CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21891/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE di APPELLO TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 6 aprile 2022, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata in data 20 gennaio 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale era stato condannato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, alla pena di giustizia e alle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare. La imputazione ha ad oggetto le condotte di bancarotta fraudolenta documentale, di bancarotta fraudolenta impropria da falso in bilancio e di bancarotta semplice commesse dal Montanaro nella sua qualità di amministratore unico della società "[OSCURATO:SOCIETA]." s.r.l. dal 22 gennaio 2007 sino al fallimento della stessa, dichiarato con sentenza del Tribunale di Alessandria in data 19 febbraio 2015, con la recidiva specifica e reiterata.2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando il motivo di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un unico motivo, articolato in diverse censure, è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo delle condotte di bancarotta contestate. Lamenta il ricorrente, dopo avere richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di bancarotta documentale, che la Corte territoriale non ha fornito risposta alla specifica censura relativa all'assenza dell'elemento psicologico del dolo. Il ricorrente è uomo di modestissima cultura e aveva affidato tutte le incombenze di natura contabile e fiscale, compresa la redazione dei bilanci e la tenuta delle scritture contabili al commercialista, [OSCURATO:PERSONA] nel quale riponeva fiducia e al quale aveva sempre consegnato tutta la documentazione, ricevendo costanti rassicurazioni quanto alla corretta tenuta della contabilità. Nei confronti del Cellerino sono stati istruiti numerosi procedimenti penali perché questi, differentemente da quanto riferito ai suoi clienti, non ha adempiuto agli obblighi contabili ed è stato destinatario di procedimenti disciplinari ad opera del Consiglio dell'Ordine dei commercialisti. Contrariamente a quanto sostenuto dalle sentenze di merito, sarebbe al più rinvenibile in capo al ricorrente una condotta negligente e dunque un'ipotesi di bancarotta documentale semplice e non il dolo specifico richiesto dalla fattispecie contestata. 2.1.1. Lo stesso può dirsi in relazione alla falsificazione dei bilanci dal momento che non vi era interesse del ricorrente ad una indicazione nei bilanci di fatti non rispondenti al vero in ragione della sostanziale inattività della società sin dall'anno 2011. Sul punto la sentenza impugnata non ha fornito alcuna motivazione senza considerare che per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta impropria da falso in bilancio sotto il profilo dell'elemento psicologico è necessaria la consapevolezza della condotta posta in essere e dell'evento dissesto che ne deriva. 2.1.2. Lamenta infine il ricorrente che la sentenza impugnata risulta carente nella motivazione anche in relazione alla bancarotta semplice contestata in relazione all'elemento psicologico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato.Il ricorso, invero, riproducendo i medesimi motivi contenuti nell'atto di appello, non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 1.1.Con riguardo alla doglianza circa l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, nella forma del dolo specifico, la sentenza ha illustrato con motivazione logica e non contraddittoria gli elementi dai quali ha tratto le proprie conclusioni sull'esistenza del dolo richiesto, richiamando sul punto anche la giurisprudenza di questa Corte. La sentenza ha operato buon governo dei principi fissati da questa Corte secondo i quali : " In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa". (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133) La Corte territoriale, dopo avere richiamato i principi in tema di cd. doppia conforme ha condiviso le argomentazioni del giudice di primo grado ribadendo, con motivazione logica e non contraddittoria e come tale non censurabile in questa sede che (p.6): - nel caso di specie la mancanza di qualsiasi tipo di documentazione comprovante le vicende imprenditoriali non poteva non essere percepita dallo stesso imputato e ciò nonostante la sua modesta cultura, non essendo credibile che egli svolgesse attività di impresa " del tutto alla cieca" senza tenere in alcun modo conto dei risultati della stessa; -il versamento in conto capitale nell'anno 2012 della somma di circa 20.000,00 euro aveva lo scopo di evitare che il capitale sociale si riducesse di oltre un terzo in relazione alla conseguente applicabilità dell'art. 2482 bis cod. civ.; siffatta circostanza appare del tutto distonica rispetto alla dedotta inattività della società sin dal 2011 e appare indice rivelatore della piena consapevolezza del ricorrente delle vicende che interessavano la società; - l'omessa tenuta delle scritture era funzionale a determinare un pregiudizio per i creditori essendosi lo stesso poi concretizzato nella protrazione dell'attività di impresa con l'aggravamento della esposizione debitoria, potendosi escludere una riqualificazione dei fatti in bancarotta semplice. 2.2. Quanto poi alla mancata motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo rispetto alle ulteriori condotte contestate, le doglianze possono considerare inammissibili per difetto di specificità. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "non può formare oggetto di ricorso per cassazione, che è, pertanto, sul punto inammissibile, l'eccezione riferita al difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti insieme ad altri motivi specifici, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione" (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, (2015), Botta, Rv. 262700). Con riferimento, dunque, al lamentato difetto di motivazione per omessa pronuncia in relazione all'elemento psicologico quanto alle ulteriori condotte contestate ( bancarotta fraudolenta impropria da falso in bilancio e bancarotta semplice di cui all'art. 224 comma 1 n.2 I. fall.), la decisione della Corte territoriale è apparsa corretta, atteso che l'appellante non aveva censurato specificamente la decisione di primo grado sul punto, limitandosi a richiamare gli orientamenti giurisprudenziali relativi senza però chiarire e specificare quali sarebbero stati i punti della sentenza in cui la motivazione appariva viziata o mancante. Si tratta di un motivo generico e, perciò, geneticamente inammissibile, che la Corte territoriale poteva non prendere in considerazione, trattandosi di una ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione promossa contro altri capi della sentenza (Sez. U.n.8825 del 27/10/2016, (2017), Galtelli, Rv.268822). Ne consegue che i motivi generici restano colpiti dalla sanzione di inammissibilità anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas