CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 35301/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24675/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in Caltanissetta VIALE DELLA REGIONE N. 172, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTAn.215/2023depositata il 08/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità , che vanno liquidate come in dispositivo; Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di legittimità in favore dell ’altra i ntimata , non avendo la medesima svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna i parte ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 . 8 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della parte controricorrente, Così deciso in Ro