CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H445
Titolo CCNL: CCNL studi professionali
Titolo accordo: CCNL studi professionali
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: studi professionali
Parti datoriali: CONFLAVORO PMI
Parti sindacali: FESICA; CONFSAL
Decorrenza: 2025-05-01
Scadenza: 2028-04-30
Stipula: 2025-05-09
Stato: Acquisito
Identificativo: 20682
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=216340
--- Testo contratto ---
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Studi Professionali
Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Studi Professionali
In vigore dal 01/05/2025 al 30/04/2028
L’anno 2025 il giorno 9 del mese di Maggio in Roma, presso la sede della CONFLAVORO PMI, in Via
del Consolato n. 6,
tra
CONFLAVORO PMI, Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese rappresentata dal
Presidente Nazionale Roberto Capobianco, Giuseppe Pullara, Alessandro Mattesini, Bertino
Trolese, Anna Maria Domenici, Andrea Bigi
FESICA, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato rappresentata dal Segretario
Generale Bruno Mariani, Vice Segretario Generale Alfredo Mancini, dai componenti della Segreteria
Generale Andrea De Stasio, Letizia Giello, Pasquale lnverno, Flaminia Mariani, Vincenzo Minissale,
Giuseppe Mancini e Francesco di Matteo
e
CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori rappresentata dal
Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta
si è addivenuti al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Studi Professionali scaduto in data 31
marzo 2025
Roma, 9 Maggio 2025
Roberto Capobianco, Alessandro Mattesini,
Giuseppe Pullara, Andrea Bigi, Bertino Trolese,
Anna Maria Domenici
Bruno Mariani, Angelo Raffaele Margiotta,
Alfredo Mancini, Andrea De Stasio, Letizia
Giello, Flaminia Mariani, Pasquale lnverno,
Vincenzo Minissale, Giuseppe Mancini,
Francesco di Matteo
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
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SOMMARIO
Premessa ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 8
VALIDITÀ DEL CONTRATTO ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 9
INSCINDIBILITÀ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 9
PROCEDURE DI RINNOVO CONTRATTUALE ................................ ................................ ................................ ........ 9
DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO ................................ ................................ ................................ ................................ 9
CAMPO DI APPLICAZIONE ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 10
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO ................................ ................................ ................................ ................ 11
Art. 1 - Assunzione – requisiti per l’accesso .......................................................................................................................................... 11
Art.2 - Periodo di prova ....................................................................................................................................................................................... 11
Art.3 - Mansioni lavorative e passaggi di livello ............................................................................................................................... 11
Art.4 – Sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della salute, formazione e rispetto dell’ambiente ............... 12
Art.5 - Attuazione normativa D.LGS 81/08 ........................................................................................................................................... 12
Art.6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST..................................................................................... 12
RLS ..................................................................................................................................................................................................................................... 13
RLST .................................................................................................................................................................................................................................. 13
Art.7 - Articolazione dell’orario di lavoro ...............................................................................................................................................14
Art. 7 bis – Lavoratori Discontinui ..............................................................................................................................................................14
8 - Sospensione del lavoro e Recuperi ..................................................................................................................................................14
Art.9 - Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro-elasticità ............................................................................................. 15
Art.10 - Banca delle ore ...................................................................................................................................................................................... 15
Art.11 - Modalità di fruizione ............................................................................................................................................................................ 15
Art.12 - Lavoro straordinario............................................................................................................................................................................ 16
Art.13 - Lavoro notturno ..................................................................................................................................................................................... 16
Art.14 - Riposi settimanali e riposi compensativi ........................................................................................................................... 16
Art.15 - Permessi retribuiti ............................................................................................................................................................................... 17
Art.16 - Permessi per decesso e gravi infermità di familiari .................................................................................................. 17
Art.17 - Congedi per gravi motivi familiari........................................................................................................................................... 17
Art.18 - Lavoro festivo ........................................................................................................................................................................................... 17
Art.19 - Ferie................................................................................................................................................................................................................. 18
Art.20 - Diritto allo studio ................................................................................................................................................................................. 18
Art.21 - Congedi per formazione ................................................................................................................................................................. 18
Art.22 - Disciplina della richiesta di congedo ................................................................................................................................... 19
Art.23 - Conservazione del posto di lavoro ......................................................................................................................................... 19
Art.24 - Normale retribuzione ...................................................................................................................................................................... 19
Art.25 – Retribuzione di fatto - Tipologie di retribuzione ........................................................................................................ 19
Art.25 bis – Contratto di reinserimento ............................................................................................................................................... 20
Art.26 - Paghe base nazionali ..................................................................................................................................................................... 20
Art.26 bis- Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari .............................................................. 20
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Art.26 ter - Indennità di vacanza contrattuale .............................................................................................................................. 20
Art.27– Assorbimenti .......................................................................................................................................................................................... 20
Art.28 – Tredicesima mensilità ..................................................................................................................................................................... 21
Art. 29 - Quattordicesima mensilità ......................................................................................................................................................... 21
Art.30 - Premio di risultato .............................................................................................................................................................................. 21
Art.31 Scatti di anzianità .................................................................................................................................................................................... 21
Art.32 - Indennità di cassa e maneggio di denaro ....................................................................................................................... 21
Art.33 – Assenze ...................................................................................................................................................................................................... 22
Art.34 - Malattia....................................................................................................................................................................................................... 22
Art.35 - Obblighi del lavoratore .................................................................................................................................................................. 22
Art.36 - Periodo di comporto ....................................................................................................................................................................... 22
Art.37 - Trattamento economico per malattia e retribuzione ........................................................................................... 23
Art.38 – Infortunio.................................................................................................................................................................................................. 23
Art.39 - Astensione obbligatoria per maternità............................................................................................................................. 23
Art.40 - Aspettativa non retribuita per malattia ........................................................................................................................... 23
Art.41 - Aspettativa ................................................................................................................................................................................................24
Art.42 - Congedi parentali ..............................................................................................................................................................................24
Art.43 - Congedi e permessi per handicap .......................................................................................................................................24
Art.44 - Congedo matrimoniale ................................................................................................................................................................24
Art.45 – Trasferte ....................................................................................................................................................................................................24
Art. 46 – Rimborso spese chilometrico ................................................................................................................................................ 25
Art.47 - Trasferimento ........................................................................................................................................................................................ 25
Art.48 – Distacco .................................................................................................................................................................................................... 25
Art.49 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento ................................................................................ 25
Art. 49 bis – Dimissioni per fatti concludenti................................................................................................................................... 27
Art.50 – Sistemi di video sorveglianza aziendale .......................................................................................................................... 28
Art.51 - Preavviso ..................................................................................................................................................................................................... 28
Art.51 bis - Preavviso attivo ............................................................................................................................................................................. 28
Art.52 - Trattamento di fine rapporto .................................................................................................................................................... 29
Contrattazione collettiva decentrata ................................ ................................ ................................ ......................... 30
Art.53 - Contrattazione collettiva decentrata ..................................................................................................................................30
Art.53 bis - Crisi aziendali .................................................................................................................................................................................30
APPRENDISTATO ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 32
Art.54 - Tipologie contratto di apprendistato ................................................................................................................................. 32
Art.55 - Durata rapporto contrattuale ................................................................................................................................................... 32
Art.56 - Apprendistato professionalizzante....................................................................................................................................... 32
Art.57-Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ......................................................................................... 33
Art.58 – Apprendistato di alta formazione e di ricerca e praticantato ........................................................................ 33
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Art.59 - Proporzione numerica ...................................................................................................................................................................34
Art.60 - Disciplina del rapporto ..................................................................................................................................................................34
Art.61 - Parere di conformità .........................................................................................................................................................................34
Art.62- Periodo di prova....................................................................................................................................................................................34
Art.63- Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato ..........................................................................................34
Art.64 - Obblighi del datore di lavoro ....................................................................................................................................................34
Art.65- Doveri dell'apprendista ...................................................................................................................................................................34
Art.66 - Trattamento normativo ................................................................................................................................................................ 35
Art.67 -Divieto di cottimo ................................................................................................................................................................................ 35
Art.68 – Malattia ...................................................................................................................................................................................................... 35
Art.69 - Infortunio .................................................................................................................................................................................................. 35
Art.70 - Durata contratto di apprendistato ...................................................................................................................................... 35
Art.71 - Obblighi di comunicazione ......................................................................................................................................................... 35
Art.72 – Durata del periodo di formazione ........................................................................................................................................ 35
Art.73 - Contenuti della formazione ....................................................................................................................................................... 35
Art.74 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato ............................................................................................ 36
Art.75 - Rinvio alla legge ................................................................................................................................................................................... 36
CONTRATTI FLESSIBILI ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 37
Art.76 - LAVORO PART TIME- Tipologia di lavoro a tempo parziale.............................................................................. 37
Art.77 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale .................................................................................................. 37
Art.78 - Assunzione .............................................................................................................................................................................................. 37
Art.79 - Obblighi di comunicazione ........................................................................................................................................................ 37
Art.80 - Clausole di flessibilità ed elastiche ....................................................................................................................................... 37
Art.81 - Prestazioni supplementari e straordinarie ..................................................................................................................... 38
Art.82 - Retribuzione ........................................................................................................................................................................................... 38
Art.83 – Istituti contrattuali indiretti nel part-time verticale ............................................................................................... 38
Art.84 - Consistenza dell’organico aziendale .................................................................................................................................. 38
Art.85 - Diritto di precedenza ...................................................................................................................................................................... 38
Art.86 - LAVORO INTERMITTENTE- Definizione ........................................................................................................................... 39
Art.87 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente ......................................................................................................... 39
Art.88 – Assunzione.............................................................................................................................................................................................. 39
Art.89 - Indennità di disponibilità ............................................................................................................................................................ 40
Art.90 - Retribuzione.......................................................................................................................................................................................... 40
Art.91 - Consistenza organico aziendale ............................................................................................................................................. 40
Art.92 - LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Requisiti di applicabilità .................................................................... 40
Art.93 - Apposizione del termine ...............................................................................................................................................................41
Art.94 - Periodo di Prova...................................................................................................................................................................................41
Art.95 - Durata e proroghe ..............................................................................................................................................................................41
Dichiarazione a verbale ...................................................................................................................................................................................41
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Art.96 - Proporzione numerica ....................................................................................................................................................................41
Art. 96 bis – Contratti a termine per studenti universitari o scuole superiori ........................................................42
Art.97 - Diritto di precedenza.......................................................................................................................................................................42
Art.98 - Retribuzione ...........................................................................................................................................................................................42
Art.99 - Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione ..............................................................................................42
Art.100 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - Sfera di applicabilità .....................................................................42
Art.101 - Proporzione numerica ..................................................................................................................................................................43
Art.102 – Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare ......................................................................................43
Art.103 - Retribuzione .........................................................................................................................................................................................43
Art.104 - Disposizioni comuni ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione .....43
Art.105 -Limiti al ricorso complessivo del contratto di lavoro a tempo determinato e di
somministrazione .................................................................................................................................................................................................43
Art.106 - LAVORO A DISTANZA: TELELAVORO - LAVORO AGILE (SMART WORKING) Definizione.... 44
Art.107 - Sfera di applicabilità ...................................................................................................................................................................... 44
Art.108 - Disciplina del rapporto ............................................................................................................................................................... 44
Art.109 - Diritti e doveri del lavoratore a distanza ....................................................................................................................... 44
Art. 109 bis – Diritto alla disconnessione .............................................................................................................................................45
Art.110 - Poteri e obblighi del datore di lavoro ................................................................................................................................45
Art.111 - Dotazioni strumentali e utenze ...............................................................................................................................................45
Art.112 - Orario di lavoro .................................................................................................................................................................................... 46
Art.113 - Contrattazione aziendale ........................................................................................................................................................... 46
ISTITUTI SINDACALI ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 47
Art.114 - Rappresentanze Sindacali ......................................................................................................................................................... 47
Art.115 - Procedure e diritti di informazione e consultazione ............................................................................................ 47
Art.116 - Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali RSA-RST ............................................................................ 48
Art.117 – Assemblea ............................................................................................................................................................................................. 48
Art.118 - Referendum ......................................................................................................................................................................................... 49
Art.119 - Trattenute sindacali ........................................................................................................................................................................ 49
RAPPORTI TRA LE PARTI SINDACALI ................................ ................................ ................................ ........................ 50
Art.120 - Ente Bilaterale autonomo del settore privato E.BI.A.S.P. ..................................................................................50
Art.121 - Enti Bilaterali Territoriali ................................................................................................................................................................ 51
Art.122 - Assistenza Sanitaria Integrativa ............................................................................................................................................. 51
Art.123 - Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato .................................................... 51
Art.124 - Composizione della Commissione ...................................................................................................................................... 51
Art.125 - Convocazione della Commissione Nazionale ............................................................................................................ 52
Art.126 - Istruttoria e decisione della Commissione Nazionale ......................................................................................... 52
Art.127 - Osservatorio Nazionale ................................................................................................................................................................ 52
Art.128 - Organismo Paritetico Nazionale O.P.NA.S.P. .............................................................................................................. 52
Art.129 – Fondi e bilateralità .......................................................................................................................................................................... 53
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Art.130 - Conciliazione controversie in sede sindacale ............................................................................................................54
Art.131 - Attivazione della procedura di conciliazione ...............................................................................................................54
Art.132 - Richiesta del tentativo di conciliazione ...........................................................................................................................54
Art.133 - Convocazioni delle parti ..............................................................................................................................................................54
Art.134 - Istruttoria ................................................................................................................................................................................................54
Art.135 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo .......................................................................................54
Art.136 - Risoluzione bonaria della controversia ............................................................................................................................ 55
Art.137 - Decisioni ................................................................................................................................................................................................... 55
Art.138 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione ........................................................................................................................ 55
Art.139 - Risoluzione della lite in via arbitrale ................................................................................................................................... 55
Art.140 - Controversie collettive ................................................................................................................................................................. 55
INQUADRAMENTO................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 56
Art.141 - Classificazione del personale ................................................................................................................................................... 56
TABELLE RERIBUTIVE ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 64
Accordo sul Tempo Determinato ................................ ................................ ................................ ................................ . 65
APPENDICE ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 66
STRESS DA LAVORO CORRELATO ................................ ................................ ................................ .............................. 66
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Premessa
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Studi Professionali disciplina in maniera unitaria,
per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro relativi a tutte le attività professionali, anche
associative, appartenenti a determinate “Aree” e alle strutture che svolgono altre attività e servizi
strumentali e/o funzionali alle stesse.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano la coniugazione
dei contrapposti interessi delle parti e un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà
conciliativa dei firmatari del presente CCNL.
Ne consegue un modello di relazioni sindacali e di contrattazione ispirato ai principi della
sussidiarietà territoriale, della bilateralità e della partecipazione.
Un modello che aiuta lo sviluppo, migliora le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei
luoghi di lavoro, aumenta la competitività delle imprese e la migliore tutela dei lavoratori, favorisce
l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa, è in grado di fornire
risposte adeguate alla questione salariale.
Il presente sistema di relazioni sindacali può infatti concorrere a creare le condizioni, attraverso la
valorizzazione della contrattazione territoriale e della bilateralità, per incrementare la produttività,
migliorare la competitività delle imprese, offrire risposte più funzionali alle condizioni produttive e
professionali delle differenti realtà presenti nel Paese, sostenere le parti sociali nella ricerca di
soluzioni che consentano di governare i fattori di crescita delle imprese e di migliorare le condizioni
economiche, sociali e professionali dei lavoratori.
Le parti riconoscono la centralità della bilateralità, quale elemento fondamentale per offrire risposte
concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese, nell'ambito di un
modello di relazioni di tipo partecipativo.
Inoltre, gli obiettivi di elevato valore sociale che persegue la bilateralità, l’assistenza integrativa
sanitaria e la previdenza complementare in materia di welfare ed ammortizzatori sociali, attraverso il
percorso virtuoso di integrazione fra risorse pubbliche e private, rendono contestualmente prioritaria
la necessità che venga garantita la piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e
del sistema della bilateralità nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei C.C.N.L.
Pari opportunità e contrasto alle violenze di genere
Le parti, anche in attuazione delle previsioni normative nazionali ed europee, riconoscono
l’importanza di intervenire al fine di favorire una cultura del lavoro equa e volta all’effettiva
realizzazione della parità di genere.
A tal proposito, riconoscono le varie forme di violenza ed abuso come forme di diretta violazione dei
diritti umani, concordando di valorizzare iniziative volte alla prevenzione e contrasto di ogni loro
forma.
L’obiettivo è quello di garantire l’integrità fisica e morale nonché la dignità della persona, anche al fine
di tutelare il benessere psico-fisico di lavoratori e lavoratrici nei luoghi di lavoro.
Le parti dunque concordano di definire iniziative a carattere formativo ed informativo, volte a
prevenire, contrastare e combattere comportamenti discriminatori e violenti, nell’ottica di incentivare
relazioni umane ed interpersonali sane ed ispirate ai principi di equità e rispetto reciproco.
Tutto ciò premesso, si è addivenuti alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Studi Professionali che, per tutta la sua durata, deve essere considerato un complesso normativo
unitario e inscindibile.
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VALIDITÀ DEL CONTRATTO
Fatte salve le specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, il presente contratto ha durata pari a
tre anni, decorrente dal 1 Maggio 2025 al 30 Aprile 2028 e disciplina, in maniera unitaria e per tutto il
territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente per i lavoratori operanti negli studi professionali.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla
data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Ciascuna delle Parti stipulanti potrà procedere alla disdetta del CCNL almeno sei mesi prima della
scadenza, a mezzo lettera raccomandata o PEC, in assenza il CCNL si intenderà tacitamente
rinnovato di anno in anno.
Resta inteso e convenuto che, fermi restando i diritti inviolabili dei cittadini, le Parti stipulanti
escludono il ricorso ad azioni dirette durante la fase di trattativa per il rinnovo del CCNL, regolarmente
disdetto, o la riforma di taluno degli istituti dello stesso.
