CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 ottobre 2025
Cassazione n. 19071/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentita la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso;lette le memorie dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], direttaalla sospensione e/o alla declaratoria d’inefficacia, a far data dal 4 novembre 2025,dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero il 17 ottobre 2025 per la penaresidua di anni 4 e giorni 18 di reclusione in relazione alla sentenza di condanna pronunciatadal medesimo Tribunale in data 21 febbraio 2025, irrevocabile il 18 marzo 2025.Dato atto del rigetto di pregressa istanza con cui la condannata chiedeva fosseannullato o dichiarata nullo l’ordine di esecuzione per omesso computo delle detrazionispettanti ai sensi degli artt. 54 Ord. pen. e 656, comma 10 bis, cod. proc. pen., il Tribunaleha rigettato l’incidente di esecuzione, argomentando che l’obbligo di sospensione operaentro le soglie quantitative di pena fissate dal comma 5 dell’art. 656 cod. proc. pen. e neilimiti di cui ai successivi commi 9 e 10.2. Avverso l’ordinanza i difensori dell’interessata, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura, con cui hannoeccepito violazione di legge e vizio di motivazione.Rilevato che erano estranei all’incidente di esecuzione i riferimenti del giudice al rigettodella precedente istanza, con cui era stata dedotta la violazione dell’art. 656, comma 10-bis,cod. proc. pen., si sono doluti dell’omessa sospensione dell’ordine di esecuzione, benché adecorrere dal 5 novembre 2025 la pena che la condannata avrebbe dovuto scontare fosseinferiore a quattro anni di reclusione, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n.41 del 2 marzo 2018, nonché il precedente di questa Sezione, n. 34427 del 02/07/2018,Calabrese, Rv. 273857 – 01, ed eccependo, in subordine, l’illegittimità costituzionale dell’art.656, comma 5, cit. per violazione del canone di ragionevolezza e disparità trattamento.3. Con la requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ilrigetto del ricorso.4. Con memoria ex art. 611, comma 1, cod. proc. pen. e successiva memoria di replicaalla requisitoria del pubblico ministero, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso,rivendicando l’innocenza dell’assistita a dispetto della condanna riportata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. La sospensione dell’esecuzione costituisce un istituto di favore per i condannati neicui confronti devono essere eseguite pene detentive brevi, perché ne impedisce l’immediatoingresso in carcere, dando loro modo di richiedere e, se ne sussistono le condizioni, ottenereuna misura alternativa alla detenzione (così Corte cost., sent. n. 90 del 2017).[OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha rimarcato «la dimensione normativa ancillare» dellasospensione dell’ordine di esecuzione rispetto alle finalità delle misure alternative,sussistendo un «tendenziale collegamento» della sospensione rispetto ai casi di accessoalle predette misure (Corte cost., sent. n. 41 del 2018): il meccanismo sospensivo mira arisparmiare il carcere al condannato che possa, ab initio, godere di una misuraspecificamente congegnata per favorirne la risocializzazione. In coerenza con questa funzione, ove il quantum di pena da scontare, anche se residuodi maggior pena, consenta al condannato di accedere alle misure alternative, è dovere delpubblico ministero disporre la sospensione dell’ordine di esecuzione, in modo da permettereall’interessato la presentazione della relativa istanza senza subire, nelle more delladecisione, la privazione della libertà personale.La ratio esposta non è evidentemente riscontrabile nei confronti del condannato, giàdetenuto in esecuzione pena, che nel corso dell’espiazione maturi un residuo inferiore aiquattro anni di reclusione: questi può accedere alle misure alternative dalla condizionedetentiva,ma attende in vinculis la definizione del procedimento innanzi alla magistratura disorveglianza, senza che alcun profilo di irragionevolezza o disparità di trattamento sia inconcreto ravvisabile alla stregua delle argomentazioni esposte.È questo il caso dell’odierna ricorrente, la quale non contesta l’iniziale legittimitàdell’ordine di esecuzione, ma si duole dell’omessa sospensione al raggiungimento di unresiduo di pena inferiore alla soglia fissata dalla legge.Inconferente risulta il richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciatadalla Corte costituzionale con sentenza n. 41 del 2018 che, proprio nell’ottica del richiamatoparallelismo tra possibilità di accesso alle misure alternative alla detenzione e sospensionedell’esecuzione della pena, ha censurato il mancato adeguamento dell’art. 656, comma 5,cod. proc. pen. a seguito dell’introduzione al comma 3-bis dell’art. 47 Ord. pen., per effettodell’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dell’affidamento in prova, cosiddetto“allargato”, per pene da espiare fino a quattro anni di detenzione.A tale intervento del [OSCURATO:PERSONA] delle leggi è strettamente collegato il principio di dirittostabilito da questa Sezione, secondo cui «in tema di esecuzione di pene detentive brevi, aseguito della declaratoria di illegittimità costituzionale (v. C. Cost. n. 41 del 2018) dell'art.656, comma 5, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione ha il dovere di esaminare ladomanda del detenuto di sospensione temporanea dell'ordine di esecuzione relativo a penasuperiore a tre anni ma inferiore a quattro e, in presenza degli altri presupposti di legge, diprovvedere al ripristino della facoltà del medesimo di proporre, da libero, istanza di misuraalternativa, con tempestiva sospensione dell'esecuzione, a condizione che analoga istanzadi misura alternativa, proposta dopo l'inizio dell'esecuzione della pena cui l'istanza stessa siriferisce, non sia già stata oggetto di decisione da parte del Tribunale di Sorveglianza».Il precedente giurisprudenziale non è pertinente al caso in esame, essendoincontestato che [OSCURATO:PERSONA] non poteva beneficiare della sospensione dell’ordine aisensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., poiché alla data di emissione doveva scontareuna pena residua, al netto del presofferto, superiore ai quattro anni di reclusione.Ne consegue che correttamente il giudice dell’esecuzione ha disatteso l’istanzaproposta dalla condannata.3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]