CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 32353/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO ?n,p, U CUL I RG 11677/2021 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATE avverso: sentenza della Corte di Appello di Milano nr. 614/2020 pubblicata in data 21 ottobre 2020 IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla dl. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che le spese possano essere compensate, stante la mancanza di attività difensiva delle intimate P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Presidente nana Doronzo -ILe