CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25875/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 30491-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 3394/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 30491 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA], lamentando viola ione degli artt. 15 del d.lgs. 546/92 e 92 c.p.c., ricorre per la cassazione del cé- po della sentenza in epigrafe, dispositivo della compensazione delle spese. In causa su ricorso collettivo presentzto, tra altri, da [OSCURATO:PERSONA] contro il silenzio opposto dal Comune di CE samicciola e dalla [OSCURATO:PERSONA] srl all'istanza di rirnbcrso dell'Iva versata dai ricorrenti sulle somme pretese dal società concess onaria della riscossione dei tributi del Comune a titolo di tariffa di igiene ar Thientale (TIA1), la CTR della Campania, chiamata quale giudice del rinvio ad .2samínwe il merito del ricorso dopo che questa Corte con ordinanza n.1015(•/2019 aveva cassato la decisione della stessa CTR d'inammissibilità del riccrso in guanto proposto da più soggetti cumulativamente, ha ritenuto il ricorE D fondato ed ha ravvisato "giusti motivi" per la compensazione delle spese in ie) che, da un lato, la questione giuridica affrontata era "nuova e complessa", dall'alto lato, il Comune e la srl non si erano costituiti in giudizio; 2.il Comune di Casamicciola è ri nsto intimato. La [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato controricorso; considerato che: 1.per regola generale stabilita da lart.91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza. L'art.92, comma 2, c p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dé-11,71.69 del 2009), ne consente la compensazione, ove sussista soccoml er..za reciproca e, oltre, in caso di "gravi ed eccezionali ragioni che devonc essere indicate esplicitamente nella motivazione". Il principio genera e li socco -ribenza e l'art. 92 c.p.c. sono richiamati dall'art.15 del d.lgs. 546/9; ; 2. questa Corte ha affermato che „-.;ravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione pei niustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c., nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dalla . n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti confic u.i3ndos il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità. ( •a molte„ Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6059 del 09/03/2017; Cass. n. 11222 dnl 2013; Cass. n. 9977 del 2019); 3. nel caso di specie, la CTR ha c )r pensato le spese per "giusti motivi" ravvisati in ciò che, da un lato, la que yle giuridica affrontata -debenza o non dell'Iva sulla "TIA 1"- era "nuova e c7n oless3", dall'altro lato, il Comune e la [OSCURATO:SOCIETA] non si erano costituiti in g K 'zio; 4. l'erroneità della prima delle du7-: r »sate ragioni di compensazione -della affermazione, cioè, secondo cui la I :T ;tiene giuridica della debenza dell'Iva sulla TIA (introdotta dal d.lgs. 5 feti!) a') 199 7 n. 22 art. 49, successivamente sostituito dal d.lgs. 152 del 2006 ar 238) era, all'epoca della proposizione dell'originario, "nuova e compi( sa"- e resa evidente da quanto, contraddittoriamente, scrive la stessa C "h Corte Costituzionale n. 238 del 24.4.2009 e la Corte di cassazione n 5 A7 del 5.3. 2009 hanno inquadrato la TIA come entrata tributaria ... Ne con eque che l'applicazione dell'Iva s4questa nuova entrata tributaria deve COPS. "arSi ,Hegittima non trovando alcuna giustificazione normativa ...". La err.: :a detaffermazione in esame emerge ancor più evidente ove si consider e questa Corte già nel 2007, con la pronuncia n. 17526, aveva affermai.; a .laturE- tributaria della TIA1; 5. l'erroneità della seconda delle avvisite ragioni di compensazione -il fatto cioè che il Comune e la socie:- H. CE non si fossero costituiti- risulta altrettanto evidente. Come questa la gi) avuto modo di osservare, ai fini della distribuzione dell'onere delle sr del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenr n l'aver dato causa al giudizio con la conseguenza che la soccombenza n. ,n à esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la pale a rirr asta contumace (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/12/1988). diviciJazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, cy. m-1s .guenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che t i anti.ipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuor processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti i - rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi» (Cass. 3, Sentenza n. 7182 del 30/05/2000). Dunque, «Non può avere rilievo alu.r ai fin dell'applicazione della disciplina fissata nell'art.92 cpc la circostan.;:a E, a pa te che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in i e 2ornunque di dispiegare attività difensiva, condotta alla quale va itt i :a va erza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclus c del ,:issenso e addirittura di adesione all'avversa richiesta (in termini ,:!n( -' 2 ,:ass. Sez. 3, Sentenza n. 4485 del 28/03/2001), e che anzi può se -1 cc,-,siderarsi espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di prnia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all'adozion i ogr i cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale « 5., ?Z. 6- 5, Ordinanza n. 373 del 13/01/2015, in motivazione, che esc 2 che a contumacia possa, di per sé sola, aver alcun rilievo anche a; Jni e la coi ensazione ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.); 6. per quanto precede, il ricorso è foi-- :D 2 .;.iccolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, limitatameit ,2 a L. F)o re. at vo alle spese, e la causa deve essere rimessa alla CTR della Car.- ia, i -i diversa composizione, per la liquidazione delle spese in favore del • onen:e! [OSCURATO:PERSONA], per la quale sono necessari accertamenti sulle atti 3 p-a:::s.suali espletate nei due gradi di giudizio; 7. il giudice del rinvio dovrà pcc, P/E ar :he per le spese del giudizio di legittimità; Ce° plin 1,, i Ue_p1A-C3 la CorteVEgg-a la sentenza impLgIal: atv. mente al capo relativo alle spese del giudizio di appello e rinvia, nc e pe .- Epese del presente giudizio di legittimità, alla commissione recior tr:bt ria della Campania in diversa