CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04124/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento richiamando la sentenza di primo grado dalla quale risulta che la ricorrente aveva apposto sul mezzo di provenienza illecita la targa di un'automobile di sua proprietà falsificando anche la carta di circolazione dell'autovettura; inoltre, il numero di telaio del mezzo era stato sostituito con altro numero di telaio di automobile appartenente all'imputata, così da fugare ogni dubbio sulla sua identificazione come autrice del reato in quanto unico soggetto dal quale avrebbe tratto beneficio, rendendo irrilevante ogni ulteriore approfondimento istruttorio ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.; che il reato di riciclaggio non è prescritto in quanto risulta commesso in data antecedente e prossima all'I. febbraio 2010 (prescrizione all'I. febbraio 2025), senza che la ricorrente abbia fornito elementi certi per una retrodatazione del tempus commissi delicti; che le considerazioni che precedono assorbono ogni altra deduzione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria depositata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; hA P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos