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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 07999/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8989-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], via G. Mazzini n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8989/2021 Numero sezionale 2210/2022 Numero di raccolta generale 7999/2022 Data pubblicazione 11/03/2022

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di riforma della sentenza del locale giudice di pace che aveva accolto l’opposizione a cartella esattoriale proposta dalla ricorrente.

2. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso.

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con tre motivi di ricorso di ricorso si deduce: la decadenza dell’amministrazione per non essere stata notificata la cartella nel termine di due anni dalla notifica del verbale di accertamento ex art. 1, comma 153 l. n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) e l’eccessiva liquidazione delle spese.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: « Il primo motivo è inammissibile perché si deduce un vizio di motivazione ed è infondato perché la norma invocata non prevedeva un termine a pena di decadenza (deve farsi applicazione del principio di diritto statuito da Cass. n.10372 del 2018 e 26424 del 2014).

Il secondo motivo è ripetitivo del primo e ne segue la stessa sorte.

Il terzo motivo è inammissibile perché la liquidazione delle spese è avvenuta nel rispetto della soccombenza e dei valori tariffari».

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide in parte la proposta del Relatore.

Ric. 2021 n. 8989 sez.

M2 - ud. 25-02-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8989/2021 Numero sezionale 2210/2022 Numero di raccolta generale 7999/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 3.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta un’insufficiente controversa e lacunosa motivazione della sentenza. 3.2 Il motivo è manifestamente inammissibile perché non ricompreso tra quelli di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.

Ad ogni modo deve confermarsi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità citato nella proposta.

4. Con il secondo la ricorrente lamenta la mancata considerazione della premessa della ratio decidendi della sentenza del giudice di pace.

Il motivo è manifestamente inammissibile per la sua genericità, in particolare rispetto alla decisione del giudice di primo grado sui verbali di accertamento il ricorrente riporta nella parte in fatto che il Giudice di Pace ha accolto l’eccezione del Comune dando atto che i verbali non essendo stati impugnati sono divenuti titoli esecutivi e che tale omissione ha comportato la definitività degli stessi non più impugnabili.

La ricorrente non ha proposto appello avverso tale statuizione e la sua doglianza nel presente ricorso è del tutto inammissibile.

5. Il terzo motivo è inammissibile perché, come indicato nella proposta, la liquidazione delle spese è avvenuta nel rispetto della soccombenza e dei valori tariffari.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

8. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Ric. 2021 n. 8989 sez.

M2 - ud. 25-02-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8989/2021 Numero sezionale 2210/2022 Numero di raccolta generale 7999/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 (ottocento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 8989 sez.

M2 - ud. 25-02-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8989-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], via G. Mazzini n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8989/2021 Numero sezionale 2210/2022 Numero di raccolta generale 7999/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di riforma della sentenza del locale giudice di pace che aveva accolto l’opposizione a cartella esattoriale proposta dalla ricorrente. 2. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso. 3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con tre motivi di ricorso di ricorso si deduce: la decadenza dell’amministrazione per non essere stata notificata la cartella nel termine di due anni dalla notifica del verbale di accertamento ex art. 1, comma 153 l. n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) e l’eccessiva liquidazione delle spese. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta di manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: « Il primo motivo è inammissibile perché si deduce un vizio di motivazione ed è infondato perché la norma invocata non prevedeva un termine a pena di decadenza (deve farsi applicazione del principio di diritto statuito da Cass. n.10372 del 2018 e 26424 del 2014). Il secondo motivo è ripetitivo del primo e ne segue la stessa sorte. Il terzo motivo è inammissibile perché la liquidazione delle spese è avvenuta nel rispetto della soccombenza e dei valori tariffari». 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide in parte la proposta del Relatore. Ric. 2021 n. 8989 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8989/2021 Numero sezionale 2210/2022 Numero di raccolta generale 7999/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 3.1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta un’insufficiente controversa e lacunosa motivazione della sentenza. 3.2 Il motivo è manifestamente inammissibile perché non ricompreso tra quelli di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Ad ogni modo deve confermarsi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità citato nella proposta. 4. Con il secondo la ricorrente lamenta la mancata considerazione della premessa della ratio decidendi della sentenza del giudice di pace. Il motivo è manifestamente inammissibile per la sua genericità, in particolare rispetto alla decisione del giudice di primo grado sui verbali di accertamento il ricorrente riporta nella parte in fatto che il Giudice di Pace ha accolto l’eccezione del Comune dando atto che i verbali non essendo stati impugnati sono divenuti titoli esecutivi e che tale omissione ha comportato la definitività degli stessi non più impugnabili. La ricorrente non ha proposto appello avverso tale statuizione e la sua doglianza nel presente ricorso è del tutto inammissibile. 5. Il terzo motivo è inammissibile perché, come indicato nella proposta, la liquidazione delle spese è avvenuta nel rispetto della soccombenza e dei valori tariffari. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Ric. 2021 n. 8989 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 8989/2021 Numero sezionale 2210/2022 Numero di raccolta generale 7999/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 (ottocento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 8989 sez. M2 - ud. 25-02-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D
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