CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 13770/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 26 maggio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la revoca della misura dell'affidamento al servizio sociale con decorrenza dal 10 gennaio 2022. Era stato accertato il concorso di Icardi nel furto di materiale ferroso, utilizzando il furgone della ditta per cui lavorava. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata l'omessa assunzione di prova decisiva e il difetto di motivazione, in quanto il Tribunale di sorveglianza non aveva valutato le dichiarazioni dei testi Fabbri e Armanino - depositate dalla difesa - che provavano l'estraneità al furto del Icardi e confermavano le dichiarazioni di Glaudi, che si era assunta l'intera responsabilità del fatto. Si trattava, comunque, di fatto di modesta entità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deduce motivo generico e con contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. 1. A fronte dell'accertamento compiuto dal Tribunale, che ha ritenuto Icardi concorrente nel furto sulla base delle immagini del servizio di video sorveglianza presente sul luogo del fatto, l'unico motivo sostiene, invece, che le dichiarazioni acquisite (della persona offesa Armanino, del correo Glaudì e del teste Fabbri) erano convergenti nel provare l'estraneità di Icardi, conducente del furgone, rispetto al furto commesso dal solo Glaudì. In particolare, il Tribunale non aveva ritenuto attendibili le dichiarazioni liberatorie, per Icardi, rese dal Glaudì, senza considerare le dichiarazioni di Fabbri e Armanino, che alle prime avevano dato riscontro. Infine, le dichiarazioni della persona offesa Armanino davano contezza della modestia del fatto e, dunque, della sua inidoneità a giustificare la revoca della misura alternativa. 2. In ordine alla ricostruzione del fatto e al coinvolgimento in esso del ricorrente, il ricorso valorizza, con una prospettiva consentita solo nel giudizio di merito, direttamente le dichiarazioni rese dal Glaudì, che ha riferito che Icardi era ignaro di concorrere, materialmente, in un furto, dichiarazioni che il Tribunale ha valutato e ritenuto non attendibili. Il motivo poi, genericamente, deduce che le dichiarazioni di Fabbri e Armanino avevano riscontrato quanto dichiarato da Glaudì, senza peraltro precisare in quali termini sarebbero state confermative del narrato di Glaudì. In parte qua, dunque, il motivo ha contenuto di merito, sollecitando una rivalutazione del fatto non consentita nel giudizio di legittimità. 3. Infine, il motivo esprime dissenso rispetto al giudizio sulla gravità del fatto e sulla idoneità dello stesso a giustificare la revoca della misura alternativa. Il motivo, dunque, contrappone al giudizio del Tribunale una diversa valutazione, senza peraltro confrontarsi con l'ulteriore rilievo secondo il quale l'utilizzazione nella consumazione del furto del furgone di cui Icardi aveva disponibilità per motivi di lavoro era dato significativo dell'assenza di una occupazione lavorativa con valenza socializzante. 4. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che sì reputa equo determinare in € 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a