CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 39508/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato Como il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del 22 febbraio 2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, che, per quanto di interesse in questa sede, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di concorso in manipolazione continuata del mercato di cui all'art. 185, comma 2-bis, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (capo J), così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato quale violazione del comma 1 della citata disposizione, e per due reati continuati di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 184, comma 3-bis, d.lgs. citato (capi L e M), così diversamente qualificati i fatti originariamente contestati come violazioni del comma 1 della disposizione appena citata, nonché per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di cui all'art. 416, secondo comma, cod. pen. (capo Q), così riqualificato il fatto originariamente contestato quale delitto di cui al primo comma dell'art. 416 cod. pen., e, applicata l'aggravante prevista dal quinto comma dell'art. 416 cod. pen., lo ha condannato alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo 3), nonché, limitatamente ai fatti consumati entro il 16 ottobre 2014 (nel dispositivo si indica il 2019, ma trattasi di errore materiale), i reati di cui ai capi L) ed M) e ha ridotto la pena principale. Quanto al capo 3), al [OSCURATO:PERSONA] si contestava di avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] — formalmente vicepresidente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma dominus di un intero gruppo di società costituito dalla elvetica AC [OSCURATO:PERSONA] SA che controlla la italiana [OSCURATO:SOCIETA]. che a sua volta controlla la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e tramite questa la Andilon s.r.I., la [OSCURATO:PERSONA] collection s.r.I., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e poi le [OSCURATO:SOCIETA], A2, A3, A4, A5, A6 e A7, ciascuna delle quali si occupava della gestione di strutture alberghiere — ideato e creato un falso soggetto commerciale denominato [OSCURATO:PERSONA], con sede a Londra, che avrebbe dovuto investire consistenti somme di denaro nella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Grazie alla condotta del [OSCURATO:PERSONA] era stato emesso un comunicato che asseriva che tale società londinese, apparentemente espressione di investitori arabi, avrebbe acquisito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a fronte del versamento della somma di euro 10.000.000,00 nell'arco di cinque anni, le controllate [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.. A seguito di tale comunicato le quotazioni della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al mercato AIM Italia, che è un sistema multilaterale di negoziazione, erano salite di oltre il 12%. In realtà la notizia era del tutto falsa, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già in fortissime difficoltà finanziarie, veniva dapprima sospesa dalla quotazione e poi dichiarata fallita. [OSCURATO:PERSONA] era stata creata dal Coen, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], al solo scopo di ingannare il mercato ed i risparmiatori creando in loro un falso affidamento sulle capacità della [OSCURATO:PERSONA] di superare la sua crisi finanziaria grazie all'intervento degli investitori arabi. Relativamente al capo M), si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di avere, attraverso la elvetica [OSCURATO:PERSONA] S.A. della quale egli era amministratore delegato, consentito al Coen di effettuare operazioni di acquisto e di vendita dei titoli della [OSCURATO:PERSONA] sp.a., sebbene il Coen versasse in conflitto di interessi, quale vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dominus dell'intero gruppo di società di cui la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era parte, e disponesse di informazioni privilegiate, ossia la natura fittizia dell'investitore straniero. In particolare, il Coen, non potendo operare direttamente sul titolo della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., si valeva come schermo della [OSCURATO:PERSONA] S.A. amministrata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva fornito le credenziali (usernanne e password) che consentivano alla [OSCURATO:PERSONA] S.A. di operare sul mercato AIM Italia collegandosi via internet ad una piattaforma messa a disposizione da Millennium SIM. Attraverso tali operazioni, dapprima la quotazione venne fatta lievitare e poi, mediante massicce operazioni di vendita, venne fatto decrescere, con un consistente guadagno all'esito di tali operazioni. Quanto al capo L), si contestano al [OSCURATO:PERSONA] fatti analoghi a quelli di cui al capo M) in relazione alla diversa società [OSCURATO:SOCIETA]., anch'essa quotata al mercato AIM Italia con [OSCURATO:SOCIETA]. quale advisor (anch'essa, la [OSCURATO:SOCIETA]., società amministrata dal Coen e di cui era titolare tramite la AC [OSCURATO:PERSONA] S.A.). [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era controllata dal Coen, che formalmente figurava solo quale vicepresidente del consiglio di amministrazione. [OSCURATO:PERSONA], il Varriale ed il [OSCURATO:PERSONA], il quale operava tramite la [OSCURATO:PERSONA] SA., approfittando di informazioni privilegiate in loro possesso, avrebbero effettuato, agendo in conflitto di interessi, operazioni di acquisto e vendita sulle azioni di [OSCURATO:SOCIETA]. tramite la piattaforma della Millennium SIM. Anche in questo caso il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consentito al Coen di operare direttamente tramite detta piattaforma ponendo a sua disposizione le credenziali di accesso di cui era titolare la [OSCURATO:PERSONA] s.a.. Infine, in ordine al capo Q), si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di avere fatto parte, unitamente ad oltre 10 persone, di un'associazione, capeggiata dal Coen, finalizzata ad acquisire il controllo di società fortemente indebitate per spogliarle definitivamente in danno degli altri soci e dei creditori, realizzando delitti di truffa e delitti ai danni del mercato e degli investitori, anche attraverso la comunicazione di notizie false sullo stato delle società quotate, in modo da alterarne la quotazione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando sei motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla natura fittizia dell'operazione di cessione delle quote alla [OSCURATO:PERSONA] ltd. di cui al capo 3), anche per effetto del travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha ritenuto l'operazione fittizia sulla base di indizi ritenuti gravi, precisi e concordanti e costituiti da: a) la presenza di conversazioni telefoniche intercettate solo tra i soggetti tratti a giudizio e non tra questi e gli investitori arabi o i loro emissari; b) il contenuto delle conversazioni intercettate che attesterebbero che la società [OSCURATO:PERSONA] era stata creata poco prima della operazione e che il [OSCURATO:PERSONA] si era occupato della predisposizione della documentazione occorrente e degli adempimenti burocratici necessari (atto notarile e attribuzione del numero di codice fiscale); c) le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto documentazione per dimostrare che egli aveva svolto attività di consulenza per la [OSCURATO:PERSONA] per creare la inglese [OSCURATO:PERSONA] ltd., ma la Corte di appello aveva ritenuto la stessa irrilevante, perché la sua provenienza dall'imputato non permetteva di ritenerla genuina e comunque le ragioni per cui la società araba aveva deciso di creare una controllata europea erano rimaste indimostrate. I motivi addotti dalla Corte di appello per giustificare l'irrilevanza delle prove addotte dalla difesa erano illogici perché fondati su mere congetture ed illazioni. Inoltre, gli indizi erano privi di valenza dimostrativa, sia se isolatamente considerati, sia se valutati globalmente in modo unitario. Quanto alle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il loro contenuto era stato travisato, atteso che il Pizzicato non aveva mai affermato che la ragione sociale [OSCURATO:PERSONA] fosse fittizia e aveva invece confermato che la società emiratina esisteva e aveva quale direttore generale [OSCURATO:PERSONA], indiano residente a Dubai, con il quale il Pizzicato aveva intrattenuto rapporti commerciali diretti. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento al suo concorso nelle operazioni di insider trading commesse da [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo M), anche per effetto del travisamento della conversazione intercettata di cui al progressivo 259 del 5 giugno 2014. La Corte di appello ha tratto dalla conversazione telefonica suddetta la prova che il [OSCURATO:PERSONA] avesse consentito a [OSCURATO:PERSONA], in possesso di informazioni privilegiate, di effettuare operazioni di trading attraverso la piattaforma telematica della [OSCURATO:PERSONA] utilizzando le credenziali della [OSCURATO:PERSONA] s.a., di cui il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore ed unico soggetto abilitato ad operare per essa su detta piattaforma. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto che nella conversazione intercettata il Coen, spacciandosi per il [OSCURATO:PERSONA], avesse chiesto ad un operatore della piattaforma specifiche informazioni sulle modalità con cui effettuare le operazioni di trading. In realtà, sostiene il ricorrente, il Coen, alla richiesta dell'operatore se egli volesse «passare un ordine» aveva risposto negativamente e l'unica indicazione fornita all'operatore era quella del numero del conto; egli non aveva fornito le credenziali necessarie per operare sulla piattaforma e la sua richiesta riguardava solo la risoluzione di problemi di connessione. La conversazione non dimostrava che le operazioni effettuate su detta piattaforma in quella data fossero riconducibili al Coen. Né poteva valere quale indizio la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] avesse acquisito da [OSCURATO:PERSONA] la Apeiron 8 s.r.I.. I due indizi, pur valutati assieme, non dimostravano che il [OSCURATO:PERSONA] avesse consentito al Coen di effettuare operazioni di trading attraverso le credenziali della [OSCURATO:PERSONA] s.a. ed era ben possibile che l'attività fosse stata attuata direttamente dal [OSCURATO:PERSONA], in favore del quale il Coen si era limitato ad intervenire presso l'operatore della piattaforma per risolvere un problema di connessione. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 184, comma 3-bis, d.lgs. n. 58 del 1998 e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla attività di insider trading che gli viene contestata al capo L). Con l'atto di appello l'odierno ricorrente aveva lamentato la mancata indicazione delle informazioni privilegiate il cui abuso avrebbe integrato il reato contestato e sul punto la Corte di appello aveva risposto che la conoscenza di tali informazioni discendeva: a) dall'essere egli socio, per una quota del 50%, della Priserfin s.a., che a sua volta controllava l'intero capitale della Librafid s.a.g.I., una fiduciaria gestita dal socio [OSCURATO:PERSONA], e controllava la [OSCURATO:PERSONA] s.a., della quale il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico e che aveva acquistato quote di altre società controllate dal Coen; b) dall'essere il [OSCURATO:PERSONA] amministratore unico di Tataj s.a. che deteneva una rilevante quota azionaria di [OSCURATO:SOCIETA].; c) dall'essere il socio del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], membro del consiglio di amministrazione della Priserfin e amministratore unico di Promethean s.a., anch'essa titolare di un pacchetto azionario di [OSCURATO:SOCIETA].; d) dall'avere tutte le predette società sede a Lugano allo stesso indirizzo della AC [OSCURATO:PERSONA] s.a., holding della catena di società del Coen che ruotava intorno al gruppo [OSCURATO:SOCIETA].; e) dalla circostanza che Promethean s.a. era titolare dell'intero capitale sociale di NUQ Ventures s.a., titolare di altro pacchetto di azioni [OSCURATO:SOCIETA].; f) dall'avere [OSCURATO:PERSONA] acquistato un pacchetto azionario di [OSCURATO:SOCIETA]. prima che questa fosse quotata in borsa, prenotando le azioni diversi mesi prima attraverso la piattaforma telematica della Millennium sinn. La motivazione risulta illogica in quanto, in realtà, tali circostanze non spiegano perché il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto disporre di informazioni privilegiate; in motivazione neppure si chiarisce quali sarebbero tali informazioni e come sarebbero state acquisite dal ricorrente. Tale illogicità ha condotto la Corte di appello a ritenere che sussistesse il reato previsto dall'art. 184, comma 3-bis, d.lgs. citato. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente, in relazione al capo Q), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamenta la violazione dell'art. 416 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto associativo. La Corte di appello, aderendo a quanto asserito dal Tribunale, afferma che la sussistenza del reato associativo emerge dalla commissione dei reati fine ed in particolare di quelli per i quali è stata emessa la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano del 20 giugno 2017, divenuta irrevocabile il 21 settembre 2018, senza dare risposta agli specifici motivi di appello, cosicché la motivazione doveva ritenersi apparente. La Corte di appello non ha motivato sul delitto associativo, ma solo sui reati fine ed in particolare sui delitti di cui alla sentenza di applicazione di pena del 20 giugno 2017. La Corte di appello neppure ha motivato sull'adesione del [OSCURATO:PERSONA] al pactum sceleris, sulla adesione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione in modo permanente e a prescindere dalla commissione di specifici reati fine, nonché sulla adesione dell'imputato ad un programma criminoso indeterminato, ma ha desunto la affectio societatis esclusivamente dai reati fine. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente, in relazione al capo Q), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si duole della contraddittorietà della motivazione laddove la sentenza di applicazione di pena sopra indicata è stata ritenuta un elemento di prova decisivo ai fini della sussistenza del reato associativo. La Corte di appello ha ritenuto sussistente il reato associativo in virtù dei due delitti di manipolazione del mercato per i quali è stata emessa detta sentenza, mentre la sussistenza del reato associativo prescinde dalla commissione dei reati fine; la sentenza di patteggiamento neppure ipotizza l'ascrivibilità al [OSCURATO:PERSONA] del delitto associativo, in quanto attiene esclusivamente a due delitti di manipolazione del mercato, cosicché il contenuto della sentenza risulta travisato. Né, diversamente da quanto affermato nella motivazione della sentenza impugnata in questa sede, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'applicazione della continuazione tra il reato associativo e quelli per i quali era stata emessa la sentenza di patteggiamento. 2.6. Con il sesto motivo il ricorrente, in relazione al capo Q), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si duole della violazione dell'art. 6 /// 59, secondo comma, cod. pen. e della contraddittorietà della motivazione laddove è stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 416, quinto comma, cod. pen.. La sentenza impugnata, sostiene il ricorrente, non ha motivato in ordine alla sussistenza di detta aggravante. Questa poteva essere applicata al [OSCURATO:PERSONA] solo se da lui conosciuta o ignorata per colpa e sul punto non viene fornita alcuna motivazione. 3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria difensiva contenente motivi nuovi. 3.1. Con il primo motivo nuovo il ricorrente, in relazione al capo M), deduce che con l'atto di appello era stato segnalato che la circostanza che il Coen avesse effettuato attività di trading utilizzando le credenziali fornitegli dal [OSCURATO:PERSONA] era smentita dalla annotazione di polizia giudiziaria del 12 luglio 2016, nella quale era stato evidenziato che in data 5 giugno 2014, ossia nella data della conversazione intercettata, non era stata effettuata alcuna operazione. Sul punto la Corte di appello non ha in alcun modo motivato e neppure ha chiarito perché tutte le operazioni di trading effettuate dal 13 dicembre 2013 al 14 novembre 2014 sarebbero state eseguite dal Coen avvalendosi delle credenziali in uso alla [OSCURATO:PERSONA]. Tale conclusione si fonda su una mera congettura. Poiché l'unico accesso dimostrato con la conversione oggetto di intercettazione era quello del 5 giugno 2014, il reato di cui al capo M) doveva ritenersi integralmente estinto per prescrizione, cosicché risulta violato anche l'art. 157 cod. pen.. 3.2. Con il secondo motivo nuovo il ricorrente, in relazione al capo L), ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., lamenta la violazione dell'art. 184, comma 3-bis, d.lgs. n. 58 del 1998, laddove in motivazione viene attribuita al ricorrente la qualifica di insider primario, anziché secondario soggetto a responsabilità esclusivamente amministrativa, e la manifesta illogicità della motivazione laddove si afferma che tutte le operazioni di trading sul titolo [OSCURATO:SOCIETA] effettuate dal 13 dicembre 2013 al 14 novembre 2014 sarebbero state eseguite dal Coen avvalendosi delle credenziali in uso alla [OSCURATO:PERSONA]. Con lo stesso motivo lamenta anche la violazione dell'art. 157 cod. pen. e la illogicità della motivazione nella parte in cui non ha dichiarato la prescrizione del reato di insider trading maturata il 5 giugno 2019. [OSCURATO:PERSONA] non era un insider primario e poiché la conversazione del 5 giugno 2014 era stata travisata, come già esposto nel ricorso, neppure egli poteva considerarsi un concorrente nel reato commesso dal Coen.In ogni caso non vengono chiarite le ragioni per le quali dalla conversazione intercettata dovrebbe ricavarsi che tutte le operazioni di trading sul titolo [OSCURATO:SOCIETA] siano state effettuate dal Coen. Infine, anche in relazione al capo L), poiché l'unico accesso dimostrato con la conversione oggetto di intercettazione è quello del 5 giugno 2014, il reato doveva ritenersi integralmente estinto per prescrizione, cosicché risulta violato anche l'art. 157 cod. pen.. 3.3. Con il terzo motivo nuovo il ricorrente, in relazione al capo Q), lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua partecipazione al delitto associativo, anche per effetto del travisamento della sentenza del 20 giugno 2017. In sostanza, il ricorrente ribadisce le argomentazioni già sviluppate nel quarto e nel quinto motivo di ricorso. Sostiene altresì che, essendo egli stato condannato per la mera partecipazione all'associazione criminale, il reato si prescriverà in data diversa da quella del 22 novembre 2025, indicata nella sentenza di appello. 3.4. Con il quarto motivo nuovo il ricorrente in realtà chiede la correzione della pena indicata nella sentenza di secondo grado, affetta da un errore di calcolo, atteso che in esso si afferma che l'aumento, ex art. 81, secondo comma cod. pen., della pena già inflitta per i reati per i quali è stata emessa la sentenza di patteggiamento è stato determinato partendo da mesi diciassette di reclusione per il reato di cui al capo Q), ossia in misura pari alla metà della pena inflitta per detto reato con la sentenza di primo grado, mentre la pena irrogata dal Tribunale era pari ad anni due e mesi otto di reclusione, cosicché la metà di questa corrisponde a mesi sedici di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente, risultano inammissibili. Quanto al lamentato travisamento delle sommarie informazioni rese dal Pizzicato e della conversazione telefonica intercettata, deve osservarsi che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Nel caso di specie il ricorrente, con le sue censure, si duole non tanto di un errore di percezione di tali elementi di prova da parte del giudice, quanto piuttosto di un errore nella loro interpretazione e nella valutazione del loro valore dimostrativo di fatti e circostanze rilevanti ai fini della decisione, cosicché le doglianze investono il merito della decisione, che non può di per sé costituire oggetto del presente giudizio di legittimità. Peraltro, quanto alla conversazione intercettata, da essa, secondo quanto segnalato dalla Corte di appello, può ricavarsi comunque che il Lotti ed il Coen agivano di comune accordo per raggiungere obiettivi comuni, che poggiavano sulla natura fittizia dell'operazione Alawadhi. Analoghe considerazioni valgono per le ulteriori doglianze contenute nei due motivi di ricorso. La Corte di appello ha adeguatamente illustrato le ragioni poste a base della decisione, anche fornendo giustificazione in ordine alla ritenuta inattendibilità della documentazione prodotta dall'imputato, e la motivazione non appare contraddittoria o manifestamente illogica. Le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito, in quanto dirette a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, e come tali si pongono all'esterno dei limiti del sindacato di legittimità. La decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una «mirata rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). L'inammissibilità del primo e del secondo motivo di ricorso, i soli motivi relativi al capo M), rende inammissibile anche il primo motivo nuovo di cui alla memoria difensiva. L'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, anche laddove questo sia idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi. (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387). 2. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso ed il terzo motivo nuovo sono inammissibili per manifesta infondatezza, atteso che la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione in ordine alla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo. In particolare, i giudici di secondo grado hanno sottolineato che dal fitto intreccio delle partecipazioni azionarie e dall'esistenza di interessi convergenti e di condotte collaborative in capo a tutti i soggetti implicati nelle molteplici vicende e soprattutto in capo al [OSCURATO:PERSONA], emerge la sussistenza di un vero e proprio patto associativo fra i vari sodali. Si sottolinea che il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un ruolo importante in seno a quelle società che dovevano fungere da schermo al Coen, che era l'ideatore ed orchestratore del complesso e variegato programma criminoso attuato anche grazie alla collaborazione del [OSCURATO:PERSONA], protrattasi per anni, anche mediante la partecipazione ai reati fine dell'associazione criminale, tra i quali assumono particolare importanza quelli, aventi natura di delitto, per i quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato con la sentenza di applicazione di pena del 20 giugno 2017. La sentenza è stata utilizzata solo quale prova della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i due reati fine per i quali essa è stata pronunciata. Tali reati, tuttavia, sono stati correttamente considerati dalla Corte di appello quale prova ulteriore della concreta ed effettiva adesione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione criminale ed in special modo del suo effettivo contributo all'attuazione del progetto criminale che la ispirava. In particolare, tali reati sono stati ritenuti rilevanti perché il reato di cui all'art. 416 cod. pen. punisce chi si associa per commettere più delitti, cosicché non poteva ritenersi sufficiente la mera commissione di reati aventi natura di contravvenzione, quali quelli contestati ai capi L) e M). Non è, quindi, ravvisabile alcun travisamento di detta sentenza. 3. Anche il sesto motivo di ricorso è inammissibile. In tema di impugnazioni, ogni vizio di motivazione in ordine al rigetto di motivi di appello inammissibili, perché non specifici (o per altra causa), non può condurre all'annullamento della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio dovrebbe pronunciarsi sempre su quegli stessi motivi (di appello) insuscettibili di esame (e di accoglimento) per la loro inammissibilità (Sez. 4, n. 17 del 09/11/1988 - dep. 1989, Vita, Rv. 180070). Nel caso di specie il motivo di appello in relazione ai quali il ricorrente lamenta l'omessa motivazione era inammissibile per la sua estrema genericità e comunque era manifestamente infondato. Nell'atto di appello il [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere l'esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 416, quinto comma, cod. pen., si era limitato a contestare genericamente che egli conoscesse tutti gli altri partecipanti all'associazione e quindi sapesse che il loro numero era superiore a dieci. Il motivo di appello era generico e comunque manifestamente infondato atteso che la sola ignoranza non vale ad escludere l'aggravante, occorrendo altresì, ai sensi dell'art. 59, primo comma cod. pen, che l'ignoranza sia dovuta ad errore incolpevole, circostanza questa neppure sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] nel motivo di appello. Ne consegue che, in applicazione del principio sopra esposto, il motivo di ricorso risulta inammissibile. 4. E' invece fondato il terzo motivo di ricorso. Con l'atto di appello il [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la sussistenza del reato di cui al capo L) ed in particolare aveva evidenziato che il Giudice del primo grado aveva chiarito quale sarebbe stata l'informazione privilegiata oggetto di abuso. La Corte di appello, nella sua motivazione, pur esplicitando in modo dettagliato le modalità attraverso le quali il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto entrare in possesso di informazioni privilegiate, non chiarisce quali sarebbero tali informazioni e le modalità attraverso le quali il [OSCURATO:PERSONA] o altri suoi complici avrebbero abusato di tali informazioni. L'accoglimento del motivo di ricorso dovrebbe determinare l'annullamento con rinvio in parte qua della sentenza impugnata. Tuttavia, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non risultando evidente la ricorrenza di alcuna delle ipotesi di proscioglimento previste dal successivo comma 2, deve rilevarsi di ufficio che anche per i residui reati di cui al capo L) non dichiarati già estinti con la sentenza di secondo grado sono ormai maturati i termini di prescrizione. Il ricorrente ha sostenuto nel secondo motivo nuovo che erroneamente gli è stata attribuita la qualifica di insider primario, mentre doveva essergli riconosciuta quella di insider secondario. Tale eccezione, laddove fosse fondata, inciderebbe sulla qualificazione giuridica del fatto, che verrebbe degradato a mera violazione amministrativa. In contrario, deve rilevarsi che anche in relazione ai reati di cui al capo L), secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito quale complice del Coen, che rivestiva la posizione di insider primario. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 110 cod. pen., anche il [OSCURATO:PERSONA] è chiamato a rispondere penalmente del reato commesso dal Coen. Ne deriva che in relazione a tali reati la sentenza deve essere annullata senza rinvio e che nel resto il secondo motivo nuovo contenuto nella memoria difensiva resta assorbito. 5. Relativamente al quarto motivo nuovo contenuto nella memoria difensiva, deve osservarsi che esso, quale motivo di impugnazione, sarebbe inammissibile. I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall'atto di impugnazione originario (Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Braidic, Rv. 268980) e nel caso di specie con il ricorso non sono stati formulati motivi di impugnazione relativi al trattamento sanzionatorio. Tuttavia, poiché il ricorrente con detto «motivo» deduce un mero errore di calcolo nella quantificazione della pena relativa al reato associativo, esso costituisce in realtà una istanza di correzione di errore materiale che risulta anche fondata. Atteso che, comunque, in conseguenza dell'estinzione dei residui reati di cui al capo L), la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e deve rinviarsi per nuovo esame su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano, anche tale questione deve essere rimessa al Giudice di rinvio. 6. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai residui reati di cui al capo L), perché estinti per prescrizione. La sentenza deve pure essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e deve rinviarsi per nuovo esame su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugn