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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 32681/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto — avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal giudice di appello (Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, Rv. 273021; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Rv. 254880) - e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore; - che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto — avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte, richiamata dal giudice di appello (Sez. 5, n. 21517 del 08/02/2018, Rv. 273021; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, Rv. 254880) - e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32681/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris