CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 36351/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 37471-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2536/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/06/2019 R.G.N. 4749/2015; [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.37471/2019 Cron. Rep. Ud.21/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato la domanda proposta dal lavoratore nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e volta a far dichiarare nullo, illegittimo o inefficace il trasferimento del rapporto di lavoro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, disposto ai sensi dell’art. 36, quarto comma, del decreto-legge n. 98 del 2011, e ad ottenere la reintegra presso l’Ufficio contenzioso legale della [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte territoriale ha premesso che il lavoratore, assunto con contratto a tempo determinato l’1 giugno 1998, a seguito di conversione giudiziale in rapporto a tempo indeterminato, era stato riammesso in servizio il 12.9.2008; che, a seguito di un duplice periodo di aspettativa non retribuita, era stato licenziato per giusta causa (assenza ingiustificata) l’8 giugno 2011; che, a seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento (sentenza del Tribunale di Roma n. 12669/2013), era stato reintegrato presso [OSCURATO:SOCIETA] e contestualmente trasferito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 3. Secondo i giudici di appello, la documentazione in atti dimostrava che il lavoratore, quando era dipendente [OSCURATO:PERSONA], era assegnato all’Ispettorato di Vigilanza delle [OSCURATO:PERSONA]; che, a seguito della declaratoria di illegittimità del licenziamento, il rapporto di lavoro era stato ricostituito con effetto ex tunc, dalla data del recesso (8.6.2011); che quindi il lavoratore, alla data prevista dall’art. 36, decreto- legge n. 98 del 2011, era a tutti gli effetti dipendente a tempo indeterminato di [OSCURATO:SOCIETA], in servizio presso l’Ispettorato di Vigilanza, e rientrava come tale nel campo di applicazione della disposizione appena citata, con conseguente legittimo trasferimentoalle dipendenze del Ministero. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. 5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione dell’art. 414 n.5 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 167 e 345 c.p.c., e manifesta erroneità dei dati e dei fatti posti a base della decisione. 7. Il ricorrente impugna la statuizione di appello che, conformemente alla decisone di primo grado, ha giudicato inammissibile perché tardiva la produzione documentale relativa all’avvenuto pagamento della retribuzione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], fino al dicembre 2012. Allega che la lettera del Ministero datata 6.2.2014, con relativa busta paga, era stata spedita al ricorrente il 12.2.2014 e quindi giunta a questi dopo il deposito del ricorso introduttivo di primo grado, risalente al 6.2.2014; che la produzione i giudizio non poteva considerarsi tardiva avendo il lavoratore avuto la disponibilità dei documenti in epoca successiva al deposito del ricorso; che, a causa della conferma della erronea declaratoria di tardività della produzione, la Corte ha omesso l’esame di documenti fondamentali ai fini del decidere; che, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la Corte di merito avrebbe potuto e dovuto acquisire la citata documentazione perché indispensabile. 8. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la complessiva ratio decidendi della sentenza d’appello che, se da un lato ha confermato l’inammissibilità della produzione sul rilievo di tardività della stessa, ha, tuttavia giudicato irrilevante la documentazione stessa e, specificamente, i dati fattuali che la stessa era destinata a comprovare; ha, infatti, aggiunto che “in ogni caso, sulla questione del pagamento della retribuzione del lavoratore, la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva dato conto di averla erogata sino al mese di dicembre 2013 a motivo della reintegrazione avvenuta nel mese di novembre 2013” (sentenza, pag. 3, secondo cpv.). 9. Secondo la costante giurisprudenza di questa S.C., ove sia impugnata una statuizione fondata su più ragioni argomentative, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura; diversamente, l'omessa impugnazione di una delle autonome rationes decidendi oppure la resistenza di una di esse all’impugnazione, e quindi la definitività della decisione sul punto, rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre statuizioni poiché inidonea a determinare la cassazione della pronuncia suddetta (cfr. Cass. n. 3633 del 2017; n. 18441 del 2017; n. 3386 del 2011; n. 24540 del 2009; n. 4349 del 2001). 10. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si contesta la statuizione d’appello secondo cui il lavoratore sarebbe stato reintegrato presso l’Ispettorato di Vigilanza e non presso la Direzione Generale dell’[OSCURATO:PERSONA]. Si rileva che il trasferimento del dipendente presso il Ministero sarebbe stato legittimo se quest’ultimo avesse partecipato al processo di impugnativa del licenziamento; che il comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] risulta, comunque, contraddittorio atteso che la stessa si è fatta carico di corrispondere al lavoratore reintegrato le retribuzioni maturate dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data del trasferimento di personale dall’Ispettorato di Vigilanza al Ministero; che la sentenza d’appello, con cui è stato dichiarato nullo il termine apposto al primo contratto e costituito tra le parti un contratto a tempo indeterminato dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha accertato che il lavoratore era stato assunto per esigenze della Direzione Generale; che è irrilevante il dato per cui, in esecuzione di tale sentenza, il lavoratore sarebbe stato collocato presso l’Ispettorato di Vigilanza, ove peraltro è rimasto inattivo. 11. Il motivo è inammissibile. 12. La censura non investe l’omesso esame di un fatto storico decisivo, come richiesto ai fini dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014), ma pone una serie di questioni giuridiche, che attengono agli effetti del giudicato sul licenziamento nei confronti del Ministero e alla esecuzione della sentenza che ha originariamente dichiarato la nullità del termine e disposto la conversione del rapporto e la riammissione in servizio del lavoratore, e che risultano estranee al vizio denunciato. 13. Con il terzo motivo si addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 329 c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c. 2909 c.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., quale il trasferimento della titolarità del rapporto, che ha comportato la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. all’interposto gravame. 14. Si allega che nel procedimento di impugnativa del licenziamento, la Corte d’appello di Roma (sentenza 5801/2016), in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la legittimità del recesso; che il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione eccependo l’inammissibilità o l’improponibilità del ricorso in appello di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di interesse, in ragione della acquiescenza prestata alla decisione di primo grado; che la società aveva infatti corrisposto le retribuzioni dalla data di licenziamento fino al dicembre 2013, e così dato spontanea esecuzione alla decisione impugnata, senza formulare alcuna riserva di impugnativa o di ripetizione delle somme. 15. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., omesso esame delle lettere del Ministero che recano la data del 6.2.2017 e del 3.6.2014, che avrebbero dovuto costituire oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente trascrive le lettere inviate dal Ministero ad [OSCURATO:PERSONA] per rilevare un insanabile contrasto tra la decisione impugnata e l’assunto del Ministero, che ha rifiutato il passaggio del lavoratore alle sue dipendenze, e sottolinea l’opportunità di riunione del procedimento per cui è causa a quello relativo al licenziamento. 16. Al riguardo, occorre dare atto che, con ordinanza n. 18939 del 2023, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5801/2016; è stata giudicata infondata anche l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata in ragione della presunta acquiescenza della società alla decisione di primo grado sul rilievo che “la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole alla controparte non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (Cass. n. 21385/2012; conf. Cass. n. 34539/2021)”. 17. In ragione della citata ordinanza di questa Corte, che ha confermato la legittimità del licenziamento intimato da [OSCURATO:PERSONA] al lavoratore, i motivi di ricorso in esame risultano privi di fondamento. 18. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 19. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 20. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del rico