CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33254/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; considerato che l'unico motivo di ricorso - che la violazione della legge penale - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha perorato, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova, una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), deducendo irritualnnente in questa sede il difetto della prova della responsabilità dell'imputato, peraltro per il tramite di enunciati patentemente generici neppure compiutamente correlabili al caso di specie e all'iter argomentativo della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/0