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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 07166/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte puntualmente richiamato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'insussistenza dei requisiti dell'attualità e transitorietà del pericolo necessari per il riconoscimento della scriminante invocata,trattandosi di una condotta che si è protratta per un tempo apprezzabile, finalizzata a sopperire a un'esigenza abitativa, senza che l'imputato si sia attivato per regolarizzare l'assegnazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte puntualmente richiamato (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'insussistenza dei requisiti dell'attualità e transitorietà del pericolo necessari per il riconoscimento della scriminante invocata,trattandosi di una condotta che si è protratta per un tempo apprezzabile, finalizzata a sopperire a un'esigenza abitativa, senza che l'imputato si sia attivato per regolarizzare l'assegnazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 07166/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris