferibile alla società, sono stati annullati, non sana l’incertezza della successiva motivazione, ma aggiunge una contraddizione interna alla stessa, che ne corrobora il vizio assoluto. Il motivo va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata in parte qua, con rinvio al giudice a quo. 4. Passando all’esame dei motivi di ricorso incidentale, tenuto conto della regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. circa l’ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni, va esaminato prioritariamente e d accolt o il quinto motivo. Invero, le medesime incertezze interpretative motivazionali che hanno determinato l’accoglimento del ricorso principale, coinvolgendo a monte l’esatta individuazione del decisum in primo grado e del thema decidendum del secondo, riverberano inevitabilmente i loro effetti anche sull a parte della sentenza d’appello impugnata con il ricorso incidentale. La quale, comunque, di per sé presenta il vizio assoluto di motivazione denunziato, derivante dall’ obiettivo contrasto tra motivazione e dispositivo, non altrimenti ed univocamente riconciliabili. Invero, la sentenza impugnata, nel dispositivo, dichiara di accogliere parzialmente l’appello principale proposto dall’Ufficio, con conferma degli avvisi di accertamento n. TYZ1030201 602 e TYZ101020 1621 - e, pertanto, sembrerebbe desumersi l’integrale conferma dei predetti atti e dunque delle rispettive intere pretese impositive, determinate in relazione a ricavi/operazioni imponibili IVA riconducibili ad un totale di movimentazioni ingiustificate pari ad € 2.641.603,12 - di poi, nella parte motiva, invece, ritenuta la legittima sottoscrizione apposta in seno ai medesimi avvisi nn. TYZ030201602 e TYZ1010201621, la stessa pronuncia riportache le movimentazioni ingiustificate del 2007, come “ consacrate nei detti avvisi di accertamento”, ammontano ad € 381.621,77, “ valore che scaturisce dalla quantificazione del c.t.u. ”, cui vanno aggiunti, come correttamente indicato dall’Agenzia appellante, € 4.860,00 di versamenti relativi al socio defunto Scalone; per poi aggiungere che le operazioni peritali in buona sostanza hanno confermato la fondatezza degli accertamenti dell’Ufficio. 4.1. Le due affermazioni - la prima, contenuta nel dispositivo, che conferma gli a vvisi di accertamento nn. TYZ030201602 e TYZ1010201621 senza disporre alcuna rideterminazione dei ricavi/operazioni imponibili IVA riconducibili a movimentazioni ingiustificate, e la seconda, in motivazione, che quantifica in € 386.481,77 le movimentazioni ingiustificate per l’anno 2007 - si pongono in evidente ed insanabile contrasto tra loro. Né comunque è percepibile logicamente quale sia, secondo la C.t.r., la relazione tra il valore “consacrato” negli atti impositivi e quello che “scaturisce dalla quantificazione del c.t.u.”. 4.2. Tale contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, determina la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, cod. proc. civ. 5. Dall’accoglimento di questo motivo di ricorso incidentale discende l’assorbimento dei restanti. 6. In conclusione, il motivo di ricorso principale è fondato come pure il quinto motivo di ricorso incidentale, conseguentemente, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Ragusa affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale ed il quinto motivo di ricorso incidentalee, assorbiti i restanti motivi di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvi a a lla Corte