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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 18564/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, averso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Barcellona P.G. in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 cod. pen.

Con recidiva reiterata specifica infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] e recidiva semplice per [OSCURATO:PERSONA].

Deducono mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione.

I ricorsi sono inammissibili perché del tutto aspecifici.

Oltre ad invocare una rivalutazione delle emergenze probatorie, estranee al sindacato di legittimità, essi si appalesano del tutto generici, perché non si confrontano con il provvedimento impugnato il quale è del tutto immune alle censure sollevate apparendo logico e coerente con l'esauriente disamina dei dati probatori (pp. 3,4,5).

Gli asserti di cui si compongono costituiscono, infatti, meri enunciati, senza alcuna argomentazione a sostegno, in violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., il quale richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, averso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Barcellona P.G. in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 cod. pen. Con recidiva reiterata specifica infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA] e recidiva semplice per [OSCURATO:PERSONA]. Deducono mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. I ricorsi sono inammissibili perché del tutto aspecifici. Oltre ad invocare una rivalutazione delle emergenze probatorie, estranee al sindacato di legittimità, essi si appalesano del tutto generici, perché non si confrontano con il provvedimento impugnato il quale è del tutto immune alle censure sollevate apparendo logico e coerente con l'esauriente disamina dei dati probatori (pp. 3,4,5). Gli asserti di cui si compongono costituiscono, infatti, meri enunciati, senza alcuna argomentazione a sostegno, in violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., il quale richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18564/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris