CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 31138/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente c ••,- ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22424/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E L'ABITARE A.R.C.A. [OSCURATO:PERSONA] (già I.A.C.P. della Provincia di Lecce), in persona del legale rappresentante - intimata - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 1219/2018, &)2, pubblicata in data 6 febbraio 2019; '233 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. Con decreto n. 3000, notificato in data 14 dicembre 2016, l'[OSCURATO:PERSONA] (già IACP Lecce) intimò a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo sgombero della civile abitazione, sita in Nardò, alla piazza I Maggio, condotta in locazione dai convenuti. Il Tribunale di Lecce, decidendo sulla domanda di annullamento e/o revoca del decreto, la rigettò e a seguito di gravame, la Corte d'appello di Lecce respinse l'appello. Osservò che le doglianze fatte valere dagli appellanti erano infondate, precisando che la sentenza di primo grado evidenziava chiaramente che: a) il provvedimento adottato dall'ente proprietario dell'immobile, previsto dall'art. 19 della legge regionale Puglia n. 10 del 2014, costituiva titolo esecutivo; b) il provvedimento conteneva il riferimento all'alloggio occupato, sicché era del tutto irrilevante la omessa menzione del contratto di locazione, considerato peraltro che era indicato il rapporto di utenza che ben consentiva ai destinatari di ricollegare il provvedimento al rapporto in corso; c) sotto il profilo della liquidità ed esigibilità, il provvedimento conteneva il riferimento alla morosità per l'ammontare complessivo di euro 19.298,16, per più di tre mensilità, nonché al mancato pagamento delle quote condominiali ed evidenziava che i destinatari, benché costituiti in mora ai fini del pagamento dei canoni di locazione con nota del 24 febbraio 2015, non avevano sanato la morosità ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 10/14; d) il decreto dava pure atto che non erano stati addotti dagli interessati gli impedimenti di cui all'art. 15, comma 3, della legge regionale n. 10/2014 e concedeva un congruo termine di 30 giorni per il rilascio, con avvertimento della possibilità di presentare ricorso dinanzi al Tribunale. Risultando, pertanto, indicati tutti gli elementi a sostegno della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, i giudici di appello ritennero non ravvisabile una lesione al diritto di difesa, puntualizzando peraltro che [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato copiosa documentazione in sede di costituzione a supporto del provvedimento di rilascio. In difetto di prova dell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione o di giustificazioni al mancato pagamento, la Corte territoriale confermò la sentenza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della decisione d'appello, con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380- bis.1. cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte. L'intimata ha depositato memoria ed ha chiesto di «essere ammessa alla discussione orale». Considerato che: 1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di discussione orale e della memoria depositata dalla intimata. Come chiarito da Cass., sez. 3, 28 febbraio 2019, n. 5798, nel giudizio di cassazione è irricevibile la memoria difensiva presentata in prossimità dell'udienza con la quale la parte che non ha depositato il controricorso spiega, per la prima volta, le ragioni di resistenza al ricorso, perché, in assenza di controricorso, come previsto dall'art.370 cod. proc. civ., la parte intimata non può presentare memorie (in senso conforme, Cass., sez. 1, 15/11/2017, n. 27140). Siffatto principio trova conferma anche nel procedimento camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, lett. f), d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, nella I. n. 197 del 2016), sicché in mancanza, come nella specie, di controricorso notificato nei termini di legge, la parte intimata non può interloquire con la memoria di cui al citato art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (Cass., sez. 6-3, 20/10/2017, n. 24835). Se il processo non devia dal percorso camerale delineato come generale dagli artt. 375 e 380-bis cod. proc. civ., in difetto di fissazione dell'udienza di discussione, alla parte che non ha depositato il controricorso neppure è consentito avanzare istanza di discussione orale. 2. Con l'unico motivo di ricorso, suddiviso in paragrafi, i ricorrenti deducono in primo luogo «la violazione del diritto di difesa e del buon andamento della [OSCURATO:PERSONA]», lamentando che sarebbe stato perpetrato un abuso del diritto in loro danno, considerato che la normativa invocata da [OSCURATO:PERSONA] era entrata in vigore nel 2014 ed era pertanto successiva alla legge di riferimento nella vigenza della quale era stato redatto il contratto di locazione. Aggiungono che la normativa speciale a cui aveva fatto riferimento l'ente proprietario non era opponibile al conduttore che aveva sottoscritto il contratto di locazione ai sensi del dettato del codice civile. Sotto diverso profilo, i ricorrenti deducono «erronea, contraddittoria ed assente motivazione in merito ai principi fondanti il gravame [OSCURATO:PERSONA]» e si dolgono che la sentenza gravata non avrebbe preso in considerazione il fatto che era stata loro concessa solo tramite la costituzione di controparte la possibilità di conoscere la reale natura del debito e le date degli importi. Rimarcando che la normativa regionale aveva inteso istituire un favor legislativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] allorché aveva concesso la possibilità di procedere alla costituzione di un titolo esecutivo valido ai fini del rilascio dell'immobile, senza la necessità di «ratificazione» con ordinanza, ribadiscono la illegittimità del decreto di rilascio per difetto dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità. 3. La censura è inammissibile, in quanto per la sua genericità non consente di individuare il fatto sostanziale e processuale, siccome priva del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] deve, al riguardo, ribadire come detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l'acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., sez. U, 18/05/2006, n. 11653). E', pertanto, necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, e, infine, del tenore della sentenza impugnata. Nel corpo dell'odierno ricorso detti elementi mancano, poiché non è dato comprendere le ragioni illustrate da [OSCURATO:PERSONA] a fondamento della costituzione in primo grado, la motivazione su cui poggiava la decisione di primo grado, le censure in concreto svolte nell'atto di appello dagli odierni ricorrenti e le difese spiegate dall'appellata, cosicché il ricorso non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità. Inoltre, le censure svolte, anche laddove potessero essere scrutinate, sarebbero in ogni caso generiche ed inosservanti, quanto alle risultanze processuali che evocano, dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. 4. Non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, essendo l'Agenzia per la Casa e l'[OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta,