CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] nato ad Orvieto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 12/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020 e succ. modd., con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 aprile 2018 la Corte di appello di Perugia riformava parzialmente la sentenza del 24 settembre 2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali amministratori di diritto di CO.GER. s.r.I., dichiarata fallita il 31 marzo 2010, e di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della stessa società, per i delitti di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale e documentale (capo a), nonché del solo [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 220, 16, n. 3, e 49 R.d. n. 267 del 1942 (capo b) , e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (figli di Mario) per il delitto di cui agli artt. 217 n. 4 e 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, per avere ritardato la dichiarazione di fallimento ed in particolare per avere [OSCURATO:PERSONA] effettuato nel 2007 e nel 2008 false appostazioni contabili e false comunicazioni sociali al fine di procurare danno ai creditori, nonché per avere entrambi omesso di corrispondere le retribuzioni ai dipendenti a decorrere dal mese di ottobre 2008, segno evidente di dissesto, continuando ad indebitare la società ed aggravando il dissesto (capo c). 1.1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza sopra indicata, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione a lui contestata al capo b) , e riduceva la pena a tutti gli imputati. Quanto al capo a), più specificamente, si contestava agli imputati di avere occultato beni sociali affermando falsamente che essi erano stati venduti alla Edil.Pavi e di avere creato passività fittizie, come risultava da una fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l'importo di euro 72.134,40, che doveva ritenersi relativa ad operazioni inesistenti, nonché di avere tenuto la contabilità in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio sociale e per avere falsificato le suddette fatture. 1.2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento ed affidandosi a cinque motivi. 1.3. La quinta sezione di questa Corte , con sentenza n.51241/2019, annullava la sentenza impugnata, limitatamente alla condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione avente ad oggetto la somma di denaro di cui alla fattura apparentemente emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nonché in relazione alla determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Firenze e dichiarava inammissibili nel resto i ricorsi.2. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 12 ottobre 2021, giudicando in sede di rinvio, ha assolto gli imputati anche dal reato loro ascritto al capo a) della rubrica, limitatamente alla condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale inerente l'annotazione della fattura 10/2008 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. perché il fatto non sussiste ed ha rideterminato la durata delle pene accessorie di cui all'art.216, ultimo comma, I. fall., in anni sei per [OSCURATO:PERSONA] ed in un anno e quattro mesi per Giorgio e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso detta sentenza della Corte di appello di Firenze i tre imputati, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo lamentano la violazione ed erronea applicazione degli artt.597, comma 5, 546, lett. e), 111, comma 6, Cost. e dell'art.219, ultimo comma, I. fall., nonché la illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. In particolare, i ricorrenti censurano la decisione della Corte territoriale per non avere riconosciuto l'attenuante speciale di cui allart.219, ultimo comma, I. fall. trattandosi di una questione mai proposta nelle precedenti fasi processuali violando, in tal modo, il disposto dell'art.597, comma 5, del codice di rito. 3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza della Corte di appello di Firenze per violazione ed erronea applicazione degli artt.216, ultimo comma, I. fall., 133 cod. pen. e 627 cod. proc. pen. In particolare, lamentano l'eccessiva durata delle pene accessorie loro applicate da parte della Corte territoriale, la qualel non ha nemmeno valutato l'avvenuto riconoscimento, nei confronti degli imputati, delle attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto alle contestate aggravanti. 3.3. Il difensore dei ricorrenti, ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1. Con riferimento al primo motivo si rileva che oggetto dell'annullamento disposto da questa Corte di legittimità era unicamente la condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione avente ad oggetto la somma di denaro di cui alla • fattura apparentemente emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e la determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare. Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha limitato l'oggetto del proprio giudizio di rinvio a tali aspetti escludendo l'esame di altre questioni precluse dal giudicato formatosi a seguito della dichiarazione di inammissibilità degli originari ricorsi per cassazione nel resto. In caso di annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna, la cognizione del giudice di rinvio è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza non interessato dall'annullamento. In ogni caso si rileva che la Corte territoriale ha respinto la richiesta di riconoscimento dell'attenuante speciale di cui allart.219, ultimo comma, I. fall. evidenziando, in modo adeguato e non contraddittorio, che vertendosi in tema di bancarotta fraudolenta documentale non vi è modo di accertare l'effettiva entità del danno arrecato ai creditori con la conseguente impossibilità di riconoscere l'invocata attenuante. 2. Anche il secondo motivo è infondato poiché la Corte di appello di Firenze ha motivato, anche in questo caso in modo congruo e privo di vizi logici, la durata della pena accessoria facendo riferimento ai parametri fissati dall'art.133 cod. pen. e tenendo conto della maggiore capacità a delinquere mostrata da [OSCURATO:PERSONA] (gravato da precedenti specifici) e della circostanza che gli altri due imputati avevano agito in subalternità del padre. In tema di reati fallimentari, la durata delle pene accessorie deve essere determinata in concreto dal giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., da parametrarsi, con specifica ed adeguata motivazione come avvenuto nel caso di specie, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse (Sez. 5 - , Sentenza n. 36256 del 22/10/2020, Rv. 280488). 3. Al rigetto dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e c