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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22120/2026

Testo disponibile della fonte

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di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso del PG e l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 15/11/2023, la Corte di assise di Catanzaro dichiaravaXXXXXXXXXXXXX responsabile dei reati di- omicidio pluriaggravato (artt. 575, 577, comma 1, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen.) aidanni di [OSCURATO:PERSONA] perché, esplodendo numerosi colpi di pistola calibro9×21 all’indirizzo del predetto (oltre che di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXX), lo attingeva mortalmente al collo, cagionandone il decesso (capo- tentato omicidio pluriaggravato (artt. 81, comma 2, 56, 575, 577, comma 1, n. 3, e416-bis.1 cod. pen.) perché, nelle stesse circostanze descritte al capo 1, poneva inessere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare i l decesso diXXXXXXXXXXXXXXX, attingendolo alla gamba destra (capo 2); di [OSCURATO:PERSONA](capo 2 bis) e di [OSCURATO:PERSONA] (capo 2 ter);- detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola cal. 9x21 (artt. 61 n. 2, 81,comma 2 cod. pen., 2, 4 e 7 l. 895 del 1967, 416-bis.1 cod. pen. - capo 3).e lo condannava alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata dianni 1.Quanto alla dinamica dei fatti, secondo la ricostruzione accolta dal giudice di primogrado, poco dopo l’una di notte del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] si trovava all’internodel circolo “XXXXXXXXXX”, sito in Piscopio, da lui gestito insieme al padre [OSCURATO:PERSONA],allorquando giungeva sul posto un’autovettura [OSCURATO:PERSONA], a bordo della quale sitrovavano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXX.

All’arrivo del veicolo, l’imputato usciva dal circolo e faceva uso diun’arma da fuoco che aveva con sé, esplodendo numerosi colpi in rapida successionenella direzione delle persone presenti in prossimità dell’autovettura.Nel corso de l la sparator ia , uno de i co lp i a t t ingeva mor ta lmenteXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mentre [OSCURATO:PERSONA] veniva colpito a una gamba;[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] riuscivano invece ad allontanarsi, dandosialla fuga senza essere attinti da colpi d’arma da fuoco.

L’azione si svolgeva in un arcotemporale ristretto, con una condotta caratterizzata dall’immediato e reiterato usodell’arma.Sulla base di tale r icostruzione, i l giudice di primo grado r i tenevaXXXXXXXXXXXXX responsabile dei delitti contestatigli, assumendo le statuizioni di cui inpremessa.

2. Investita dall’impugnazione proposta dall’imputato, la Corte di assise di appellodi Catanzaro, con sentenza in data 11 febbraio 2025, in parziale riforma della decisionedi primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di tentato omicidio in danno diXXXXXXXXXXXXXXX (capo 2 ter) e dai delitti di detenzione e porto illegale di armacomune da sparo (capo 3); ha riqualificato il delitto di cui al capo 2) in quello di lesionipersonali ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; ha escluso le aggravanti dellapremeditazione e del metodo mafioso e, riconosciute in favore dell’imputato lecircostanze attenuanti generiche, ha confermato nel resto la sentenza impugnata,rideterminando la pena inflitta in dodici anni e quattro mesi di reclusione, previaapplicazione della riduzione per il rito ex art. 438 comma 6-ter cod. proc. pen.La Corte di assise di appello, nel pervenire ad una diversa ricostruzione dei fattirispetto a quella del [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, ha innanzitutto valorizzato le dichiarazionirese dall’imputato nel corso del suo esame, svolto per la prima volta nel giudizio disecondo grado.In tale sede [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che, la notte del 28/09/2019,all’arrivo dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] nei pressi del circolo ove egli si trovava, erastato aggredito da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo armatodi pistola, e che, nel tentativo di disarmarlo, si era gettato contro di loro, dando origine auna colluttazione.

Nel corso dello scontro fisico, secondo il narrato dell’imputato, dallapistola detenuta da [OSCURATO:PERSONA] erano partiti accidentalmente due colpi.

Talespecifico segmento narrativo veniva tuttavia disatteso dalla Corte territoriale, che ritenevanon compatibile l’ipotesi dell’esplosione accidentale dei primi colpi con la dislocazione deibossoli rinvenuti sul luogo.La Corte aderiva, invece, alla restante parte della ricostruzione difensiva,assumendo che l’arma fosse caduta a terra nel corso della dedotta colluttazione e chesolo successivamente [OSCURATO:PERSONA] se ne fosse impossessato.

Una volta entratoin possesso dell’arma, l’imputato esplodeva, quindi, alcuni colpi d’arma da fuoco indirezione di [OSCURATO:PERSONA], senza riuscire a colpirlo, attingendo inveceun’autovettura parcheggiata nei pressi del circolo.

Successivamente, per neutralizzareXXXXXXXXXXXXXXX, esplodeva un colpo d’arma da fuoco, con l’intenzione di ferirlo,l’azione verso [OSCURATO:PERSONA], esplodendo nei suoi confronti almeno tre colpi mentrequesti cercava riparo nei pressi dell’autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA].Nel corso di tale sequenza, uno dei proiettili, anziché colpire [OSCURATO:PERSONA],infrangeva il lunotto posteriore della [OSCURATO:PERSONA] e colpiva mortalmenteXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che si trovava al posto di guida.Sulla base di tale ricostruzione, la Corte di assise di appello riteneva che l’eventomortale in danno di [OSCURATO:PERSONA] fosse conseguenza di un errore nell’usodei mezzi di esecuzione, riconducibile alla fattispecie di aberratio ictusmonolesiva;riteneva, quanto alla condotta posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], chel’imputato non fosse animato da volontà omicidiaria, ma dal solo intento di attingerlo agliarti inferiori, riqualificando il reato contestato sub capo 2) in termini di lesioni personali;escludeva la responsabilità dell’imputato per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA],assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 2 ter) perché il fatto non sussiste; assolveval’imputato anche dai reati in materia di armi, di cui al capo 3), ritenendo non provata lapreventiva disponibilità, in capo al medesimo, dell’arma; ed escludeva, infine, leaggravanti della premeditazione e del metodo mafioso, valorizzando il carattere repentinoe non previamente deliberato dell’azione.3.

Avverso l’indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ilProcuratore generale di Catanzaro, e l’imputato [OSCURATO:PERSONA].4.

Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello diCatanzaro si articola in otto motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.4.1.

Con il primo motivo il Procuratore generale lamenta violazione di legge pererronea applicazione dell’art. 438, comma 6-ter cod. proc. pen.La Corte di assise di appello di Catanzaro ha errato nell’applicare la riduzione per ilrito ex art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., atteso che nessuna istanza di ammissioneal rito alternativo era stata avanzata in sede di udienza preliminare.

La Corte haaffermato, a fondamento dell’effettuata riduzione, che detta istanza era stata a suo tempopresentata e dichiarata inammissibile, senza specificare, tuttavia, né quando l’istanzasarebbe stata formulata né quando il giudice l’avrebbe dichiarata inammissibile.

Peraltro,gli stessi difensori, in sede di discussione dinanzi alla Corte di assise, nell’invocare dettariduzione, presupponevano che l’istanza non fosse mai stata formulata e che il suoriconoscimento avrebbe dovuto essere il risultato di un’interpretazione conforme all’art. 6CEDU; né la difesa ha avanzato richiesta di riduzione per il rito in sede di conclusionirassegnate nel giudizio di secondo grado.4.2.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per inosservanza degli artt.577, comma 1, n. 3, cod. pen., 2, 4 e 7 l. 895 del 1967 e 416-bis.1 cod. pen., nonchévizio di motivazione in ordine all’esclusione dell’aggravante della premeditazione per tutti ireati contestati ai capi 1), 2), 2 bis), 2 ter) e in ordine ai delitti in materia di armi di cui alcapo 3).[OSCURATO:PERSONA] d’appello è pervenuto all’esclusione dell’aggravante della premeditazionee all’assoluzione dai reati di cui al capo 3), prevalentemente sulla base delle dichiarazionirese in secondo grado dall’imputato, ritenute connotate da “logicità e coerenza” – pur nonnella loro interezza – nonostante le medesime risultassero smentite dalle stesserisultanze probatorie valorizzate dalla sentenza impugnata.È denunciata innanzitutto una contraddittorietà intrinseca della motivazione nellaparte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto coerente la ricostruzione alternativafornita dall’imputato, salvo poi disattenderne un segmento decisivo, costituito dalladedotta colluttazione insorta nell’immediatezza dei fatti: la sentenza impugnata, infatti,dopo avere valorizzato la versione difensiva, ne ha escluso proprio l’elemento fattualeche ne costituiva il presupposto logico, rilevando che l’assunto secondo cui i colpisarebbero partiti accidentalmente durante la colluttazione con [OSCURATO:PERSONA], conconseguente possesso meramente estemporaneo dell’arma, non ha trovato alcunconcreto riscontro ed è risultato, anzi, smentito dalle emergenze processuali.Il ragionamento probatorio risulta poi affetto da una contraddittorietà estrinseca,quale, aggredito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe impossessato dell’arma diquest’ultimo per sparare -, contrasta con molteplici risultanze probatorie emerse nelcorso dell’attività di intercettazione.In particolare, la ricostruzione operata dal giudice d’appello appare in contrasto conla conversazione prog. n. 9 del 28 settembre 2019, ore 17:44, intercorsa tra XXXXXXXe [OSCURATO:PERSONA], nella quale i due, nell’immediatezza della sparatoria, escludevano che vifosse stata alcuna colluttazione; nel descrivere la dinamica dei fatti, [OSCURATO:PERSONA] chiedevainfatti a [OSCURATO:PERSONA] se avesse colpito [OSCURATO:PERSONA], ricevendone una risposta dubitativa esorpresa.D’altra parte, la stessa sentenza impugnata, in un primo passaggio (pag. 73),aderisce alla ricostruzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] e XXXXXXXXXXXXXfurono attinti dai colpi d’arma da fuoco immediatamente dopo essere scesidall’autovettura, ponendosi così in contraddizione intrinseca con la diversa ricostruzionesuccessivamente accolta (pag. 78), nell’ambito della quale la Corte omette diconfrontarsi con l’esclamazione di sorpresa manifestata da [OSCURATO:PERSONA] in risposta alladomanda di [OSCURATO:PERSONA] circa l’eventuale aggressione subita dall’imputato.Ulteriore contraddizione è ravvisabile rispetto alla conversazione prog. n. 213 del29 settembre 2019, ore 10:51, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] venivaripetutamente interrogato dallo zio e dalla madre sulla dinamica dei fatti, e negavafermamente di aver picchiato [OSCURATO:PERSONA], affermando che qualora ciò fosseavvenuto, non sarebbe stato attinto dagli spari.

Sul punto viene ravvisato un vero eproprio travisamento da parte della Corte d’appello, la quale, a pag. 75, analizzando lamedesima intercettazione, affermava che [OSCURATO:PERSONA], alla domanda dellozio, non avesse smentito o negato di aver litigato con [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, nella conversazione immediatamente precedente (prog. n. 210 del 29settembre 2019, ore 10:36), [OSCURATO:PERSONA], colloquiando con vari soggetti,riferiva di essere stato colpito mentre si trovava con [OSCURATO:PERSONA] all’esternodell’autovettura, sebbene nelle immediate vicinanze della stessa, poiché in quelmomento era in procinto di entrarvi.La Corte, inoltre, ha omesso di confrontarsi con il contenuto della conversazioneprog. n. 310 del 29 settembre 2019, ore 18:58, nel corso del la qualeXXXXXXXXXXXXXXX riferiva al padre e a un soggetto indicato come «CompareGianni» di essere stato attinto dai colpi d’arma da fuoco appena uscito dall’autovettura.Ancora, nella conversazione prog. n. 534 del 30 settembre 2019, ore 13:49,[OSCURATO:PERSONA], descrivendo alla madre di [OSCURATO:PERSONA] la dinamica dei fatti, non menzionavaalcuna colluttazione.Invero, una colluttazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si eraverificata la sera precedente alla sparatoria e si era conclusa con una minaccia di morteproferita dal [OSCURATO:PERSONA], cui si aggiungeva un ulteriore episodio di violenza risalente a tregiorni prima, come peraltro riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata.L’impianto motivazionale risulta affetto da un ulteriore profilo di contraddittorietàestrinseca, concernente l’affermazione secondo cui la pistola utilizzata daXXXXXXXXXXXXX non sarebbe stata già nella sua disponibilità, ma sarebbe stataportata sul luogo dei fatti da [OSCURATO:PERSONA], al quale l’imputato l’avrebbe sottrattanel corso di una colluttazione immediatamente precedente agli spari.Tale ricostruzione ha condotto la Corte territoriale a escludere la circostanzaaggravante della premeditazione e ad assolvere l’imputato dai reati di cui al capo 3)della rubrica.

A fondamento di tale convincimento è stata richiamata la conversazioneprog. n. 588 del 08/10/2019, nella quale, secondo la sintesi operata alle pagine 7273della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA], presente sul luogo dei fatti qualemero spettatore, avrebbe affermato «se non gli cadeva la pistola c’era… invece diessere di XXXXXXXXX il lutto era di XXXXX».

Tuttavia, tale espressione, nellasentenza attribuita a [OSCURATO:PERSONA] – ritenuto fonte attendibile perché presente ai fatti –non risulta in realtà pronunciata da quest’ultimo, bensì dalla moglie [OSCURATO:PERSONA],soggetto non presente la notte della sparatoria. [OSCURATO:PERSONA] riferisce tale circostanza inun’altra conversazione (prog. n. 401 del 6 ottobre 2019), ma lo fa in termini dubitativi,Il provvedimento impugnato ha omesso di considerare ulteriori conversazioni dallequali emerge che [OSCURATO:PERSONA] era in possesso di una pistola, mentreXXXXXXXXXXXXX, pur detenendone una, non riuscì a utilizzarla per la repentinitàdell’azione subita (il riferimento è alle conversazioni: prog. n. 554 del 30/09/2019 ore15:30 tra [OSCURATO:PERSONA] e lo zio [OSCURATO:PERSONA]; prog. n. 580 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 17:42 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXX; prog. n. 16 del 28/09/2019 ore 18:20).Ulteriori elementi nel senso della premeditazione sono tratti dal contenuto dellaconversazione prog. n. 530 del 30 settembre 2019, ore 13:29, nella quale si fariferimento alla previa determinazione dell’azione di fuoco posta in essere daXXXXXXXXXXXXX.La Corte d’appel lo, pur r i tenendo credibi l i le dichiarazioni rese daXXXXXXXXXXXXX, ha omesso di confrontarsi con il fatto che, in alcune loro parti, esserisultavano smentite dal contenuto delle intercettazioni.

In particolare, nel corso del suoesame l’imputato affermava di avere lasciato l’arma sul luogo del delitto e di non averefatto la doccia; tuttavia, nella conversazione prog. n. 290 del 5 novembre 2019, ore20:32, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] illustrava le precauzioni adottate per evitare il rinvenimento ditracce di polvere da sparo, riferendo di essersi lavato immediatamente, mentre il padre,XXXXXXXXXXXXXX, faceva riferimento al fatto che l’arma era stata fatta sparire.La Corte d’appello ha poi del tutto omesso di confrontarsi con le dichiarazioni resedal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito una dinamica dei fattisovrapponibile a quella che si ricava dalle citate conversazioni intercettate.Ebbene, dal compendio probatorio correttamente valutato emerge una dinamicadei fatti diversa da quella ricostruita dai giudici di appello.

In particolare, dalleintercettazioni risulta che [OSCURATO:PERSONA] si trovava nei pressi dell’autovetturaunitamente a [OSCURATO:PERSONA] allorquando [OSCURATO:PERSONA], con la pistola di cuiera in possesso, esplodeva numerosi colpi d’arma da fuoco, uno dei quali attingevaXXXXXXX alla gamba e un altro colpiva al collo [OSCURATO:PERSONA],cagionandone il decesso; al rumore degli spari, [OSCURATO:PERSONA] riusciva invece adallontanarsi correndo.Ne consegue, secondo il Procuratore ricorrente, la palese responsabilitàdell’imputato in ordine ai reati di detenzione e porto di arma comune da sparo contestatial capo della rubrica, responsabilità che trova ulteriore conferma nel contenuto dellaconversazione n. 530 del 30 settembre 2019, ore 13:29, nel corso della qualeXXXXXXXXXXXXXXXXX r i fe r iva a l n ipo te [OSCURATO:PERSONA] cheXXXXXXXXXXXXX, dopo avere avuto un alterco alcune ore prima dell’eventodelittuoso, era riuscito a procurarsi un’arma da fuoco e a portarla presso il circolo“XXXXXXXXXX”, in attesa del momento più opportuno per fare fuoco.Analogamente, per quanto att iene alla circostanza aggravante dellapremeditazione, essa emerge con chiarezza dalle stesse dichiarazioni rese dallepersone offese, dalle quali risulta che [OSCURATO:PERSONA], non appena aveva vistosopraggiungere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva immediatamenteestratto una pistola già carica, con il colpo in canna, dando così conto della naturapremeditata dell’azione.

A ciò si aggiunga che, come affermato anche dal giudiced’appello, i fatti si inseriscono in un contesto di pregressi rapporti di astio, risalenti aigiorni precedenti.Secondo il Procuratore ricorrente, il proposito criminoso era sorto quantomeno lasera precedente ai fatti, allorché [OSCURATO:PERSONA] aveva minacciato di morteXXXXXXXXXXXXX, e si era mantenuto fermo per tutto il tempo successivo, atteso chel’arma era già carica e l’azione di fuoco ebbe inizio immediatamente non appenal’imputato uscì dal circolo.

Invero, i primi bossoli vennero rinvenuti in prossimità delcircolo, punto dal quale [OSCURATO:PERSONA] iniziò a sparare, avvicinandosi alle vittimeche si trovavano in parte all’interno dell’autovettura e in parte all’esterno, ma nelle sueimmediate vicinanze; sicché l’imputato era pronto a dare esecuzione al propositodelittuoso maturato nel corso del precedente litigio, attendendo soltanto l’arrivo dellepersone offese.4.3.

Con il terzo motivo lamenta violazione di legge per inosservanza dell’art. 416-bis.1 cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine all’esclusione dell’aggravante delmetodo mafioso per tutti i reati contestati.Ha errato la Corte di assise di appello di Catanzaro nell’escludere l’aggravante delmetodo mafioso, poiché dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia BartolomeoArena e dal contenuto delle intercettazioni emerge con chiarezza che l’azione armata,qualificabile come vero e proprio agguato con uso di arma letale, si è svolta in pienocentro, nel corso della festa patronale, ed è maturata in un contesto di ‘ndrangheta,segnatamente riconducibile alla cosca di Piscopio cui era riferibile la famigliaXXXXXXXXX.Il ricorrente richiama alcune conversazioni dalle quali emerge l’impatto chel’agguato aveva determinato negli ambienti ‘ndranghetisti, rendendo necessariol’intervento di soggetti di elevata caratura criminale.

Il giudice di appello non haadeguatamente considerato né il contesto criminale di riferimento, ben delineato invecedalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], oltre che di AndreaMantella, né le modalità oggettive del fatto, di particolare eclatanza, tali da generare undiffuso clima di intimidazione non solo nei confronti delle persone offese ma anche dellacollettività, con conseguente rafforzamento della capacità di condizionamentoambientale e dell’omertà.4.4.

Con il quarto motivo lamenta violazione di legge per erronea applicazionedell’art. 62 bis cod. pen.La concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corted’appello, ancorché formalmente motivata, si fonda su argomentazioni in partetautologiche e in parte smentite dalle risultanze processuali.Del tutto inconferente è il richiamo al «ridimensionamento del quadro accusatorio»e alle «modalità esecutive della condotta», atteso che [OSCURATO:PERSONA] è comunquerisultato responsabile di un’azione di fuoco di estrema gravità, che ha cagionato lamorte di un soggetto e il grave ferimento di un altro.Quanto al comportamento processuale dell’imputato, la Corte ha affermato che lostesso sarebbe stato impossibilitato a rendere interrogatorio nel corso del giudizio diprimo grado per motivi di salute; tuttavia, tale impossibilità non risulta documentata,poiché le condizioni sanitarie richiamate attengono esclusivamente a un profilo diincompatibilità carceraria, che ha determinato la sostituzione della misura della custodiacautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.Né la «scarna biografia penale» dell’imputato può, di per sé sola, giustificare laconcessione delle attenuanti generiche.4.5.

Con il quinto motivo lamenta violazione di legge per inosservanza degli artt. 43e 82 cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine all’applicazione della disciplinadell’aberratio ictus monolesiva al capo 1) ed all’assoluzione perché il fatto non sussisteper il delitto di cui al capo 2 ter).La Corte d’appello ha qualificato l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] comeevento non voluto dall’agente, attribuendolo a titolo di dolo in forza del meccanismo ditraslazione normativa della volontà previsto dall’art. 82 cod. pen.; tale impiantomotivazionale si pone tuttavia in evidente contrasto con le risultanze delle intercettazionigià richiamate, avendo il giudice di secondo grado escluso in modo apodittico cheXXXXXXXXXXXXX volesse, anche nella forma del dolo alternativo, la morte di tutti isoggetti che quella notte si trovavano sull’autovettura [OSCURATO:PERSONA].In tema di aberratio ictus, presupposto indefettibile è la divergenza tra l’eventovoluto e quello realizzato, divergenza che nel caso di specie non ricorre, atteso che, percome affermato dagli stessi protagonisti e contrariamente a quanto statuito nellapronuncia impugnata, l’imputato ha esploso colpi d’arma da fuoco indistintamentecontro tutti gli occupanti dell’autovettura, fossero essi all’interno o all’esterno.La Corte territoriale non si è confrontata, in particolare, con il contenuto dellaconversazione intercettata prog. n. 9 del 28 settembre 2019, ore 17:44 e 17:58, nellaquale [OSCURATO:PERSONA], dialogando con [OSCURATO:PERSONA], affermava chel’imputato aveva «sparato a tutti», dando così conto in modo inequivoco di un’azionelesiva non selettiva, ma indiscriminatamente rivolta nei confronti di tutte le personeoffese.Lo stesso imputato, peraltro, nel corso del suo esame aveva ammesso di avervisto scendere [OSCURATO:PERSONA] dal posto di passeggero anteriore ed era consapevole cheall’interno dell’autovettura vi fosse almeno un altro soggetto alla guida; tale soggetto,inoltre, non poteva certamente essere [OSCURATO:PERSONA], dal momento che poco prima lo avevavisto scendere dall’autovettura insieme a [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello, non misurandosi con le risultanze probatorie evidenziate, nonha spiegato le ragioni dell’esclusione del dolo in relazione all’omicidio diXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ritenuto frutto di un non provato errore nell’uso dei mezzi diesecuzione.

La morte di XXXXXXXXX, invece, è stata voluta dall’imputato, il quale si èrappresentato la presenza di un’altra persona all’interno dell’autovettura posta allaguida ed ha agito con la volontà di cagionarne la morte, sparando indistintamente eripetutamente, ad altezza d’uomo, nella direzione di tutti i soggetti coinvolti nellasparatoria.Per le stesse ragioni deve ritenersi sussistente l’elemento soggettivo anche inrelazione al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 2-ter. [OSCURATO:PERSONA] non si è confrontata con la dinamica dei fatti riferita dallo stessoXXXXXXXXXXXXXXX in un colloquio con [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti,avvenuto il 29 settembre 2019 (prog. n. 240, ore 13:07), dal quale emerge cheXXXXXXXX si trovava all’interno dell’autovettura nel momento in cui XXXXXXXXXveniva colpito.Mancando di confrontarsi con dette evenienze, la Corte non ha spiegato perché ildolo del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere qualificato come dolodiretto alternativo, limitandosi ad affermare in modo apodittico la mancanza diintenzionalità del [OSCURATO:PERSONA].4.6.

Con il sesto motivo lamenta violazione di legge per inosservanza degli artt. 43e 56 cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione del delitto ditentato omicidio di cui al capo 2) in quello di lesioni personali in pregiudizio diXXXXXXXXXXXXXXX.In relazione al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ritenuto l’assenzadell’animus necandi sulla base di un apparato argomentativo carente e connotato daprofili di contraddittorietà, sia intrinseca sia estrinseca.In particolare, i giudici d’appello hanno prestato adesione alla versione dei fattiresa dall’imputato in sede di esame, secondo cui egli avrebbe mirato agli arti inferiori diXXXXXXXXXXXXXXX; tuttavia, non hanno considerato che lo stesso imputato avevaanche dichiarato di non essere un abile sparatore, tanto da non essere riuscito a colpireXXXXXXXXXXXXX, pur trovandosi quest’ultimo a distanza ravvicinata.

Allorché egliesplose i colpi all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], si trovava invece a una distanza di circaventicinque metri (come emerge dalla conversazione n. 530 del 30 settembre 2019, ore13:29): ciononostante, la Corte non spiega per quali ragioni, pur consapevole di talecircostanza, abbia ritenuto credibile che l’imputato, a quella distanza, fosse in grado dimirare con precisione alle gambe della persona offesa, dimostrando un’abilità e unaaccuratezza incompatibili con le stesse dichiarazioni rese.

Quanto alla mancatareiterazione degli spari, ulteriore elemento posto a fondamento della riqualificazione delfatto, la Corte non si confronta con il contenuto delle conversazioni intercettate (inparticolare la già citata conversazione n. 530 del 30 settembre 2019, ore 13:29), dallequali emerge che gli stessi soggetti presenti ai fatti erano convinti che [OSCURATO:PERSONA] fossestato mortalmente attinto.4.7.

Con il settimo motivo lamenta violazione di legge per inosservanza degli artt.582, 585 cod. pen.In subordine, anche a voler ritenere corretta la riqualificazione del capo 2) neldelitto di lesioni personali, ha errato la Corte nel ricondurre il fatto all’ipotesi di cui all’art.582 cod. pen., trattandosi pacificamente di lesioni cagionate mediante l’uso di un’armada fuoco, con conseguente applicazione dell’aggravante di cui all’art. 585 cod. pen.4.8.

Con l’ottavo motivo lamenta violazione di legge per inosservanza degli artt.133, 81 cod. pen. e 125 cod. proc. pen.La Corte d’appello non ha motivato in ordine ai singoli aumenti di pena perciascuno dei reati satellite posti in continuazione.5.

L’imputato [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorre avverso la sentenza in epigrafe, articolando quattro motivi, che vengono diseguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.5.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 56, 82primo comma, 575, 584 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione allaqualificazione del capo 1) quale omicidio volontario aberrante e del capo 2 bis) qualetentato omicidio, ed in relazione alla richiesta di riqualificazione del capo 1) in omicidiopreterintenzionale.La sentenza impugnata, nel ritenere provata in capo al ricorrente la voluntasnecandi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in luogo del quale sarebbe stato colpitoXXXXXXXXXXXXXXXXXX per errore esecutivo, non fa corretta applicazione deiprincipi di diritto in materia di dolo omicidiario e di aberratio ictus ed è inficiata da unmacroscopico travisamento della prova, risultando in definitiva assolutamente illogica econtraddittoria rispetto alle risultanze istruttorie.In particolare, nel ritenere non credibile la parte del narrato dell’imputato nellaquale egli afferma che, nel corso della colluttazione tra lo stesso imputato,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sarebbero partiti accidentalmente alcunicolpi dall’arma di [OSCURATO:PERSONA], che l’imputato tentava di disarmare, la Corte ha valorizzatola circostanza che i bossoli non fossero stati rinvenuti tutti nella medesima zona.

Nelfare ciò, tuttavia, essa incorre in un travisamento della prova, avendo innanzituttodistorto il narrato dell’imputato, il quale non ha mai affermato che l’intera vicenda sifosse consumata nello stesso identico luogo, avendo invece chiarito che, al momentodell’esplosione accidentale dei primi due colpi, i tre uomini si trovavano in prossimità deitavolini allestiti nei pressi del circolo “XXXXXXXXXX”, mentre successivamente si eranospostati di alcuni metri.

Tale versione risulta del tutto compatibile con il rinvenimento ditre bossoli a breve distanza dai tavolini, esattamente nel punto in cui, secondo laricostruzione difensiva, era avvenuta l’esplosione degli spari in danno diXXXXXXXXXXXXX.Viene poi ignorata dalla Corte la circostanza, emergente dai rilievi tecnici operatidai Carabinieri, che tra l’ingresso del circolo e il luogo di rinvenimento della [OSCURATO:PERSONA] GrandePunto vi fosse una distanza di ben 22 metri; i giudici d’appello, nell’affermare chel’imputato avrebbe esploso almeno tre colpi all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] mentre quest’ultimosi nascondeva sotto la [OSCURATO:PERSONA], non si confrontano con il mancatorinvenimento di bossoli nei pressi della suddetta autovettura, elemento, quest’ultimo,che dimostra come alcuno sparo potesse essere stato esploso in prossimità dellamacchina.È allora manifesta la contraddittorietà, sia intrinseca sia estrinseca, dellaricostruzione accolta nella pronuncia impugnata, secondo cui l’imputato avrebbeesploso a più riprese tre o quattro colpi all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], tentandoinfine di colpirlo mentre questi si riparava sotto l’autovettura.Tale ricostruzione, tuttavia, non trova alcun riscontro nel compendio probatorio,non essendo emerso alcun dato oggettivo idoneo a sostenerla, ed è desuntaesclusivamente dal contenuto di un’intercettazione captata in ambiente ospedaliero traXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] (prog. n. 9), rispetto alla quale la Corte non ha effettuato ilnecessario e rigoroso vaglio critico, già sollecitato con l’atto di appello, nel quale erastato evidenziato come le conversazioni fossero intercorse tra soggetti consapevoli diessere sottoposti a monitoraggio.Ed ancora, a sostegno dell’affermazione dell’esistenza di una volontà omicidiaria diXXXXXXXXXXXXX nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha ritenutoche l’imputato abbia sparato reiteratamente ad altezza d’uomo con l’intenzione diucciderlo.La sentenza, tuttavia, omette di confrontarsi con il narrato dell’imputato, il qualenon ha mai dichiarato di avere sparato per ferire o uccidere [OSCURATO:PERSONA], avendo anzicostantemente negato qualsiasi intento omicidiario, evidenziando di non averloinseguito allorché questi si era dileguato in un vicolo cieco, ove avrebbe potutoagevolmente raggiungerlo, e di avere esploso colpi al solo fine di allontanarlo.

Talesegmento dichiarativo è stato integralmente pretermesso dai giudici d’appello.La versione dell’imputato, peraltro, trova riscontro nelle intercettazioni diXXXXXXXXXXXXXXX, soggetto ritenuto genuino in quanto non consapevole di esseresottoposto a captazione, segnatamente nella conversazione prog. n. 8 del 4 ottobre2019, allegata al ricorso e non esaminata dalla Corte territoriale.In primo luogo, la sentenza impugnata esclude in modo logicamente incongruol’ipotesi dell’esplosione accidentale dei colpi nel corso della colluttazione, così negandol’efficienza causale della condotta asseritamente aberrante.

La motivazione risulta, inoltre, meramente apparente in relazione all’accertamentodella sussistenza del reato nei confronti della vittima designata [OSCURATO:PERSONA],evenienza in realtà smentita sia dai dati oggettivi sia dalla ricostruzione fornitadall’imputato, ed è del tutto carente quanto al profilo dell’offesa in concreto arrecata allapersona effettivamente attinta.Infine, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 82 cod. pen. imponeal giudice di verificare se l’agente potesse prevedere, nelle circostanze concretedell’azione, che l’offesa progettata si sarebbe potuta realizzare in danno di una personadiversa da quella designata; accertamento che, nel caso di specie, avrebbe comunquedovuto condurre a esito negativo, posto che, secondo la ricostruzione dell’imputato,confortata dai dati oggettivi, egli non poteva in alcun modo prevedere la presenza diXXXXXXXXXXXXXXXXXX all’interno dell’autovettura, avuto riguardo alla dinamicadell’azione e alla scarsa illuminazione del luogo.Il ricorrente censura, inoltre, la totale assenza di motivazione in ordine allarichiesta, formulata nei motivi di appello, di riqualificazione del delitto di cui al capo 1) inquello di omicidio preterintenzionale compatibile con la fattispecie dell’aberratio ictus.

Inparticolare, alla luce della ricostruzione fornita dall’imputato nel corso del suo esame,una vol ta esclusa la sussistenza del dolo omicidiar io nei confront i diXXXXXXXXXXXXX, la Corte avrebbe dovuto riconoscere esclusivamente laconfigurabilità del delitto di lesioni personali, come del resto ritenuto con riferimento alcapo 3) in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Nel caso di specie, infatti, l’elemento aberrante non attiene soltanto alla personaoffesa, ma investe anche l’evento realizzato rispetto a quello voluto, poiché l’imputatoavrebbe esploso colpi all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] con il solo dolo di lesioni,la morte né dell’uno né dell’altro.5.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 52 cod.pen., nonché vizio di motivazione.La sentenza impugnata esclude la sussistenza della invocata scriminante dellalegittima difesa con una motivazione estremamente stringata, sostanzialmente ridottaall’affermazione della mancanza dei presupposti di cui all’art. 52 cod. pen., sul rilievoche l’imputato, dopo essersi impossessato dell’arma, aveva fatto uso della stessa neiconfronti di soggetti ormai disarmati.

Difetta tuttavia, in modo radicale, qualsiasi effettivaargomentazione in ordine alla causa di giustificazione invocata, tanto nella sua formareale quanto in quella putativa, nonché con riferimento all’ipotesi dell’eccesso colposo,tutte specificamente dedotte con i motivi di appello e ulteriormente approfondite nellamemoria depositata in sede di discussione.Alla luce della rappresentazione dei fatti offerta dall’imputato, riscontrata dai dati difatto emergenti dal compendio istruttorio, il tentativo di disarmare [OSCURATO:PERSONA],dal quale sarebbe scaturita l’esplosione dei primi colpi d’arma da fuoco, risultavacertamente finalizzato a neutralizzare un concreto e attuale pericolo di un’azioneomicidiaria nei suoi confronti, già in precedenza preannunciata.

Del pari, con riguardoalla successiva evoluzione della vicenda, il ricorrente ha più volte ribadito lo stato diagitazione e di paura in cui versava, determinato anche dal fondato timore che lepersone offese potessero essere ulteriormente armate e dalle reiterate minacce dimorte che [OSCURATO:PERSONA] continuava a rivolgergli, circostanze queste chetrovano riscontro anche nel materiale intercettivo.Tutte tali risultanze sono state del tutto ignorate dalla Corte territoriale e, secorrettamente valutate, avrebbero invece dimostrato l’esistenza di un pericolo attualeper l’incolumità del ricorrente, ovvero, quantomeno, l’esistenza di una sua erronea maplausibile rappresentazione della situazione di pericolo.Anche con riferimento alla ritenuta sproporzione tra difesa e offesa, la motivazionerisulta inficiata da travisamento per omissione delle circostanze già richiamate, riferitedall’imputato, il quale ha dichiarato di avere sparato al solo fine di allontanare da sé gliaggressori, senza alcuna intenzione di cagionare loro un evento mortale.In ogni caso, una volta ipotizzata tale sproporzione, la Corte avrebbe dovutoesplicitare le ragioni per le quali doveva essere disattesa la specifica richiesta difensivavolta al riconoscimento dell’eccesso colposo di legittima difesa.5.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 62, n. 2 cod.pen., nonché vizio di motivazione.I giudici d’appello hanno negato all’imputato il riconoscimento dell’attenuante dellaprovocazione sul rilievo dell’assenza del requisito dell’adeguatezza della reazione,affermando che, a fronte dell’atteggiamento aggressivo delle persone offese, egliavrebbe potuto evitare di esplodere plurimi colpi d’arma da fuoco ad altezza d’uomo.Tale motivazione si rivela illogica, poiché la Corte, pur sostanzialmente riconoscendo lasussistenza di un fatto ingiusto da parte delle persone offese, ha valutato il requisitodell’adeguatezza della reazione mediante il medesimo parametro richiesto per lascriminante della legittima difesa.La giurisprudenza di legittimità ha invece chiarito che l’attenuante dellaprovocazione è configurabile quando ricorrano lo stato d’ira e il fatto ingiusto altrui,purché tra l’offesa e la reazione sussista un nesso di causalità psicologica e non unamera occasionalità, indipendentemente dalla proporzionalità tra le due condotte.L’inadeguatezza della reazione assume rilievo solo quando essa sia di tale gravità daescludere in concreto il nesso causale, degradando il fatto provocatorio a meraoccasione della risposta violenta.

Ciò non è ravvisabile nel caso di specie, atteso che, a fronte dell’atteggiamentoaggressivo delle persone offese, riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, risulta privadi logica l’affermazione secondo cui l’imputato avrebbe dovuto astenersi dall’esploderecolpi d’arma da fuoco, finendo tale argomentazione per frustrare la ratio dell’art. 62,comma 1, n. 2, cod. pen.Né risulta colmata l’ulteriore omissione motivazionale concernente la provocazionecosiddetta per accumulo, pur essendo emerso dal contenuto di conversazioniintercettate che l’imputato aveva subito una reiterata sequenza di angherie da partedelle persone offese, reagendo con violenza in occasione dell’ennesimo episodio,senza volontà di cagionare la morte di alcuno.5.4.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 81, 82,132, 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.La Corte, in violazione dell’art. 82 cod. pen., ha applicato un aumento di tre anni direclusione a titolo di continuazione con l’omicidio di cui al capo 1) per il tentato omicidiocontestato al capo 2-bis.

Tale aumento, tuttavia, non avrebbe dovuto essere disposto,poiché il delitto contestato in danno di [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell’applicazionedella disciplina dell’aberratio ictus, deve ritenersi assorbito nel reato di cui al capo 1).Secondo la ricostruzione accolta nella sentenza impugnata, infatti, il reato aberrante siconfigura in forma monolesiva, atteso che la vittima designata dell’azione delittuosa,[OSCURATO:PERSONA], non veniva attinta dai colpi d’arma da fuoco, i quali, per erroreesecutivo, colpivano [OSCURATO:PERSONA].

Solo nell’ipotesi in cui anche la vittimadesignata fosse rimasta ferita sarebbe stato legittimo l’aumento di pena previsto dall’art.82, comma 2, cod. pen. per la diversa fattispecie dell’aberratio ictus plurilesiva, secondoun principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

I, n. 28222del 2014).In ogni caso, la motivazione risulta meramente assertiva in punto dicommisurazione degli aumenti per la continuazione rispetto alla pena base inflitta per ildelitto di cui al capo 1), pari ad anni ventidue e mesi sei di reclusione, non avendo laCorte esplicitato le ragioni del discostamento dal minimo edittale, nonostante il rilevanteridimensionamento del trattamento sanzionatorio e il riconosciuto atteggiamentocollaborativo dell’imputato.6.

La difesa dell’imputato ha depositato una memoria con la quale chiededichiararsi l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale, nonché una ulteriorememoria rubricata “motivi aggiunti”, nella quale approfondisce le censure già dedotte,soffermandosi sull’attenuante della provocazione, sulla ricostruzione dell’elementosoggettivo alla luce delle risultanze balistiche e intercettive e sulla prospettatariqualificazione giuridica dei fatti.7.

All’esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto dal Procuratore generale è fondato; parimenti fondato, neilimiti che si vanno ad esplicitare, è anche il ricorso proposto nell’interesse dell’imputatoXXXXXXXXXXXXX.2.

Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorsodel Procuratore generale, formulata dalla difesa dell’imputato con memoria depositata inprossimità dell’udienza.

L’assunto difensivo, secondo cui l’impugnazione della parte pubblica sirisolverebbe nella sollecitazione di una rivalutazione del compendio probatorio, conparticolare riguardo al significato delle conversazioni intercettate e alla ricostruzionedella dinamica del fatto, non coglie la reale portata delle censure articolate.

Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro, infatti,non si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze processuali,ma investe la tenuta logico-giuridica della motivazione della sentenza impugnata,denunciando specifiche carenze argomentative in ordine alle ragioni per le quali laCorte territoriale, discostandosi dalla decisione di primo grado e incidendo su snodiessenziali della ricostruzione del fatto e della qualificazione giuridica delle condotte, haritenuto di attribuire diversa valenza ad alcuni degli elementi probatori esaminati,trascurando il significato degli stessi alla luce delle restanti risultanze.Le doglianze risultano, pertanto, riconducibili al paradigma del vizio di motivazionededucibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., fermo restando chela verifica della loro fondatezza attiene al successivo scrutinio dei singoli motivi diricorso.

Ne consegue che l’eccezione difensiva deve essere rigettata.3.

In via preliminare, prima di affrontare il merito delle doglianze introdotte conentrambi gli atti di ricorso, deve rilevarsi che, nel caso in esame, ci si trova di fronte aun’ipotesi di riforma della sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio di primogrado a seguito dell’impugnazione proposta dal solo imputato, con la conseguenteesclusione delle circostanze aggravanti della premeditazione e del metodo mafioso datutt i i reat i , l ’assoluzione dal del i t to di tentato omicidio in danno diXXXXXXXXXXXXXXX (capo 2 ter) e dai reati in materia di armi (capo 3), con lariqualificazione del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (capo 2) nel delitto dilesioni personali, e con la riconduzione dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA](capo 1) allo schema dell’aberratio ictus monolesiva.In ipotesi di questo genere, l’obbligo motivazionale del giudice di appello assumeconnotazioni più stringenti rispetto al caso in cui la sentenza di appello confermi ilgiudizio di responsabilità (o, specularmente, confermi l’assoluzione) espresso dalgiudice di primo grado, nel più generale quadro delineato dalle Sezioni unite in materiadi riforma integrale delle decisioni di primo grado, per il quale occorre richiamare ilseguente principio di diritto: «In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appelloche riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le lineeportanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente ipiù rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delleragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma delprovvedimento impugnato» (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).Principio che si ritiene applicabile anche allorquando, come nel caso di specie, non sitratti di una riforma integrale, ma di una riforma parziale, che tuttavia ha inciso sulnucleo essenziale della ricostruzione del fatto.Ne discende che, nel caso di riforma di una decisione emessa dal giudice di primogrado da parte del giudice di appello, quest’ultimo ha l’obbligo di dimostrarespecificamente l’insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevantidella sentenza di primo grado, con una penetrante analisi critica, seguita da unamotivazione esaustiva che - sovrapponendosi a quella del sottostante giudizio di merito- dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata a elementidi prova diversi ovvero diversamente valutati.

Tali obblighi motivazionali del giudice disecondo grado, discendendo dall’avvenuta riforma della sottostante sentenza e non giàdall’esito del relativo procedimento penale, prescindono dalla conclusione - favorevole osfavorevole per l’imputato - della decisione impugnata, risultando consequenziali allaradicale difformità delle pronunce emesse nei due giudizi di merito, pur assumendo unaconnotazione ancora più stringente nell’ipotesi in cui la sentenza di appello determiniuna reformatio in peius della decisione assolutoria oggetto di impugnazione.Questa impostazione, a sua volta, trae origine dall’orientamento consolidatosi aseguito del risalente arresto delle Sezioni unite, secondo le quali: «Quando le decisionidei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenzadi appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpoargomentativo.

Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l’apportocritico delle parti o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appelloritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado,non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendonella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - dellenotazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni edargomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, siapure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideriquello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, perdare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiutastruttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni» (cfr. Sez.

U, n. 6682del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229).Si tratta di conclusioni che, su piano generale della riforma totale (ma, come detto,per ragioni logico-giuridiche da ritenersi operanti anche nel caso di una riforma parzialeche muova da una ricostruzione dei fatti, come nella specie, radicalmente diversa),sono state ribadite, più di recente, da Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.g.in proc.

Troise, Rv. 272430 –

01. Esse hanno ricordato come, certo, presunzione diinnocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazionealla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per lacondanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione.

Tuttavia, il giudice diappello, quando riforma in senso radicale la condanna di primo grado pronunciandosentenza di assoluzione, ha l’obbligo di confutare in modo specifico e completo leprecedenti argomentazioni, essendo necessario scardinare l’impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti diprova.4.

Tanto premesso, può procedersi all’esame dei singoli motivi.Ricorso del Procuratore generale5.

Il primo motivo del ricorso proposto dal Procuratore generale di Catanzaro, con ilquale si deduce violazione di legge in relazione all’applicazione dell’art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., è fondato.Con l’impugnata sentenza, la Corte di assise di appello catanzarese, dopo avereescluso le circostanze aggravanti della premeditazione e del metodo mafioso, neitermini già indicati nella parte narrativa, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio,applicando anche la diminuente prevista per il giudizio abbreviato ex art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., sul presupposto che l’imputato avesse in precedenza formulatorichiesta di accesso al rito alternativo e che tale richiesta fosse stata dichiaratainammissibile.Il Procuratore generale ha censurato tale statuizione osservando che, dagli atti delprocesso, non risultava proposta, in sede di udienza preliminare, alcuna istanza diammissione al giudizio abbreviato nei termini presupposti dall’art. 438, comma 6-ter,cod. proc. pen.; ha inoltre evidenziato che la sentenza impugnata si è limitata adaffermare l’avvenuta proposizione e la successiva declaratoria di inammissibilità dellarichiesta, senza indicare né il momento processuale in cui essa sarebbe stataformulata, né il provvedimento con cui sarebbe stata respinta.La censura è fondata.La riduzione di pena prevista dall’art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen.presuppone, infatti, che la richiesta di giudizio abbreviato sia stata effettivamenteproposta nel momento processuale previsto dalla legge e sia stata dichiaratainammissibile ovvero rigettata, sicché l’applicazione del beneficio non può esserefondata su un generico richiamo alla pregressa proposizione dell’istanza, ma richiede lapuntuale verifica della sua esistenza, della sua tempestività e delle ragioni della suamancata ammissione.

Nel caso di specie, premesso che dagli atti disponibili non risulta alcuna richiesta,tale verifica non risulta compiuta dalla Corte territoriale, la quale ha riconosciuto ladiminuente senza indicare gli atti dai quali avrebbe desunto la rituale proposizione dellarichiesta e senza confrontarsi con il rilievo, valorizzato dal ricorrente, secondo cui lastessa difesa, nel sollecitare l’applicazione della riduzione in sede di discussione, nonavrebbe fatto riferimento a una richiesta già proposta e illegittimamente disattesa, maavrebbe prospettato il riconoscimento del beneficio in forza di una letturaconvenzionalmente orientata della disciplina.Ne consegue che il riconoscimento del beneficio risulta, allo stato, privo delnecessario fondamento giustificativo, sicché la sentenza impugnata deve essereannullata sul punto, con rinvio al giudice di merito che, qualora la questione risultiancora rilevante, dovrà procedere alla relativa verifica, dando conto, in modo puntuale,dell’effettiva proposizione della richiesta, della sua tempestività e ritualità, nonché dellasorte processuale ad essa riservata.6.

I motivi secondo, terzo, quinto e sesto del ricorso del Procuratore generale sonofondati nei termini di seguito indicati e meritano di essere esaminati congiuntamente,poiché investono, sotto profili tra loro strettamente connessi, la ricostruzione del fattoaccolta dalla Corte di assise di appello e le conseguenti statuizioni in punto diesclusione della premeditazione, esclusione dell’aggravante del metodo mafioso,assoluzione dai reati in materia di armi, riconoscimento dell’aberratio ictus in relazioneall’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], assoluzione dal tentato omicidio diXXXXXXXXXXXXXXX e riqualificazione del tentato omicidio di XXXXXXXXXXXXXXXin lesioni personali.6.1.

Occorre muovere, ai fini dell’esame delle censure mosse dalla parte pubblica,dalla ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione impugnata.La Corte territoriale, in particolare, nell’esaminare i motivi di appello formulati dalladifesa dell’imputato, riteneva fondata la censura di travisamento dei fatti, osservandocome il primo giudice avesse delineato la sequenza dell’azione in termini non aderential quadro probatorio, trovando essa secca smentita «nelle complessive risultanzedell’istruttoria dibattimentale e, in particolare, nei dati di genetica, negli esiti delle analisiscientifiche eseguite dal RIS di Messina, nelle dichiarazioni dei testi escussi e,soprattutto, nel tenore delle conversazioni intercettate» (pag. 70, sentenza impugnata).Più precisamente, venivano valorizzati dalla Corte territoriale: l’esito degliaccertamenti urgenti operati nell’immediatezza dei fatti dai Carabinieri del Comandoprovinciale di [OSCURATO:PERSONA], dai quali era emerso che tracce ematiche erano staterinvenute soltanto sul sedile anteriore sinistro, lato guida, ove si trovava il conducentedella [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e non anche sul lato passeggero;il luogo di rinvenimento dei sei bossoli repertati rispetto alla posizione in cui si trovava laproiettile, che aveva infranto il lunotto posteriore ed era stato poi rinvenuto immersonella sostanza ematica presente sul sedile del guidatore; l’esame delle conversazioniintercettate; la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di averesoccorso [OSCURATO:PERSONA] la sera dei fatti, e dalla cui deposizione emergeva chequest’ultimo era stato attinto da un colpo di pistola mentre si trovava all’esternodell’abitacolo della [OSCURATO:PERSONA]; infine, le dichiarazioni rese dall’imputato nelcorso dell’esame svolto all’udienza del 5 dicembre 2021, in grado di appello.All’esito della complessiva rivalutazione di tali elementi, la Corte d’appello ritenevadunque non confermata la versione secondo cui l’imputato avrebbe «iniziato a sparareall’impazzata nei confronti delle persone offese allorquando erano ancora in macchina»,versione che, nella valutazione della stessa Corte territoriale, era stata erroneamenteaccolta dal primo giudice.Muovendo da tale diversa lettura del compendio probatorio, la Corte territorialeperveniva alla seguente scansione dei fatti: «Dopo la mezzanotte del 28 settembre2019, mentre era intento a sistemare i tavoli posti all’ingresso del Circolo ricreativoXXXXXXXXXX, l ’ imputato udiva un soggetto, subito dopo identif icato inXXXXXXXXXXXXXXX, che, sportosi dal finestrino anteriore destro di una vettura chestava transitando davanti al Circolo, proferiva epiteti offensivi e ingiuriosi.

L’imputatoinvitava [OSCURATO:PERSONA], in evidente stato di ebbrezza alcolica (…), a desistere dal propriocomportamento e a rientrare a casa, ma questi, per tutta risposta, saltava fuori dall’autoe si presentava con fare aggressivo al cospetto di [OSCURATO:PERSONA].

Ne nasceva unacolluttazione.

A quel punto, mentre i due stavano colluttando, comparivaXXXXXXXXXXXXXX, armato di pistola (v. captazioni), e [OSCURATO:PERSONA], temendo il peggio,lasciava la presa e si lanciava addosso a [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di impedirgli l’usodell’arma.

Nel corso della colluttazione, la pistola cadeva a terra — circostanza chetrova esplicito riscontro nelle captazioni — e [OSCURATO:PERSONA] riusciva a impossessarsene e apuntarla contro [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti (…) esplodeva uno o due colpi ad altezzad’uomo, senza tuttavia riuscire a colpirlo (…).

Dopodiché, accortosi del tentativo diXXXXXXX di sottrargli l’arma, [OSCURATO:PERSONA] esplodeva nei suoi confronti uno o due colpi,mirando agli arti inferiori col solo intento di ferirlo — ciò desumendosi anche dallamancata reiterazione degli spari — e colpendolo, infatti, a una gamba.

NeutralizzatoXXXXXXX, l’imputato volgeva nuovamente l’arma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, nelfrattempo, per come emerge anche dalle captazioni, accortosi che l’amico XXXXXXXera stato colpito, stava tornando sui propri passi nel tentativo di soccorrerlo, e,avanzando sulla sede stradale, gli esplodeva contro almeno tre colpi (…) propriomentre [OSCURATO:PERSONA] cercava riparo nei pressi dell’auto di XXXXXXXXX, per come emergedalle captazioni.

Uno di questi proiettili, tuttavia, anziché colpire [OSCURATO:PERSONA], infrangeva illunotto posteriore della [OSCURATO:PERSONA] di colore nero, che era ferma, col motoreacceso, ad oltre venti metri dal Circolo, e, accidentalmente, colpiva a morteXXXXXXXXX, rimasto al posto di guida».6.2.

Prima ancora di procedere all’esame delle specifiche censure articolate dallaparte pubblica, deve rilevarsi che la ricostruzione posta a fondamento della sentenzaimpugnata muove da una premessa non pienamente corrispondente al contenuto delladecisione di primo grado.Nel contestare l’affermazione del primo giudice, la Corte territoriale sembra infattiritenere che, secondo la Corte d’assise, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indirizzato i colpi d’arma dafuoco verso [OSCURATO:PERSONA] quando questi si trovava ancora nella vettura condotta daXXXXXXXXX.

Tale premessa, tuttavia, non è esatta, dal momento che la Corte d’assisedi primo grado così testualmente si esprimeva: «è senza ombra di dubbio emerso cheXXXXXX era uscito dal Circolo e, cogliendo di sorpresa gli occupanti dell’autovettura,aveva impugnato la pistola con il colpo in canna, dato indicativo del suo proposito,iniziando a sparare all’impazzata nei confronti delle pp.oo. quando queste erano ancorain macchina. [OSCURATO:PERSONA] veniva immediatamente attinto nei termini noti,mentre gli altri si davano alla fuga abbandonando la vettura, [OSCURATO:PERSONA] veniva attintopoco dopo essere sceso dall’autovettura e, probabilmente, perdeva i sensi (…),[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riuscivano a dileguarsi, seppure inseguiti da [OSCURATO:PERSONA], chefaceva esplodere al loro indirizzo numerosi colpi d’arma da fuoco…» (pag. 65, sentenzadi primo grado; pag. 43, sentenza impugnata).Il primo giudice non ha quindi mai affermato che [OSCURATO:PERSONA] fossestato attinto dal colpo d’arma da fuoco mentre si trovava all’interno dell’abitacolo dellaQuanto ai dati ricavabili dal sopralluogo, in particolare con riferimento alladislocazione dei bossoli, cui la Corte d’appello ascrive «fondamentale importanza», sulrilievo che, secondo la scienza balistica, «i bossoli di una pistola vengono proiettati abreve distanza dal punto di sparo» (pag. 72, sentenza impugnata), deve rilevarsi che laCorte territoriale ha attribuito a tale elemento un peso probatorio non coordinato, inmodo puntuale, con le cautele già evidenziate dal primo giudice in ordine alle condizioniin cui gli accertamenti erano stati eseguiti.La Corte d’assise di primo grado aveva infatti puntualmente chiarito che lo statodei luoghi era stato alterato prima dell’arrivo degli operanti, non già necessariamenteper finalità dolose, ma per effetto dell’intervento dei presenti e del soccorso prestato aiferiti: «gli accertamenti sono stati effettuati a scena del crimine certamente modificata:non vi erano più le vittime al momento dell’intervento, già trasportate in ospedale daisoggetti intervenuti senza alcuna cautela, in quanto solo protesi ad intervenire il primapossibile; al contrario, sulla scena del crimine vi erano varie persone che con evidenza,senza alcuna intenzione, hanno modificato lo stato dei luoghi; non è chiaro in chetermini tutti gli elementi rilevanti erano posizionati, né, con il vetro quasi completamenteinfranto del lunotto posteriore, era possibile individuare con precisione il foro d’ingressodel proiettile nell’autovettura» (pag. 13, sentenza di primo grado; pag. 10, sentenzad’appello).6.3.

Tanto premesso, e muovendo dalla sequenza fattuale delineata dalla Corted’appello, come sopra riportata, la complessiva doglianza del Procuratore generale èfondata, là dove denuncia contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione,nonché travisamento della prova, quantomeno per omissione, in relazione a datidecisivi desumibili dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni del collaboratoredi giustizia [OSCURATO:PERSONA], valorizzate dal primo giudice e invece ignorate oselettivamente svalutate dalla Corte territoriale senza spiegazione logicamentesostenibile.Va anzitutto premesso, trattandosi di profilo comune ai motivi indicati, che, in temadi valutazione del contenuto delle intercettazioni, la censura di legittimità può riguardaresoltanto la logicità della chiave interpretativa adottata dal giudice di merito (Sez. 3, n.44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016,D’[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268389-01; Sez. 5, n. 3643 del 14/07/1997, Rv. 209620).L’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce,infatti, questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae alsindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logicae delle massime di esperienza.

Si tratta di un principio ormai consolidato, ribadito anchedalle Sezioni unite Sebbar (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, dep. 28/05/2015, Rv.263715: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazionedel linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato,costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, serisulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato dilegittimità»).È stato altresì chiarito che il giudice di merito deve accertare che il significato delleconversazioni intercettate sia connotato da chiarezza, decifrabilità e assenza diambiguità, in modo che la ricostruzione del loro contenuto non lasci margini di dubbiosul significato complessivo dei colloqui captati (Sez. 6, n. 35680 del 10/06/2005, Rv.232576; conf.

Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, dep. 2008, Rv. 239636).Chiarito il perimetro del sindacato sulle intercettazioni, occorre altresì escludereche la consapevolezza — o comunque il fondato dubbio —, da parte di taluniconversanti, di essere sottoposti a captazione valga di per sé a privare di attendibilità ilcontenuto dei colloqui.Se è vero che da alcune conversazioni emerge il dubbio, da parte degliinterlocutori, circa l’attivazione di intercettazioni nella stanza d’ospedale ove eraricoverato [OSCURATO:PERSONA], è tuttavia altrettanto vero che tale consapevolezzanon vale, di per sé, a privare di attendibilità il contenuto dei colloqui, i quali, consideratinel loro complesso e raccordati agli ulteriori dati probatori, conservano una significativavalenza dimostrativa.Sul punto, peraltro, vi è piena convergenza tra le valutazioni operate da entrambi igiudici di merito, tanto che la stessa Corte d’appello evidenzia che, «come osservatodal primo giudicante, spesso gli interlocutori ipotizzano di poter essere intercettati e,quindi, si invitano vicendevolmente a non parlare troppo, ma le numerose visitericevute, anche con i familiari propri e delle altre persone offese, sono da stimolo a nontacere del tutto e/o comunque ad utilizzare una gestualità inequivocabile» (pag. 72,sentenza impugnata).La cautela manifestata dai conversanti è infatti chiaramente finalizzataesclusivamente a non far emergere il nominativo dell’autore della sparatoria; è perquesta ragione che, ad esempio, essi a volte si riferiscono all’autore dei fatti come a«quello con il casco», al solo fine di avallare la tesi di non conoscerne l’identità.Quando, tuttavia, i colloqui investivano la dinamica dell’azione, il loro contenutoconserva piena attendibilità, poiché i conversanti, sollecitati dall’urgenza di comunicarein relazione all’esigenza ragionevole di assumere determinazioni rispetto aicomportamenti futuri da tenere, riferivano anche circostanze contra se.

Tale dato risultaulteriormente corroborato dal fatto che, in talune occasioni, come opportunamente econdivisibilmente osservato dai giudici di merito, le parole erano accompagnate da unagestualità visibile, atteso che i colloqui ospedalieri erano stati anche videoripresi, conconseguente maggiore intelligibilità del significato complessivo delle conversazioni.6.4.

Nel quadro così delineato, e alla luce delle coordinate valutative appenarichiamate, deve essere esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale ilProcuratore generale denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in ordineall’esclusione della circostanza aggravante della premeditazione e all’assoluzione delXXXXXX dai reati in materia di armi, deducendo che la Corte territoriale ha recepito, inmodo illogico e selettivo, la versione resa dall’imputato in appello, benché smentita daplurime intercettazioni e dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].Il rilievo è condivisibile anzitutto là dove censura la valenza attribuita dalla [OSCURATO:PERSONA] alle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso dell’esame svolto per la primavolta in appello.

La sentenza impugnata ha infatti assunto tale narrato quale asse portante dellaricostruzione dei fatti, valorizzandolo in senso decisivo ai fini dell’esclusione dellapremeditazione e dell’assoluzione dai reati in materia di armi, senza sottoporlo ad unvaglio critico adeguato alla sua natura e alla sua collocazione processuale.Va, al riguardo, ribadito che le dichiarazioni rese dall’imputato in sede di esamecostituiscono elemento di prova liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell’art.192, primo comma, cod. proc. pen. e possono essere utilizzate sia in senso favorevolesia in senso sfavorevole al dichiarante, senza che trovino applicazione le regole dicorroborazione previste per le chiamate in correità.

Proprio perché provenienti dasoggetto portatore di un diretto interesse all’esito del processo, esse richiedono tuttaviauna puntuale verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca, da compiersi alla lucedell’intero compendio probatorio.Il fatto che l’esame sia stato reso per la prima volta in appello, come avvenuto nelcaso di specie, non determina, di per sé, una diminuzione del valore probatorio delledichiarazioni, ma costituisce circostanza valutabile ai fini della loro genuinità,imponendo di verificare se il narrato sia compatibile con le risultanze già acquisite o sipresenti, invece, come ricostruzione a posteriori modulata sull’esito del giudizio di primogrado.Né il giudice può valorizzare soltanto una parte del racconto e disattenderne altrasenza dar conto della tenuta logica di tale selezione, essendo ormai acquisito che «intema di valutazione della prova, il giudice di merito, in base al principio della scindibilitàdelle dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della confessione resadall’imputato, e nel contempo disattenderne altre parti, allorché si tratti di circostanze traloro non interferenti sul piano logico e fattuale, e sempre che giustifichi la scelta conadeguata motivazione» (Sez. 5, n. 47602 del 26/05/2014, Cabitza, Rv. 261014; Sez. 1,n. 35993 del 14/06/2011, Filippone e altri, Rv. 250774).In tale prospettiva, la motivazione della sentenza impugnata presentaeffettivamente i profili critici denunciati dal Procuratore generale.La Corte territoriale, a pag. 77, attribuisce plausibilità alle dichiarazionidell’imputato, ritenendole connotate da logicità e coerenza e asseritamente riscontratedalle complessive risultanze; tuttavia, ne disattende poi un segmento rilevante,rappresentato dall’assunto secondo cui i colpi d’arma da fuoco sarebbero partitiaccidentalmente durante la colluttazione con [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di un passaggio non logicamente autonomo rispetto alla restante parte delracconto, poiché proprio da esso dipende la successiva ricostruzione del possessosoltanto estemporaneo dell’arma da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Il suo disconoscimento, inassenza di una specifica spiegazione, finisce pertanto per incrinare la valutazione dicoerenza attribuita alla parte residua del narrato.

Il principio di scindibilità delledichiarazioni dell’imputato consente, infatti, di ritenere veridica solo una parte delnarrato, ma soltanto quando si tratti di circostanze non interferenti sul piano logico efattuale e la selezione sia sorretta da adeguata motivazione.6.4.1.

Il primo nodo ricostruttivo riguarda, dunque, la pretesa colluttazioneimmediatamente precedente agli spari, dalla quale, secondo la Corte d’appello, sarebbederivato il possesso meramente occasionale dell’arma da parte dell’imputato.Sul punto occorre, tuttavia ed in primo luogo, distinguere il dato della pregressaconflittualità tra le parti — comprensiva di una lite tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avvenuta lasera precedente e di ulteriori episodi risalenti ai giorni anteriori — dalla diversa edecisiva affermazione dell’imputato secondo cui, nell’immediatezza dell’azione di fuoco,si sarebbe verificata una colluttazione tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Proprio su tale ultimo segmento si appuntano, con fondamento, le censure delProcuratore generale, che evidenziano l’assenza di un effettivo riscontro e il contrastocon le conversazioni specificamente richiamate nel ricorso.La contraddizione denunciata dalla parte pubblica, peraltro, trova riscontro giànella stessa sentenza impugnata.

In un primo momento, infatti, essa aderisce alla diversa versione secondo cuiXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] furono fatti oggetto degli spari non appena scesi dall’auto: a pag.73, proprio in relazione alla conversazione n. 9 del 28 settembre 2019, la Corte affermache i due conversanti, «nel ricostruire i momenti concitati di qualche ora precedente,rivelano di essere scesi dalla vettura e di essere stati bersaglio degli spari di unsoggetto, che, mentre [OSCURATO:PERSONA] era riuscito ad allontanarsi senza farsi colpire, loXXXXXXX era stato invece colpito».

Tale affermazione è difficilmente conciliabile – ecomunque non è correlata in termini argomentativi dalla sentenza impugnata - con lasuccessiva ricostruzione, svolta a pag. 78 (e sopra testualmente riportata), di unacolluttazione immediatamente precedente all’impossessamento dell’arma da partedell’imputato.La Corte d’appello richiama, a sostegno della colluttazione tra [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXX, la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prog. n. 9 del 28 settembre 2019,nella quale [OSCURATO:PERSONA], rispondendo alla domanda di [OSCURATO:PERSONA] «gli avevi menato?»,afferma «non ricordo»; da tale risposta la Corte territoriale deduce che [OSCURATO:PERSONA] «nonnegava di essere venuto alle mani con il [OSCURATO:PERSONA]».La censura della parte pubblica è, tuttavia, fondata nel rilevare che tale passaggiomotivazionale non appare adeguatamente supportato sul piano probatorio, nonvenendo qui in rilievo una mera diversa lettura del significato della conversazione, cometale estranea al sindacato di legittimità, bensì l’attribuzione al dato captativo di uncontenuto dimostrativo che esso non possiede.

Ed infatti, la risposta «non ricordo»,resa da [OSCURATO:PERSONA] alla domanda di [OSCURATO:PERSONA] «gli avevi menato?», non equivale adammissione dell’avvenuta colluttazione, né consente, in assenza di ulteriori elementiconvergenti, di desumere che egli fosse venuto alle mani con XXXXXXnell ’ immediatezza degli spari.Sul punto, inoltre, la Corte catanzarese non si confronta con il contenuto dellaconversazione prog. n. 213 del 29 settembre 2019, nella quale [OSCURATO:PERSONA], colloquiandocon lo zio e la madre e interrogato ripetutamente sulla dinamica dell’azione di fuoco,nega recisamente di avere picchiato [OSCURATO:PERSONA], affermando: «se eravamovenuti alle mani non glielo davo il tempo».Nella medesima conversazione [OSCURATO:PERSONA] afferma altresì che il soggetto cheaveva sparato contro di loro, indicato come «quello con il casco» ma chiaramenteriferibile ad [OSCURATO:PERSONA], «caccia l’arma», accompagnando le parole con il gestodella pistola, così confermando la repentinità dell’estrazione dell’arma e dell’immediataazione di fuoco.Parimenti non è stata adeguatamente valutata la conversazione prog. n. 310 del29 settembre 2019, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] riferisce al padre e a tale«[OSCURATO:PERSONA]» che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva colpito non appena egli era sceso dallamacchina, chiarendo altresì all’interlocutore chegli amici non avevano potutosoccorrerlo, dopo che era caduto a terra esanime, perché inseguiti da [OSCURATO:PERSONA], cheesplodeva più colpi di pistola.La lettura operata dalla Corte territoriale, nel valorizzare il dato della pregressaconflittualità tra le parti, sovrappone dunque impropriamente il tema della conflittualitàpregressa t ra [OSCURATO:PERSONA], da un la to, e [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXX, dall’altro, pacifica e rilevante quale antecedente dell’azione, conquello della colluttazione immediatamente precedente agli spari, che costituisce inveceil presupposto della ricostruzione alternativa accolta in appello.Ricondotti così i singoli dati al corretto segmento temporale — conflittualitàpregressa da un lato, dinamica della sparatoria dall’altro — la censura del Procuratoregenerale risulta fondata nella parte in cui denuncia l’omesso confronto della [OSCURATO:PERSONA] con ulteriori conversazioni specificamente richiamate nel ricorso.

Inparticolare, la sentenza impugnata non si misura con il contenuto della conversazioneprog. n. 210 del 29 settembre 2019, ore 10:36, nella quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva di esserestato colpito mentre si trovava, insieme a [OSCURATO:PERSONA], all’esterno dell’autovettura e nelleimmediate vicinanze della stessa; né con la conversazione prog. n. 310 del 29settembre 2019, ore 18:58, nella quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] riferiva di essere statosoccorrerlo perché inseguiti da [OSCURATO:PERSONA], che continuava a sparare; né, infine, con laconversazione prog. n. 534 del 30 settembre 2019, ore 13:49, nella quale, neldescrivere la dinamica alla madre di [OSCURATO:PERSONA], non faceva riferimento ad alcunacolluttazione immediatamente precedente agli spari.Tali elementi rendevano necessario uno specifico confronto motivazionale, poichépotenzialmente idonei a incidere sulla tenuta dell’assunto secondo cui l’imputatosarebbe entrato in possesso dell ’arma solo all ’esito di una colluttazioneimmediatamente precedente all ’azione di fuoco.6.4.2.

Il secondo, strettamente connesso, nodo ricostruttivo riguarda il possessodelle armi.Che anche le persone offese disponessero di almeno un’arma costituisce datopacifico e non controverso, emergente in modo chiaro dalle numerose conversazioniriportate in sentenza, tanto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono condannati con sentenzadi primo grado, acquisita agli atti, proprio in relazione ai delitti di detenzione e portod’arma da fuoco connessi alle condotte tenute la notte dei fatti.Ciò, tuttavia, non esimeva la Corte territoriale dall’argomentare in modo puntualel’ulteriore passaggio secondo cui l’arma utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata proprioquella in precedenza detenuta da [OSCURATO:PERSONA] e acquisita dall’imputato nel corso di unacolluttazione immediatamente precedente agli spari.

Come dedotto dal Procuratoregenerale, tale affermazione non risulta sorretta da un confronto adeguato con le plurimeemergenze di segno contrario indicate nel ricorso e valorizzate dal primo giudice.In particolare, la sentenza impugnata non esamina compiutamente laconversazione prog. n. 554 del 30 settembre 2019, nella quale [OSCURATO:PERSONA], nel ribadirela repentinità dell’azione, evidenzia come lo sparatore avesse già il colpo in canna: laconversazione è videoregistrata e il dichiarante, nel corso del colloquio, compie il gestodell’estrazione della pistola dalla cintola, affermando che, nel momento in cui XXXXXXaveva estratto l’arma, «questo qua aveva già il colpo in canna»; e ancora: «eraprevenuta ... che quando ha tolto questa cosa», facendo il gesto della pistola dallacintola, «questo qua aveva già il colpo in canna, non capite, neanche ha caricato,perché io il tempo di vederla e mi sono visto per terra, perché neanche il tempo tipo discansarmi, niente».Secondo la prospettazione del Procuratore ricorrente, il dato assume rilievodecisivo perché indica che la pistola fosse già nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e chequesti l’avesse estratta dalla cintola dei pantaloni, in termini non conciliabili con l’ipotesidell’utilizzo di un’arma sottratta a [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una colluttazione.Nello stesso senso depone la conversazione prog. n. 580 del 30 settembre 2019,nella quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con XXXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXX, afferma: «questa era una pistola, secondo me sicuro lo ha bucatoda parte a parte», espressione il cui tenore lascia intendere che non si trattasse dellapistola già conosciuta e poco prima consegnata a [OSCURATO:PERSONA].Che [OSCURATO:PERSONA] avesse poco prima consegnato la sua pistola a [OSCURATO:PERSONA] emerge,poi, dalla conversazione prog. n. 16 del 28 settembre 2019, nella quale XXXXXXXafferma che [OSCURATO:PERSONA] «aveva la pistola addosso», facendo con la mano ilgesto della pistola alla cintola, e aggiunge «non so perché non ha risposto»;espressione, quest’ultima, che si inserisce nel più ampio quadro, già chiaramenteemergente dalle conversazioni riportate in sentenza, della disponibilità di armi anche incapo alle persone offese e nella quale è proprio il termine «risposto» a evocare lacompresenza di armi.Il Procuratore generale richiama, nel medesimo quadro, anche le dichiarazioni delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], la cui valutazione risulta omessa.[OSCURATO:PERSONA] aveva in particolare riferito una dinamica coerente con quella emergentedalle intercettazioni, dichiarando di avere appreso da XXXXXXXXXXXXXXXX Pardea eDomenico Pardea, la cui fonte di conoscenza era lo zio del la vi t t ima,XXXXXXXXXXXXXXXX, che, mentre le persone offese si trovavano ferme,[OSCURATO:PERSONA] si era avvicinato sparando verso la macchina e che gli obiettivierano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha inoltre riferito che vi era stata una lite o colluttazione,ma anteriore rispetto all’azione di fuoco.La Corte d’appello non ha spiegato perché abbia dato maggior credito allaversione dell’imputato rispetto a quanto le vittime avevano raccontato ai familiari econoscenti nelle conversazioni intercettate e rispetto alle dichiarazioni del collaboratore.6.4.3.

Il terzo profilo di criticità della ricostruzione accolta in appello riguarda lericadute del vizio sull’esclusione della premeditazione.

Secondo la prospettazione del ricorrente, le conversazioni sopra richiamatedepongono non soltanto nel senso che anche le persone offese disponessero di almenoun’arma, ma altresì nel senso che [OSCURATO:PERSONA] avesse una propria pistola, già prontaall’uso, e che la diversa arma detenuta da [OSCURATO:PERSONA] non fu utilizzata per la repentinitàdell’azione subita.La Corte d’assise d’appello ha invece escluso la circostanza aggravante dellapremeditazione sulla base della ricostruzione che vede l’imputato disarmato, aggreditoda persone offese armate e solo occasionalmente entrato in possesso della pistola;ricostruzione che, secondo la fondata prospettazione del ricorrente, non risulta sorretta,nell’apparato argomentativo della sentenza, da adeguato fondamento.La lite tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuta ore primadell’evento, con minaccia di morte proferita dal primo, non poteva dunque esseretrattata come elemento neutro, dovendo essere valutata, secondo la prospettazione delricorrente, quale possibile antecedente logico dell’azione di fuoco.In questa prospettiva assumono rilievo la conversazione prog. n. 530 del 30settembre 2019, nella quale gli stessi protagonisti qualificano l’azione come premeditata— [OSCURATO:PERSONA] afferma «siccome eravamo armati ha detto [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXX vogliono una botta nella schiena» e lo zio XXXXXXXXXX risponde «si eraprogrammato» — nonché l’ulteriore passaggio della medesima conversazione, nelquale [OSCURATO:PERSONA] riferiva al nipote [OSCURATO:PERSONA] cheXXXXXXXXXXXXX, dopo l’alterco con [OSCURATO:PERSONA], aveva recuperato un’arma da fuoco el’aveva portata nel circolo San [OSCURATO:PERSONA] in attesa del momento più opportuno per farefuoco.

Rileva, altresì, i l prog. n. 310 del 29 settembre 2019, nel qualeXXXXXXXXXXXXXXX riferiva di aver litigato anch’egli con [OSCURATO:PERSONA] tre sereprima dei fatti.L’omesso confronto con tali dati probatori, nei termini denunciati dal Procuratoregenerale, vizia dunque la motivazione sia in ordine all’assoluzione dal reato didetenzione e porto di arma da fuoco di cui al capo 3), sia in ordine all’esclusionedell’aggravante della premeditazione.La motivazione della sentenza impugnata non soddisfa, dunque, il più rigorosoonere argomentativo che grava sul giudice di appello quando riformi, su profiliessenziali, la decisione di primo grado.

A fronte di una sentenza che aveva fondatol’affermazione di responsabilità anche sulla previa disponibilità dell’arma in capoall’imputato e sulla premeditazione dell’azione, la Corte territoriale non poteva limitarsi arecepire la diversa ricostruzione resa dall’imputato in appello, ma era tenuta a confutarein modo puntuale gli argomenti centrali della decisione riformata e a spiegare perché glielementi valorizzati dal primo giudice dovessero essere ritenuti recessivi.Tale confronto è mancato, ovvero è stato condotto in termini incompleti e noncoerenti, con conseguente vizio della motivazione sia in ordine all’assoluzione dal reatodi detenzione e porto di arma da fuoco di cui al capo 3), sia in ordine all’esclusione dellacircostanza aggravante della premeditazione.6.5.

Con il quinto motivo il Procuratore generale censura l’erronea applicazionedell’art. 82 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dell’omicidio diXXXXXXXXXXXXXXXXXX come evento aberrante, nonché l’assoluzione dal tentatoomicidio di [OSCURATO:PERSONA].6.5.1.

La censura è fondata anzitutto con riferimento alla qualificazionedell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] in termini di aberratio ictus.La sentenza impugnata ha ricondotto l’evento mortale allo schema dell’art. 82 cod.pen. sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] avesse diretto l’azione omicidiaria versoXXXXXXXXXXXXX e che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato attinto solo per effettodi un errore nell’uso dei mezzi di esecuzione.

Tale ricostruzione, tuttavia, presupponevaun accertamento particolarmente rigoroso della divergenza tra l’evento voluto e quellorealizzato, poiché l’aberratio ictus richiede che l’offesa effettivamente prodotta cada supersona diversa da quella contro la quale era diretta l’azione criminosa, per effetto di unerrore esecutivo o di altra causa incidente sul decorso causale dell’azione.È proprio tale presupposto che, secondo la fondata prospettazione del Procuratoregenerale, non risulta adeguatamente dimostrato.La Corte territoriale, infatti, ha escluso in modo apodittico che [OSCURATO:PERSONA] si fosserappresentato, e avesse voluto, anche nella forma del dolo diretto alternativo, la mortedei soggetti che si trovavano sull’autovettura [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi conle emergenze captative che descrivevano un’azione di fuoco non selettiva, ma rivoltaindistintamente verso gli occupanti del veicolo e verso coloro che, subito dopo, se neerano allontanati.In questa prospettiva assume rilievo centrale la conversazione prog. n. 9 del 28s e t t e m b r e 2 0 1 9 , n e l l a q u a l e X X X X X X X X X X X X X , d i a l o g a n d o c o nXXXXXXXXXXXXXXX, affermava che l’imputato aveva «sparato a tutti».

L’espressione,proprio perché riferita dai soggetti direttamente coinvolti e collocata nell’immediatezzadella sparatoria, non poteva essere svalutata senza una specifica spiegazione,trattandosi di dato idoneo a incrinare la premessa della direzione esclusiva dell’azioneverso [OSCURATO:PERSONA].Non si tratta, anche qui, di sostituire alla lettura del giudice di merito una diversainterpretazione del colloquio, ma di verificare se la Corte territoriale abbia dato contodelle ragioni per le quali tale dato, indicativo di un’azione offensiva estesa a unapluralità di persone, dovesse essere ritenuto recessivo rispetto alla ricostruzionedell’evento come mero sviamento dell’offesa.La motivazione risulta tanto più carente ove si consideri che, come evidenziato dalProcuratore generale, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel corso del proprio esame, avevaammesso di avere visto [OSCURATO:PERSONA] scendere dal posto passeggeroanteriore e di essere consapevole della presenza, all’interno dell’autovettura, di almenoun altro soggetto alla guida: «Presumo che erano in due, perché c’era lui dal latopasseggero, c’era il guidatore, perché sennò la macchina non poteva camminare».

Taledichiarazione assume rilievo decisivo non perché imponga, di per sé, una determinataricostruzione del fatto, ma perché rende non eccentrica, né imprevedibile, la presenzadi [OSCURATO:PERSONA] alla guida dell’autovettura e, quindi, imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] di spiegare per quale ragione l’evento mortale dovesse essere ricondotto aun errore esecutivo, anziché essere valutato nell’ambito della rappresentazione evolontà dell’agente rispetto alla pluralità dei soggetti esposti all’azione di fuoco.Il tema decisivo, pertanto, non era soltanto quello della direzione principaledell’azione verso [OSCURATO:PERSONA], ma anche quello della rappresentazione e della volontàdell’offesa letale nei confronti della pluralità dei soggetti presenti nell’area investita daicolpi, quantomeno nella forma del dolo diretto alternativo.

Se l’azione era diretta contropiù persone, o comunque contro un gruppo di soggetti percepiti come presentinell’autovettura e nelle immediate vicinanze, viene meno il presupposto logicodell’aberratio ictus, poiché l’evento verificatosi non rappresenta più una deviazionerispetto alla direzione dell’offesa, ma uno degli esiti alternativi della condottavolontariamente posta in essere.La Corte d’appello, invece, ha qualificato la morte di XXXXXXXXX XXXXXXXXXcome evento aberrante senza confrontarsi con tale alternativa ricostruttiva e senzaspiegare perché le emergenze sopra richiamate non consentissero di configurare il doloomicidiario anche nei confronti degli altri occupanti dell’autovettura.Ne deriva un vizio motivazionale che investe i l presupposto stessodell ’applicazione dell ’art. 82 cod. pen..6.5.2.

Le medesime carenze motivazionali si riflettono sull’assoluzione dal tentatoomicidio di [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha escluso la volontà offensiva nei suoi confronti senzamisurarsi con la conversazione prog. n. 240 del 29 settembre 2019, ore 13:07, da cuiemerge che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse all’interno dell’autovettura nel momento in cuiXXXXXXXXX veniva colpito.Tale dato, se valutato unitamente alla prospettata direzione dell’azione verso glioccupanti della [OSCURATO:PERSONA], imponeva di verificare se anche [OSCURATO:PERSONA] fosserientrato nella sfera rappresentativa e volitiva dell’agente, quantomeno nella forma deldolo diretto alternativo.Non era sufficiente, pertanto, affermare in modo apodittico la mancanza diintenzionalità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], né valorizzare la versione resa dall’imputatosenza indicare elementi esterni idonei a confermarne l’assunto circa la mancatapercezione della sua presenza.Anche su questo punto, il vizio non consiste nella mancata adesione allaricostruzione prospettata dal ricorrente, ma nell’assenza di un effettivo confronto con undato probatorio specificamente indicato e potenzialmente decisivo, perché incidentesulla rappresentazione della pluralità dei soggetti esposti all’azione di fuoco.6.6.

Con il sesto motivo il Procuratore generale denuncia violazione di legge e viziodi mot ivazione in ord ine a l la r iqual i f icaz ione del tentato omic id io d iXXXXXXXXXXXXXXX (capo 2) in les ioni personal i .Anche tale motivo è fondato.La riqualificazione del fatto descritto a capo 2) nel reato di lesioni personali sifonda sull’assunto che [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui esplose il colpoall’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], avesse mirato agli arti inferiori con il solo intentodi ferirlo; assunto desunto dalla Corte territoriale essenzialmente dalla sede dellalesione e dalla mancata reiterazione degli spari nei confronti della persona offesa.Tale conclusione, tuttavia, non risulta sorretta da un adeguato confronto con glielementi valorizzati dal primo [OSCURATO:PERSONA], e specificamente indicati dal Procuratoregenerale in seno al suo ricorso, i quali rendevano necessaria una motivazione piùpuntuale sulla effettiva configurabilità di un tiro selettivo, controllato e consapevolmentelimitato a una finalità meramente lesiva.In particolare, la Corte d’appello non ha spiegato per quale ragione dovesseritenersi credibile che l’imputato, pur avendo dichiarato di non essere un abile sparatoree pur non essendo riuscito a colpire [OSCURATO:PERSONA], fosse invece in grado diindirizzare con precisione il colpo verso gli arti inferiori di [OSCURATO:PERSONA], peraltro da unadistanza significativa, indicata in circa venticinque metri nella conversazione prog. n.530 del 30 settembre 2019.

La medesima conversazione assume rilievo anche sotto undiverso profilo, poiché da essa emerge che gli stessi soggetti presenti ai fatti avevanoinizialmente ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpito in modo mortale.

Tale dato, valutato unitamentealla repentinità dell’azione, alla distanza dello sparo e al più ampio contesto dellasparatoria, imponeva alla Corte territoriale di esplicitare le ragioni per le quali dovessenondimeno escludersi la volontà omicidiaria.La motivazione risulta, pertanto, carente perché la Corte territoriale ha esclusol’animus necandi valorizzando selettivamente la sede della lesione e la mancatareiterazione immediata degli spari contro [OSCURATO:PERSONA], senza misurarsi con gli elementi disegno contrario specificamente indicati nel ricorso.

In presenza di una condotta di sparo inserita in una più ampia azione armata,connotata da repentinità, pluralità dei soggetti esposti al pericolo e uso di arma dafuoco, l’affermazione di una volontà limitata alla mera lesione richiedeva un apparatoargomentativo più puntuale, idoneo a chiarire perché tali dati non fossero sintomatici didolo omicidiario.6.7.

Con il terzo motivo il Procuratore generale lamenta violazione di legge e viziodi motivazione in ordine all’esclusione dell’aggravante del metodo mafioso.

Anche tale censura è fondata.L’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo delmetodo mafioso, risulta sorretta da motivazione non adeguata, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha arrestato la propria valutazione alla dinamica immediata dell’azione difuoco e alla ricostruzione della sua genesi in termini di reazione estemporanea, senzaverificare se le concrete modalità della condotta, il luogo e il tempo della suaesecuzione, la qualità dei soggetti coinvolti e le ricadute prodotte nell’ambientecriminale di riferimento fossero idonei a rivelare l’impiego, anche solo evocativo, dellaforza intimidatrice propria del metodo mafioso.Come osservato dal ricorrente, l’azione armata — connotata dall’uso di armaletale, dalla pubblicità del luogo, dalla coincidenza con la festa patronale, dallacollocazione in pieno centro e dalla proiezione offensiva verso più soggetti — nonpoteva essere valutata isolandola dal contesto di ‘ndrangheta nel quale maturò,riconducibile alla cosca di Piscopio e alla famiglia XXXXXXXXX.In tale prospettiva assumono rilievo le dichiarazioni del collaboratore di giustiziaBartolomeo [OSCURATO:PERSONA], le ulteriori dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA],nonché le intercettazioni che attestano l’impatto dell’azione armata negli ambienti‘ndranghetistici e la necessità di un intervento di soggetti di elevata caratura criminale.Da tali fonti emergeva, inoltre, che l’azione armata si inseriva nella situazionedeterminatasi dopo l’indagine «Rimpiazzo», che aveva inciso sugli assetti del sodalizioe favorito, nelle giovani leve delle famiglie di ‘ndrangheta del territorio, aspirazioni diaffermazione e di acquisizione di nuovi spazi criminali.In tale quadro si inserisce anche la conversazione prog. n. 5 del 4 ottobre 2019,intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e XXXXXXXXXXXXXXXXmentre gli interlocutori si organizzavano per recarsi al funerale di XXXXXXXXX.

Ilcontenuto del colloquio, nel quale veniva espressa disapprovazione per quantoaccaduto la notte del 28 settembre 2019 e si osservava che la situazione avrebbepotuto essere evitata ove vi fosse stato un intervento preventivo, pone la questione divalutare se essa rilevasse soltanto quale commento successivo al fatto e non piuttostocome indice della percezione, all’interno dell’ambiente di riferimento, della necessità diun governo criminale del conflitto e delle ricadute che l’azione armata aveva prodottosugli equilibri del territorio.La sentenza impugnata non ha spiegato perché tali dati, letti unitariamente alledichiarazioni collaborative e alle ulteriori conversazioni richiamate, non fossero idonei ailluminare il significato intimidatorio dell’azione, la sua proiezione esterna e la ricadutaprodotta nel contesto territoriale di riferimento; né ha chiarito per quale ragionel’eclatanza pubblica della condotta, il suo inserimento in un quadro di assestamentodegli equilibri criminali e la reazione degli ambienti interessati dovessero essere ritenutirecessivi ai fini della verifica dell’aggravante.6.8.

Restano assorbiti il quarto, il settimo e l’ottavo motivo, rispettivamenteconcernenti il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la qualificazionedelle lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen. ela mancata motivazione sui singoli aumenti di pena per i reati satellite, in ragionedell’annullamento imposto dai motivi sopra esaminati.Ricorso dell’imputato7.

Il ricorso dell’imputato è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate, conriferimento ai primi tre motivi, dovendosi ritenere assorbito il quarto.I vizi motivazionali già rilevati, trattando dei motivi di ricorso avanzati dalla partepubblica, in ordine alla ricostruzione del fatto si riverberano, infatti, sull’intero impiantoargomentativo della sentenza impugnata e incidono anche sulla completezza dellarisposta fornita alle specifiche questioni dedotte dalla difesa dell’imputato.Ciò non comporta, evidentemente, l’accoglimento delle prospettazioni difensive nelmerito, né impone di assumere in questa sede una diversa qualificazione giuridica delfatto, ma rende necessario un nuovo esame, poiché la Corte territoriale, una voltaoperata una ricostruzione della vicenda radicalmente incidente sulla dinamicadell’azione e sull’elemento soggettivo, avrebbe dovuto confrontarsi in modo puntualecon tutte le ricadute giuridiche da essa derivanti.7.1.

Il primo motivo del ricorso dell’imputato intercetta, da diversa prospettiva,alcuni dei profili critici già rilevati con riferimento alla ricostruzione della sequenza difuoco e alle conseguenti qualificazioni giuridiche.La censura, infatti, non si esaurisce nella contestazione della qualificazione delcapo 1) quale omicidio volontario aberrante, ma investe il presupposto comune sulquale la Corte territoriale ha fondato anche la responsabilità per il tentato omicidio diXXXXXXXXXXXXX, vale a dire l’affermazione della volontà omicidiaria diretta versoquest’ultimo, rimasto illeso solo perché l’offesa si sarebbe realizzata, per erroreesecutivo, in danno di [OSCURATO:PERSONA].Sotto tale profilo, il ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata avrebbe lettoin modo non completo il narrato dell’imputato e i dati oggettivi concernenti ladislocazione dei bossoli.

La difesa, in particolare, aveva evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] nonaveva collocato l’intera sequenza in un unico punto, ma aveva riferito di una faseiniziale nei pressi dei tavolini del circolo e di un successivo spostamento deiprotagonisti; aveva inoltre richiamato il mancato rinvenimento di bossoli nei pressi dellaasseritamente indirizzati verso [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di rilievi che avrebbero richiesto una risposta puntuale da parte delgiudice di merito, poiché attengono alla coerenza interna della ricostruzione posta afondamento tanto dell’aberratio ictus, quanto del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA].Il medesimo limite motivazionale si coglie con riguardo al capo 2-bis).

La sentenza ha ritenuto integrato il tentato omicidio di XXXXXXXXXXXXXvalorizzando la direzione dei colpi e la loro asserita esplosione ad altezza d’uomo; ladifesa, tuttavia, aveva richiamato elementi di segno diverso, tra cui il narratodell’ imputato circa la finalità di allontanamento, la mancata prosecuzionedell’inseguimento quando [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dileguato, il carattere concitato dellasequenza e la necessità di un vaglio particolarmente attento della conversazioneospedaliera tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla quale la Corte aveva tratto parte rilevantedella ricostruzione.Anche in questo caso non è in discussione la possibilità, per il giudice di merito, didisattendere la prospettazione difensiva; ciò che difetta è piuttosto l’esplicitazione delleragioni per le quali, alla luce dell’intero sviluppo dell’azione, la condotta dovesse essereletta come univocamente diretta a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA].Tale verifica era necessaria, in particolare, in presenza della mancata verificazionedi lesioni in danno della vittima designata e della necessità di raccordare distanza,posizione dei soggetti, direzione dei colpi, eventuale mancato inseguimento e significatocomplessivo delle conversazioni intercettate valorizzate dalla sentenza.La questione non rimane circoscritta al capo 2-bis, poiché la prova dell’animusnecandi verso [OSCURATO:PERSONA] costituisce anche il presupposto logico della qualificazionedell’omicidio di XXXXXXXXX come omicidio volontario aberrante.Solo ove sia adeguatamente dimostrato che l’offesa originariamente voluta fosse dinatura omicidiaria può, infatti, trovare coerente applicazione lo schema dell’art. 82 cod.pen.; diversamente, occorre verificare quale fosse l’effettivo contenuto della volontàdell’agente e quali conseguenze giuridiche discendano dall’evento più grave verificatosiin danno di persona diversa.In questa prospettiva si colloca la doglianza relativa alla mancata risposta sullarichiesta di riqualificazione del capo 1) in omicidio preterintenzionale.

La difesa aveva sostenuto che, ove i colpi indirizzati verso [OSCURATO:PERSONA] fossero statisorretti dal solo dolo di lesioni, l ’evento mortale verif icatosi in danno diXXXXXXXXX XXXXXXXXX non avrebbe potuto essere ricondotto, senza ulterioremotivazione, all’omicidio volontario aberrante, ma avrebbe imposto di scrutinare ladiversa ipotesi dell’omicidio preterintenzionale, prospettata come compatibile con ladeviazione dell’offesa.La sentenza impugnata non si confronta in modo espresso con tale passaggio.Essa conferma la qualificazione dell’omicidio come volontario aberrante, ma nonchiarisce, con autonoma argomentazione, perché l’offesa diretta verso XXXXXXdovesse ritenersi mortale e non soltanto lesiva.Il richiamo all’art. 82 cod. pen., infatti, non esonera dall’accertamento del titolosoggettivo relativo all’offesa programmata, essendo proprio tale accertamento aorientare la successiva qualificazione dell’evento verificatosi nei confronti della diversapersona attinta.Il confronto era tanto più necessario in ragione della diversa valutazione compiutadalla stessa Corte territoriale con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], rispetto al qualeè stato escluso il dolo omicidiario e la condotta è stata riqualificata in lesioni personali.Senza sovrapporre le due posizioni, spettava nondimeno al giudice di appellospiegare quali elementi imponessero, per [OSCURATO:PERSONA], una lettura diversa della condotta disparo e fondassero l’affermazione dell’animus necandi.7.2.

È fondato anche il secondo motivo, relativo alla legittima difesa, reale oputativa, e all’eccesso colposo.La Corte territoriale ha escluso la scriminante con motivazione sostanzialmenteincentrata sul rilievo che, dopo essersi impossessato dell’arma, l’imputato avrebbe fattouso della stessa nei confronti di soggetti ormai disarmati.Tale affermazione, tuttavia, non esaurisce il dovere motivazionale, poiché la difesaaveva posto questioni ulteriori e specifiche, concernenti la percezione del pericolo daparte dell’imputato, il contesto della precedente aggressione, la presenza di armi, iltentativo di disarmo e, comunque, l’eventuale configurabilità dell’eccesso colposo.La sentenza non distingue adeguatamente i diversi piani della legittima difesareale, della legittima difesa putativa e dell’eccesso colposo, né spiega perché leallegazioni difensive dovessero essere ritenute recessive alla luce della concretaricostruzione della vicenda.

Anche tale profilo risulta condizionato dai vizi della motivazione in punto diricostruzione del fatto, poiché la verif ica dell ’attualità del pericolo, dellarappresentazione soggettiva dell’agente e dell’eventuale eccedenza colposapresuppone un accertamento chiaro e coerente della sequenza dell’azione.La motivazione resa sul punto è, pertanto, insufficiente.7.3.

Parimenti fondato è il terzo motivo, concernente il diniego dell’attenuante dellaprovocazione.Anche in questo caso la Corte di appello ha offerto una risposta insufficiente,avendo valorizzato essenzialmente l’inadeguatezza della reazione dell’imputato rispettoalla condotta delle persone offese, senza confrontarsi compiutamente con la diversastruttura dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen.La provocazione richiede l’accertamento del fatto ingiusto altrui, dello stato d’ira edel nesso di causalità psicologica tra l’offesa e la reazione; la sproporzione dellarisposta può assumere rilievo solo ove sia tale da escludere in concreto quel nesso.

Lasentenza impugnata non chiarisce, invece, se abbia escluso il fatto ingiusto, lo statod’ira o il collegamento psicologico tra la condotta delle persone offese e la reazionedell’imputato, ma si limita a richiamare l’eccessività della risposta armata.

Risulta, inoltre, priva di adeguato scrutinio la specifica deduzione difensiva relativaalla provocazione per accumulo, che imponeva una valutazione del contestoantecedente e non della sola fase conclusiva dell’azione.Ne consegue che, una volta riscontrati i vizi della motivazione sulla ricostruzionedel fatto e sulle relative ricadute giuridiche, l’annullamento deve investire anche i profilidedotti con i primi tre motivi del ricorso dell’imputato.

7.4. Il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, resta assorbitodall’accoglimento dei primi tre motivi.8.

Al la luce di tutte le precedenti considerazioni deve pronunciarsil’annullamento della sentenza impugnata, perché inficiata dai vizi logici e giuridici sopraindicati, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di assised’appello di Catanzaro che, libera nell’esito, dovrà colmare le indicate lacunemotivazionali.

Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento,devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 deld.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corted’assise d’appello di Catanzaro.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso del PG e l'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 15/11/2023, la Corte di assise di Catanzaro dichiaravaXXXXXXXXXXXXX responsabile dei reati di- omicidio pluriaggravato (artt. 575, 577, comma 1, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen.) aidanni di [OSCURATO:PERSONA] perché, esplodendo numerosi colpi di pistola calibro9×21 all’indirizzo del predetto (oltre che di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXX), lo attingeva mortalmente al collo, cagionandone il decesso (capo- tentato omicidio pluriaggravato (artt. 81, comma 2, 56, 575, 577, comma 1, n. 3, e416-bis.1 cod. pen.) perché, nelle stesse circostanze descritte al capo 1, poneva inessere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare i l decesso diXXXXXXXXXXXXXXX, attingendolo alla gamba destra (capo 2); di [OSCURATO:PERSONA](capo 2 bis) e di [OSCURATO:PERSONA] (capo 2 ter);- detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola cal. 9x21 (artt. 61 n. 2, 81,comma 2 cod. pen., 2, 4 e 7 l. 895 del 1967, 416-bis.1 cod. pen. - capo 3).e lo condannava alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata dianni 1.Quanto alla dinamica dei fatti, secondo la ricostruzione accolta dal giudice di primogrado, poco dopo l’una di notte del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] si trovava all’internodel circolo “XXXXXXXXXX”, sito in Piscopio, da lui gestito insieme al padre [OSCURATO:PERSONA],allorquando giungeva sul posto un’autovettura [OSCURATO:PERSONA], a bordo della quale sitrovavano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXX. All’arrivo del veicolo, l’imputato usciva dal circolo e faceva uso diun’arma da fuoco che aveva con sé, esplodendo numerosi colpi in rapida successionenella direzione delle persone presenti in prossimità dell’autovettura.Nel corso de l la sparator ia , uno de i co lp i a t t ingeva mor ta lmenteXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mentre [OSCURATO:PERSONA] veniva colpito a una gamba;[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA] riuscivano invece ad allontanarsi, dandosialla fuga senza essere attinti da colpi d’arma da fuoco. L’azione si svolgeva in un arcotemporale ristretto, con una condotta caratterizzata dall’immediato e reiterato usodell’arma.Sulla base di tale r icostruzione, i l giudice di primo grado r i tenevaXXXXXXXXXXXXX responsabile dei delitti contestatigli, assumendo le statuizioni di cui inpremessa. 2. Investita dall’impugnazione proposta dall’imputato, la Corte di assise di appellodi Catanzaro, con sentenza in data 11 febbraio 2025, in parziale riforma della decisionedi primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di tentato omicidio in danno diXXXXXXXXXXXXXXX (capo 2 ter) e dai delitti di detenzione e porto illegale di armacomune da sparo (capo 3); ha riqualificato il delitto di cui al capo 2) in quello di lesionipersonali ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; ha escluso le aggravanti dellapremeditazione e del metodo mafioso e, riconosciute in favore dell’imputato lecircostanze attenuanti generiche, ha confermato nel resto la sentenza impugnata,rideterminando la pena inflitta in dodici anni e quattro mesi di reclusione, previaapplicazione della riduzione per il rito ex art. 438 comma 6-ter cod. proc. pen.La Corte di assise di appello, nel pervenire ad una diversa ricostruzione dei fattirispetto a quella del [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, ha innanzitutto valorizzato le dichiarazionirese dall’imputato nel corso del suo esame, svolto per la prima volta nel giudizio disecondo grado.In tale sede [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che, la notte del 28/09/2019,all’arrivo dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] nei pressi del circolo ove egli si trovava, erastato aggredito da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo armatodi pistola, e che, nel tentativo di disarmarlo, si era gettato contro di loro, dando origine auna colluttazione. Nel corso dello scontro fisico, secondo il narrato dell’imputato, dallapistola detenuta da [OSCURATO:PERSONA] erano partiti accidentalmente due colpi. Talespecifico segmento narrativo veniva tuttavia disatteso dalla Corte territoriale, che ritenevanon compatibile l’ipotesi dell’esplosione accidentale dei primi colpi con la dislocazione deibossoli rinvenuti sul luogo.La Corte aderiva, invece, alla restante parte della ricostruzione difensiva,assumendo che l’arma fosse caduta a terra nel corso della dedotta colluttazione e chesolo successivamente [OSCURATO:PERSONA] se ne fosse impossessato. Una volta entratoin possesso dell’arma, l’imputato esplodeva, quindi, alcuni colpi d’arma da fuoco indirezione di [OSCURATO:PERSONA], senza riuscire a colpirlo, attingendo inveceun’autovettura parcheggiata nei pressi del circolo. Successivamente, per neutralizzareXXXXXXXXXXXXXXX, esplodeva un colpo d’arma da fuoco, con l’intenzione di ferirlo,l’azione verso [OSCURATO:PERSONA], esplodendo nei suoi confronti almeno tre colpi mentrequesti cercava riparo nei pressi dell’autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA].Nel corso di tale sequenza, uno dei proiettili, anziché colpire [OSCURATO:PERSONA],infrangeva il lunotto posteriore della [OSCURATO:PERSONA] e colpiva mortalmenteXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che si trovava al posto di guida.Sulla base di tale ricostruzione, la Corte di assise di appello riteneva che l’eventomortale in danno di [OSCURATO:PERSONA] fosse conseguenza di un errore nell’usodei mezzi di esecuzione, riconducibile alla fattispecie di aberratio ictusmonolesiva;riteneva, quanto alla condotta posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], chel’imputato non fosse animato da volontà omicidiaria, ma dal solo intento di attingerlo agliarti inferiori, riqualificando il reato contestato sub capo 2) in termini di lesioni personali;escludeva la responsabilità dell’imputato per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA],assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 2 ter) perché il fatto non sussiste; assolveval’imputato anche dai reati in materia di armi, di cui al capo 3), ritenendo non provata lapreventiva disponibilità, in capo al medesimo, dell’arma; ed escludeva, infine, leaggravanti della premeditazione e del metodo mafioso, valorizzando il carattere repentinoe non previamente deliberato dell’azione.3. Avverso l’indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ilProcuratore generale di Catanzaro, e l’imputato [OSCURATO:PERSONA].4. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello diCatanzaro si articola in otto motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limitistrettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.4.1. Con il primo motivo il Procuratore generale lamenta violazione di legge pererronea applicazione dell’art. 438, comma 6-ter cod. proc. pen.La Corte di assise di appello di Catanzaro ha errato nell’applicare la riduzione per ilrito ex art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., atteso che nessuna istanza di ammissioneal rito alternativo era stata avanzata in sede di udienza preliminare. La Corte haaffermato, a fondamento dell’effettuata riduzione, che detta istanza era stata a suo tempopresentata e dichiarata inammissibile, senza specificare, tuttavia, né quando l’istanzasarebbe stata formulata né quando il giudice l’avrebbe dichiarata inammissibile. Peraltro,gli stessi difensori, in sede di discussione dinanzi alla Corte di assise, nell’invocare dettariduzione, presupponevano che l’istanza non fosse mai stata formulata e che il suoriconoscimento avrebbe dovuto essere il risultato di un’interpretazione conforme all’art. 6CEDU; né la difesa ha avanzato richiesta di riduzione per il rito in sede di conclusionirassegnate nel giudizio di secondo grado.4.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per inosservanza degli artt.577, comma 1, n. 3, cod. pen., 2, 4 e 7 l. 895 del 1967 e 416-bis.1 cod. pen., nonchévizio di motivazione in ordine all’esclusione dell’aggravante della premeditazione per tutti ireati contestati ai capi 1), 2), 2 bis), 2 ter) e in ordine ai delitti in materia di armi di cui alcapo 3).[OSCURATO:PERSONA] d’appello è pervenuto all’esclusione dell’aggravante della premeditazionee all’assoluzione dai reati di cui al capo 3), prevalentemente sulla base delle dichiarazionirese in secondo grado dall’imputato, ritenute connotate da “logicità e coerenza” – pur nonnella loro interezza – nonostante le medesime risultassero smentite dalle stesserisultanze probatorie valorizzate dalla sentenza impugnata.È denunciata innanzitutto una contraddittorietà intrinseca della motivazione nellaparte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto coerente la ricostruzione alternativafornita dall’imputato, salvo poi disattenderne un segmento decisivo, costituito dalladedotta colluttazione insorta nell’immediatezza dei fatti: la sentenza impugnata, infatti,dopo avere valorizzato la versione difensiva, ne ha escluso proprio l’elemento fattualeche ne costituiva il presupposto logico, rilevando che l’assunto secondo cui i colpisarebbero partiti accidentalmente durante la colluttazione con [OSCURATO:PERSONA], conconseguente possesso meramente estemporaneo dell’arma, non ha trovato alcunconcreto riscontro ed è risultato, anzi, smentito dalle emergenze processuali.Il ragionamento probatorio risulta poi affetto da una contraddittorietà estrinseca,quale, aggredito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe impossessato dell’arma diquest’ultimo per sparare -, contrasta con molteplici risultanze probatorie emerse nelcorso dell’attività di intercettazione.In particolare, la ricostruzione operata dal giudice d’appello appare in contrasto conla conversazione prog. n. 9 del 28 settembre 2019, ore 17:44, intercorsa tra XXXXXXXe [OSCURATO:PERSONA], nella quale i due, nell’immediatezza della sparatoria, escludevano che vifosse stata alcuna colluttazione; nel descrivere la dinamica dei fatti, [OSCURATO:PERSONA] chiedevainfatti a [OSCURATO:PERSONA] se avesse colpito [OSCURATO:PERSONA], ricevendone una risposta dubitativa esorpresa.D’altra parte, la stessa sentenza impugnata, in un primo passaggio (pag. 73),aderisce alla ricostruzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] e XXXXXXXXXXXXXfurono attinti dai colpi d’arma da fuoco immediatamente dopo essere scesidall’autovettura, ponendosi così in contraddizione intrinseca con la diversa ricostruzionesuccessivamente accolta (pag. 78), nell’ambito della quale la Corte omette diconfrontarsi con l’esclamazione di sorpresa manifestata da [OSCURATO:PERSONA] in risposta alladomanda di [OSCURATO:PERSONA] circa l’eventuale aggressione subita dall’imputato.Ulteriore contraddizione è ravvisabile rispetto alla conversazione prog. n. 213 del29 settembre 2019, ore 10:51, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] venivaripetutamente interrogato dallo zio e dalla madre sulla dinamica dei fatti, e negavafermamente di aver picchiato [OSCURATO:PERSONA], affermando che qualora ciò fosseavvenuto, non sarebbe stato attinto dagli spari. Sul punto viene ravvisato un vero eproprio travisamento da parte della Corte d’appello, la quale, a pag. 75, analizzando lamedesima intercettazione, affermava che [OSCURATO:PERSONA], alla domanda dellozio, non avesse smentito o negato di aver litigato con [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, nella conversazione immediatamente precedente (prog. n. 210 del 29settembre 2019, ore 10:36), [OSCURATO:PERSONA], colloquiando con vari soggetti,riferiva di essere stato colpito mentre si trovava con [OSCURATO:PERSONA] all’esternodell’autovettura, sebbene nelle immediate vicinanze della stessa, poiché in quelmomento era in procinto di entrarvi.La Corte, inoltre, ha omesso di confrontarsi con il contenuto della conversazioneprog. n. 310 del 29 settembre 2019, ore 18:58, nel corso del la qualeXXXXXXXXXXXXXXX riferiva al padre e a un soggetto indicato come «CompareGianni» di essere stato attinto dai colpi d’arma da fuoco appena uscito dall’autovettura.Ancora, nella conversazione prog. n. 534 del 30 settembre 2019, ore 13:49,[OSCURATO:PERSONA], descrivendo alla madre di [OSCURATO:PERSONA] la dinamica dei fatti, non menzionavaalcuna colluttazione.Invero, una colluttazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si eraverificata la sera precedente alla sparatoria e si era conclusa con una minaccia di morteproferita dal [OSCURATO:PERSONA], cui si aggiungeva un ulteriore episodio di violenza risalente a tregiorni prima, come peraltro riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata.L’impianto motivazionale risulta affetto da un ulteriore profilo di contraddittorietàestrinseca, concernente l’affermazione secondo cui la pistola utilizzata daXXXXXXXXXXXXX non sarebbe stata già nella sua disponibilità, ma sarebbe stataportata sul luogo dei fatti da [OSCURATO:PERSONA], al quale l’imputato l’avrebbe sottrattanel corso di una colluttazione immediatamente precedente agli spari.Tale ricostruzione ha condotto la Corte territoriale a escludere la circostanzaaggravante della premeditazione e ad assolvere l’imputato dai reati di cui al capo 3)della rubrica. A fondamento di tale convincimento è stata richiamata la conversazioneprog. n. 588 del 08/10/2019, nella quale, secondo la sintesi operata alle pagine 7273della sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA], presente sul luogo dei fatti qualemero spettatore, avrebbe affermato «se non gli cadeva la pistola c’era… invece diessere di XXXXXXXXX il lutto era di XXXXX». Tuttavia, tale espressione, nellasentenza attribuita a [OSCURATO:PERSONA] – ritenuto fonte attendibile perché presente ai fatti –non risulta in realtà pronunciata da quest’ultimo, bensì dalla moglie [OSCURATO:PERSONA],soggetto non presente la notte della sparatoria. [OSCURATO:PERSONA] riferisce tale circostanza inun’altra conversazione (prog. n. 401 del 6 ottobre 2019), ma lo fa in termini dubitativi,Il provvedimento impugnato ha omesso di considerare ulteriori conversazioni dallequali emerge che [OSCURATO:PERSONA] era in possesso di una pistola, mentreXXXXXXXXXXXXX, pur detenendone una, non riuscì a utilizzarla per la repentinitàdell’azione subita (il riferimento è alle conversazioni: prog. n. 554 del 30/09/2019 ore15:30 tra [OSCURATO:PERSONA] e lo zio [OSCURATO:PERSONA]; prog. n. 580 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] ore 17:42 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXX; prog. n. 16 del 28/09/2019 ore 18:20).Ulteriori elementi nel senso della premeditazione sono tratti dal contenuto dellaconversazione prog. n. 530 del 30 settembre 2019, ore 13:29, nella quale si fariferimento alla previa determinazione dell’azione di fuoco posta in essere daXXXXXXXXXXXXX.La Corte d’appel lo, pur r i tenendo credibi l i le dichiarazioni rese daXXXXXXXXXXXXX, ha omesso di confrontarsi con il fatto che, in alcune loro parti, esserisultavano smentite dal contenuto delle intercettazioni. In particolare, nel corso del suoesame l’imputato affermava di avere lasciato l’arma sul luogo del delitto e di non averefatto la doccia; tuttavia, nella conversazione prog. n. 290 del 5 novembre 2019, ore20:32, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] illustrava le precauzioni adottate per evitare il rinvenimento ditracce di polvere da sparo, riferendo di essersi lavato immediatamente, mentre il padre,XXXXXXXXXXXXXX, faceva riferimento al fatto che l’arma era stata fatta sparire.La Corte d’appello ha poi del tutto omesso di confrontarsi con le dichiarazioni resedal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito una dinamica dei fattisovrapponibile a quella che si ricava dalle citate conversazioni intercettate.Ebbene, dal compendio probatorio correttamente valutato emerge una dinamicadei fatti diversa da quella ricostruita dai giudici di appello. In particolare, dalleintercettazioni risulta che [OSCURATO:PERSONA] si trovava nei pressi dell’autovetturaunitamente a [OSCURATO:PERSONA] allorquando [OSCURATO:PERSONA], con la pistola di cuiera in possesso, esplodeva numerosi colpi d’arma da fuoco, uno dei quali attingevaXXXXXXX alla gamba e un altro colpiva al collo [OSCURATO:PERSONA],cagionandone il decesso; al rumore degli spari, [OSCURATO:PERSONA] riusciva invece adallontanarsi correndo.Ne consegue, secondo il Procuratore ricorrente, la palese responsabilitàdell’imputato in ordine ai reati di detenzione e porto di arma comune da sparo contestatial capo della rubrica, responsabilità che trova ulteriore conferma nel contenuto dellaconversazione n. 530 del 30 settembre 2019, ore 13:29, nel corso della qualeXXXXXXXXXXXXXXXXX r i fe r iva a l n ipo te [OSCURATO:PERSONA] cheXXXXXXXXXXXXX, dopo avere avuto un alterco alcune ore prima dell’eventodelittuoso, era riuscito a procurarsi un’arma da fuoco e a portarla presso il circolo“XXXXXXXXXX”, in attesa del momento più opportuno per fare fuoco.Analogamente, per quanto att iene alla circostanza aggravante dellapremeditazione, essa emerge con chiarezza dalle stesse dichiarazioni rese dallepersone offese, dalle quali risulta che [OSCURATO:PERSONA], non appena aveva vistosopraggiungere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva immediatamenteestratto una pistola già carica, con il colpo in canna, dando così conto della naturapremeditata dell’azione. A ciò si aggiunga che, come affermato anche dal giudiced’appello, i fatti si inseriscono in un contesto di pregressi rapporti di astio, risalenti aigiorni precedenti.Secondo il Procuratore ricorrente, il proposito criminoso era sorto quantomeno lasera precedente ai fatti, allorché [OSCURATO:PERSONA] aveva minacciato di morteXXXXXXXXXXXXX, e si era mantenuto fermo per tutto il tempo successivo, atteso chel’arma era già carica e l’azione di fuoco ebbe inizio immediatamente non appenal’imputato uscì dal circolo. Invero, i primi bossoli vennero rinvenuti in prossimità delcircolo, punto dal quale [OSCURATO:PERSONA] iniziò a sparare, avvicinandosi alle vittimeche si trovavano in parte all’interno dell’autovettura e in parte all’esterno, ma nelle sueimmediate vicinanze; sicché l’imputato era pronto a dare esecuzione al propositodelittuoso maturato nel corso del precedente litigio, attendendo soltanto l’arrivo dellepersone offese.4.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge per inosservanza dell’art. 416-bis.1 cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine all’esclusione dell’aggravante delmetodo mafioso per tutti i reati contestati.Ha errato la Corte di assise di appello di Catanzaro nell’escludere l’aggravante delmetodo mafioso, poiché dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia BartolomeoArena e dal contenuto delle intercettazioni emerge con chiarezza che l’azione armata,qualificabile come vero e proprio agguato con uso di arma letale, si è svolta in pienocentro, nel corso della festa patronale, ed è maturata in un contesto di ‘ndrangheta,segnatamente riconducibile alla cosca di Piscopio cui era riferibile la famigliaXXXXXXXXX.Il ricorrente richiama alcune conversazioni dalle quali emerge l’impatto chel’agguato aveva determinato negli ambienti ‘ndranghetisti, rendendo necessariol’intervento di soggetti di elevata caratura criminale. Il giudice di appello non haadeguatamente considerato né il contesto criminale di riferimento, ben delineato invecedalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], oltre che di AndreaMantella, né le modalità oggettive del fatto, di particolare eclatanza, tali da generare undiffuso clima di intimidazione non solo nei confronti delle persone offese ma anche dellacollettività, con conseguente rafforzamento della capacità di condizionamentoambientale e dell’omertà.4.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge per erronea applicazionedell’art. 62 bis cod. pen.La concessione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corted’appello, ancorché formalmente motivata, si fonda su argomentazioni in partetautologiche e in parte smentite dalle risultanze processuali.Del tutto inconferente è il richiamo al «ridimensionamento del quadro accusatorio»e alle «modalità esecutive della condotta», atteso che [OSCURATO:PERSONA] è comunquerisultato responsabile di un’azione di fuoco di estrema gravità, che ha cagionato lamorte di un soggetto e il grave ferimento di un altro.Quanto al comportamento processuale dell’imputato, la Corte ha affermato che lostesso sarebbe stato impossibilitato a rendere interrogatorio nel corso del giudizio diprimo grado per motivi di salute; tuttavia, tale impossibilità non risulta documentata,poiché le condizioni sanitarie richiamate attengono esclusivamente a un profilo diincompatibilità carceraria, che ha determinato la sostituzione della misura della custodiacautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.Né la «scarna biografia penale» dell’imputato può, di per sé sola, giustificare laconcessione delle attenuanti generiche.4.5. Con il quinto motivo lamenta violazione di legge per inosservanza degli artt. 43e 82 cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine all’applicazione della disciplinadell’aberratio ictus monolesiva al capo 1) ed all’assoluzione perché il fatto non sussisteper il delitto di cui al capo 2 ter).La Corte d’appello ha qualificato l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] comeevento non voluto dall’agente, attribuendolo a titolo di dolo in forza del meccanismo ditraslazione normativa della volontà previsto dall’art. 82 cod. pen.; tale impiantomotivazionale si pone tuttavia in evidente contrasto con le risultanze delle intercettazionigià richiamate, avendo il giudice di secondo grado escluso in modo apodittico cheXXXXXXXXXXXXX volesse, anche nella forma del dolo alternativo, la morte di tutti isoggetti che quella notte si trovavano sull’autovettura [OSCURATO:PERSONA].In tema di aberratio ictus, presupposto indefettibile è la divergenza tra l’eventovoluto e quello realizzato, divergenza che nel caso di specie non ricorre, atteso che, percome affermato dagli stessi protagonisti e contrariamente a quanto statuito nellapronuncia impugnata, l’imputato ha esploso colpi d’arma da fuoco indistintamentecontro tutti gli occupanti dell’autovettura, fossero essi all’interno o all’esterno.La Corte territoriale non si è confrontata, in particolare, con il contenuto dellaconversazione intercettata prog. n. 9 del 28 settembre 2019, ore 17:44 e 17:58, nellaquale [OSCURATO:PERSONA], dialogando con [OSCURATO:PERSONA], affermava chel’imputato aveva «sparato a tutti», dando così conto in modo inequivoco di un’azionelesiva non selettiva, ma indiscriminatamente rivolta nei confronti di tutte le personeoffese.Lo stesso imputato, peraltro, nel corso del suo esame aveva ammesso di avervisto scendere [OSCURATO:PERSONA] dal posto di passeggero anteriore ed era consapevole cheall’interno dell’autovettura vi fosse almeno un altro soggetto alla guida; tale soggetto,inoltre, non poteva certamente essere [OSCURATO:PERSONA], dal momento che poco prima lo avevavisto scendere dall’autovettura insieme a [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello, non misurandosi con le risultanze probatorie evidenziate, nonha spiegato le ragioni dell’esclusione del dolo in relazione all’omicidio diXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ritenuto frutto di un non provato errore nell’uso dei mezzi diesecuzione. La morte di XXXXXXXXX, invece, è stata voluta dall’imputato, il quale si èrappresentato la presenza di un’altra persona all’interno dell’autovettura posta allaguida ed ha agito con la volontà di cagionarne la morte, sparando indistintamente eripetutamente, ad altezza d’uomo, nella direzione di tutti i soggetti coinvolti nellasparatoria.Per le stesse ragioni deve ritenersi sussistente l’elemento soggettivo anche inrelazione al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 2-ter. [OSCURATO:PERSONA] non si è confrontata con la dinamica dei fatti riferita dallo stessoXXXXXXXXXXXXXXX in un colloquio con [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti,avvenuto il 29 settembre 2019 (prog. n. 240, ore 13:07), dal quale emerge cheXXXXXXXX si trovava all’interno dell’autovettura nel momento in cui XXXXXXXXXveniva colpito.Mancando di confrontarsi con dette evenienze, la Corte non ha spiegato perché ildolo del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] non potesse essere qualificato come dolodiretto alternativo, limitandosi ad affermare in modo apodittico la mancanza diintenzionalità del [OSCURATO:PERSONA].4.6. Con il sesto motivo lamenta violazione di legge per inosservanza degli artt. 43e 56 cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione del delitto ditentato omicidio di cui al capo 2) in quello di lesioni personali in pregiudizio diXXXXXXXXXXXXXXX.In relazione al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ritenuto l’assenzadell’animus necandi sulla base di un apparato argomentativo carente e connotato daprofili di contraddittorietà, sia intrinseca sia estrinseca.In particolare, i giudici d’appello hanno prestato adesione alla versione dei fattiresa dall’imputato in sede di esame, secondo cui egli avrebbe mirato agli arti inferiori diXXXXXXXXXXXXXXX; tuttavia, non hanno considerato che lo stesso imputato avevaanche dichiarato di non essere un abile sparatore, tanto da non essere riuscito a colpireXXXXXXXXXXXXX, pur trovandosi quest’ultimo a distanza ravvicinata. Allorché egliesplose i colpi all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], si trovava invece a una distanza di circaventicinque metri (come emerge dalla conversazione n. 530 del 30 settembre 2019, ore13:29): ciononostante, la Corte non spiega per quali ragioni, pur consapevole di talecircostanza, abbia ritenuto credibile che l’imputato, a quella distanza, fosse in grado dimirare con precisione alle gambe della persona offesa, dimostrando un’abilità e unaaccuratezza incompatibili con le stesse dichiarazioni rese. Quanto alla mancatareiterazione degli spari, ulteriore elemento posto a fondamento della riqualificazione delfatto, la Corte non si confronta con il contenuto delle conversazioni intercettate (inparticolare la già citata conversazione n. 530 del 30 settembre 2019, ore 13:29), dallequali emerge che gli stessi soggetti presenti ai fatti erano convinti che [OSCURATO:PERSONA] fossestato mortalmente attinto.4.7. Con il settimo motivo lamenta violazione di legge per inosservanza degli artt.582, 585 cod. pen.In subordine, anche a voler ritenere corretta la riqualificazione del capo 2) neldelitto di lesioni personali, ha errato la Corte nel ricondurre il fatto all’ipotesi di cui all’art.582 cod. pen., trattandosi pacificamente di lesioni cagionate mediante l’uso di un’armada fuoco, con conseguente applicazione dell’aggravante di cui all’art. 585 cod. pen.4.8. Con l’ottavo motivo lamenta violazione di legge per inosservanza degli artt.133, 81 cod. pen. e 125 cod. proc. pen.La Corte d’appello non ha motivato in ordine ai singoli aumenti di pena perciascuno dei reati satellite posti in continuazione.5. L’imputato [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorre avverso la sentenza in epigrafe, articolando quattro motivi, che vengono diseguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.5.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 56, 82primo comma, 575, 584 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione allaqualificazione del capo 1) quale omicidio volontario aberrante e del capo 2 bis) qualetentato omicidio, ed in relazione alla richiesta di riqualificazione del capo 1) in omicidiopreterintenzionale.La sentenza impugnata, nel ritenere provata in capo al ricorrente la voluntasnecandi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in luogo del quale sarebbe stato colpitoXXXXXXXXXXXXXXXXXX per errore esecutivo, non fa corretta applicazione deiprincipi di diritto in materia di dolo omicidiario e di aberratio ictus ed è inficiata da unmacroscopico travisamento della prova, risultando in definitiva assolutamente illogica econtraddittoria rispetto alle risultanze istruttorie.In particolare, nel ritenere non credibile la parte del narrato dell’imputato nellaquale egli afferma che, nel corso della colluttazione tra lo stesso imputato,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sarebbero partiti accidentalmente alcunicolpi dall’arma di [OSCURATO:PERSONA], che l’imputato tentava di disarmare, la Corte ha valorizzatola circostanza che i bossoli non fossero stati rinvenuti tutti nella medesima zona. Nelfare ciò, tuttavia, essa incorre in un travisamento della prova, avendo innanzituttodistorto il narrato dell’imputato, il quale non ha mai affermato che l’intera vicenda sifosse consumata nello stesso identico luogo, avendo invece chiarito che, al momentodell’esplosione accidentale dei primi due colpi, i tre uomini si trovavano in prossimità deitavolini allestiti nei pressi del circolo “XXXXXXXXXX”, mentre successivamente si eranospostati di alcuni metri. Tale versione risulta del tutto compatibile con il rinvenimento ditre bossoli a breve distanza dai tavolini, esattamente nel punto in cui, secondo laricostruzione difensiva, era avvenuta l’esplosione degli spari in danno diXXXXXXXXXXXXX.Viene poi ignorata dalla Corte la circostanza, emergente dai rilievi tecnici operatidai Carabinieri, che tra l’ingresso del circolo e il luogo di rinvenimento della [OSCURATO:PERSONA] GrandePunto vi fosse una distanza di ben 22 metri; i giudici d’appello, nell’affermare chel’imputato avrebbe esploso almeno tre colpi all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] mentre quest’ultimosi nascondeva sotto la [OSCURATO:PERSONA], non si confrontano con il mancatorinvenimento di bossoli nei pressi della suddetta autovettura, elemento, quest’ultimo,che dimostra come alcuno sparo potesse essere stato esploso in prossimità dellamacchina.È allora manifesta la contraddittorietà, sia intrinseca sia estrinseca, dellaricostruzione accolta nella pronuncia impugnata, secondo cui l’imputato avrebbeesploso a più riprese tre o quattro colpi all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], tentandoinfine di colpirlo mentre questi si riparava sotto l’autovettura.Tale ricostruzione, tuttavia, non trova alcun riscontro nel compendio probatorio,non essendo emerso alcun dato oggettivo idoneo a sostenerla, ed è desuntaesclusivamente dal contenuto di un’intercettazione captata in ambiente ospedaliero traXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] (prog. n. 9), rispetto alla quale la Corte non ha effettuato ilnecessario e rigoroso vaglio critico, già sollecitato con l’atto di appello, nel quale erastato evidenziato come le conversazioni fossero intercorse tra soggetti consapevoli diessere sottoposti a monitoraggio.Ed ancora, a sostegno dell’affermazione dell’esistenza di una volontà omicidiaria diXXXXXXXXXXXXX nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha ritenutoche l’imputato abbia sparato reiteratamente ad altezza d’uomo con l’intenzione diucciderlo.La sentenza, tuttavia, omette di confrontarsi con il narrato dell’imputato, il qualenon ha mai dichiarato di avere sparato per ferire o uccidere [OSCURATO:PERSONA], avendo anzicostantemente negato qualsiasi intento omicidiario, evidenziando di non averloinseguito allorché questi si era dileguato in un vicolo cieco, ove avrebbe potutoagevolmente raggiungerlo, e di avere esploso colpi al solo fine di allontanarlo. Talesegmento dichiarativo è stato integralmente pretermesso dai giudici d’appello.La versione dell’imputato, peraltro, trova riscontro nelle intercettazioni diXXXXXXXXXXXXXXX, soggetto ritenuto genuino in quanto non consapevole di esseresottoposto a captazione, segnatamente nella conversazione prog. n. 8 del 4 ottobre2019, allegata al ricorso e non esaminata dalla Corte territoriale.In primo luogo, la sentenza impugnata esclude in modo logicamente incongruol’ipotesi dell’esplosione accidentale dei colpi nel corso della colluttazione, così negandol’efficienza causale della condotta asseritamente aberrante. La motivazione risulta, inoltre, meramente apparente in relazione all’accertamentodella sussistenza del reato nei confronti della vittima designata [OSCURATO:PERSONA],evenienza in realtà smentita sia dai dati oggettivi sia dalla ricostruzione fornitadall’imputato, ed è del tutto carente quanto al profilo dell’offesa in concreto arrecata allapersona effettivamente attinta.Infine, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 82 cod. pen. imponeal giudice di verificare se l’agente potesse prevedere, nelle circostanze concretedell’azione, che l’offesa progettata si sarebbe potuta realizzare in danno di una personadiversa da quella designata; accertamento che, nel caso di specie, avrebbe comunquedovuto condurre a esito negativo, posto che, secondo la ricostruzione dell’imputato,confortata dai dati oggettivi, egli non poteva in alcun modo prevedere la presenza diXXXXXXXXXXXXXXXXXX all’interno dell’autovettura, avuto riguardo alla dinamicadell’azione e alla scarsa illuminazione del luogo.Il ricorrente censura, inoltre, la totale assenza di motivazione in ordine allarichiesta, formulata nei motivi di appello, di riqualificazione del delitto di cui al capo 1) inquello di omicidio preterintenzionale compatibile con la fattispecie dell’aberratio ictus. Inparticolare, alla luce della ricostruzione fornita dall’imputato nel corso del suo esame,una vol ta esclusa la sussistenza del dolo omicidiar io nei confront i diXXXXXXXXXXXXX, la Corte avrebbe dovuto riconoscere esclusivamente laconfigurabilità del delitto di lesioni personali, come del resto ritenuto con riferimento alcapo 3) in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso di specie, infatti, l’elemento aberrante non attiene soltanto alla personaoffesa, ma investe anche l’evento realizzato rispetto a quello voluto, poiché l’imputatoavrebbe esploso colpi all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] con il solo dolo di lesioni,la morte né dell’uno né dell’altro.5.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 52 cod.pen., nonché vizio di motivazione.La sentenza impugnata esclude la sussistenza della invocata scriminante dellalegittima difesa con una motivazione estremamente stringata, sostanzialmente ridottaall’affermazione della mancanza dei presupposti di cui all’art. 52 cod. pen., sul rilievoche l’imputato, dopo essersi impossessato dell’arma, aveva fatto uso della stessa neiconfronti di soggetti ormai disarmati. Difetta tuttavia, in modo radicale, qualsiasi effettivaargomentazione in ordine alla causa di giustificazione invocata, tanto nella sua formareale quanto in quella putativa, nonché con riferimento all’ipotesi dell’eccesso colposo,tutte specificamente dedotte con i motivi di appello e ulteriormente approfondite nellamemoria depositata in sede di discussione.Alla luce della rappresentazione dei fatti offerta dall’imputato, riscontrata dai dati difatto emergenti dal compendio istruttorio, il tentativo di disarmare [OSCURATO:PERSONA],dal quale sarebbe scaturita l’esplosione dei primi colpi d’arma da fuoco, risultavacertamente finalizzato a neutralizzare un concreto e attuale pericolo di un’azioneomicidiaria nei suoi confronti, già in precedenza preannunciata. Del pari, con riguardoalla successiva evoluzione della vicenda, il ricorrente ha più volte ribadito lo stato diagitazione e di paura in cui versava, determinato anche dal fondato timore che lepersone offese potessero essere ulteriormente armate e dalle reiterate minacce dimorte che [OSCURATO:PERSONA] continuava a rivolgergli, circostanze queste chetrovano riscontro anche nel materiale intercettivo.Tutte tali risultanze sono state del tutto ignorate dalla Corte territoriale e, secorrettamente valutate, avrebbero invece dimostrato l’esistenza di un pericolo attualeper l’incolumità del ricorrente, ovvero, quantomeno, l’esistenza di una sua erronea maplausibile rappresentazione della situazione di pericolo.Anche con riferimento alla ritenuta sproporzione tra difesa e offesa, la motivazionerisulta inficiata da travisamento per omissione delle circostanze già richiamate, riferitedall’imputato, il quale ha dichiarato di avere sparato al solo fine di allontanare da sé gliaggressori, senza alcuna intenzione di cagionare loro un evento mortale.In ogni caso, una volta ipotizzata tale sproporzione, la Corte avrebbe dovutoesplicitare le ragioni per le quali doveva essere disattesa la specifica richiesta difensivavolta al riconoscimento dell’eccesso colposo di legittima difesa.5.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 62, n. 2 cod.pen., nonché vizio di motivazione.I giudici d’appello hanno negato all’imputato il riconoscimento dell’attenuante dellaprovocazione sul rilievo dell’assenza del requisito dell’adeguatezza della reazione,affermando che, a fronte dell’atteggiamento aggressivo delle persone offese, egliavrebbe potuto evitare di esplodere plurimi colpi d’arma da fuoco ad altezza d’uomo.Tale motivazione si rivela illogica, poiché la Corte, pur sostanzialmente riconoscendo lasussistenza di un fatto ingiusto da parte delle persone offese, ha valutato il requisitodell’adeguatezza della reazione mediante il medesimo parametro richiesto per lascriminante della legittima difesa.La giurisprudenza di legittimità ha invece chiarito che l’attenuante dellaprovocazione è configurabile quando ricorrano lo stato d’ira e il fatto ingiusto altrui,purché tra l’offesa e la reazione sussista un nesso di causalità psicologica e non unamera occasionalità, indipendentemente dalla proporzionalità tra le due condotte.L’inadeguatezza della reazione assume rilievo solo quando essa sia di tale gravità daescludere in concreto il nesso causale, degradando il fatto provocatorio a meraoccasione della risposta violenta. Ciò non è ravvisabile nel caso di specie, atteso che, a fronte dell’atteggiamentoaggressivo delle persone offese, riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, risulta privadi logica l’affermazione secondo cui l’imputato avrebbe dovuto astenersi dall’esploderecolpi d’arma da fuoco, finendo tale argomentazione per frustrare la ratio dell’art. 62,comma 1, n. 2, cod. pen.Né risulta colmata l’ulteriore omissione motivazionale concernente la provocazionecosiddetta per accumulo, pur essendo emerso dal contenuto di conversazioniintercettate che l’imputato aveva subito una reiterata sequenza di angherie da partedelle persone offese, reagendo con violenza in occasione dell’ennesimo episodio,senza volontà di cagionare la morte di alcuno.5.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 81, 82,132, 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.La Corte, in violazione dell’art. 82 cod. pen., ha applicato un aumento di tre anni direclusione a titolo di continuazione con l’omicidio di cui al capo 1) per il tentato omicidiocontestato al capo 2-bis. Tale aumento, tuttavia, non avrebbe dovuto essere disposto,poiché il delitto contestato in danno di [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell’applicazionedella disciplina dell’aberratio ictus, deve ritenersi assorbito nel reato di cui al capo 1).Secondo la ricostruzione accolta nella sentenza impugnata, infatti, il reato aberrante siconfigura in forma monolesiva, atteso che la vittima designata dell’azione delittuosa,[OSCURATO:PERSONA], non veniva attinta dai colpi d’arma da fuoco, i quali, per erroreesecutivo, colpivano [OSCURATO:PERSONA]. Solo nell’ipotesi in cui anche la vittimadesignata fosse rimasta ferita sarebbe stato legittimo l’aumento di pena previsto dall’art.82, comma 2, cod. pen. per la diversa fattispecie dell’aberratio ictus plurilesiva, secondoun principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. I, n. 28222del 2014).In ogni caso, la motivazione risulta meramente assertiva in punto dicommisurazione degli aumenti per la continuazione rispetto alla pena base inflitta per ildelitto di cui al capo 1), pari ad anni ventidue e mesi sei di reclusione, non avendo laCorte esplicitato le ragioni del discostamento dal minimo edittale, nonostante il rilevanteridimensionamento del trattamento sanzionatorio e il riconosciuto atteggiamentocollaborativo dell’imputato.6. La difesa dell’imputato ha depositato una memoria con la quale chiededichiararsi l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale, nonché una ulteriorememoria rubricata “motivi aggiunti”, nella quale approfondisce le censure già dedotte,soffermandosi sull’attenuante della provocazione, sulla ricostruzione dell’elementosoggettivo alla luce delle risultanze balistiche e intercettive e sulla prospettatariqualificazione giuridica dei fatti.7. All’esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale è fondato; parimenti fondato, neilimiti che si vanno ad esplicitare, è anche il ricorso proposto nell’interesse dell’imputatoXXXXXXXXXXXXX.2. Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorsodel Procuratore generale, formulata dalla difesa dell’imputato con memoria depositata inprossimità dell’udienza. L’assunto difensivo, secondo cui l’impugnazione della parte pubblica sirisolverebbe nella sollecitazione di una rivalutazione del compendio probatorio, conparticolare riguardo al significato delle conversazioni intercettate e alla ricostruzionedella dinamica del fatto, non coglie la reale portata delle censure articolate. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro, infatti,non si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze processuali,ma investe la tenuta logico-giuridica della motivazione della sentenza impugnata,denunciando specifiche carenze argomentative in ordine alle ragioni per le quali laCorte territoriale, discostandosi dalla decisione di primo grado e incidendo su snodiessenziali della ricostruzione del fatto e della qualificazione giuridica delle condotte, haritenuto di attribuire diversa valenza ad alcuni degli elementi probatori esaminati,trascurando il significato degli stessi alla luce delle restanti risultanze.Le doglianze risultano, pertanto, riconducibili al paradigma del vizio di motivazionededucibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., fermo restando chela verifica della loro fondatezza attiene al successivo scrutinio dei singoli motivi diricorso. Ne consegue che l’eccezione difensiva deve essere rigettata.3. In via preliminare, prima di affrontare il merito delle doglianze introdotte conentrambi gli atti di ricorso, deve rilevarsi che, nel caso in esame, ci si trova di fronte aun’ipotesi di riforma della sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio di primogrado a seguito dell’impugnazione proposta dal solo imputato, con la conseguenteesclusione delle circostanze aggravanti della premeditazione e del metodo mafioso datutt i i reat i , l ’assoluzione dal del i t to di tentato omicidio in danno diXXXXXXXXXXXXXXX (capo 2 ter) e dai reati in materia di armi (capo 3), con lariqualificazione del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (capo 2) nel delitto dilesioni personali, e con la riconduzione dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA](capo 1) allo schema dell’aberratio ictus monolesiva.In ipotesi di questo genere, l’obbligo motivazionale del giudice di appello assumeconnotazioni più stringenti rispetto al caso in cui la sentenza di appello confermi ilgiudizio di responsabilità (o, specularmente, confermi l’assoluzione) espresso dalgiudice di primo grado, nel più generale quadro delineato dalle Sezioni unite in materiadi riforma integrale delle decisioni di primo grado, per il quale occorre richiamare ilseguente principio di diritto: «In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appelloche riformi totalmente la decisione di primo grado ha l’obbligo di delineare le lineeportanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente ipiù rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delleragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma delprovvedimento impugnato» (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).Principio che si ritiene applicabile anche allorquando, come nel caso di specie, non sitratti di una riforma integrale, ma di una riforma parziale, che tuttavia ha inciso sulnucleo essenziale della ricostruzione del fatto.Ne discende che, nel caso di riforma di una decisione emessa dal giudice di primogrado da parte del giudice di appello, quest’ultimo ha l’obbligo di dimostrarespecificamente l’insostenibilità, sul piano logico e giuridico, degli argomenti più rilevantidella sentenza di primo grado, con una penetrante analisi critica, seguita da unamotivazione esaustiva che - sovrapponendosi a quella del sottostante giudizio di merito- dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata a elementidi prova diversi ovvero diversamente valutati. Tali obblighi motivazionali del giudice disecondo grado, discendendo dall’avvenuta riforma della sottostante sentenza e non giàdall’esito del relativo procedimento penale, prescindono dalla conclusione - favorevole osfavorevole per l’imputato - della decisione impugnata, risultando consequenziali allaradicale difformità delle pronunce emesse nei due giudizi di merito, pur assumendo unaconnotazione ancora più stringente nell’ipotesi in cui la sentenza di appello determiniuna reformatio in peius della decisione assolutoria oggetto di impugnazione.Questa impostazione, a sua volta, trae origine dall’orientamento consolidatosi aseguito del risalente arresto delle Sezioni unite, secondo le quali: «Quando le decisionidei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenzadi appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpoargomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l’apportocritico delle parti o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appelloritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado,non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendonella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - dellenotazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni edargomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, siapure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideriquello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, perdare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiutastruttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni» (cfr. Sez. U, n. 6682del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229).Si tratta di conclusioni che, su piano generale della riforma totale (ma, come detto,per ragioni logico-giuridiche da ritenersi operanti anche nel caso di una riforma parzialeche muova da una ricostruzione dei fatti, come nella specie, radicalmente diversa),sono state ribadite, più di recente, da Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.g.in proc. Troise, Rv. 272430 – 01. Esse hanno ricordato come, certo, presunzione diinnocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazionealla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per lacondanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione. Tuttavia, il giudice diappello, quando riforma in senso radicale la condanna di primo grado pronunciandosentenza di assoluzione, ha l’obbligo di confutare in modo specifico e completo leprecedenti argomentazioni, essendo necessario scardinare l’impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti diprova.4. Tanto premesso, può procedersi all’esame dei singoli motivi.Ricorso del Procuratore generale5. Il primo motivo del ricorso proposto dal Procuratore generale di Catanzaro, con ilquale si deduce violazione di legge in relazione all’applicazione dell’art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., è fondato.Con l’impugnata sentenza, la Corte di assise di appello catanzarese, dopo avereescluso le circostanze aggravanti della premeditazione e del metodo mafioso, neitermini già indicati nella parte narrativa, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio,applicando anche la diminuente prevista per il giudizio abbreviato ex art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., sul presupposto che l’imputato avesse in precedenza formulatorichiesta di accesso al rito alternativo e che tale richiesta fosse stata dichiaratainammissibile.Il Procuratore generale ha censurato tale statuizione osservando che, dagli atti delprocesso, non risultava proposta, in sede di udienza preliminare, alcuna istanza diammissione al giudizio abbreviato nei termini presupposti dall’art. 438, comma 6-ter,cod. proc. pen.; ha inoltre evidenziato che la sentenza impugnata si è limitata adaffermare l’avvenuta proposizione e la successiva declaratoria di inammissibilità dellarichiesta, senza indicare né il momento processuale in cui essa sarebbe stataformulata, né il provvedimento con cui sarebbe stata respinta.La censura è fondata.La riduzione di pena prevista dall’art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen.presuppone, infatti, che la richiesta di giudizio abbreviato sia stata effettivamenteproposta nel momento processuale previsto dalla legge e sia stata dichiaratainammissibile ovvero rigettata, sicché l’applicazione del beneficio non può esserefondata su un generico richiamo alla pregressa proposizione dell’istanza, ma richiede lapuntuale verifica della sua esistenza, della sua tempestività e delle ragioni della suamancata ammissione. Nel caso di specie, premesso che dagli atti disponibili non risulta alcuna richiesta,tale verifica non risulta compiuta dalla Corte territoriale, la quale ha riconosciuto ladiminuente senza indicare gli atti dai quali avrebbe desunto la rituale proposizione dellarichiesta e senza confrontarsi con il rilievo, valorizzato dal ricorrente, secondo cui lastessa difesa, nel sollecitare l’applicazione della riduzione in sede di discussione, nonavrebbe fatto riferimento a una richiesta già proposta e illegittimamente disattesa, maavrebbe prospettato il riconoscimento del beneficio in forza di una letturaconvenzionalmente orientata della disciplina.Ne consegue che il riconoscimento del beneficio risulta, allo stato, privo delnecessario fondamento giustificativo, sicché la sentenza impugnata deve essereannullata sul punto, con rinvio al giudice di merito che, qualora la questione risultiancora rilevante, dovrà procedere alla relativa verifica, dando conto, in modo puntuale,dell’effettiva proposizione della richiesta, della sua tempestività e ritualità, nonché dellasorte processuale ad essa riservata.6. I motivi secondo, terzo, quinto e sesto del ricorso del Procuratore generale sonofondati nei termini di seguito indicati e meritano di essere esaminati congiuntamente,poiché investono, sotto profili tra loro strettamente connessi, la ricostruzione del fattoaccolta dalla Corte di assise di appello e le conseguenti statuizioni in punto diesclusione della premeditazione, esclusione dell’aggravante del metodo mafioso,assoluzione dai reati in materia di armi, riconoscimento dell’aberratio ictus in relazioneall’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], assoluzione dal tentato omicidio diXXXXXXXXXXXXXXX e riqualificazione del tentato omicidio di XXXXXXXXXXXXXXXin lesioni personali.6.1. Occorre muovere, ai fini dell’esame delle censure mosse dalla parte pubblica,dalla ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione impugnata.La Corte territoriale, in particolare, nell’esaminare i motivi di appello formulati dalladifesa dell’imputato, riteneva fondata la censura di travisamento dei fatti, osservandocome il primo giudice avesse delineato la sequenza dell’azione in termini non aderential quadro probatorio, trovando essa secca smentita «nelle complessive risultanzedell’istruttoria dibattimentale e, in particolare, nei dati di genetica, negli esiti delle analisiscientifiche eseguite dal RIS di Messina, nelle dichiarazioni dei testi escussi e,soprattutto, nel tenore delle conversazioni intercettate» (pag. 70, sentenza impugnata).Più precisamente, venivano valorizzati dalla Corte territoriale: l’esito degliaccertamenti urgenti operati nell’immediatezza dei fatti dai Carabinieri del Comandoprovinciale di [OSCURATO:PERSONA], dai quali era emerso che tracce ematiche erano staterinvenute soltanto sul sedile anteriore sinistro, lato guida, ove si trovava il conducentedella [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e non anche sul lato passeggero;il luogo di rinvenimento dei sei bossoli repertati rispetto alla posizione in cui si trovava laproiettile, che aveva infranto il lunotto posteriore ed era stato poi rinvenuto immersonella sostanza ematica presente sul sedile del guidatore; l’esame delle conversazioniintercettate; la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di averesoccorso [OSCURATO:PERSONA] la sera dei fatti, e dalla cui deposizione emergeva chequest’ultimo era stato attinto da un colpo di pistola mentre si trovava all’esternodell’abitacolo della [OSCURATO:PERSONA]; infine, le dichiarazioni rese dall’imputato nelcorso dell’esame svolto all’udienza del 5 dicembre 2021, in grado di appello.All’esito della complessiva rivalutazione di tali elementi, la Corte d’appello ritenevadunque non confermata la versione secondo cui l’imputato avrebbe «iniziato a sparareall’impazzata nei confronti delle persone offese allorquando erano ancora in macchina»,versione che, nella valutazione della stessa Corte territoriale, era stata erroneamenteaccolta dal primo giudice.Muovendo da tale diversa lettura del compendio probatorio, la Corte territorialeperveniva alla seguente scansione dei fatti: «Dopo la mezzanotte del 28 settembre2019, mentre era intento a sistemare i tavoli posti all’ingresso del Circolo ricreativoXXXXXXXXXX, l ’ imputato udiva un soggetto, subito dopo identif icato inXXXXXXXXXXXXXXX, che, sportosi dal finestrino anteriore destro di una vettura chestava transitando davanti al Circolo, proferiva epiteti offensivi e ingiuriosi. L’imputatoinvitava [OSCURATO:PERSONA], in evidente stato di ebbrezza alcolica (…), a desistere dal propriocomportamento e a rientrare a casa, ma questi, per tutta risposta, saltava fuori dall’autoe si presentava con fare aggressivo al cospetto di [OSCURATO:PERSONA]. Ne nasceva unacolluttazione. A quel punto, mentre i due stavano colluttando, comparivaXXXXXXXXXXXXXX, armato di pistola (v. captazioni), e [OSCURATO:PERSONA], temendo il peggio,lasciava la presa e si lanciava addosso a [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di impedirgli l’usodell’arma. Nel corso della colluttazione, la pistola cadeva a terra — circostanza chetrova esplicito riscontro nelle captazioni — e [OSCURATO:PERSONA] riusciva a impossessarsene e apuntarla contro [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti (…) esplodeva uno o due colpi ad altezzad’uomo, senza tuttavia riuscire a colpirlo (…). Dopodiché, accortosi del tentativo diXXXXXXX di sottrargli l’arma, [OSCURATO:PERSONA] esplodeva nei suoi confronti uno o due colpi,mirando agli arti inferiori col solo intento di ferirlo — ciò desumendosi anche dallamancata reiterazione degli spari — e colpendolo, infatti, a una gamba. NeutralizzatoXXXXXXX, l’imputato volgeva nuovamente l’arma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, nelfrattempo, per come emerge anche dalle captazioni, accortosi che l’amico XXXXXXXera stato colpito, stava tornando sui propri passi nel tentativo di soccorrerlo, e,avanzando sulla sede stradale, gli esplodeva contro almeno tre colpi (…) propriomentre [OSCURATO:PERSONA] cercava riparo nei pressi dell’auto di XXXXXXXXX, per come emergedalle captazioni. Uno di questi proiettili, tuttavia, anziché colpire [OSCURATO:PERSONA], infrangeva illunotto posteriore della [OSCURATO:PERSONA] di colore nero, che era ferma, col motoreacceso, ad oltre venti metri dal Circolo, e, accidentalmente, colpiva a morteXXXXXXXXX, rimasto al posto di guida».6.2. Prima ancora di procedere all’esame delle specifiche censure articolate dallaparte pubblica, deve rilevarsi che la ricostruzione posta a fondamento della sentenzaimpugnata muove da una premessa non pienamente corrispondente al contenuto delladecisione di primo grado.Nel contestare l’affermazione del primo giudice, la Corte territoriale sembra infattiritenere che, secondo la Corte d’assise, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indirizzato i colpi d’arma dafuoco verso [OSCURATO:PERSONA] quando questi si trovava ancora nella vettura condotta daXXXXXXXXX. Tale premessa, tuttavia, non è esatta, dal momento che la Corte d’assisedi primo grado così testualmente si esprimeva: «è senza ombra di dubbio emerso cheXXXXXX era uscito dal Circolo e, cogliendo di sorpresa gli occupanti dell’autovettura,aveva impugnato la pistola con il colpo in canna, dato indicativo del suo proposito,iniziando a sparare all’impazzata nei confronti delle pp.oo. quando queste erano ancorain macchina. [OSCURATO:PERSONA] veniva immediatamente attinto nei termini noti,mentre gli altri si davano alla fuga abbandonando la vettura, [OSCURATO:PERSONA] veniva attintopoco dopo essere sceso dall’autovettura e, probabilmente, perdeva i sensi (…),[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riuscivano a dileguarsi, seppure inseguiti da [OSCURATO:PERSONA], chefaceva esplodere al loro indirizzo numerosi colpi d’arma da fuoco…» (pag. 65, sentenzadi primo grado; pag. 43, sentenza impugnata).Il primo giudice non ha quindi mai affermato che [OSCURATO:PERSONA] fossestato attinto dal colpo d’arma da fuoco mentre si trovava all’interno dell’abitacolo dellaQuanto ai dati ricavabili dal sopralluogo, in particolare con riferimento alladislocazione dei bossoli, cui la Corte d’appello ascrive «fondamentale importanza», sulrilievo che, secondo la scienza balistica, «i bossoli di una pistola vengono proiettati abreve distanza dal punto di sparo» (pag. 72, sentenza impugnata), deve rilevarsi che laCorte territoriale ha attribuito a tale elemento un peso probatorio non coordinato, inmodo puntuale, con le cautele già evidenziate dal primo giudice in ordine alle condizioniin cui gli accertamenti erano stati eseguiti.La Corte d’assise di primo grado aveva infatti puntualmente chiarito che lo statodei luoghi era stato alterato prima dell’arrivo degli operanti, non già necessariamenteper finalità dolose, ma per effetto dell’intervento dei presenti e del soccorso prestato aiferiti: «gli accertamenti sono stati effettuati a scena del crimine certamente modificata:non vi erano più le vittime al momento dell’intervento, già trasportate in ospedale daisoggetti intervenuti senza alcuna cautela, in quanto solo protesi ad intervenire il primapossibile; al contrario, sulla scena del crimine vi erano varie persone che con evidenza,senza alcuna intenzione, hanno modificato lo stato dei luoghi; non è chiaro in chetermini tutti gli elementi rilevanti erano posizionati, né, con il vetro quasi completamenteinfranto del lunotto posteriore, era possibile individuare con precisione il foro d’ingressodel proiettile nell’autovettura» (pag. 13, sentenza di primo grado; pag. 10, sentenzad’appello).6.3. Tanto premesso, e muovendo dalla sequenza fattuale delineata dalla Corted’appello, come sopra riportata, la complessiva doglianza del Procuratore generale èfondata, là dove denuncia contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della motivazione,nonché travisamento della prova, quantomeno per omissione, in relazione a datidecisivi desumibili dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni del collaboratoredi giustizia [OSCURATO:PERSONA], valorizzate dal primo giudice e invece ignorate oselettivamente svalutate dalla Corte territoriale senza spiegazione logicamentesostenibile.Va anzitutto premesso, trattandosi di profilo comune ai motivi indicati, che, in temadi valutazione del contenuto delle intercettazioni, la censura di legittimità può riguardaresoltanto la logicità della chiave interpretativa adottata dal giudice di merito (Sez. 3, n.44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016,D’[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268389-01; Sez. 5, n. 3643 del 14/07/1997, Rv. 209620).L’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce,infatti, questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae alsindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logicae delle massime di esperienza. Si tratta di un principio ormai consolidato, ribadito anchedalle Sezioni unite Sebbar (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, dep. 28/05/2015, Rv.263715: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazionedel linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato,costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, serisulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato dilegittimità»).È stato altresì chiarito che il giudice di merito deve accertare che il significato delleconversazioni intercettate sia connotato da chiarezza, decifrabilità e assenza diambiguità, in modo che la ricostruzione del loro contenuto non lasci margini di dubbiosul significato complessivo dei colloqui captati (Sez. 6, n. 35680 del 10/06/2005, Rv.232576; conf. Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, dep. 2008, Rv. 239636).Chiarito il perimetro del sindacato sulle intercettazioni, occorre altresì escludereche la consapevolezza — o comunque il fondato dubbio —, da parte di taluniconversanti, di essere sottoposti a captazione valga di per sé a privare di attendibilità ilcontenuto dei colloqui.Se è vero che da alcune conversazioni emerge il dubbio, da parte degliinterlocutori, circa l’attivazione di intercettazioni nella stanza d’ospedale ove eraricoverato [OSCURATO:PERSONA], è tuttavia altrettanto vero che tale consapevolezzanon vale, di per sé, a privare di attendibilità il contenuto dei colloqui, i quali, consideratinel loro complesso e raccordati agli ulteriori dati probatori, conservano una significativavalenza dimostrativa.Sul punto, peraltro, vi è piena convergenza tra le valutazioni operate da entrambi igiudici di merito, tanto che la stessa Corte d’appello evidenzia che, «come osservatodal primo giudicante, spesso gli interlocutori ipotizzano di poter essere intercettati e,quindi, si invitano vicendevolmente a non parlare troppo, ma le numerose visitericevute, anche con i familiari propri e delle altre persone offese, sono da stimolo a nontacere del tutto e/o comunque ad utilizzare una gestualità inequivocabile» (pag. 72,sentenza impugnata).La cautela manifestata dai conversanti è infatti chiaramente finalizzataesclusivamente a non far emergere il nominativo dell’autore della sparatoria; è perquesta ragione che, ad esempio, essi a volte si riferiscono all’autore dei fatti come a«quello con il casco», al solo fine di avallare la tesi di non conoscerne l’identità.Quando, tuttavia, i colloqui investivano la dinamica dell’azione, il loro contenutoconserva piena attendibilità, poiché i conversanti, sollecitati dall’urgenza di comunicarein relazione all’esigenza ragionevole di assumere determinazioni rispetto aicomportamenti futuri da tenere, riferivano anche circostanze contra se. Tale dato risultaulteriormente corroborato dal fatto che, in talune occasioni, come opportunamente econdivisibilmente osservato dai giudici di merito, le parole erano accompagnate da unagestualità visibile, atteso che i colloqui ospedalieri erano stati anche videoripresi, conconseguente maggiore intelligibilità del significato complessivo delle conversazioni.6.4. Nel quadro così delineato, e alla luce delle coordinate valutative appenarichiamate, deve essere esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale ilProcuratore generale denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in ordineall’esclusione della circostanza aggravante della premeditazione e all’assoluzione delXXXXXX dai reati in materia di armi, deducendo che la Corte territoriale ha recepito, inmodo illogico e selettivo, la versione resa dall’imputato in appello, benché smentita daplurime intercettazioni e dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].Il rilievo è condivisibile anzitutto là dove censura la valenza attribuita dalla [OSCURATO:PERSONA] alle dichiarazioni rese dall’imputato nel corso dell’esame svolto per la primavolta in appello. La sentenza impugnata ha infatti assunto tale narrato quale asse portante dellaricostruzione dei fatti, valorizzandolo in senso decisivo ai fini dell’esclusione dellapremeditazione e dell’assoluzione dai reati in materia di armi, senza sottoporlo ad unvaglio critico adeguato alla sua natura e alla sua collocazione processuale.Va, al riguardo, ribadito che le dichiarazioni rese dall’imputato in sede di esamecostituiscono elemento di prova liberamente apprezzabile dal giudice ai sensi dell’art.192, primo comma, cod. proc. pen. e possono essere utilizzate sia in senso favorevolesia in senso sfavorevole al dichiarante, senza che trovino applicazione le regole dicorroborazione previste per le chiamate in correità. Proprio perché provenienti dasoggetto portatore di un diretto interesse all’esito del processo, esse richiedono tuttaviauna puntuale verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca, da compiersi alla lucedell’intero compendio probatorio.Il fatto che l’esame sia stato reso per la prima volta in appello, come avvenuto nelcaso di specie, non determina, di per sé, una diminuzione del valore probatorio delledichiarazioni, ma costituisce circostanza valutabile ai fini della loro genuinità,imponendo di verificare se il narrato sia compatibile con le risultanze già acquisite o sipresenti, invece, come ricostruzione a posteriori modulata sull’esito del giudizio di primogrado.Né il giudice può valorizzare soltanto una parte del racconto e disattenderne altrasenza dar conto della tenuta logica di tale selezione, essendo ormai acquisito che «intema di valutazione della prova, il giudice di merito, in base al principio della scindibilitàdelle dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della confessione resadall’imputato, e nel contempo disattenderne altre parti, allorché si tratti di circostanze traloro non interferenti sul piano logico e fattuale, e sempre che giustifichi la scelta conadeguata motivazione» (Sez. 5, n. 47602 del 26/05/2014, Cabitza, Rv. 261014; Sez. 1,n. 35993 del 14/06/2011, Filippone e altri, Rv. 250774).In tale prospettiva, la motivazione della sentenza impugnata presentaeffettivamente i profili critici denunciati dal Procuratore generale.La Corte territoriale, a pag. 77, attribuisce plausibilità alle dichiarazionidell’imputato, ritenendole connotate da logicità e coerenza e asseritamente riscontratedalle complessive risultanze; tuttavia, ne disattende poi un segmento rilevante,rappresentato dall’assunto secondo cui i colpi d’arma da fuoco sarebbero partitiaccidentalmente durante la colluttazione con [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di un passaggio non logicamente autonomo rispetto alla restante parte delracconto, poiché proprio da esso dipende la successiva ricostruzione del possessosoltanto estemporaneo dell’arma da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Il suo disconoscimento, inassenza di una specifica spiegazione, finisce pertanto per incrinare la valutazione dicoerenza attribuita alla parte residua del narrato. Il principio di scindibilità delledichiarazioni dell’imputato consente, infatti, di ritenere veridica solo una parte delnarrato, ma soltanto quando si tratti di circostanze non interferenti sul piano logico efattuale e la selezione sia sorretta da adeguata motivazione.6.4.1. Il primo nodo ricostruttivo riguarda, dunque, la pretesa colluttazioneimmediatamente precedente agli spari, dalla quale, secondo la Corte d’appello, sarebbederivato il possesso meramente occasionale dell’arma da parte dell’imputato.Sul punto occorre, tuttavia ed in primo luogo, distinguere il dato della pregressaconflittualità tra le parti — comprensiva di una lite tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avvenuta lasera precedente e di ulteriori episodi risalenti ai giorni anteriori — dalla diversa edecisiva affermazione dell’imputato secondo cui, nell’immediatezza dell’azione di fuoco,si sarebbe verificata una colluttazione tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Proprio su tale ultimo segmento si appuntano, con fondamento, le censure delProcuratore generale, che evidenziano l’assenza di un effettivo riscontro e il contrastocon le conversazioni specificamente richiamate nel ricorso.La contraddizione denunciata dalla parte pubblica, peraltro, trova riscontro giànella stessa sentenza impugnata. In un primo momento, infatti, essa aderisce alla diversa versione secondo cuiXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] furono fatti oggetto degli spari non appena scesi dall’auto: a pag.73, proprio in relazione alla conversazione n. 9 del 28 settembre 2019, la Corte affermache i due conversanti, «nel ricostruire i momenti concitati di qualche ora precedente,rivelano di essere scesi dalla vettura e di essere stati bersaglio degli spari di unsoggetto, che, mentre [OSCURATO:PERSONA] era riuscito ad allontanarsi senza farsi colpire, loXXXXXXX era stato invece colpito». Tale affermazione è difficilmente conciliabile – ecomunque non è correlata in termini argomentativi dalla sentenza impugnata - con lasuccessiva ricostruzione, svolta a pag. 78 (e sopra testualmente riportata), di unacolluttazione immediatamente precedente all’impossessamento dell’arma da partedell’imputato.La Corte d’appello richiama, a sostegno della colluttazione tra [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXX, la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prog. n. 9 del 28 settembre 2019,nella quale [OSCURATO:PERSONA], rispondendo alla domanda di [OSCURATO:PERSONA] «gli avevi menato?»,afferma «non ricordo»; da tale risposta la Corte territoriale deduce che [OSCURATO:PERSONA] «nonnegava di essere venuto alle mani con il [OSCURATO:PERSONA]».La censura della parte pubblica è, tuttavia, fondata nel rilevare che tale passaggiomotivazionale non appare adeguatamente supportato sul piano probatorio, nonvenendo qui in rilievo una mera diversa lettura del significato della conversazione, cometale estranea al sindacato di legittimità, bensì l’attribuzione al dato captativo di uncontenuto dimostrativo che esso non possiede. Ed infatti, la risposta «non ricordo»,resa da [OSCURATO:PERSONA] alla domanda di [OSCURATO:PERSONA] «gli avevi menato?», non equivale adammissione dell’avvenuta colluttazione, né consente, in assenza di ulteriori elementiconvergenti, di desumere che egli fosse venuto alle mani con XXXXXXnell ’ immediatezza degli spari.Sul punto, inoltre, la Corte catanzarese non si confronta con il contenuto dellaconversazione prog. n. 213 del 29 settembre 2019, nella quale [OSCURATO:PERSONA], colloquiandocon lo zio e la madre e interrogato ripetutamente sulla dinamica dell’azione di fuoco,nega recisamente di avere picchiato [OSCURATO:PERSONA], affermando: «se eravamovenuti alle mani non glielo davo il tempo».Nella medesima conversazione [OSCURATO:PERSONA] afferma altresì che il soggetto cheaveva sparato contro di loro, indicato come «quello con il casco» ma chiaramenteriferibile ad [OSCURATO:PERSONA], «caccia l’arma», accompagnando le parole con il gestodella pistola, così confermando la repentinità dell’estrazione dell’arma e dell’immediataazione di fuoco.Parimenti non è stata adeguatamente valutata la conversazione prog. n. 310 del29 settembre 2019, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] riferisce al padre e a tale«[OSCURATO:PERSONA]» che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva colpito non appena egli era sceso dallamacchina, chiarendo altresì all’interlocutore chegli amici non avevano potutosoccorrerlo, dopo che era caduto a terra esanime, perché inseguiti da [OSCURATO:PERSONA], cheesplodeva più colpi di pistola.La lettura operata dalla Corte territoriale, nel valorizzare il dato della pregressaconflittualità tra le parti, sovrappone dunque impropriamente il tema della conflittualitàpregressa t ra [OSCURATO:PERSONA], da un la to, e [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXX, dall’altro, pacifica e rilevante quale antecedente dell’azione, conquello della colluttazione immediatamente precedente agli spari, che costituisce inveceil presupposto della ricostruzione alternativa accolta in appello.Ricondotti così i singoli dati al corretto segmento temporale — conflittualitàpregressa da un lato, dinamica della sparatoria dall’altro — la censura del Procuratoregenerale risulta fondata nella parte in cui denuncia l’omesso confronto della [OSCURATO:PERSONA] con ulteriori conversazioni specificamente richiamate nel ricorso. Inparticolare, la sentenza impugnata non si misura con il contenuto della conversazioneprog. n. 210 del 29 settembre 2019, ore 10:36, nella quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva di esserestato colpito mentre si trovava, insieme a [OSCURATO:PERSONA], all’esterno dell’autovettura e nelleimmediate vicinanze della stessa; né con la conversazione prog. n. 310 del 29settembre 2019, ore 18:58, nella quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] riferiva di essere statosoccorrerlo perché inseguiti da [OSCURATO:PERSONA], che continuava a sparare; né, infine, con laconversazione prog. n. 534 del 30 settembre 2019, ore 13:49, nella quale, neldescrivere la dinamica alla madre di [OSCURATO:PERSONA], non faceva riferimento ad alcunacolluttazione immediatamente precedente agli spari.Tali elementi rendevano necessario uno specifico confronto motivazionale, poichépotenzialmente idonei a incidere sulla tenuta dell’assunto secondo cui l’imputatosarebbe entrato in possesso dell ’arma solo all ’esito di una colluttazioneimmediatamente precedente all ’azione di fuoco.6.4.2. Il secondo, strettamente connesso, nodo ricostruttivo riguarda il possessodelle armi.Che anche le persone offese disponessero di almeno un’arma costituisce datopacifico e non controverso, emergente in modo chiaro dalle numerose conversazioniriportate in sentenza, tanto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] furono condannati con sentenzadi primo grado, acquisita agli atti, proprio in relazione ai delitti di detenzione e portod’arma da fuoco connessi alle condotte tenute la notte dei fatti.Ciò, tuttavia, non esimeva la Corte territoriale dall’argomentare in modo puntualel’ulteriore passaggio secondo cui l’arma utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata proprioquella in precedenza detenuta da [OSCURATO:PERSONA] e acquisita dall’imputato nel corso di unacolluttazione immediatamente precedente agli spari. Come dedotto dal Procuratoregenerale, tale affermazione non risulta sorretta da un confronto adeguato con le plurimeemergenze di segno contrario indicate nel ricorso e valorizzate dal primo giudice.In particolare, la sentenza impugnata non esamina compiutamente laconversazione prog. n. 554 del 30 settembre 2019, nella quale [OSCURATO:PERSONA], nel ribadirela repentinità dell’azione, evidenzia come lo sparatore avesse già il colpo in canna: laconversazione è videoregistrata e il dichiarante, nel corso del colloquio, compie il gestodell’estrazione della pistola dalla cintola, affermando che, nel momento in cui XXXXXXaveva estratto l’arma, «questo qua aveva già il colpo in canna»; e ancora: «eraprevenuta ... che quando ha tolto questa cosa», facendo il gesto della pistola dallacintola, «questo qua aveva già il colpo in canna, non capite, neanche ha caricato,perché io il tempo di vederla e mi sono visto per terra, perché neanche il tempo tipo discansarmi, niente».Secondo la prospettazione del Procuratore ricorrente, il dato assume rilievodecisivo perché indica che la pistola fosse già nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e chequesti l’avesse estratta dalla cintola dei pantaloni, in termini non conciliabili con l’ipotesidell’utilizzo di un’arma sottratta a [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una colluttazione.Nello stesso senso depone la conversazione prog. n. 580 del 30 settembre 2019,nella quale [OSCURATO:PERSONA], parlando con XXXXXXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXXX, afferma: «questa era una pistola, secondo me sicuro lo ha bucatoda parte a parte», espressione il cui tenore lascia intendere che non si trattasse dellapistola già conosciuta e poco prima consegnata a [OSCURATO:PERSONA].Che [OSCURATO:PERSONA] avesse poco prima consegnato la sua pistola a [OSCURATO:PERSONA] emerge,poi, dalla conversazione prog. n. 16 del 28 settembre 2019, nella quale XXXXXXXafferma che [OSCURATO:PERSONA] «aveva la pistola addosso», facendo con la mano ilgesto della pistola alla cintola, e aggiunge «non so perché non ha risposto»;espressione, quest’ultima, che si inserisce nel più ampio quadro, già chiaramenteemergente dalle conversazioni riportate in sentenza, della disponibilità di armi anche incapo alle persone offese e nella quale è proprio il termine «risposto» a evocare lacompresenza di armi.Il Procuratore generale richiama, nel medesimo quadro, anche le dichiarazioni delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], la cui valutazione risulta omessa.[OSCURATO:PERSONA] aveva in particolare riferito una dinamica coerente con quella emergentedalle intercettazioni, dichiarando di avere appreso da XXXXXXXXXXXXXXXX Pardea eDomenico Pardea, la cui fonte di conoscenza era lo zio del la vi t t ima,XXXXXXXXXXXXXXXX, che, mentre le persone offese si trovavano ferme,[OSCURATO:PERSONA] si era avvicinato sparando verso la macchina e che gli obiettivierano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha inoltre riferito che vi era stata una lite o colluttazione,ma anteriore rispetto all’azione di fuoco.La Corte d’appello non ha spiegato perché abbia dato maggior credito allaversione dell’imputato rispetto a quanto le vittime avevano raccontato ai familiari econoscenti nelle conversazioni intercettate e rispetto alle dichiarazioni del collaboratore.6.4.3. Il terzo profilo di criticità della ricostruzione accolta in appello riguarda lericadute del vizio sull’esclusione della premeditazione. Secondo la prospettazione del ricorrente, le conversazioni sopra richiamatedepongono non soltanto nel senso che anche le persone offese disponessero di almenoun’arma, ma altresì nel senso che [OSCURATO:PERSONA] avesse una propria pistola, già prontaall’uso, e che la diversa arma detenuta da [OSCURATO:PERSONA] non fu utilizzata per la repentinitàdell’azione subita.La Corte d’assise d’appello ha invece escluso la circostanza aggravante dellapremeditazione sulla base della ricostruzione che vede l’imputato disarmato, aggreditoda persone offese armate e solo occasionalmente entrato in possesso della pistola;ricostruzione che, secondo la fondata prospettazione del ricorrente, non risulta sorretta,nell’apparato argomentativo della sentenza, da adeguato fondamento.La lite tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvenuta ore primadell’evento, con minaccia di morte proferita dal primo, non poteva dunque esseretrattata come elemento neutro, dovendo essere valutata, secondo la prospettazione delricorrente, quale possibile antecedente logico dell’azione di fuoco.In questa prospettiva assumono rilievo la conversazione prog. n. 530 del 30settembre 2019, nella quale gli stessi protagonisti qualificano l’azione come premeditata— [OSCURATO:PERSONA] afferma «siccome eravamo armati ha detto [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXX vogliono una botta nella schiena» e lo zio XXXXXXXXXX risponde «si eraprogrammato» — nonché l’ulteriore passaggio della medesima conversazione, nelquale [OSCURATO:PERSONA] riferiva al nipote [OSCURATO:PERSONA] cheXXXXXXXXXXXXX, dopo l’alterco con [OSCURATO:PERSONA], aveva recuperato un’arma da fuoco el’aveva portata nel circolo San [OSCURATO:PERSONA] in attesa del momento più opportuno per farefuoco. Rileva, altresì, i l prog. n. 310 del 29 settembre 2019, nel qualeXXXXXXXXXXXXXXX riferiva di aver litigato anch’egli con [OSCURATO:PERSONA] tre sereprima dei fatti.L’omesso confronto con tali dati probatori, nei termini denunciati dal Procuratoregenerale, vizia dunque la motivazione sia in ordine all’assoluzione dal reato didetenzione e porto di arma da fuoco di cui al capo 3), sia in ordine all’esclusionedell’aggravante della premeditazione.La motivazione della sentenza impugnata non soddisfa, dunque, il più rigorosoonere argomentativo che grava sul giudice di appello quando riformi, su profiliessenziali, la decisione di primo grado. A fronte di una sentenza che aveva fondatol’affermazione di responsabilità anche sulla previa disponibilità dell’arma in capoall’imputato e sulla premeditazione dell’azione, la Corte territoriale non poteva limitarsi arecepire la diversa ricostruzione resa dall’imputato in appello, ma era tenuta a confutarein modo puntuale gli argomenti centrali della decisione riformata e a spiegare perché glielementi valorizzati dal primo giudice dovessero essere ritenuti recessivi.Tale confronto è mancato, ovvero è stato condotto in termini incompleti e noncoerenti, con conseguente vizio della motivazione sia in ordine all’assoluzione dal reatodi detenzione e porto di arma da fuoco di cui al capo 3), sia in ordine all’esclusione dellacircostanza aggravante della premeditazione.6.5. Con il quinto motivo il Procuratore generale censura l’erronea applicazionedell’art. 82 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dell’omicidio diXXXXXXXXXXXXXXXXXX come evento aberrante, nonché l’assoluzione dal tentatoomicidio di [OSCURATO:PERSONA].6.5.1. La censura è fondata anzitutto con riferimento alla qualificazionedell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] in termini di aberratio ictus.La sentenza impugnata ha ricondotto l’evento mortale allo schema dell’art. 82 cod.pen. sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] avesse diretto l’azione omicidiaria versoXXXXXXXXXXXXX e che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato attinto solo per effettodi un errore nell’uso dei mezzi di esecuzione. Tale ricostruzione, tuttavia, presupponevaun accertamento particolarmente rigoroso della divergenza tra l’evento voluto e quellorealizzato, poiché l’aberratio ictus richiede che l’offesa effettivamente prodotta cada supersona diversa da quella contro la quale era diretta l’azione criminosa, per effetto di unerrore esecutivo o di altra causa incidente sul decorso causale dell’azione.È proprio tale presupposto che, secondo la fondata prospettazione del Procuratoregenerale, non risulta adeguatamente dimostrato.La Corte territoriale, infatti, ha escluso in modo apodittico che [OSCURATO:PERSONA] si fosserappresentato, e avesse voluto, anche nella forma del dolo diretto alternativo, la mortedei soggetti che si trovavano sull’autovettura [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi conle emergenze captative che descrivevano un’azione di fuoco non selettiva, ma rivoltaindistintamente verso gli occupanti del veicolo e verso coloro che, subito dopo, se neerano allontanati.In questa prospettiva assume rilievo centrale la conversazione prog. n. 9 del 28s e t t e m b r e 2 0 1 9 , n e l l a q u a l e X X X X X X X X X X X X X , d i a l o g a n d o c o nXXXXXXXXXXXXXXX, affermava che l’imputato aveva «sparato a tutti». L’espressione,proprio perché riferita dai soggetti direttamente coinvolti e collocata nell’immediatezzadella sparatoria, non poteva essere svalutata senza una specifica spiegazione,trattandosi di dato idoneo a incrinare la premessa della direzione esclusiva dell’azioneverso [OSCURATO:PERSONA].Non si tratta, anche qui, di sostituire alla lettura del giudice di merito una diversainterpretazione del colloquio, ma di verificare se la Corte territoriale abbia dato contodelle ragioni per le quali tale dato, indicativo di un’azione offensiva estesa a unapluralità di persone, dovesse essere ritenuto recessivo rispetto alla ricostruzionedell’evento come mero sviamento dell’offesa.La motivazione risulta tanto più carente ove si consideri che, come evidenziato dalProcuratore generale, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel corso del proprio esame, avevaammesso di avere visto [OSCURATO:PERSONA] scendere dal posto passeggeroanteriore e di essere consapevole della presenza, all’interno dell’autovettura, di almenoun altro soggetto alla guida: «Presumo che erano in due, perché c’era lui dal latopasseggero, c’era il guidatore, perché sennò la macchina non poteva camminare». Taledichiarazione assume rilievo decisivo non perché imponga, di per sé, una determinataricostruzione del fatto, ma perché rende non eccentrica, né imprevedibile, la presenzadi [OSCURATO:PERSONA] alla guida dell’autovettura e, quindi, imponeva alla [OSCURATO:PERSONA] di spiegare per quale ragione l’evento mortale dovesse essere ricondotto aun errore esecutivo, anziché essere valutato nell’ambito della rappresentazione evolontà dell’agente rispetto alla pluralità dei soggetti esposti all’azione di fuoco.Il tema decisivo, pertanto, non era soltanto quello della direzione principaledell’azione verso [OSCURATO:PERSONA], ma anche quello della rappresentazione e della volontàdell’offesa letale nei confronti della pluralità dei soggetti presenti nell’area investita daicolpi, quantomeno nella forma del dolo diretto alternativo. Se l’azione era diretta contropiù persone, o comunque contro un gruppo di soggetti percepiti come presentinell’autovettura e nelle immediate vicinanze, viene meno il presupposto logicodell’aberratio ictus, poiché l’evento verificatosi non rappresenta più una deviazionerispetto alla direzione dell’offesa, ma uno degli esiti alternativi della condottavolontariamente posta in essere.La Corte d’appello, invece, ha qualificato la morte di XXXXXXXXX XXXXXXXXXcome evento aberrante senza confrontarsi con tale alternativa ricostruttiva e senzaspiegare perché le emergenze sopra richiamate non consentissero di configurare il doloomicidiario anche nei confronti degli altri occupanti dell’autovettura.Ne deriva un vizio motivazionale che investe i l presupposto stessodell ’applicazione dell ’art. 82 cod. pen..6.5.2. Le medesime carenze motivazionali si riflettono sull’assoluzione dal tentatoomicidio di [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha escluso la volontà offensiva nei suoi confronti senzamisurarsi con la conversazione prog. n. 240 del 29 settembre 2019, ore 13:07, da cuiemerge che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse all’interno dell’autovettura nel momento in cuiXXXXXXXXX veniva colpito.Tale dato, se valutato unitamente alla prospettata direzione dell’azione verso glioccupanti della [OSCURATO:PERSONA], imponeva di verificare se anche [OSCURATO:PERSONA] fosserientrato nella sfera rappresentativa e volitiva dell’agente, quantomeno nella forma deldolo diretto alternativo.Non era sufficiente, pertanto, affermare in modo apodittico la mancanza diintenzionalità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], né valorizzare la versione resa dall’imputatosenza indicare elementi esterni idonei a confermarne l’assunto circa la mancatapercezione della sua presenza.Anche su questo punto, il vizio non consiste nella mancata adesione allaricostruzione prospettata dal ricorrente, ma nell’assenza di un effettivo confronto con undato probatorio specificamente indicato e potenzialmente decisivo, perché incidentesulla rappresentazione della pluralità dei soggetti esposti all’azione di fuoco.6.6. Con il sesto motivo il Procuratore generale denuncia violazione di legge e viziodi mot ivazione in ord ine a l la r iqual i f icaz ione del tentato omic id io d iXXXXXXXXXXXXXXX (capo 2) in les ioni personal i .Anche tale motivo è fondato.La riqualificazione del fatto descritto a capo 2) nel reato di lesioni personali sifonda sull’assunto che [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui esplose il colpoall’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], avesse mirato agli arti inferiori con il solo intentodi ferirlo; assunto desunto dalla Corte territoriale essenzialmente dalla sede dellalesione e dalla mancata reiterazione degli spari nei confronti della persona offesa.Tale conclusione, tuttavia, non risulta sorretta da un adeguato confronto con glielementi valorizzati dal primo [OSCURATO:PERSONA], e specificamente indicati dal Procuratoregenerale in seno al suo ricorso, i quali rendevano necessaria una motivazione piùpuntuale sulla effettiva configurabilità di un tiro selettivo, controllato e consapevolmentelimitato a una finalità meramente lesiva.In particolare, la Corte d’appello non ha spiegato per quale ragione dovesseritenersi credibile che l’imputato, pur avendo dichiarato di non essere un abile sparatoree pur non essendo riuscito a colpire [OSCURATO:PERSONA], fosse invece in grado diindirizzare con precisione il colpo verso gli arti inferiori di [OSCURATO:PERSONA], peraltro da unadistanza significativa, indicata in circa venticinque metri nella conversazione prog. n.530 del 30 settembre 2019. La medesima conversazione assume rilievo anche sotto undiverso profilo, poiché da essa emerge che gli stessi soggetti presenti ai fatti avevanoinizialmente ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpito in modo mortale. Tale dato, valutato unitamentealla repentinità dell’azione, alla distanza dello sparo e al più ampio contesto dellasparatoria, imponeva alla Corte territoriale di esplicitare le ragioni per le quali dovessenondimeno escludersi la volontà omicidiaria.La motivazione risulta, pertanto, carente perché la Corte territoriale ha esclusol’animus necandi valorizzando selettivamente la sede della lesione e la mancatareiterazione immediata degli spari contro [OSCURATO:PERSONA], senza misurarsi con gli elementi disegno contrario specificamente indicati nel ricorso. In presenza di una condotta di sparo inserita in una più ampia azione armata,connotata da repentinità, pluralità dei soggetti esposti al pericolo e uso di arma dafuoco, l’affermazione di una volontà limitata alla mera lesione richiedeva un apparatoargomentativo più puntuale, idoneo a chiarire perché tali dati non fossero sintomatici didolo omicidiario.6.7. Con il terzo motivo il Procuratore generale lamenta violazione di legge e viziodi motivazione in ordine all’esclusione dell’aggravante del metodo mafioso. Anche tale censura è fondata.L’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo delmetodo mafioso, risulta sorretta da motivazione non adeguata, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha arrestato la propria valutazione alla dinamica immediata dell’azione difuoco e alla ricostruzione della sua genesi in termini di reazione estemporanea, senzaverificare se le concrete modalità della condotta, il luogo e il tempo della suaesecuzione, la qualità dei soggetti coinvolti e le ricadute prodotte nell’ambientecriminale di riferimento fossero idonei a rivelare l’impiego, anche solo evocativo, dellaforza intimidatrice propria del metodo mafioso.Come osservato dal ricorrente, l’azione armata — connotata dall’uso di armaletale, dalla pubblicità del luogo, dalla coincidenza con la festa patronale, dallacollocazione in pieno centro e dalla proiezione offensiva verso più soggetti — nonpoteva essere valutata isolandola dal contesto di ‘ndrangheta nel quale maturò,riconducibile alla cosca di Piscopio e alla famiglia XXXXXXXXX.In tale prospettiva assumono rilievo le dichiarazioni del collaboratore di giustiziaBartolomeo [OSCURATO:PERSONA], le ulteriori dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA],nonché le intercettazioni che attestano l’impatto dell’azione armata negli ambienti‘ndranghetistici e la necessità di un intervento di soggetti di elevata caratura criminale.Da tali fonti emergeva, inoltre, che l’azione armata si inseriva nella situazionedeterminatasi dopo l’indagine «Rimpiazzo», che aveva inciso sugli assetti del sodalizioe favorito, nelle giovani leve delle famiglie di ‘ndrangheta del territorio, aspirazioni diaffermazione e di acquisizione di nuovi spazi criminali.In tale quadro si inserisce anche la conversazione prog. n. 5 del 4 ottobre 2019,intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e XXXXXXXXXXXXXXXXmentre gli interlocutori si organizzavano per recarsi al funerale di XXXXXXXXX. Ilcontenuto del colloquio, nel quale veniva espressa disapprovazione per quantoaccaduto la notte del 28 settembre 2019 e si osservava che la situazione avrebbepotuto essere evitata ove vi fosse stato un intervento preventivo, pone la questione divalutare se essa rilevasse soltanto quale commento successivo al fatto e non piuttostocome indice della percezione, all’interno dell’ambiente di riferimento, della necessità diun governo criminale del conflitto e delle ricadute che l’azione armata aveva prodottosugli equilibri del territorio.La sentenza impugnata non ha spiegato perché tali dati, letti unitariamente alledichiarazioni collaborative e alle ulteriori conversazioni richiamate, non fossero idonei ailluminare il significato intimidatorio dell’azione, la sua proiezione esterna e la ricadutaprodotta nel contesto territoriale di riferimento; né ha chiarito per quale ragionel’eclatanza pubblica della condotta, il suo inserimento in un quadro di assestamentodegli equilibri criminali e la reazione degli ambienti interessati dovessero essere ritenutirecessivi ai fini della verifica dell’aggravante.6.8. Restano assorbiti il quarto, il settimo e l’ottavo motivo, rispettivamenteconcernenti il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la qualificazionedelle lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen. ela mancata motivazione sui singoli aumenti di pena per i reati satellite, in ragionedell’annullamento imposto dai motivi sopra esaminati.Ricorso dell’imputato7. Il ricorso dell’imputato è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate, conriferimento ai primi tre motivi, dovendosi ritenere assorbito il quarto.I vizi motivazionali già rilevati, trattando dei motivi di ricorso avanzati dalla partepubblica, in ordine alla ricostruzione del fatto si riverberano, infatti, sull’intero impiantoargomentativo della sentenza impugnata e incidono anche sulla completezza dellarisposta fornita alle specifiche questioni dedotte dalla difesa dell’imputato.Ciò non comporta, evidentemente, l’accoglimento delle prospettazioni difensive nelmerito, né impone di assumere in questa sede una diversa qualificazione giuridica delfatto, ma rende necessario un nuovo esame, poiché la Corte territoriale, una voltaoperata una ricostruzione della vicenda radicalmente incidente sulla dinamicadell’azione e sull’elemento soggettivo, avrebbe dovuto confrontarsi in modo puntualecon tutte le ricadute giuridiche da essa derivanti.7.1. Il primo motivo del ricorso dell’imputato intercetta, da diversa prospettiva,alcuni dei profili critici già rilevati con riferimento alla ricostruzione della sequenza difuoco e alle conseguenti qualificazioni giuridiche.La censura, infatti, non si esaurisce nella contestazione della qualificazione delcapo 1) quale omicidio volontario aberrante, ma investe il presupposto comune sulquale la Corte territoriale ha fondato anche la responsabilità per il tentato omicidio diXXXXXXXXXXXXX, vale a dire l’affermazione della volontà omicidiaria diretta versoquest’ultimo, rimasto illeso solo perché l’offesa si sarebbe realizzata, per erroreesecutivo, in danno di [OSCURATO:PERSONA].Sotto tale profilo, il ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata avrebbe lettoin modo non completo il narrato dell’imputato e i dati oggettivi concernenti ladislocazione dei bossoli. La difesa, in particolare, aveva evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] nonaveva collocato l’intera sequenza in un unico punto, ma aveva riferito di una faseiniziale nei pressi dei tavolini del circolo e di un successivo spostamento deiprotagonisti; aveva inoltre richiamato il mancato rinvenimento di bossoli nei pressi dellaasseritamente indirizzati verso [OSCURATO:PERSONA].Si tratta di rilievi che avrebbero richiesto una risposta puntuale da parte delgiudice di merito, poiché attengono alla coerenza interna della ricostruzione posta afondamento tanto dell’aberratio ictus, quanto del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA].Il medesimo limite motivazionale si coglie con riguardo al capo 2-bis). La sentenza ha ritenuto integrato il tentato omicidio di XXXXXXXXXXXXXvalorizzando la direzione dei colpi e la loro asserita esplosione ad altezza d’uomo; ladifesa, tuttavia, aveva richiamato elementi di segno diverso, tra cui il narratodell’ imputato circa la finalità di allontanamento, la mancata prosecuzionedell’inseguimento quando [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dileguato, il carattere concitato dellasequenza e la necessità di un vaglio particolarmente attento della conversazioneospedaliera tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla quale la Corte aveva tratto parte rilevantedella ricostruzione.Anche in questo caso non è in discussione la possibilità, per il giudice di merito, didisattendere la prospettazione difensiva; ciò che difetta è piuttosto l’esplicitazione delleragioni per le quali, alla luce dell’intero sviluppo dell’azione, la condotta dovesse essereletta come univocamente diretta a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA].Tale verifica era necessaria, in particolare, in presenza della mancata verificazionedi lesioni in danno della vittima designata e della necessità di raccordare distanza,posizione dei soggetti, direzione dei colpi, eventuale mancato inseguimento e significatocomplessivo delle conversazioni intercettate valorizzate dalla sentenza.La questione non rimane circoscritta al capo 2-bis, poiché la prova dell’animusnecandi verso [OSCURATO:PERSONA] costituisce anche il presupposto logico della qualificazionedell’omicidio di XXXXXXXXX come omicidio volontario aberrante.Solo ove sia adeguatamente dimostrato che l’offesa originariamente voluta fosse dinatura omicidiaria può, infatti, trovare coerente applicazione lo schema dell’art. 82 cod.pen.; diversamente, occorre verificare quale fosse l’effettivo contenuto della volontàdell’agente e quali conseguenze giuridiche discendano dall’evento più grave verificatosiin danno di persona diversa.In questa prospettiva si colloca la doglianza relativa alla mancata risposta sullarichiesta di riqualificazione del capo 1) in omicidio preterintenzionale. La difesa aveva sostenuto che, ove i colpi indirizzati verso [OSCURATO:PERSONA] fossero statisorretti dal solo dolo di lesioni, l ’evento mortale verif icatosi in danno diXXXXXXXXX XXXXXXXXX non avrebbe potuto essere ricondotto, senza ulterioremotivazione, all’omicidio volontario aberrante, ma avrebbe imposto di scrutinare ladiversa ipotesi dell’omicidio preterintenzionale, prospettata come compatibile con ladeviazione dell’offesa.La sentenza impugnata non si confronta in modo espresso con tale passaggio.Essa conferma la qualificazione dell’omicidio come volontario aberrante, ma nonchiarisce, con autonoma argomentazione, perché l’offesa diretta verso XXXXXXdovesse ritenersi mortale e non soltanto lesiva.Il richiamo all’art. 82 cod. pen., infatti, non esonera dall’accertamento del titolosoggettivo relativo all’offesa programmata, essendo proprio tale accertamento aorientare la successiva qualificazione dell’evento verificatosi nei confronti della diversapersona attinta.Il confronto era tanto più necessario in ragione della diversa valutazione compiutadalla stessa Corte territoriale con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], rispetto al qualeè stato escluso il dolo omicidiario e la condotta è stata riqualificata in lesioni personali.Senza sovrapporre le due posizioni, spettava nondimeno al giudice di appellospiegare quali elementi imponessero, per [OSCURATO:PERSONA], una lettura diversa della condotta disparo e fondassero l’affermazione dell’animus necandi.7.2. È fondato anche il secondo motivo, relativo alla legittima difesa, reale oputativa, e all’eccesso colposo.La Corte territoriale ha escluso la scriminante con motivazione sostanzialmenteincentrata sul rilievo che, dopo essersi impossessato dell’arma, l’imputato avrebbe fattouso della stessa nei confronti di soggetti ormai disarmati.Tale affermazione, tuttavia, non esaurisce il dovere motivazionale, poiché la difesaaveva posto questioni ulteriori e specifiche, concernenti la percezione del pericolo daparte dell’imputato, il contesto della precedente aggressione, la presenza di armi, iltentativo di disarmo e, comunque, l’eventuale configurabilità dell’eccesso colposo.La sentenza non distingue adeguatamente i diversi piani della legittima difesareale, della legittima difesa putativa e dell’eccesso colposo, né spiega perché leallegazioni difensive dovessero essere ritenute recessive alla luce della concretaricostruzione della vicenda. Anche tale profilo risulta condizionato dai vizi della motivazione in punto diricostruzione del fatto, poiché la verif ica dell ’attualità del pericolo, dellarappresentazione soggettiva dell’agente e dell’eventuale eccedenza colposapresuppone un accertamento chiaro e coerente della sequenza dell’azione.La motivazione resa sul punto è, pertanto, insufficiente.7.3. Parimenti fondato è il terzo motivo, concernente il diniego dell’attenuante dellaprovocazione.Anche in questo caso la Corte di appello ha offerto una risposta insufficiente,avendo valorizzato essenzialmente l’inadeguatezza della reazione dell’imputato rispettoalla condotta delle persone offese, senza confrontarsi compiutamente con la diversastruttura dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen.La provocazione richiede l’accertamento del fatto ingiusto altrui, dello stato d’ira edel nesso di causalità psicologica tra l’offesa e la reazione; la sproporzione dellarisposta può assumere rilievo solo ove sia tale da escludere in concreto quel nesso. Lasentenza impugnata non chiarisce, invece, se abbia escluso il fatto ingiusto, lo statod’ira o il collegamento psicologico tra la condotta delle persone offese e la reazionedell’imputato, ma si limita a richiamare l’eccessività della risposta armata. Risulta, inoltre, priva di adeguato scrutinio la specifica deduzione difensiva relativaalla provocazione per accumulo, che imponeva una valutazione del contestoantecedente e non della sola fase conclusiva dell’azione.Ne consegue che, una volta riscontrati i vizi della motivazione sulla ricostruzionedel fatto e sulle relative ricadute giuridiche, l’annullamento deve investire anche i profilidedotti con i primi tre motivi del ricorso dell’imputato. 7.4. Il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, resta assorbitodall’accoglimento dei primi tre motivi.8. Al la luce di tutte le precedenti considerazioni deve pronunciarsil’annullamento della sentenza impugnata, perché inficiata dai vizi logici e giuridici sopraindicati, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di assised’appello di Catanzaro che, libera nell’esito, dovrà colmare le indicate lacunemotivazionali. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento,devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 deld.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corted’assise d’appello di Catanzaro.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 22120/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris