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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 29 marzo 2021

Cassazione n. 34999/2022

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28065-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I BENI E [OSCURATO:PERSONA]’ CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA] n. 28065 sez.

SU -ud. 22-11-2022 - 2 - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], REGIONE MOLISE; -intimati - avverso la sentenza n. 2619/2021 del CONSIGLIO DI STATO di ROMA, depositata il 29/03/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. Il Consiglio di Stato definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla società ERA -[OSCURATO:PERSONA] - s.r.l., avverso la sentenza del TAR per il Molise, che aveva in parte respinto ed in parte dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo del giudizio ed il successivo ricorso per motivi aggiunti, lo dichiarava improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

La [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato in data 21 ottobre 2013 alla Regione Molise istanza al fine di ottenere il rilascio della autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica nel Comune di Miranda, in provincia di Isernia. [OSCURATO:PERSONA] per i beni architettonici e paesaggistici del Molise (chiamata a pronunciarsi sull’esistenza di procedimenti di tutela paesaggistica o per la tutela di beni archeologici), dopo una prima comunicazione da cui si evinceva che non sussisteva alcun procedimento di vincolo nell’intero territorio di Miranda, aveva - con nota del 22 maggio 2014 -rappresentato che “a seguito di una più attenta ricerca di archivi” erano state rinvenute due proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico (risalenti agli anni 2001 e 2002) di cui alla nota prot. n. 19467 del 12 novembre 2001 ed alla nota prot. n. 1381 del 20 giugno 2002.

Superando, poi, le obiezioni della società (la quale aveva osservato che, nella specie, si trattava di mere proposte di vincolo il cui procedimento non si era mai concluso) aveva ritenuto che perdurasse l’efficacia del procedimento di apposizione del vincolo con vigenza, nelle more di adozione del decreto, delle norme di salvaguardia di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e paesaggio).

La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva, quindi, impugnato il provvedimento di diniego dinanzi al TAR Molise deducendo la avvenuta decadenza delle misure di salvaguardia a seguito del termine massimo di 180 giorni per la adozione del decreto di apposizione del [OSCURATO:SOCIETA] n. 28065 sez.

SU -ud. 22-11-2022 - 3 - vincolo, termine di durata massima di efficacia delle misure di salvaguardia connesse alla formulazione della proposta di vincolo (decadenza prevista dal d.lgs. n. 42/2004, dal combinato disposto di cui agli articoli 157, comma 2, 141, comma 5, 140, comma 1, e art. 139, comma 5, modificati con il d.lgs. n. 157/2006 e con il d.lgs. n. 63/2008).

2. Il TAR Molise con la sentenza n. 92/2016 riteneva legittima la determinazione della Soprintendenza sul rilievo della non applicabilità delle nuove norme sulla decadenza alle proposte di vincolo precedenti all’entrata in vigore del Codice, con la conseguenza che dette proposte conservavano efficacia anche in assenza di approvazione mediante adozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico. 3.

Proposta impugnazione da parte della società,il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2838 del 12 giugno 2017, investiva l’[OSCURATO:PERSONA] del seguente quesito: «Se, a mente del combinato disposto degli articoli 140, 141 e 157, comma 2 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 -come modificati dapprima con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, e poi, con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 - le proposte di vincolo formulate prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, e per le quali non vi sia stata conclusione del relativo procedimento con l’adozione del decreto ministeriale recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico, cessino di avere effetto».

4. Era quindi emessa la sentenza n. 13 del 2017, del 22 dicembre 2017, dell’Adunanza plenaria la cui prima conclusione era la seguente: “Il combinato disposto -nell’ordine logico - dell’art. 157, comma 2, dell’art. 141, comma 5, dell’art. 140, comma 1, e dell’art. 139, comma 5, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo -come modificato con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 -cessa qualora il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni”.

E pertanto, poiché la decadenza dell’effetto preliminare del vincolo non è immediata ma opera una volta decorso il termine (risultante dal combinato disposto degli artt. 139, commi 1 e 5, e 140, comma 1, del Codice) di 180 giorni dalla pubblicazione della proposta, l’effetto sarebbe che “per le proposte anteriori al Codice, il vincolo sarebbe decaduto decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore -ad opera del d.lgs. 63/2008 - dell’attuale testo dell’art. 141, comma 5, che tale decadenza commina, ovvero, ancor prima, per effetto del d.lgs. 157/2006, che l’ha introdotta”.

E qui si innestava l’ulteriore principio enunciato dall’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui alle proposte di vincolo anteriori al Codice (come quelle riguardanti la società ERA), che sarebbero ormai decadute quanto all’effetto impositivo delle misure di salvaguardia, “il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo [OSCURATO:SOCIETA] n. 28065 sez.

SU -ud. 22-11-2022 - 4 - preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della presente sentenza”.

5. La decisione dell’Adunanza plenaria era impugnata dalla società con ricorso per cassazione “per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, ex ar t. 111 Cost.”; il ricorso era dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza n. 27842 del 2019 ritenendosi che un tale ricorso non potesse essere proposto avverso la sentenza resa, nell’esercizio della propria funzione nomofilattica, dall’[OSCURATO:PERSONA] che, a norma dell’art. 99, comma 4, c.p.a., abbia enunciato uno o più principi di diritto e restituito per il resto il giudizio alla sezione remittente, non avendo detta statuizione carattere decisorio e definitorio, neppure parzialmente, del giudizio di appello, il quale implica un’operazione di riconduzione della regula iuris al caso concreto che è rimessa alla sezione remittente.

6. Il Consiglio di Stato, innanzi al quale il giudizio era stato riassunto, preso atto che, nelle more del giudizio, erano stati pubblicati in [OSCURATO:PERSONA] e sul [OSCURATO:PERSONA] della Regione Molise i decreti nn. 12 e 13 del 31 maggio 2018 (emessi entro i 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria), con i quali il Ministero dei beni e delle attività culturali aveva provveduto a dichiarare di notevole interesse pubblico due distinte aree del Comune di Miranda (rilevanti ai fini della decisione), dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Evidenziava che i decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree del territorio del Comune di Miranda, adottati dal MIBACT dopo la pronuncia dell’[OSCURATO:PERSONA] e prima della decisione di appello, costituivano provvedimenti impeditivial rilascio dell’autorizzazione unica richiesta dalla società.

Considerava, quindi, per effetto degli atti sopravvenuti, -allo stato della decisione - vincolate le aree interessate dal progetto della società ricorrente, di modo che alcun interesse potevaritenersi sussistente per la società dalla pronuncia in ordine all’appello proposto avverso la sentenza n. 92/2016 del TAR Molise.

Precisava, al riguardo, che anche nel caso in cui si fosse riscontrata l’illegittimità delle note della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise del 26 settembre 2014, sarebbe comunque persistente l’impedimento al rilascio dell’autorizzazione unica, quale conseguenza non già delle note della Soprintendenza ma dei sopravvenuti decreti ministeriali impositivi del vincolo.

Affermava, altresì, che solo nel diverso giudizio instaurato (come affermava l’appellante di avere già fatto) avverso i due decreti “sopravvenuti” poteva essere [OSCURATO:SOCIETA] n. 28065 sez.

SU -ud. 22-11-2022 - 5 - eventualmente considerata la portata effettiva dei principi enunciati dall’[OSCURATO:PERSONA] n. 13 del 2017, prospettandone eventuali ragioni di dissenso, specie in riferimento alla “modulata” portata temporale della pronuncia; anche ciò confermava, secondo il Consiglio di Stato, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di appello.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società ERA – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. affidato a tre motivi.

7. Il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora Ministero della Cultura) ha resistito con controricorso.

8. [OSCURATO:PERSONA] ai beni architettonici e paesaggisti del Molise e la Regione Molise non hanno svolto attività difensiva.

9. La società ha depositato “istanza di rinvio o cancellazione dal ruolo”.

Ragioni della decisione

1. Nella indicata istanza di rinvio la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha rappresentato che i provvedimenti di vincolo del 2018 (con riferimento ai quali, nella sentenza qui impugnata, è stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso) sono stati impugnati innanzi al TAR del Molise mediante la proposizione di motivi aggiunti nell’ambito di un ulteriore ricorso - n.r.g. 9/2017 - promosso dalla medesima società ricorrente avverso il provvedimento regionale di diniego del rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell’impianto eolico, il quale è stato fondato sulle proposte di vincolo risalenti al 2001 e 2002, poi approvate con i decreti del 12 e 13 maggio 2018 e che il TAR Molise, con la sentenza n. 3/2022 del 13 gennaio 2022, ha accolto il ricorso n.r.g. 9/2017 proposto dalla società odierna appellata annullando, oltre al provvedimento regionale di rigetto della domanda di autorizzazione unica, anche i decreti nn. 12 e 13 del 31 maggio 2018 con il quali il MIBAC ha approvato le proposte di vincolo del 2001 e 2002 dichiarando di notevole interesse pubblico due distinte aree del Comune di Miranda.

L’istante ha, altresì, rilevato che il Ministero dei beni culturali ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso l’indicata sentenza e documentato che per la discussione di detto appello è stata fissata l’udienza del 3 novembre 2022 ed evidenziato che in caso conferma da parte del Consiglio di Stato della sentenza del TAR Molise n. 3/2022 e di conseguente declaratoria di inefficacia ex tunc dei decreti di vincolo del 201 8 potrebbe venir meno il suo interesse alla decisione del presente ricorso.

La suddetta istanza di rinvio -rispetto alla quale nessuna obiezione ha opposto il Ministero controricorrente -merita accoglimento dovendosi rilevare che la decisione del Consiglio di Stato è imminente e che un esito eventualmente favorevole alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] n. 28065 sez.

SU -ud. 22-11-2022 - 6 - potrebbe, come la stessa societ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28065-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I BENI E [OSCURATO:PERSONA]’ CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - [OSCURATO:SOCIETA] n. 28065 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 2 - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], REGIONE MOLISE; -intimati - avverso la sentenza n. 2619/2021 del CONSIGLIO DI STATO di ROMA, depositata il 29/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Il Consiglio di Stato definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla società ERA -[OSCURATO:PERSONA] - s.r.l., avverso la sentenza del TAR per il Molise, che aveva in parte respinto ed in parte dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo del giudizio ed il successivo ricorso per motivi aggiunti, lo dichiarava improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato in data 21 ottobre 2013 alla Regione Molise istanza al fine di ottenere il rilascio della autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte eolica nel Comune di Miranda, in provincia di Isernia. [OSCURATO:PERSONA] per i beni architettonici e paesaggistici del Molise (chiamata a pronunciarsi sull’esistenza di procedimenti di tutela paesaggistica o per la tutela di beni archeologici), dopo una prima comunicazione da cui si evinceva che non sussisteva alcun procedimento di vincolo nell’intero territorio di Miranda, aveva - con nota del 22 maggio 2014 -rappresentato che “a seguito di una più attenta ricerca di archivi” erano state rinvenute due proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico (risalenti agli anni 2001 e 2002) di cui alla nota prot. n. 19467 del 12 novembre 2001 ed alla nota prot. n. 1381 del 20 giugno 2002. Superando, poi, le obiezioni della società (la quale aveva osservato che, nella specie, si trattava di mere proposte di vincolo il cui procedimento non si era mai concluso) aveva ritenuto che perdurasse l’efficacia del procedimento di apposizione del vincolo con vigenza, nelle more di adozione del decreto, delle norme di salvaguardia di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e paesaggio). La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva, quindi, impugnato il provvedimento di diniego dinanzi al TAR Molise deducendo la avvenuta decadenza delle misure di salvaguardia a seguito del termine massimo di 180 giorni per la adozione del decreto di apposizione del [OSCURATO:SOCIETA] n. 28065 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 3 - vincolo, termine di durata massima di efficacia delle misure di salvaguardia connesse alla formulazione della proposta di vincolo (decadenza prevista dal d.lgs. n. 42/2004, dal combinato disposto di cui agli articoli 157, comma 2, 141, comma 5, 140, comma 1, e art. 139, comma 5, modificati con il d.lgs. n. 157/2006 e con il d.lgs. n. 63/2008). 2. Il TAR Molise con la sentenza n. 92/2016 riteneva legittima la determinazione della Soprintendenza sul rilievo della non applicabilità delle nuove norme sulla decadenza alle proposte di vincolo precedenti all’entrata in vigore del Codice, con la conseguenza che dette proposte conservavano efficacia anche in assenza di approvazione mediante adozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico. 3. Proposta impugnazione da parte della società,il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2838 del 12 giugno 2017, investiva l’[OSCURATO:PERSONA] del seguente quesito: «Se, a mente del combinato disposto degli articoli 140, 141 e 157, comma 2 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 -come modificati dapprima con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, e poi, con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 - le proposte di vincolo formulate prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, e per le quali non vi sia stata conclusione del relativo procedimento con l’adozione del decreto ministeriale recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico, cessino di avere effetto». 4. Era quindi emessa la sentenza n. 13 del 2017, del 22 dicembre 2017, dell’Adunanza plenaria la cui prima conclusione era la seguente: “Il combinato disposto -nell’ordine logico - dell’art. 157, comma 2, dell’art. 141, comma 5, dell’art. 140, comma 1, e dell’art. 139, comma 5, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo -come modificato con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e con il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63 -cessa qualora il relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni”. E pertanto, poiché la decadenza dell’effetto preliminare del vincolo non è immediata ma opera una volta decorso il termine (risultante dal combinato disposto degli artt. 139, commi 1 e 5, e 140, comma 1, del Codice) di 180 giorni dalla pubblicazione della proposta, l’effetto sarebbe che “per le proposte anteriori al Codice, il vincolo sarebbe decaduto decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore -ad opera del d.lgs. 63/2008 - dell’attuale testo dell’art. 141, comma 5, che tale decadenza commina, ovvero, ancor prima, per effetto del d.lgs. 157/2006, che l’ha introdotta”. E qui si innestava l’ulteriore principio enunciato dall’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui alle proposte di vincolo anteriori al Codice (come quelle riguardanti la società ERA), che sarebbero ormai decadute quanto all’effetto impositivo delle misure di salvaguardia, “il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo [OSCURATO:SOCIETA] n. 28065 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 4 - preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della presente sentenza”. 5. La decisione dell’Adunanza plenaria era impugnata dalla società con ricorso per cassazione “per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, ex ar t. 111 Cost.”; il ricorso era dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza n. 27842 del 2019 ritenendosi che un tale ricorso non potesse essere proposto avverso la sentenza resa, nell’esercizio della propria funzione nomofilattica, dall’[OSCURATO:PERSONA] che, a norma dell’art. 99, comma 4, c.p.a., abbia enunciato uno o più principi di diritto e restituito per il resto il giudizio alla sezione remittente, non avendo detta statuizione carattere decisorio e definitorio, neppure parzialmente, del giudizio di appello, il quale implica un’operazione di riconduzione della regula iuris al caso concreto che è rimessa alla sezione remittente. 6. Il Consiglio di Stato, innanzi al quale il giudizio era stato riassunto, preso atto che, nelle more del giudizio, erano stati pubblicati in [OSCURATO:PERSONA] e sul [OSCURATO:PERSONA] della Regione Molise i decreti nn. 12 e 13 del 31 maggio 2018 (emessi entro i 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria), con i quali il Ministero dei beni e delle attività culturali aveva provveduto a dichiarare di notevole interesse pubblico due distinte aree del Comune di Miranda (rilevanti ai fini della decisione), dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Evidenziava che i decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree del territorio del Comune di Miranda, adottati dal MIBACT dopo la pronuncia dell’[OSCURATO:PERSONA] e prima della decisione di appello, costituivano provvedimenti impeditivial rilascio dell’autorizzazione unica richiesta dalla società. Considerava, quindi, per effetto degli atti sopravvenuti, -allo stato della decisione - vincolate le aree interessate dal progetto della società ricorrente, di modo che alcun interesse potevaritenersi sussistente per la società dalla pronuncia in ordine all’appello proposto avverso la sentenza n. 92/2016 del TAR Molise. Precisava, al riguardo, che anche nel caso in cui si fosse riscontrata l’illegittimità delle note della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise del 26 settembre 2014, sarebbe comunque persistente l’impedimento al rilascio dell’autorizzazione unica, quale conseguenza non già delle note della Soprintendenza ma dei sopravvenuti decreti ministeriali impositivi del vincolo. Affermava, altresì, che solo nel diverso giudizio instaurato (come affermava l’appellante di avere già fatto) avverso i due decreti “sopravvenuti” poteva essere [OSCURATO:SOCIETA] n. 28065 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 5 - eventualmente considerata la portata effettiva dei principi enunciati dall’[OSCURATO:PERSONA] n. 13 del 2017, prospettandone eventuali ragioni di dissenso, specie in riferimento alla “modulata” portata temporale della pronuncia; anche ciò confermava, secondo il Consiglio di Stato, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di appello. 6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società ERA – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. affidato a tre motivi. 7. Il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora Ministero della Cultura) ha resistito con controricorso. 8. [OSCURATO:PERSONA] ai beni architettonici e paesaggisti del Molise e la Regione Molise non hanno svolto attività difensiva. 9. La società ha depositato “istanza di rinvio o cancellazione dal ruolo”. Ragioni della decisione 1. Nella indicata istanza di rinvio la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha rappresentato che i provvedimenti di vincolo del 2018 (con riferimento ai quali, nella sentenza qui impugnata, è stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso) sono stati impugnati innanzi al TAR del Molise mediante la proposizione di motivi aggiunti nell’ambito di un ulteriore ricorso - n.r.g. 9/2017 - promosso dalla medesima società ricorrente avverso il provvedimento regionale di diniego del rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell’impianto eolico, il quale è stato fondato sulle proposte di vincolo risalenti al 2001 e 2002, poi approvate con i decreti del 12 e 13 maggio 2018 e che il TAR Molise, con la sentenza n. 3/2022 del 13 gennaio 2022, ha accolto il ricorso n.r.g. 9/2017 proposto dalla società odierna appellata annullando, oltre al provvedimento regionale di rigetto della domanda di autorizzazione unica, anche i decreti nn. 12 e 13 del 31 maggio 2018 con il quali il MIBAC ha approvato le proposte di vincolo del 2001 e 2002 dichiarando di notevole interesse pubblico due distinte aree del Comune di Miranda. L’istante ha, altresì, rilevato che il Ministero dei beni culturali ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso l’indicata sentenza e documentato che per la discussione di detto appello è stata fissata l’udienza del 3 novembre 2022 ed evidenziato che in caso conferma da parte del Consiglio di Stato della sentenza del TAR Molise n. 3/2022 e di conseguente declaratoria di inefficacia ex tunc dei decreti di vincolo del 201 8 potrebbe venir meno il suo interesse alla decisione del presente ricorso. La suddetta istanza di rinvio -rispetto alla quale nessuna obiezione ha opposto il Ministero controricorrente -merita accoglimento dovendosi rilevare che la decisione del Consiglio di Stato è imminente e che un esito eventualmente favorevole alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] n. 28065 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 6 - potrebbe, come la stessa societ
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