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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 13760/2023

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DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quali successori a titolo particolare della società [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – per la cassazione del l a sentenza della Corte d’Appello di Brescia n.561/2021pubblicata in data 18 maggio 2021 ; [OSCURATO:PERSONA] il decreto N.RACC.

GEN. 29562/2022 pubblicato in data 11 ottobre 2022con il quale è stato dichiarato estinto il giudizio N.RG. 21530/2021; letta l’istanza congiunta di correzione/ integrazione del decreto N. RACC.GEN. 29562/2022; visti gli artt. 287 e 288 cpc; ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della suddetta istanza (v.

Cass. 2896/2016 , 13715/2013, 18741/2016, 34609/2021); [OSCURATO:PERSONA] visto l’art. 2668 c.c., ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale come richiesto.

Dispone la comunicazione del presente decreto ai difensori delle parti costituitee l’annotazione sull’originale del provve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quali successori a titolo particolare della società [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – per la cassazione del l a sentenza della Corte d’Appello di Brescia n.561/2021pubblicata in data 18 maggio 2021 ; [OSCURATO:PERSONA] il decreto N.RACC. GEN. 29562/2022 pubblicato in data 11 ottobre 2022con il quale è stato dichiarato estinto il giudizio N.RG. 21530/2021; letta l’istanza congiunta di correzione/ integrazione del decreto N. RACC.GEN. 29562/2022; visti gli artt. 287 e 288 cpc; ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della suddetta istanza (v. Cass. 2896/2016 , 13715/2013, 18741/2016, 34609/2021); [OSCURATO:PERSONA] visto l’art. 2668 c.c., ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale come richiesto. Dispone la comunicazione del presente decreto ai difensori delle parti costituitee l’annotazione sull’originale del provve
Decreto Cassazione n. 13760/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris