CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25720/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 del TRIB.SEZ.DIST. di PORTOFERRAIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Portoferraio il 6/5/2022, riconosciuti i reati avvinti dal vincolo della continuazione e riconosciute le attenuanti di cui agli artt. 89 cod. pen. e art. 4, comma 3 L. 110/1975, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 2 L. 110/75; Rilevato che con il ricorso, qualificato come appello, si denuncia la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. rilevando che nel caso di specie emergerebbe la sostanziale buona fede del ricorrente e che, in assenza di qualsivoglia pericolo a terzi, i riferimenti alla continuazione e a un lontano precedente non varrebbero a escludere l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale, con i riferimenti indicati, nello specifico il fatto che il ricorrente ha reiterato la medesima condotta nell'arco di soli dieci giorni e la presenza di un precedente specifico, risulta essersi conformato ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e di avere adeguatamente motivato sul punto fondando la conclusione su di una valutazione complessiva del fatto (cfr. Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01; Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, Carusci, Rv. 281922 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C