CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 06559/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 142/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38634/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate (con relativi allegati) dal difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la convalida dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data 23 ottobre 2025, in ordine al reato di cui all’art. 497 bis, commi 1 e 2 cod. pen., per il possesso di un passaporto (n. ZD4103363) apparentemente rilasciato dalla Repubblica del Pakistan, contenente dati anagrafici difformi da quelli riportati su precedente passaporto. 2. Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce l’erronea applicazione dell’art. 383 cod. proc. pen. per essersi proceduto all’arresto nonostante l’assenza dello stato di flagranza. Viene in particolare rappresentato che l’indagato sarebbe stato in possesso di due passaporti entrambi autentici, seppur riportanti dati difformi per meri errori di carattere burocratico, come confermato da una successiva comunicazione rilasciata al difensore dal Consolato del Pakistan ed allegata alle conclusioni scritte. In ogni caso, osserva la difesa, il possesso del passaporto avente n. ZD4103363 era stato già comunicato dal [OSCURATO:PERSONA] alla stessa autorità di Pubblica sicurezza che ha proceduto all’arresto sin dal 3 giugno 2025, tanto che in quella stessa data l’ufficio immigrazione della Questura di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva delucidazioni sulla sua autenticità alle Autorità del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6559/2026 Roma, lì, 17/02/2026 Pakistan (allegando anche copia del documento). L’arresto eseguito a distanza di mesi sarebbe pertanto del tutto ingiustificato. Si rappresenta altresì che il verbale di perquisizione redatto in occasione dell’arresto risulta negativo, di talché doveva desumersi che l’indagato non fosse stato neanche più in possesso del documento asseritamente contraffatto, verosimilmente già consegnato in precedenza agli agenti. La difesa specifica, infine, che l’indagato ha interesse ad impugnare l’ordinanza di convalida per precostituirsi un titolo per ottenere la richiesta di equa riparazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato perché in contrasto sia con il contenuto degli atti processuali che con la disciplina normativa riguardante la configurabilità della fattispecie in contestazione. Giova premettere che, per giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione "ex ante" - ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (ex multis Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, Rv. 280896 – 01), sicché le deduzioni difensive circa l’asserita autenticità del passaporto, come successivamente comunicata al difensore con una stringata ed informale e-mail da parte del Consolato del Pakistan, non rilevano in questa sede. Priva di qualsiasi riscontro è poi la tesi, tratta dall’esito negativo del verbale di perquisizione, secondo cui il ricorrente, al momento dell’arresto, non fosse verosimilmente in possesso del passaporto ritenuto contraffatto. Dalla lettura del verbale di arresto, al contrario, emerge in modo inequivoco che l’indagato fosse in quel momento in possesso del documento e che la perquisizione (eseguita come da prassi in occasione di qualsiasi arresto) non fosse evidentemente finalizzata alla ricerca del passaporto (anche perché non avrebbe avuto alcun senso eseguirla se le Autorità di polizia fossero alla ricerca di un documento già in loro possesso). Ciò posto, deve rilevarsi che il reato previsto dall’art. 497-bis cod. proc. pen. è integrato dall’essere “trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio” e che al momento dell’arresto l’odierno ricorrente veniva appunto trovato in possesso di un documento (passaporto) con dati anagrafici difformi da quelli riportati su altro passaporto utilizzato in occasioni precedenti e non rispondenti a quelli registrati dalle Autorità del Pakistan (come comunicato alla p.g. procedente dal Consolato pakistano), sicché risultano pienamente soddisfatte le condizioni per procedere all’arresto, per di più obbligatorio. A nulla rileva la circostanza che, già mesi prima, la Questura fosse stata posta a conoscenza dell’esistenza di tale documento ed avesse nutrito dubbi sulla sua autenticità, trattandosi di elemento che non incide sulla persistente consumazione del reato verificatasi nel caso di specie. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento di una somma, che si reputa equo fissare in euro 3.000, da versare alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 23/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]