INSCINDIBILITÀ
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro e non ne è ammessa,
pertanto, la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e
contributive, ovvero a Fondi per la formazione professionale da enti pubblici nazionali o regionali o
dalla UE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme dei C.C.N.L. e di
legge in materia di lavoro.
Ferma restando l’inscindibilità di cui sopra, le parti dichiarano che con il presente contratto non
hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate ai lavoratori in forza alla data di
applicazione che restano a lui assegnate “ad personam”.
PROCEDURE DI RINNOVO CONTRATTUALE
Le proposte di rinnovo contrattuale potranno essere presentate dalle parti contraenti, nel tempo utile
per consentire l’apertura delle trattative, sei mesi prima della scadenza del Contratto. La parte che ha
ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 30 giorni decorrenti dalla data di
ricevimento delle stesse. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del
Contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di
presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette.
DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO
La struttura dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto (copia cartacea o @book) o
indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici (link) con possibilità di
accesso per i lavoratori.
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Studi Professionali
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente CCNL si applica alle attività professionali, anche associative, appartenenti alle professioni
presenti nelle “Aree” di seguito indicate e alle strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali
e/o funzionali ad esse.
1. Area professionale Economico -Amministrativa: Consulenti del lavoro, Dottori commercialisti
ed esperti contabili, Revisori contabili, professioni simili
2. Area professionale Giuridica: Avvocati, Notai, professioni simili
3. Area professionale Tecnica: Ingegneri, Architetti, Geometr i, Periti Industriali, Geologi,
Agronomi e forestali, Periti agrari, professioni simili
4. Area professionale Odontoiatria: Medici Dentisti, Odontoiatri, Odontotecnici
5. Altre attività professionali intellettuali con o senza albo professionale.
STAGIONALITÀ
Si considerano attività stagionali:
- quelle indicate dal D.P.R. n. 1525/1963;
- quelle che osservano uno o più periodi di chiusura nel corso dell’anno, nel rispetto della
normativa vigente;
- quelle organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi
dell'anno nonché a esigenze tecnico-produttive;
- quelle collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa.
I contratti aziendali possono individuare ulteriori attività che, in ragione della loro natura ovvero in
ragione delle loro particolari modalità di esecuzione, hanno carattere stagionale. Il carattere
stagionale del contratto a termine esclude la necessità delle causali, dell’applicazione del limite
massimo di 24 mesi, dei limiti percentuali nonché degli intervalli minimi tra la scadenza di un
contratto e la stipula del contratto successivo.
I contratti a tempo determinato per attività stagionali possono essere prorogati oppure rinnovati con
riferimento alla generalità delle attività, dunque, in assenza delle causali.
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DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 1 - Assunzione – requisiti per l’accesso
1. L’assunzione del lavoratore sarà effettuata secondo le leggi in vigore.
2. Essa dovrà risultare da atto scritto contenente:
a. la data di assunzione;
b. la tipologia e durata del rapporto;
c. l’orario di lavoro, le condizioni di lavoro straordinario e di cambiamento turni;
d. la qualifica di inquadramento, il livello e le mansioni iniziali;
e. il trattamento economico di base, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
f. la/e sede/i di lavoro;
g. la durata del periodo di prova;
h. la durata delle ferie e delle varie tipologie di congedi retribuiti;
i. procedura, forma e termini del preavviso per recesso;
j. indicazione del CCNL applicato, anche aziendale, con specifica delle parti sottoscrittrici;
k. identità delle parti e indicazioni della sede o domicilio del datore di lavoro, compresa quella dei co -
datori se presenti;
l. identità delle imprese utilizzatrici, nel caso di lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazione
lavoro;
m. specifica della formazione erogata dal datore di lavoro (se prevista);
n. indicazione degli enti ed istituti che ricevono contributi previdenziali e assicurativi obbligatori e
qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro;
o. informativa sulla bilateralità o indicazione del link per scaricare i dati.
3. Contestualmente alla lettera di assunzione, la struttura dovrà consegnare al lavoratore copia del presente
contratto (copia cartacea o @book) o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi
informatici(link) con possibilità di accesso per i lavoratori.
4. All’atto dell’assunzione, il lavoratore dovrà presentare o, in alternativa, dichiarare a richiesta della struttura:
a. Certificato di residenza;
b. Titoli di Studio e altri titoli professionali;
c. Attestati di formazione a corsi in materia di sicurezza sul lavoro Dlgs 81/08;
d. Indicazioni di recapito telefonico e indirizzo mail;
e. Coordinate bancarie per il versamento dei compensi;
f. Permesso di soggiorno ove obbligatorio;
g. Curriculum Vitae;
h. Altra documentazione aggiuntiva che la struttura riterrà opportuno richiedere in relazione all’attività che
il lavoratore è chiamato a svolgere.
Art.2 - Periodo di prova
1. L’esistenza del patto di prova è integrato nella lettera di assunzione come previsto dall’ art.1 lettera g) e
comunque contestuale all’ assunzione e accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso.
2. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
a. Quadri e primo livello: 180 giorni di calendario
b. 2°, 3° e 3°S: 120 giorni di calendario
c. 4°S e 4°: 90 giorni di calendario
d. 5° livello: 60 giorni di calendario
3. Il periodo di prova per l’apprendistato professionalizzante non potrà eccedere:
a. 60 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori con inquadramento finale ai livelli 4° e 4° super;
b. 90 giorni di lavoro effettivo per i restanti livelli e qualifiche.
4. I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro.
5. Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi le parti, senza
preavviso, con diritto al TFR, ai ratei delle mensilità aggiuntive e all’indennità sostitutiva delle ferie non godute.
6. Per i contratti a termine la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni
quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del
periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro
aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore
a dodici mesi.
Nei rapporti da 12 mesi in poi, il periodo di prova deve essere calcolato moltiplicando un giorno di effettiva
prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni stabilita per contratti a
termine di durata inferiore ai 12 mesi.
Nell’ipotesi in cui il contratto a termine sia preceduto da altri rapporti di lavoro tra le medesime parti, il patto di
prova può essere apposto al contratto a condizione che le precedenti esperienze non abbiano consentito la
sperimentazione nelle specifiche mansioni e modalità dedotte in contratto. Nel contratto individuale dovranno
pertanto essere specificate le ragioni che legittimano la ripetizione del patto di prova.
7. Qualora entro la scadenza del periodo di prova la struttura non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore
si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità.
8. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio il lavoratore sarà
ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Art.3 - Mansioni lavorative e passaggi di livello
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1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso
livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
2. In caso di modifica degli assetti organizzativi della struttura che incida sulla posizione del lavoratore, lo stesso
può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella
medesima categoria legale.
3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui
mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché
rientranti nella medesima categoria legale, sono le seguenti:
- Al fine di evitare il licenziamento sia dovuto per giusta causa che per giustificato motivo;
- Quando il lavoratore non risulti idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto a seguito di
visita medica.
5. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena
di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo
in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della
precedente prestazione lavorativa.
6. Nelle sedi di cui all’art.2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati
accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della
relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una
diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un
consulente del lavoro.
7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività
svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto
luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo sei mesi continuativi.
8. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto
comma, ogni patto contrario è nullo.
A - Mansioni promiscue
Il lavoratore inquadrato nei livelli dal 3S° al 4° potrà essere adibito a mansioni parzialmente diverse da quelle per le
quali è stato assunto, funzionalmente ricollegabili ma comunque appartenenti al medesimo livello.
B - Mutamento di mansioni
1. Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore a quello del
suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione mensile di importo non inferiore alla differenza
tra il trattamento economico da lui goduto e il minimo tabellare previsto per il livello superiore nel caso di
svolgimento della mansione superiore per almeno 16 giorni nel mese.
C - Passaggi di livello
1. La promozione ad un livello superiore, comporta per il lavoratore il diritto a percepire la retribuzione
contrattuale fissata per il nuovo livello.
2. Qualora lo stesso percepisca ulteriori elementi retributivi di importo superiore rispetto all’aumento del
minimo tabellare previsto per il nuovo livello, al lavoratore potranno essere assorbite le relative eccedenze
fino a concorrenza dei nuovi minimi tabellari in relazione al maggior livello attribuito.
3. Non sono assorbibili gli scatti di merito.
Art.4 – Sicurezza sul luogo di lavoro, tutela della salute, formazione e rispetto dell’ambiente
1. Le Parti dichiarano di condividere i valori della sicurezza sul luogo di lavoro, della tutela della salute, della
formazione e del rispetto dell’ambiente e concordano sulla necessità di intraprendere un percorso di sviluppo,
promozione e diffusione di tali principi. Le Parti riconoscono altresì l’opportunità di operare, ciascuna in
relazione al proprio ruolo, in maniera responsabile, consapevole e nel rispetto della disciplina legislativa e
contrattuale in materia.
2. In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato da parte del datore di lavoro, la Conflavoro PMI adotterà le
sanzioni previste dal proprio Statuto nei confronti del socio inadempiente.
3. In ottemperanza al disposto di cui all’art.9 della Legge n.300/1970 i lavoratori, mediante loro rappresentanze
aziendali, ovvero, in mancanza di queste, mediante i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie
del CCNL hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a
tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Art.5 - Attuazione normativa D.LGS 81/08
Le Parti stipulanti considerano che le norme di tutela previste dal d.lgs.n.81/2008 siano intese, con la debita
collaborazione di tutti gli interessati, a tutela della totalità degli operatori presenti in tutte le unità produttive ,
anche associative, appartenenti alle professioni rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL e alle
strutture che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, indipendentemente dalla natura
giuridica del rapporto che li lega alla struttura.
Art.6 - Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza-RLS/RLST
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Studi Professionali
RLS
1. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS potrà essere effettuata anche attraverso
piattaforme eLearning appartenenti al circuito O.P.NA.S.P. sia per la formazione iniziale che per i suoi
aggiornamenti, come previsto dall’A.S.R. del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del D.Lgs.n.81/2008.
2. La formazione per l’RLS è fissata in 32 ore di cui 12 ore di formazione sui rischi specifici presenti in struttura.
L’aggiornamento periodico annuale è fissato in 4 ore.
3. L’elezione dell’RLS avviene di norma in corrispondenza con la giornata nazionale per la salute e sicurezza sul
lavoro, a seguito di riunione aziendale nella quale i lavoratori esprimono il loro voto circa la nomina di un
proprio rappresentante. Al termine della riunione viene redatto apposito verbale.
4. L’RLS ha diritto, per l'esercizio della propria attività, a permessi retribuiti pari a 8 ore annue.
RLST
5. Le aziende che vogliano avvalersi del servizio RLST, faranno riferimento all'organismo paritetico nazionale
OPNASP, Accordo interconfederale 29 giugno 2016.
6. L’RLST, come previsto dal D.Lgs. 81/08, esercita le seguenti attribuzioni:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività delle imprese;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'impresa ovvero nell'unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al
pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori e del medico competente
d) è consultato dall’O.P.NA.S.P. in merito all'organizzazione della formazione;
e) riceve in visione, in occasione degli accessi ai luoghi di lavoro, le informazioni e la documentazione inerente
la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie
professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
h) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
i) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08;
j) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
k) avverte il responsabile della struttura dei rischi individuati nel corso della sua attività;
l) previo avvertimento di cui alla lettera k), può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle
non sono idonei a garantire la sicurezza durante il lavoro.
7. Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di
proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura
sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative.
8. Per quanto riguarda le visite presso le aziende viene previsto:
a) il RLST preannuncia e concorda con congruo preavviso con l'impresa, anche tramite le Associazioni
firmatarie, la visita che ha programmato di effettuare in cantiere, segnalando all’O.P.NA.S.P. l'elenco delle visite
programmate. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle specifiche esigenze organizzative
e/o produttive della struttura;
b) il RLST è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;
c) al RLST viene consegnata in visione copia della documentazione aziendale di cui al D.Lgs. 81/08 allo scopo di
acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
d) il RLST è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita, che potrà essere
utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge gli attribuisce in materia di sicurezza;
e) delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto verbale, inviato alla struttura
nonché all’O.P.NA.S.P., da archiviare presso la sede degli RLST. Nel verbale vengono riportate le indicazioni e le
raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST;
f) le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro può avvenire su richiesta aziendale, anche per
il tramite e con l'assistenza delle Associazioni firmatarie;
g) L'impresa, nel rispetto delle modalità di cui alla lettera a), si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la
presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi
incaricato.
9. Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e
sottoposta all’O.P.NA.S.P. come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2008.
10. La struttura che intende avvalersi di un RLST fa richiesta all’organismo paritetico OPNASP e si impegna a
versare un contributo annuale parametrato all’organico aziendale come da tabella a seguire:
Dimensione aziendale Contributo annuale
Fino a 5 lavoratori € 125,00
Da 6 a 10 lavoratori € 150,00
Oltre 10 lavoratori € 200,00
11. L’RLST frequenta un corso di formazione di 64 ore in materia di sicurezza e di salute concernente i rischi
specifici presenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di
designazione. L’aggiornamento periodico annuale è fissato in 8 ore.
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Studi Professionali
12. La formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLST potrà essere effettuata anche attraverso
piattaforme eLearning appartenenti al circuito O.P.NA.S.P sia per la formazione iniziale che per i suoi
aggiornamenti, come previsto dall’A.S.R. del 7 luglio 2016 ed in ottemperanza del D.Lgs.n.81/2008.
Art.7 - Articolazione dell’orario di lavoro
1. La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque o sei giornate
lavorative. Nel caso di orario settimanale suddiviso su 6 giorni la cessazione dell'attività lavorativa avverrà, di
norma, entro le ore 13 del sabato . Particolari criteri di ripartizione dell’orario settimanale potranno essere
concordati a livello di singola struttura.
2. Particolari criteri di ripartizione dell’orario settimanale potranno essere concordati a livello aziendale.
3. L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dalla struttura per l’inizio dell’attività
lavorativa.
4. Salvo quanto previsto al successivo punto 5, per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede
un’applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i
riposi intermedi goduti sia all’interno che all’esterno della struttura e le soste comprese tra l’inizio e la fine
dell’orario di lavoro giornaliero.
5. Il tempo passato a disposizione della struttura in attesa di impiego o per il trasferimento da un posto di lavoro
ad un altro, nell’ambito del normale orario di lavoro, è considerato come lavoro effettivo.
6. Nel caso in cui il lavoratore presentatosi in orario non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una
prestazione di durata inferiore a quella prevista, ha diritto alla retribuzione senza decurtazione per le ore non
lavorate.
7. Per accrescere la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l’utilizzo della
capacità produttiva e assecondare le variazioni di intensità dell’attività produttiva, le Parti, ai sensi degli artt. 3 e
4 del D.Lgs 66/2003, riconoscono idonea l’adozione di una articolazione multiperiodale dell’orario di lavoro
contrattuale in base alla quale l’orario viene realizzato in regime ordinario come media plurisettimanale in un
periodo non superiore a dodici mesi. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario
mensile contrattuale, sia nei periodi di superamento che di riduzione dell’orario contrattuale. A livello di
struttura, tramite appositi accordi sottoscritti tra le Parti stipulanti il presente contratto, verranno concordate le
modalità applicative dell’articolazione oraria di cui al comma precedente da ritenersi vincolante per tutti i
lavoratori interessati.
8. Le spese di trasporto, vitto e pernottamento verranno rimborsate dal datore di lavoro così come previsto dall’
art. 45.
9. Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l’orario di lavoro
inizia a decorrere dal loro arrivo sul posto indicatogli . In tali ipotesi, ove venga richiesto di rientrare in sede alla
fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro quanto
strettamente necessario al lavoratore in rapporto alla distanza e i mezzi di locomozione per raggiungere la
sede.
10. Sono fatti salvi gli accordi aziendali sindacali in tema di orario di lavoro.
11. Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa della struttura o di un reparto di essa con la
diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, qualora l‘attività lavorativa si svolga al di fuori del normale
orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun
compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL all’art.12.
12. Lo svolgimento delle lavorazioni di manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei
servizi propedeutici all’attività lavorativa volte a garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e
le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell’inventario annuale, che eccedano il normale orario di lavoro e
che non rientrino nella flessibilità oraria, sono da considerarsi lavoro straordinario.
13. Gli orari di lavoro praticati nella struttura dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i dipendenti.
14. Laddove non sussistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e produttivo e fatte salve le prassi in
atto, potranno essere definiti dalla struttura sistemi di flessibilità in entrata ed in uscita dell’orario di lavoro
giornaliero.
15. La durata massima dell’orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.
Da tali regimi di orario sono escluse le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive.
Art. 7 bis – Lavoratori Discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale a ddetto in misura prevalente all'attività di semplice attesa
o custodia quali:
- custodia anche di magazzino
- guardiani diurni e notturni
- portieri
- personale addetto all’estinzione degli incendi
- sorveglianti
- personale addetto agli impianti di riscaldamento e ventilazione, produzione e trasformazione energia
elettrica
è fissata nella misura di 45 ore settimanali.
8 - Sospensione del lavoro e Recuperi
1. In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della
retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino nel loro
complesso i 60 minuti.
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2. In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro complesso i 60 minuti, se la struttura
trattiene il lavoratore nella sede di lavoro questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore
di presenza.
3. È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o a seguito di
interruzione delle forniture. Le modalità di recupero sono definite dalla struttura.
4. La norma di cui al precedente capoverso non si applica nel caso di scioperi.
Art.9 - Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro-elasticità
1. Per far fronte alle variazioni dell’intensità di attività nelle strutture lavorative, l'orario normale settimanale di
lavoro potrà essere calcolato con riferimento alla durata media delle prestazioni lavorative rese nel corso di sei
mesi. Nel caso del superamento dell’orario normale, saranno dunque riconosciute al lavoratore le equivalenti
compensazioni.
2. Ai lavoratori che superino l’orario normale di lavoro, fermo restando le compensazioni equivalenti di cui al
comma precedente, è riconosciuto un incremento dei permessi retribuiti, nella misura seguente:
a. in caso di superamento dell’orario di lavoro fino a 44 (quarantaquattro) ore settimanali, un incremento pari
a 30 (trenta) minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale;
b. in caso di superamento dell’orario di lavoro oltre 44 (quarantaquattro) ore settimanali e fino a 48
(quarantotto) ore settimanali, un incremento del monte ore di permessi retribuiti pari a 60 (sessanta)
minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario settimanale contrattuale.
