Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 19344/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con la ordinanza emessa il il 12 ottobre 2022 dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva accertato la responsabilità penale per tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 8 -bis cod. pen Avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello il difensore dell'imputato lamentando l'eccessività del trattamento sanzionatorio e l'omesso r riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle aggravanti e alla recidiva.

Con il secondo motivo lamentava l'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione con altra condanna.

La Corte di appello dichiarava inammissibile l'appello.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Lamenta il ricorrente che la Corte di appello abbia effettuato una valutazione di manifesta infondatezza dei motivi e non di aspecificità degli stessi, per altro errando, per aver ritenuto che le circostanze attenuanti generiche fossero state riconosciute con l'equivalenza.

Diversamente il Tribunale non aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, tanto che la difesa ne aveva chiesto il riconoscimento solo ai fini della equivalenza.

4. Il secondo motivo deduce violazione di legge vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione.

Anche in questo caso la valutazione della Corte di appello risulterebbe essere afferente alla manifesta infondatezza e non alla aspecificità dei motivi.

5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199.

6. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I motivi possono essere trattati congiuntamente.

3. Va premesso che il profilo di inammissibilità dell'appello, rilevato dalla Corte distrettuale con ordinanza ex art. 591 comma 2 cod. proc. pen., concerne il requisito della specificità dei motivi, ex artt. 581 lett. c) e 591 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., e in particolare quello della "specificità estrinseca", che può essere definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (Sez.

U , n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione).

Sul tema possono enuclearsi i seguenti principi tratti dalla citata sentenza delle Sezioni Unite Galtelli.

Il combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lettera c), 591, comma 1, lettera c), e 597, comma 1, cod. proc. pen. delinea: una prima fase, necessaria, di delibazione dell'ammissibilità, che ha per oggetto tutte le verifiche richieste dal comma 1 dell'art. 591, compresa quella sulla specificità estrinseca dei motivi; una seconda fase, successiva ed eventuale, di valutazione del merito.

I motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice.

Solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello il giudice dell'impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello.

L'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti.

D'altro canto, sempre Sez.

U, Galtelli, precisano che il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi — a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile — alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi.

4. La valutazione espressa dalla Corte di appello risulta pienamente rispondente ai parametri come sopra stabiliti.4.1 Quanto alle censure relative alle circostanze attenuanti generiche, in vero l'appello con il primo motivo introduceva elementi di valutazione pretermessi da parte del Tribunale — quale l'atteggiamento collaborativo da parte dell'imputato fin dal fermo di polizia giudiziaria, con la consegna degli strumenti in suo possesso— ma non "attaccava" le ragioni ostative indicate dal Tribunale, quali i precedenti penali che giustificavano la contestazione della recidiva nella forma più severa, in sostanza risultando aspecifico sul punto.

La Corte di appello riferisce di un motivo di appello che ebbe a chiedere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e prevalenti sulle contestate aggravanti, mentre invece si trattava di una richiesta di equivalenza.

Non di meno, però, tale errore, non incide sulla decisione, che risulta evidenziare come la motivazione della sentenza di primo grado fosse in sé adeguata e soprattutto non fosse stata censurata sul profilo dei precedenti penali, avendo introdotto l'appellante solo ragioni ulteriori.

E però, basta anche un solo elemento ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per negare le stesse.

Infatti le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore.

In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716).

Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163).

Pertanto deve ritenersi nel caso in esame che il primo motivo di appello risultava inammissibile per aspecificità.

A 4 4.2 Quanto al secondo motivo, quello di appello in relazione al vincolo della continuazione neanche si confrontava con la sentenza di primo grado, che evidenziava come il tempo trascorso fra i delitti, nonché la tipologia delle condotte fossero da ricondurre a una scelta di vita delinquenziale e frutto di singole iniziative estemporanee.

L'appello si limitava a richiamare principi giurisprudenziali e a reiterare le ragioni già adeguatamente superate dal giudice di primo grado.

Dal che, anche in questo caso, fondata era la valutazione di aspecificità operata dalla Corte di appello.

5. Il ricorso è pertanto inammissibile e ne consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla multa in favore della Cassa delle ammende come da dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la ordinanza emessa il il 12 ottobre 2022 dichiarava inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva accertato la responsabilità penale per tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 8 -bis cod. pen Avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello il difensore dell'imputato lamentando l'eccessività del trattamento sanzionatorio e l'omesso r riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle aggravanti e alla recidiva. Con il secondo motivo lamentava l'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione con altra condanna. La Corte di appello dichiarava inammissibile l'appello. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello abbia effettuato una valutazione di manifesta infondatezza dei motivi e non di aspecificità degli stessi, per altro errando, per aver ritenuto che le circostanze attenuanti generiche fossero state riconosciute con l'equivalenza. Diversamente il Tribunale non aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, tanto che la difesa ne aveva chiesto il riconoscimento solo ai fini della equivalenza. 4. Il secondo motivo deduce violazione di legge vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione. Anche in questo caso la valutazione della Corte di appello risulterebbe essere afferente alla manifesta infondatezza e non alla aspecificità dei motivi. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 202, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 6. Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi possono essere trattati congiuntamente. 3. Va premesso che il profilo di inammissibilità dell'appello, rilevato dalla Corte distrettuale con ordinanza ex art. 591 comma 2 cod. proc. pen., concerne il requisito della specificità dei motivi, ex artt. 581 lett. c) e 591 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., e in particolare quello della "specificità estrinseca", che può essere definita come la esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (Sez. U , n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). Sul tema possono enuclearsi i seguenti principi tratti dalla citata sentenza delle Sezioni Unite Galtelli. Il combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lettera c), 591, comma 1, lettera c), e 597, comma 1, cod. proc. pen. delinea: una prima fase, necessaria, di delibazione dell'ammissibilità, che ha per oggetto tutte le verifiche richieste dal comma 1 dell'art. 591, compresa quella sulla specificità estrinseca dei motivi; una seconda fase, successiva ed eventuale, di valutazione del merito. I motivi, per indirizzare realmente la decisione di riforma, devono contenere, seppure nelle linee essenziali, ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice. Solo attribuendo tali connotazioni al requisito di specificità dei motivi di appello il giudice dell'impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali e a riconsiderare anche i punti della sentenza di primo grado che non abbiano formato oggetto di specifica critica, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello. L'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti. D'altro canto, sempre Sez. U, Galtelli, precisano che il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi — a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile — alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi. 4. La valutazione espressa dalla Corte di appello risulta pienamente rispondente ai parametri come sopra stabiliti.4.1 Quanto alle censure relative alle circostanze attenuanti generiche, in vero l'appello con il primo motivo introduceva elementi di valutazione pretermessi da parte del Tribunale — quale l'atteggiamento collaborativo da parte dell'imputato fin dal fermo di polizia giudiziaria, con la consegna degli strumenti in suo possesso— ma non "attaccava" le ragioni ostative indicate dal Tribunale, quali i precedenti penali che giustificavano la contestazione della recidiva nella forma più severa, in sostanza risultando aspecifico sul punto. La Corte di appello riferisce di un motivo di appello che ebbe a chiedere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e prevalenti sulle contestate aggravanti, mentre invece si trattava di una richiesta di equivalenza. Non di meno, però, tale errore, non incide sulla decisione, che risulta evidenziare come la motivazione della sentenza di primo grado fosse in sé adeguata e soprattutto non fosse stata censurata sul profilo dei precedenti penali, avendo introdotto l'appellante solo ragioni ulteriori. E però, basta anche un solo elemento ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per negare le stesse. Infatti le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Pertanto deve ritenersi nel caso in esame che il primo motivo di appello risultava inammissibile per aspecificità. A 4 4.2 Quanto al secondo motivo, quello di appello in relazione al vincolo della continuazione neanche si confrontava con la sentenza di primo grado, che evidenziava come il tempo trascorso fra i delitti, nonché la tipologia delle condotte fossero da ricondurre a una scelta di vita delinquenziale e frutto di singole iniziative estemporanee. L'appello si limitava a richiamare principi giurisprudenziali e a reiterare le ragioni già adeguatamente superate dal giudice di primo grado. Dal che, anche in questo caso, fondata era la valutazione di aspecificità operata dalla Corte di appello. 5. Il ricorso è pertanto inammissibile e ne consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla multa in favore della Cassa delle ammende come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Sentenza Cassazione n. 19344/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris