CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10725/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, cc. 8 del D.L. n. 137/2020. lette le conclusioni dell'Avv . [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 14 MAR 023 '%pk.iN2104.-1.A [OSCURATO:PERSONA] Luana [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 29 ottobre 2021fin riforma della decisione del Tribunale di Trapani del 7 maggio 2019 (che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste) ha condannato l'imputato alla pena di anni 1 di reclusione, per il reato di cui alli art. 4, comma 4 bis della legge n. 401 del 1989, per avere, in qualità di titolare dell'esercizio commerciale [...] avente ad oggetto servizi di raccolta scommesse su avvenimenti sportivi, esercitava abusivamente detta attività in mancanza della prescritta autorizzazione prescritta autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS e in mancanza della concessione rilasciata dall'AAMS [...] pur trovandosi in possesso di un contratto di affiliazione con il bookmaker "[OSCURATO:PERSONA] LTD - marchio B28275", soggetto in ossesso della relativa autorizzazione nel paese di origine. Reato accertato in epoca antecedente e prossima al 21 giugno 2016 e con permanenza. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (Art. 4, comma 4 bis, legge 13 dicembre 1989 n. 401); contraddittorietà della motivazione con travisamento della prova, in relazione ad una circostanza di fatto ritenuta "univocamente indicativa" della colpevolezza (esistenza di un conto corrente intestato all'imputato e solo a lui riferibile). Il Tribunale di Trapani (giudizio abbreviato) ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste, in considerazione dell'assenza di prove sulla intermediazione nell'esercizio delle scommesse essendosi limitato Catalano a mettere a disposizione dei clienti solo i terminali, per le autonome giocate. La Corte di appello con palese travisamento, invece, è pervenuta ad una condanna in considerazione dell'esistenza e della valutazione di un conto corrente intestato a Catalano e solo a lui riferibile. A parte l'assoluta genericità del riferimento al conto corrente, agli atti del processo non esiste alcuna indicazione di conti correnti intestati al ricorrente, ed asseritamente messo a disposizione degli avventori dell'intemet point. Nel processo verbale di verifica n. 96 del 21 giugno 2016 non vi è traccia di conti correnti intestati al ricorrente, e neanche di alcuna forma, diversa, di canalizzazione sistematica di flussi monetari, provenienti da ipotetici scommettitori in favore dell'imputato. Conseguentemente, il dato utilizzato dalla Corte di appello per la condanna risulta palesemente travisato, non esiste negli atti del processo. L'attività di intemet point gestita dal ricorrente, come descritta nel processo verbale di constatazione, è consistita nella mera messa a disposizione di postazioni internet (terminali). Il reato è configurabile solo qualora sia dimostrata l'intermediazione nelle scommesse, con raccolta diretta del denaro (Sez. 3, n. 40624 del 2013). L'accertamento eseguito dai verbalizzanti, infatti, non ha riscontrato lo svolgimento di alcuna giocata, o di raccolta e di consegna del denaro. Inoltre, è stata riformata la sentenza di assoluzione senza rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato e la sentenza deve annullarsi con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo, per nuovo giudizio. La Corte di appello riforma la decisione di assoluzione del primo grado senza una motivazione rafforzata e, quindi, senza eliminare i dubbi dell'assoluzione in primo grado. Inoltre, dal processo verbale della P.G. emerge che nessuna giocata o raccolta di denaro era svolta direttamente dall'imputato, che si limitava a mettere a disposizione i terminali per le giocate. La sentenza di primo grado ha escluso la sussistenza di un'attività di intermediazione con raccolta e consegna di denaro (Sez. 3, Sentenza n. 7129 del 03/12/2020 Ud., dep. 24/02/2021, Rv. 281473; Sez. 3, n. 35067 del 12/04/2016 - dep. 19/08/2016, Ranucci e altro, Rv. 26773601; nello stesso senso Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004 - dep. 18/05/2004, Corsi, Rv. 22772601; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 25439 del 09/07/2020 Cc., dep. 09/09/2020, Rv. 279869 - 01). Infine, la Corte di appello ritiene sussistente un conto corrente messo a disposizione del ricorrente agli avventori, ma non Vot" Cikkn n9Aie.kk CCO k_t»...exts)._ specifica niente su questo conto corrente lta. negli accertamenti della P.G. Il conto sarebbe stato usato dal ricorrente e messo a disposizione dei giocatori per le giocate e gli incassi delle vincite. In considerazione dell'assoluzione in primo grado la motivazione sul punto doveva essere specifica e dettagliata e tale da vincere ogni dubbio espresso dalla sentenza riformata. Invece, la motivazione della sentenza oggi impugnata risulta assertiva e, pertanto, insufficiente a vincere tutti i dubbi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo