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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 39171/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.Il PG, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi Idnammissibilità del ricorso Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Fermo con sentenza 6 novembre 2017

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, NICOLAI Alberto, articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione la dichiarata penale responsabilità in quanto gli elementi indicati dalla Corte non permetterebbero di desumere il dolo in ordine agli artifizi e raggiri.

2.2. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

2.3. Il PG, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il ricorso, articolato in fatto, è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

Va ricordato che, per consolidato orientamento espresso nella presente sede, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

Nel caso in esame le deduzioni operate dal ricorrente non individuano un effettivo vizio motivazionale, posto che la valutazione realizzata in sede di merito non omette alcuno dei dati informativi rilevanti, né risulta formulata in modo contraddittorio o parcellizzante dovendosi ritenere correttamente valorizzato il fatto incontroverso che i biglietti de quibus non sono mai stati staccati nonostante le rassicurazioni dell'imputato consistite in modalità di offerta e di esecuzione del pagamento idonea a rendere non identificabile il proponente venditore degli stessi: si tratta di elementi legittimamente valutati alla stregua di consolidate massime di esperienza.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.

Così decis in Roma, il 9 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.Il PG, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi Idnammissibilità del ricorso Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Fermo con sentenza 6 novembre 2017 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, NICOLAI Alberto, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione la dichiarata penale responsabilità in quanto gli elementi indicati dalla Corte non permetterebbero di desumere il dolo in ordine agli artifizi e raggiri. 2.2. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 2.3. Il PG, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il ricorso, articolato in fatto, è inammissibile in quanto proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Va ricordato che, per consolidato orientamento espresso nella presente sede, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Nel caso in esame le deduzioni operate dal ricorrente non individuano un effettivo vizio motivazionale, posto che la valutazione realizzata in sede di merito non omette alcuno dei dati informativi rilevanti, né risulta formulata in modo contraddittorio o parcellizzante dovendosi ritenere correttamente valorizzato il fatto incontroverso che i biglietti de quibus non sono mai stati staccati nonostante le rassicurazioni dell'imputato consistite in modalità di offerta e di esecuzione del pagamento idonea a rendere non identificabile il proponente venditore degli stessi: si tratta di elementi legittimamente valutati alla stregua di consolidate massime di esperienza. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 9 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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