Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:612
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑426/10 P
[OSCURATO:PERSONA] & Ross BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Impugnazione — Originale firmato dell’atto introduttivo del ricorso depositato fuori termine — Vizio regolarizzabile»
Massime della sentenza
1.
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Motivo relativo alle condizioni
di deposito del ricorso dinanzi al Tribunale — Ordinanza impugnata adottata senza audizione delle parti — Ricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 111)
2.
Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Mancata presentazione dell’originale firmato dell’atto introduttivo
del ricorso prima della scadenza del termine — Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 6)
3.
Procedura — Termini di ricorso — Decadenza — Caso fortuito o di forza maggiore — Nozione — Errore scusabile — Nozione
([OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma)
1.
Nell’ambito dell’impugnazione di un’ordinanza del Tribunale adottata sulla base dell’art. 111 del regolamento di procedura
del Tribunale, il quale non esige che le parti siano sentite prima dell’adozione di una siffatta decisione, non può essere
rimproverato alla ricorrente di aver omesso di sollevare, nel ricorso, argomenti relativi alle condizioni del suo deposito.
In tali circostanze, un motivo d’impugnazione vertente sulla violazione del punto 57, lett. b), delle istruzioni pratiche
del Tribunale alle parti non è quindi inteso a modificare l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale ed è, pertanto,
ricevibile.
(v. punto 37)
2.
La mancata presentazione dell’originale firmato dell’atto introduttivo del ricorso non rientra tra i vizi regolarizzabili
ai sensi dell’art. 44, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale. Pertanto, un atto introduttivo non firmato da un
avvocato è inficiato da un vizio tale da comportare l’irricevibilità del ricorso allo scadere dei termini di procedura e non
può costituire oggetto di regolarizzazione. La stretta applicazione di queste regole di procedura risponde all’esigenza della
certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della
giustizia.
(v. punti 42-43)
3.
Per quanto riguarda i termini di ricorso, la nozione di errore scusabile dev’essere interpretata restrittivamente e può riguardare
solo circostanze eccezionali in cui, segnatamente, l’istituzione interessata ha assunto un comportamento tale da ingenerare,
da solo o in misura determinante, una comprensibile confusione nel singolo in buona fede che abbia dato prova di tutta la
diligenza che si richiede ad un operatore normalmente accorto.
La nozione di caso fortuito comporta un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore,
ed un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale,
adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l’operatore deve seguire attentamente
lo svolgimento del procedimento avviato e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini previsti.
La preparazione, la sorveglianza e la verifica dei documenti procedurali da depositare in cancelleria ricadono sotto la responsabilità
dell’avvocato della parte interessata. Pertanto, il fatto che la confusione tra l’originale e le copie del ricorso sia attribuibile
all’intervento di un’impresa terza, incaricata dalla ricorrente di effettuare copie, non può essere riconosciuto come circostanze
eccezionali o eventi anormali ed estranei alla ricorrente che possano giustificare in capo alla stessa un errore scusabile
o un caso fortuito.
(v. punti 47-48, 50)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
22 settembre 2011 (
*
)
«Impugnazione – Originale firmato dell’atto introduttivo del ricorso depositato fuori termine – Vizio regolarizzabile»
Nel procedimento C‑426/10 P,
avente ad oggetto un’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea, presentata
il 24 agosto 2010,
[OSCURATO:PERSONA] & Ross BV
, con sede in Zoetermeer ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall’avv. S. Guerlain, avocat,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI),
rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,
convenuto in primo grado,
Klockgrossisten i Norden AB,
con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Svezia),
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J. N. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh
(relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA]
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 giugno 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la presente impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] & Ross BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] & Ross») chiede l’annullamento dell’ordinanza del
Tribunale dell’Unione europea 18 giugno 2010, causa T‑51/10, [OSCURATO:PERSONA] & Ross/UAMI (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con
la quale quest’ultimo ha respinto in quanto manifestamente irricevibile in ragione del suo carattere tardivo il ricorso diretto
a far annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI 27 ottobre 2009 (procedimento R 1267/2008‑3), relativa
ad un procedimento di nullità che oppone la Klockgrossisten i Norden AB alla [OSCURATO:PERSONA] & Ross.
Contesto normativo
[OSCURATO:PERSONA] della Corte
2
L’art. 21, secondo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede, in particolare, che all’istanza
dev’essere allegato, ove occorre, l’atto di cui è richiesto l’annullamento. Se tale documento non è allegato all’istanza,
«il cancelliere invita l’interessato a produr[lo] entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora
la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere».
3
L’art. 45 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte è formulato come segue:
«Il regolamento di procedura stabilirà i termini in ragione della distanza.
Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l’interessato provi l’esistenza di un caso
fortuito di forza maggiore».
Il regolamento di procedura del Tribunale
4
L’art. 43 del regolamento di procedura del Tribunale così dispone:
«1. L’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato della parte.
L’atto, corredato di tutti gli allegati in esso menzionati, è depositato con cinque copie per il Tribunale e tante copie in
più quante sono le parti in causa. Le copie devono essere autenticate dalla parte che le deposita.
(…)
6. [L]a data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale (…) perviene alla cancelleria mediante telecopia
o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale, è presa in considerazione ai fini dell’osservanza
dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo
1, secondo comma, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi. L’art. 102, paragrafo 2, non si applica al
detto termine di dieci giorni.
(…)».
5
L’art. 44 di tale regolamento di procedura è così formulato:
«(…)
3. L’avvocato che assiste o rappresenta una parte deve depositare in cancelleria un certificato da cui risulti che egli è abilitato
a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE.
4. Al ricorso devono essere allegati, ove occorra, i documenti indicati dall’articolo21, secondo comma, dello [OSCURATO:PERSONA].
5. Se il ricorrente è una persona giuridica di diritto privato, deve allegare al ricorso:
a) il proprio statuto o un estratto recente del registro delle imprese o un estratto recente del registro delle associazioni
o qualsiasi altra prova della sua esistenza giuridica;
b) la prova che il mandato all’avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato.
5 bis. Il ricorso presentato in forza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o privato
stipulato dall’Unione o per conto di essa (...) dev’essere corredato di una copia del contratto che contiene detta clausola.
6. Se il ricorso non è conforme a quanto stabilito dai paragrafi da 3 a 5 del presente articolo, il cancelliere impartisce
al ricorrente un adeguato termine per regolarizzare il ricorso o produrre i documenti. In difetto della regolarizzazione del
ricorso o della produzione di documenti alla scadenza del termine suddetto, il Tribunale decide se l’inosservanza delle summenzionate
prescrizioni comporti l’irricevibilità del ricorso per vizio di forma».
Le istruzioni al cancelliere
6
L’art. 7 delle istruzioni al cancelliere del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 5 luglio 2007 (GU L 232,
pag. 1; in prosieguo: le «istruzioni al cancelliere») prevede quanto segue:
«1. Il cancelliere controlla la conformità degli atti versati al fascicolo alle disposizioni dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte, del regolamento
di procedura, delle Istruzioni pratiche alle parti nonché alle presenti Istruzioni.
Se necessario, assegna alle parti un termine per consentire loro di rimediare ad irregolarità formali degli atti depositati.
La notifica di una memoria è ritardata in caso di violazione delle disposizioni del regolamento di procedura previste ai punti
55 e 56 delle Istruzioni pratiche alle parti.
La violazione delle disposizioni riportate ai punti 57 e 59 delle Istruzioni pratiche alle parti ritarda o può ritardare,
a seconda del caso, la notifica della memoria.
(…)
3. Salvo il disposto dell’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura, relativo al deposito di documenti mediante
telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, il cancelliere accetta soltanto gli atti recanti la firma in originale
dell’avvocato o dell’agente della parte.
(…)».
Le istruzioni pratiche alle parti
7
Le istruzioni pratiche del Tribunale alle parti, nella versione 5 luglio 2007 (GU L 232, pag. 7; in prosieguo: le «istruzioni
pratiche alle parti»), prevedono, nella sezione B, intitolata «Sulla presentazione delle memorie», in particolare:
«(…)
7. La firma in originale della memoria da parte dell’avvocato o dell’agente della parte interessata deve figurare nella parte
finale della memoria. In caso di pluralità di rappresentanti è sufficiente la firma della memoria da parte di uno di essi.
(…)
9. Su ciascuna delle copie di ogni atto processuale che le parti sono tenute a produrre in forza dell’articolo 43, paragrafo
1, secondo comma, del regolamento di procedura, l’avvocato o l’agente della parte interessata deve apporre la menzione, dallo
stesso sottoscritta, in cui si certifica che la copia è conforme all’originale dell’atto».
8
La sezione F delle istruzioni pratiche alle parti, intitolata «Sui casi di regolarizzazione delle memorie», precisa, ai punti
55‑59, le condizioni alle quali i ricorsi possono essere regolarizzati.
9
Secondo il predetto punto 55, è fissato un termine ragionevole ai fini della regolarizzazione di un ricorso non conforme ai
requisiti previsti all’art. 44, nn. 3‑5, del regolamento di procedura del Tribunale:
«a) produzione del certificato da cui risulti che l’avvocato è abilitato a patrocinare (…);
b) prova dell’esistenza giuridica della persona giuridica di diritto privato (…);
c) mandato (…);
d) prova che il mandato è stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato (…);
e) produzione dell’atto impugnato (ricorso di annullamento) (…)».
10
Il punto 56 delle istruzioni pratiche alle parti così prevede:
«Nelle cause di proprietà intellettuale in cui è in discussione la legittimità di una decisione di una commissione di ricorso
dell’UAMI, un ricorso che non sia conforme ai seguenti requisiti previsti dall’articolo 132 del regolamento di procedura non
viene notificato all’altra parte o alle parti ed è fissato un termine ragionevole ai fini della regolarizzazione:
a) i nomi e gli indirizzi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso (articolo 132, paragrafo 1, primo
comma, del regolamento di procedura);
b) la data di notifica della decisione della commissione di ricorso (articolo 132, paragrafo 1, primo comma, del regolamento
di procedura);
c) in allegato, la decisione impugnata (articolo 132, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di procedura)».
11
Il punto 57 di tali istruzioni, in particolare, così dispone:
«Se un ricorso non è conforme alle seguenti regole di forma, la notifica del ricorso viene ritardata ed è fissato un termine
ragionevole ai fini della regolarizzazione:
(…)
b) firma in originale dell’avvocato o dell’agente nella parte finale del ricorso (punto 7 delle Istruzioni pratiche);
(…)
o) produzione delle copie autentiche del ricorso (articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di procedura; punto
9 delle Istruzioni pratiche)».
12
Il punto 58 delle istruzioni pratiche alle parti prevede che, se il ricorso non è conforme alle regole di forma relative alla
domiciliazione, al certificato da cui risulta che ogni altro avvocato aggiuntivo è abilitato a patrocinare, al sunto dei motivi
e dei principali argomenti e alla traduzione nella lingua processuale di allegati, il ricorso venga notificato e sia fissato
un termine ragionevole ai fini della regolarizzazione.
13
Infine, il punto 59 prevede il principio o la possibilità, secondo il caso, di regolarizzazione qualora il numero delle pagine
del ricorso ecceda il numero prescritto da tali istruzioni pratiche, nonché il ritardo della notifica in un caso siffatto.
Antefatti della controversia
14
Con atto introduttivo pervenuto per telecopia presso la cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2010, la ricorrente ha proposto
ricorso avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI 27 ottobre 2009. L’atto introduttivo è pervenuto
in cancelleria prima della scadenza del termine di ricorso, il 25 gennaio 2010.
15
Con lettera del 28 gennaio 2010, la ricorrente comunicava che faceva pervenire presso la cancelleria del Tribunale l’originale
dell’atto introduttivo del ricorso inviato per telecopia il 22 gennaio 2010 e i relativi allegati, nonché sette serie di copie
conformi dello stesso e i documenti richiesti dall’art. 44, nn. 3‑5, del regolamento di procedura del Tribunale.
16
Il 2 febbraio 2010, la cancelleria contattava la ricorrente per attirare la sua attenzione sul fatto che l’originale dell’atto
introduttivo del ricorso non poteva essere identificato con certezza tra i documenti depositati il 1º febbraio 2010.
17
Con lettera del 3 febbraio 2010, l’avvocato della ricorrente inviava alla cancelleria l’esemplare dell’atto introduttivo figurante
nel suo fascicolo, facendo presente quanto segue:
«Essendo convinto di avervi inviato in precedenza l’originale del documento insieme ad una serie di copie, non sono in grado
di dirvi se il documento allegato sia o meno l’originale. Ritengo che si tratti della copia che abbiamo conservato nel fascicolo.
Sarà vostra cura esaminarlo. Resto quindi in attesa di conoscere le vostre osservazioni».
18
Il 5 febbraio 2010, la cancelleria del Tribunale faceva presente alla ricorrente di essere pervenuta alla conclusione che
il suddetto documento era un originale, poiché l’inchiostro di colore nero presentava una leggera sbavatura dopo che sulla
firma era stato strofinato un panno umido.
19
La cancelleria del Tribunale ha registrato l’atto introduttivo del ricorso il 5 febbraio 2010, cioè dopo la scadenza del termine
dei dieci giorni, che ha iniziato a decorrere dalla trasmissione per telecopia del suddetto atto introduttivo, conformemente
all’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale.
20
Con lettera del 12 febbraio 2010, la ricorrente invocava un errore scusabile per giustificare il deposito dell’originale firmato
dell’atto introduttivo dopo la scadenza del termine di dieci giorni sopra menzionato.
21
Il Tribunale non ha comunicato l’atto introduttivo all’UAMI.
L’ordinanza impugnata
22
Mediante l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile sulla base dell’art. 111
del suo regolamento di procedura.
23
Il Tribunale ha ricordato che l’art. 43, n. 6, del suo regolamento di procedura prevede un termine di dieci giorni per depositare
l’originale di un atto introduttivo di un ricorso trasmesso per telecopia. Tenuto conto di tale termine supplementare, l’originale
del predetto atto sarebbe dovuto pervenire in cancelleria prima della scadenza di tale termine, il 1º febbraio 2010. Orbene,
poiché l’originale è stato ricevuto il 5 febbraio 2010, il deposito dell’atto introduttivo del ricorso era tardivo, senza
che alcun errore scusabile potesse consentire deroghe al termine di ricorso, per i seguenti motivi:
«15 L’atto introduttivo del ricorso è pervenuto con telecopia nella cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2010, vale a dire
prima della scadenza del termine di ricorso.
16 Tuttavia, ai sensi dell’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura, la data in cui una copia dell’originale firmato di un
atto processuale perviene alla cancelleria del Tribunale mediante telecopia è presa in considerazione ai fini dell’osservanza
dei termini processuali solo se l’originale firmato dell’atto viene depositato presso la predetta cancelleria entro i dieci
giorni successivi alla ricezione della telecopia.
17 Orbene, nella specie, il 1º febbraio 2010, la ricorrente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale sette copie, non
certificate conformi, dell’atto introduttivo del ricorso. L’originale firmato dell’atto introduttivo è pervenuto presso la
cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2010, cioè dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto dall’art. 43, n. 6,
del regolamento di procedura. Quindi, conformemente a tale disposizione, soltanto la data del deposito dell’originale firmato
dell’atto introduttivo, vale a dire il 5 febbraio 2010, va presa in considerazione ai fini dell’osservanza del termine di
ricorso. Pertanto, si deve concludere che l’atto introduttivo del ricorso è stato depositato fuori termine [ordinanza del
Tribunale 28 aprile 2008, causa T‑358/07, PubliCare [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (Publicare), non pubblicata nella Raccolta,
punto 13].
18 Nella lettera 12 febbraio 2010, la ricorrente afferma l’esistenza di un errore scusabile affinché sia derogato al termine
di cui trattasi.
19 Si deve, a questo proposito, ricordare che, per quanto riguarda i termini di ricorso, la nozione di errore scusabile deve
essere interpretata restrittivamente e può riguardare solo circostanze eccezionali in cui, segnatamente, l’istituzione interessata
abbia assunto un comportamento tale da ingenerare, da solo o in modo determinante, una comprensibile confusione nel singolo
in buona fede che ha dato prova di tutta la diligenza che si richiede ad un operatore normalmente accorto (v. sentenza del
Tribunale 29 maggio 1991, causa T‑12/90, Bayer/Commissione, Racc. pag. II‑219, punto 29, e ordinanza del Tribunale 11 dicembre
2006, causa T‑392/05, MMT/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 36 e la giurisprudenza ivi citata).
20 Nella specie, la ricorrente sostiene che, avendo fatto ricorso ad un prestatore di servizi per far fare le copie richieste,
l’omessa produzione dell’originale firmato del ricorso può spiegarsi solo con una confusione verificatasi al momento della
preparazione del fascicolo depositato presso la cancelleria del Tribunale, tra le copie e l’originale firmato del ricorso,
restituito dal prestatore di servizi.
21 Inoltre, essa fa presente di avere l’abitudine di firmare con inchiostro di colore nero, in assenza di una norma che imponga
l’uso di un inchiostro di colore differente.
22 Da ciò conseguirebbe che, tenuto conto della qualità delle copie effettuate, è stato estremamente difficile distinguere l’originale
firmato da una copia, poiché la firma originale aveva il medesimo colore della sua copia.
23 La ricorrente sostiene altresì che il fatto che il Tribunale abbia dovuto provare di fare sbavare l’inchiostro della firma,
strofinandovi un panno umido per riconoscere l’originale firmato dell’atto introduttivo del ricorso, costituiva un’iniziativa
che non può essere sistematicamente pretesa da un ricorrente.
24 La ricorrente aggiunge infine che il punto 57, lett. o), delle istruzioni pratiche (...) alle parti (...), che consente la
regolarizzazione, entro un termine ragionevole, dei ricorsi non conformi a talune regole di forma, autorizza la produzione
delle copie certificate conformi mancanti del ricorso, di modo che detto punto sarebbe tale da ridurre il grado di attenzione
dei ricorrenti circa la necessità di distinguere l’originale firmato dell’atto introduttivo del ricorso dalle sue copie.
25 La ricorrente tuttavia non dimostra, con riferimento a quanto sopra precede, l’esistenza di circostanze eccezionali né fornisce
la prova della diligenza richiesta da un operatore normalmente accorto, ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata al
punto 19.
26 Infatti, essa stessa ammette di essere stata all’origine di una confusione all’atto del confezionamento del fascicolo destinato
ad essere trasmesso presso la cancelleria del Tribunale.
27 Inoltre, non pare che la difficoltà nel distinguere l’originale firmato dell’atto introduttivo del ricorso dalle sue copie
non possa essere superata ricorrendo a qualunque metodo che consenta di trattare il suddetto originale a parte, in modo da
evitare che il suo deposito presso la cancelleria del Tribunale intervenga dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto
all’art. 43, n. 6, del regolamento di procedura.
28 Peraltro, si deve constatare, da un lato, che l’assenza di deposito, entro tale termine, dell’originale firmato dell’atto
introduttivo del ricorso presso la cancelleria del Tribunale non rientra tra i casi di regolarizzazione dei ricorsi previsti
ai punti 55‑59 delle istruzioni pratiche (...) alle parti e, dall’altro lato, che il punto 57, lett. o), delle predette istruzioni
consente, nell’interesse dei ricorrenti, di differire la valutazione, ad opera del Tribunale, delle condizioni di ricevibilità
del ricorso previste dall’art. 43, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura, le quali implicano di distinguere l’originale
firmato dell’atto introduttivo del ricorso dalle sue copie. Da ciò consegue che la facoltà di regolarizzazione consentita
al punto 57, lett. o), di cui sopra non può produrre la conseguenza di ridurre il grado di attenzione dei ricorrenti circa
la necessità di distinguere l’originale firmato dell’atto introduttivo del ricorso dalle sue copie.
29 Comunque, spettava al ricorrente distinguere l’originale firmato dell’atto introduttivo del ricorso dalle sue copie.
30 Da tutto quanto sopra consegue che il ricorso è tardivo e che dev’essere dichiarato manifestamente irricevibile senza che
si renda necessario notificarlo all’UAMI».
Conclusioni delle parti
24
Con il presente ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] & Ross chiede alla Corte:
– di annullare l’ordinanza impugnata;
– di constatare che il ricorso di annullamento nella causa T‑51/10 è ricevibile e, di conseguenza, di rinviare la causa dinanzi
al Tribunale affinché statuisca nel merito, e
– di condannare l’UAMI alle spese dell’impugnazione e del primo grado di giudizio.
25
L’UAMI chiede alla Corte:
– di respingere l’impugnazione, e
– di condannare la ricorrente alle spese.
Sull’impugnazione
26
A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce sei motivi.
Sul primo motivo, che deduce la violazione dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale
27
La ricorrente sostiene che l’avvocato generale non è stato sentito, in violazione dell’art. 111 del regolamento di procedura
del Tribunale.
28
Rispondendo a tale motivo, si deve sottolineare che, se è vero che l’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale,
sul quale è fondata l’ordinanza impugnata, prevede l’audizione dell’avvocato generale, l’art. 2, n. 2, di tale regolamento
di procedura precisa tuttavia che i riferimenti all’avvocato generale «si applicano solo qualora un giudice sia stato designato
come avvocato generale». Orbene, nella specie, nessun giudice è stato designato come avvocato generale nel procedimento dinanzi
al Tribunale.
29
Il motivo è pertanto infondato e dev’essere respinto.
Sul secondo motivo, che deduce la violazione dell’art. 43 del regolamento di procedura del Tribunale
Argomenti delle parti
30
La ricorrente censura il Tribunale per aver operato un’erronea interpretazione dell’art. 43 del proprio regolamento di procedura
nel considerare che l’atto introduttivo del ricorso è stato depositato fuori termine. Sostiene che, contrariamente alle circostanze
che hanno dato luogo alla summenzionata ordinanza del Tribunale PubliCare [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (Publicare), citata
al punto 17 dell’ordinanza impugnata, la cancelleria ha ricevuto sette esemplari dell’atto introduttivo prima della scadenza
del termine del ricorso. La ricorrente sostiene che la questione pertinente è quella dell’identificazione dell’originale dell’atto
introduttivo. Il suddetto art. 43 non preciserebbe assolutamente le modalità di firma di tale atto (colore, tipo di penna,
ecc.). Il test del panno umido al quale il Tribunale avrebbe fatto ricorso sarebbe contestabile, poiché taluni inchiostri
non sbavano. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale, senza menzionare il metodo che gli ha consentito di distinguere l’originale
dalla copia, avrebbe pertanto aggiunto condizioni che non figurano all’art. 43 del suo regolamento di procedura.
31
L’UAMI ritiene tale motivo manifestamente infondato.
Giudizio della Corte
32
Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l’ordinanza impugnata non impone alcun particolare requisito né per quanto
riguarda le modalità di firma degli atti introduttivi dei ricorsi né per quanto riguarda i mezzi di prova che consentono di
attestare il carattere originale della firma che deve figurarvi.
33
Peraltro, non è contestato che l’esemplare dell’atto introduttivo pervenuto in cancelleria dopo la scadenza del termine di
ricorso conteneva l’originale della firma dell’avvocato.
34
Tale motivo è pertanto infondato.
Sul terzo motivo che deduce il mancato rispetto dell’art. 7, n. 1, delle istruzioni al cancelliere e del punto 57, lett. b),
delle istruzioni pratiche alle parti
Argomenti delle parti
35
La ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in errore di diritto non concedendo la possibilità di regolarizzare il ricorso
conformemente all’art. 7, n. 1, delle istruzioni al cancelliere e al punto 57, lett. b), delle istruzioni pratiche alle parti.
36
L’UAMI ritiene tale motivo irricevibile poiché la ricorrente non ha dedotto la violazione del punto 57, lett. b), delle istruzioni
pratiche alle parti. Nel merito, l’UAMI sostiene che tale motivo è infondato.
Giudizio della Corte
37
Per quanto riguarda la ricevibilità di tale motivo, si deve ricordare che l’ordinanza impugnata è stata adottata sulla base
dell’art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, il quale non esige che le parti siano sentite prima dell’adozione
di una siffatta decisione. Ciò considerato, alla ricorrente non può essere rimproverato di aver omesso di sollevare, nel ricorso,
argomenti relativi alle condizioni del suo deposito. Il terzo motivo non è quindi inteso a modificare l’oggetto della controversia
dinanzi al Tribunale. Esso è, pertanto, ricevibile.
38
Nel merito, si deve rilevare che, nel punto 17 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha constatato che l’originale firmato
dell’atto introduttivo del ricorso è pervenuto presso la cancelleria del Tribunale fuori termine. Il Tribunale ha, inoltre,
constatato, al punto 28 della suddetta ordinanza, che l’assenza di deposito entro i termini dell’originale firmato dell’atto
introduttivo del ricorso non figura tra i casi di regolarizzazione dei ricorsi previsti ai punti 55‑59 delle istruzioni pratiche
alle parti.
39
È pacifico che l’originale dell’atto introduttivo è pervenuto presso la cancelleria del Tribunale solo dopo la scadenza del
termine di ricorso.
40
Orbene, l’art. 43, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale esige che sia presentato l’originale di ogni atto processuale
firmato dall’avvocato della parte.
41
Secondo l’art. 43, n. 6, di tale regolamento di procedura, la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale
perviene alla cancelleria del Tribunale tramite telecopia è presa in considerazione, ai fini dell’osservanza dei termini processuali,
solo se l’originale firmato dell’atto è depositato presso tale cancelleria al più tardi dieci giorni dopo il ricevimento di
tale telecopia.
42
La mancata presentazione dell’originale firmato dell’atto introduttivo del ricorso non rientra tra i vizi regolarizzabili
ai sensi dell’art. 44, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale. Pertanto, un atto introduttivo non firmato da un
avvocato è inficiato da un vizio tale da comportare l’irricevibilità del ricorso allo scadere dei termini di procedura e non
può costituire oggetto di regolarizzazione (v., in tal senso, ordinanza 27 novembre 2007, causa C‑163/07 P, Diy-[OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret e Akar/Commissione, Racc. pag. I‑10125, punti 25 e 26).
43
Si deve sottolineare che la stretta applicazione di queste regole di procedura risponde all’esigenza della certezza del diritto
e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. Conformemente
all’art. 45, secondo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte, può derogarsi ai termini di procedura solo in circostanze del tutto
eccezionali di caso fortuito o di forza maggiore (v. in tal senso, in particolare, sentenza 26 novembre 1985, causa 42/85,
Cockerill-Sambre/Commissione, Racc. pag. 3749, punto 10, e ordinanza 8 novembre 2007, causa C‑242/07 P, Racc. pag. I‑9757,
punto 16).
44
Il motivo è, pertanto, infondato.
Sul quarto e quinto motivo, che deducono un errore scusabile o un caso fortuito
Argomenti delle parti
45
La ricorrente deduce un errore scusabile. Fa presente che, siccome il volume delle copie richieste (2 651 pagine in totale)
era considerevole, ha avuto bisogno di ricorrere ad un prestatore di servizi esterno. Quest’ultimo avrebbe dimenticato di
includere nel plico destinato al Tribunale un documento, errore al quale l’avvocato sarebbe riuscito a porre rimedio in tempo.
La confusione tra l’originale e le copie sarebbe dovuta a circostanze eccezionali ed esterne attribuibili ad una dimenticanza
da parte del prestatore di servizi. La ricorrente ritiene di aver agito in buona fede e con diligenza. Tutti i documenti trasmessi
alla cancelleria sarebbero stati firmati e depositati nei termini. La ricorrente sostiene altresì che la confusione tra l’originale
e le copie è dovuta a circostanze anormali ad essa estranee e costituisce pertanto un caso fortuito, cioè la confusione tra
l’originale e le copie da parte del prestatore di servizi e la consegna di un allegato incompleto da parte di questo stesso
prestatore. La ricorrente avrebbe posto in atto tutti gli strumenti per porre rimedio a tali problemi.
46
L’UAMI ritiene che la nozione di errore scusabile riguardi soltanto circostanze eccezionali in cui, in particolare, l’istituzione
considerata ha adottato un comportamento tale da ingenerare, da solo o in modo determinante, una comprensibile confusione
nel singolo. Orbene, la distinzione tra un originale e una copia rivestirebbe un’importanza considerevole. La ricorrente avrebbe
dovuto distinguere chiaramente l’originale dalle copie, per esempio facendo firmare l’originale con una penna a inchiostro
blu. Se avesse agito con maggiore rapidità, sarebbe stata possibile la regolarizzazione nei termini di ricorso. L’UAMI ritiene
che la confusione tra l’originale e le copie sia imputabile alla ricorrente.
Giudizio della Corte
47
Il Tribunale, al punto 19 dell’ordinanza impugnata, ha giustamente esposto che, per quanto riguarda i termini del ricorso,
la nozione di errore scusabile dev’essere interpretata restrittivamente e può riguardare solo circostanze eccezionali in cui,
segnatamente, l’istituzione interessata ha assunto un comportamento tale da ingenerare, da solo o in misura determinante,
una comprensibile confusione nel singolo in buona fede che ha dato prova di tutta la diligenza che si richiede ad un operatore
normalmente accorto.
48
La nozione di caso fortuito comporta un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore,
ed un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale,
adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In particolare, l’operatore deve seguire attentamente
lo svolgimento del procedimento avviato e, segnatamente, dar prova di diligenza nel rispettare i termini previsti (v., in
tal senso, sentenza 15 dicembre 1994, causa C‑195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I‑5619, punto 32, e ordinanza Belgio/Commissione,
cit., punto 17).
49
La ricorrente assume che la confusione tra l’originale e le copie del ricorso è ascrivibile all’intervento di un’impresa terza
alla quale aveva affidato l’incarico di effettuare il gran numero di copie necessarie per il deposito dell’atto introduttivo
del ricorso.
50
Come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 89 delle sue conclusioni, la preparazione, la sorveglianza e la verifica
dei documenti procedurali da depositare in cancelleria ricadono sotto la responsabilità dell’avvocato della parte interessata.
Pertanto, il fatto che la confusione tra l’originale e le copie del ricorso sia attribuibile all’intervento di un’impresa
terza, incaricata dalla ricorrente di effettuare copie, come pure le altre circostanze invocate dalla predetta non possono
essere riconosciuti come circostanze eccezionali o eventi anormali ed estranei alla ricorrente che possano giustificare in
capo alla stessa un errore scusabile o un caso fortuito.
51
Il quarto e il quinto motivo sono pertanto infondati.
Sul sesto motivo, che deduce la violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento
Argomenti delle parti
52
La ricorrente sostiene che il Tribunale, dichiarando il ricorso irricevibile mentre sette esemplari dell’atto introduttivo,
tutti muniti della firma dell’avvocato, erano stati ricevuti nei termini, ha violato i principi di proporzionalità e di legittimo
affidamento. Sia le istruzioni al cancelliere (art. 7) sia le istruzioni pratiche alle parti [punto 57, lett. b)] consentirebbero
di regolarizzare l’atto introduttivo del ricorso affinché una firma originale dell’avvocato possa figurare su quest’ultimo.
53
L’UAMI sottolinea che il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non è inficiato dalla stretta applicazione dei termini
di procedura e di altre forme sostanziali. L’irricevibilità per tardivo deposito dell’atto introduttivo del ricorso non sarebbe
né in contrasto con il detto diritto, né sproporzionata. Il punto 57, lett. b), delle istruzioni pratiche alle parti non potrebbe
per sua natura stare a fondamento di un legittimo affidamento circa la regolarizzazione di un atto introduttivo di ricorso
privo della firma originale e non potrebbe in alcun modo derogare al chiaro requisito posto dall’art. 43, n. 6, del regolamento
di procedura del Tribunale.
Giudizio della Corte
54
Poiché l’originale dell’atto introduttivo del ricorso non è stato presentato entro i termini prescritti, il ricorso della
ricorrente era irricevibile.
55
Tale conclusione non è inficiata dal fatto che la ricorrente invochi il principio di proporzionalità. Infatti, come è stato
in precedenza esposto al punto 43 della presente sentenza, la stretta applicazione delle regole di procedura risponde all’esigenza
di certezza del diritto e alla necessità di evitare discriminazioni o trattamenti arbitrari nell’amministrazione della giustizia.
56
Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio del legittimo affidamento, si deve ricordare che la Corte ha ripetutamente
giudicato che il diritto di avvalersi del suddetto principio si estende ad ogni soggetto nel quale un’istituzione dell’Unione
ha fatto sorgere fondate speranze. Inoltre, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni
precise che l’amministrazione gli abbia fornito (sentenza 24 novembre 2005, causa C‑506/03, Germania/Commissione, punto 58).
Parimenti, un operatore economico prudente ed accorto, qualora sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento comunitario
idoneo a pregiudicare i suoi interessi, non può invocare il beneficio di tale principio nel caso in cui siffatto provvedimento
venga adottato [sentenza 11 marzo 1987, causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens e [OSCURATO:PERSONA] (Lopik)/CEE, Racc. pag. 1155,
punto 44].
57
Nella specie, basta constatare che la ricorrente non ha invocato, a sostegno della sua impugnazione, elementi che consentano
di concludere che il Tribunale le avrebbe fornito precise assicurazioni circa la regolarità dell’atto introduttivo del suo
ricorso.
58
Da ciò consegue che il sesto motivo è infondato.
59
Da tutto quanto sopra considerato consegue che l’impugnazione deve essere interamente respinta in quanto infondata.
Sulle spese
60
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza
dell’art. 118 di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
61
La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese conformemente alle conclusioni dell’UAMI.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] & Ross BV è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.