3. I lavoratori interessati alla flessibilità dell’orario percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale
contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario settimanale
contrattuale.
4. Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario
plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito in regime di flessibilità per ciascuna
settimana.
5. Ai fini dell’applicazione della flessibilità dell’orario di cui al presente articolo, per anno si intende il periodo di 12
(dodici) mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
6. In caso di mancata fruizione dell’incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti derivanti
dall‘applicazione del regime di flessibilità, le ore risultanti maturate saranno pagate con la maggiorazione
prevista per le ore di straordinario e saranno liquidate entro e non oltre il sesto mese successivo a quello
corrispondente il termine del programma annuale di flessibilità. Le ore risultanti maturate di cui sopra, non
potranno essere assorbite da altri trattamenti in materia di riduzione dell’orario, di permessi ed eventuali altre
riduzioni in atto nella struttura lavorativa.
Art.10 - Banca delle ore
1. Le Parti convengono di istituire la banca delle ore. Nell’ambito della contrattazione aziendale o individuale, il
lavoratore può optare, in alternativa alla remunerazione come straordinarie delle ore prestate, per
l’accantonamento delle ore medesime nella banca ore individuale dalla quale attingere per fruire dei riposi
supplementari.
2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle ore nei limiti
previsti dall’art.12, comma 3.
3. Su base volontaria i lavoratori possono cedere a titolo gratuito, ai propri colleghi che si trovino nella condizione
di assistere figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, una quota delle
ore accantonate di cui al punto 1.
Art.11 - Modalità di fruizione
1. Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla
fruizione.
2. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
3. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi
supplementari, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi
dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o
quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della
forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e
a rotazione tra tutto il personale interessato.
4. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore.
5. Per rispondere a particolari esigenze della struttura, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito
dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
6. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in
banca ore potrà, entro il 31 dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba
comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedente, entro un periodo
massimo di 52 settimane.
7. Qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, la struttura è tenuta a corrispondere al
lavoratore il monte ore non utilizzato con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario, al netto della
quota già corrisposta ai sensi dell’art. 12 comma 3.
8. Al 31 dicembre di ogni anno la struttura fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate
nella banca, con i relativi movimenti.
9. I riposi compensativi di cui all’art.14 non possono essere assorbiti da altri trattamenti presenti in struttura in
atto in materia di riduzione, permessi e ferie.
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10. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità.
11. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di
superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale.
Art.12 - Lavoro straordinario
1. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all' art. 7 e 7 bis del presente contratto
sono considerate lavoro straordinario. In caso di utilizzo dell'istituto della flessibilità/multiperiodicità dell’orario
di lavoro, il lavoro straordinario decorre soltanto al superamento della media oraria calcolata “a consuntivo” in
base all'articolazione di cui all'art. 7 comma 7 e art. 9
2. È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 2 00 ore
annue per ogni lavoratore.
Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è sempre ammesso, anche in deroga al limite di 2 00 ore, in
relazione a:
- casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di
altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare
luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alle attività della struttura;
- eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché
allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici
competenti e in tempo utile alla RSA.
Gli straordinari effettuati per queste cause non si computano ai fini del raggiungimento del limite legale (250
ore) o contrattuale dello straordinario.
3. Le parti concordano che una quota pari al 100% del monte ore previsto dal superiore punto 2, possa confluire,
previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSA aziendale, nella Banca delle ore.
4. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di
lavoro.
5. Le maggiorazioni sono comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge e non
sono computabili ai fini di tali istituti, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dai singoli articoli
del presente contratto. Inoltre, tali maggiorazioni non sono cumulabili fra di loro, per cui quella maggiore
assorbe la minore.
6. Le maggiorazioni per il lavoro straordinario svolto da lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione
verranno calcolate sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art.2 5 del presente contratto, tenuto
conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo trimestre solare o del periodo di lavoro prestato,
qualora questo sia inferiore a 90 giorni.
7. Per le prestazioni lavorative straordinarie sono previste le seguenti maggiorazioni sulla quota oraria della
retribuzione di fatto di cui all’art. 25 del presente contratto:
Maggiorazioni
Lavoro straordinario 15%
Lavoro straordinario festivo 30%
Lavoro straordinario notturno 40%
Lavoro straordinario festivo notturno 50%
Lavoro festivo, domenicale e
notturno 30%
Art.13 - Lavoro notturno
1. È considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00.
Art.14 - Riposi settimanali e riposi compensativi
1. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
2. Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse - e solo se le esigenze organizzative lo permettano –
può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordato tra le parti. In tal caso, al lavoratore
non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che
prevedono riposi compensativi.
3. Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n.370/1934 dovranno essere retribuite
con l e maggiorazioni previste dall’art. 12 sulla quota oraria della normale retribuzione da considerarsi
omnicomprensiva e non cumulabile.
Resta fermo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo
alle disposizioni legislative vigenti in materia. Tali maggiorazioni sono omnicomprensive e non cumulabili.
4. Qualora una delle festività elencate all’art. 18 dovesse cadere di domenica ovvero nel giorno concordato con il
lavoratore straniero in relazione al punto n.2 del presente articolo, al lavoratore verrà corrisposta una ulteriore
giornata di retribuzione di fatto di cui all’art. 25 unitamente alla retribuzione mensile.
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Art.15 - Permessi retribuiti
1. In alternativa al pagamento delle festività soppresse di cui alla Legge n.54/1977 e al DPR n.792/1985, i lavoratori
usufruiranno di 32 ore di permessi retribuiti che dovranno essere utilizzati entro l’anno solare.
2. In aggiunta, i lavoratori avranno diritto ad un monte ore di permessi per riduzione orario di lavoro pari a 40 ore
annue con orario settimanale distribuito su 5 giorni e 66 ore annue con orario settimanale distribuito su 6
giorni.
3. I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadono e devono essere pagati con la retribuzione di fatto
di cui all’art. 25 del presente contratto in atto al momento della scadenza ovvero è possibile fruirne entro e non
oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
4. In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, al lavoratore verrà corrisposto un
dodicesimo dei permessi per ogni mese intero o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di servizio
prestato.
5. I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione,
superiori a 15 giorni.
6. Previo specifico accordo fra le OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto, può essere prevista la
possibilità di erogare i permessi in busta paga mensilmente.
Art.16 - Permessi per decesso e gravi infermità di familiari
1. In applicazione dell’art.4 della Legge n.53/2000 e degli artt.1 e 3 del Regolamento d’attuazione di cui al Decreto
Interministeriale n.278/2000, il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso
retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente
separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la
famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso, l’interessato è tenuto a
comunicare previamente alla struttura l’evento che dà titolo al permesso medesimo ed i giorni nei quali esso
sarà utilizzato.
2. La suddetta disciplina si applica anche a favore di persona convivente con il lavoratore o la lavoratrice qualora il
rapporto perduri da due anni e risulti da certificazione anagrafica.
3. Alla ripresa del servizio, il lavoratore è tenuto, entro il termine di 7 giorni, a presentare idonea certificazione
rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale ovvero ad esso convenzionato ovvero, in caso di
ricovero o di intervento chirurgico, dalla struttura ospedaliera o dalla clinica presso la quale il familiare del
lavoratore, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, è stato ricoverato. In mancanza di tale attestazione, i
giorni di permesso saranno detratti dalle ferie o dal monte ore permessi.
4. Un congedo straordinario può essere richiesto dal lavoratore in casi di gravi calamità e la durata sarà
strettamente rapportata alla natura dell’evento calamitoso.
5. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui sopra, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il
datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività
lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.
6. Nell’accordo, stipulato in forma scritta sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore, sono indicati i
giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa. Dette
modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di
permesso che vengono sostituiti. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità
concordate deve avere inizio entro sette giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della
necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
7. Qualora venga accertato il venire meno delle circostanze che avevano determinato la concessione del
permesso, il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività lavorativa secondo le modalità ordinarie e i giorni di
permesso non goduti potranno essere utilizzati qualora dovessero verificarsi nel corso dell’anno ulteriori eventi
che giustifichino la loro richiesta.
Art.17 - Congedi per gravi motivi familiari
1. Ai sensi dell’art.4 c.2 della Legge n.53/2000, il lavoratore può richiedere un periodo di congedo per gravi motivi,
espressamente indicati dal Decreto Interministeriale n.278/2000, relativi alla situazione personale, della propria
famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art.433 del Codice Civile anche se non conviventi, nonché dei
portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
2. Tale congedo, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, non potrà essere superiore a due anni.
3. Il lavoratore dovrà presentare richiesta scritta specificando i motivi e la durata del periodo di congedo - di
norma con la precisazione della durata minima dello stesso - e documentando, anche attraverso dichiarazione
sostitutiva nei casi consentiti, il grado di parentela, affinità o di famiglia anagrafica con i soggetti sopra indicati.
4. Il lavoratore dovrà altresì assolvere agli obblighi di documentazione previsti dall’art.3 del citato Decreto
Interministeriale.
Art.18 - Lavoro festivo
1. È considerato lavoro festivo quello prestato il:
a. 1° gennaio (Capodanno);
b. 6 gennaio (Epifania);
c. lunedì di Pasqua;
d. 25 aprile
e. 1° maggio (Festa del lavoro);
f. 2 giugno (Festa della Repubblica);
g. 15 agosto (Assunzione);
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h. 1° novembre (Ognissanti)
i. 8 dicembre (Immacolata Concezione);
j. 25 dicembre (S. Natale);
k. 26 dicembre (S.Stefano);
l. giorno del S. Patrono del luogo di lavoro.
2. Resta salvo quanto disposto dall’art.14.
Art.19 - Ferie
1. Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi comprensivi delle
giornate di sabato se l’orario è distribuito su 6 giorni. In caso di regime di “settimana corta", dal lunedì al
venerdì, il periodo di ferie annuali è pari a 22 giorni lavorativi.
2. Compatibilmente con le esigenze della struttura e quelle dei lavoratori, è facoltà del datore di lavoro stabilire
un periodo di ferie, pari a due settimane consecutive, nei periodi di minor lavoro.
3. Le ferie sono interrotte in caso di sopraggiunta malattia o infortunio non sul lavoro, di durata superiore a 7
giorni, in presenza di comunicazione tempestiva al datore di lavoro.
4. Durante il periodo di ferie decorre la normale retribuzione di fatto di cui all’art.25 del presente contratto.
5. Per ragioni di servizio, il datore di lavoro può richiamare il lavoratore dalle ferie fermo restando il diritto del
lavoratore a completare successivamente il periodo di ferie nonché ad ottenere il rimborso delle spese
sostenute per il rientro e per il ritorno nel luogo dove trascorre le ferie.
6. In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, il lavoratore maturerà un dodicesimo per
ogni mese intero o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di servizio prestato. In caso di risoluzione del
rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva delle ferie deve essere calcolata dividendo per 26 la retribuzione
mensile di fatto di cui all’art.25 del presente CCNL, considerando i mesi interi o le frazioni di mese pari o
superiori a 15 giorni di servizio prestati e le giornate di ferie godute.
7. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di ferie non si presenti al lavoro senza giustificato
motivo verrà considerato dimissionario.
Art.20 - Diritto allo studio
1. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende
concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova
che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici
costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962 n.1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942 n.86,
nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il
conseguimento di diplomi universitari o di laurea.
2. I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei
limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni
triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella
unità produttiva a tale data.
3. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
4. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di
studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma 2.
5. I permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.
6. In ogni unità produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo
svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del
presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare
l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle
chieste come permesso retribuito.
7. A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta alla struttura nei termini e con le
modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori a tre mesi
prima dell’inizio del corso di studio o comunque a tre mesi dalla eventuale effettiva fruizione dei permessi.
8. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore
triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e
quinto comma del presente articolo, la direzione della struttura , d'accordo con la RSA ove esistente nella
struttura, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre
proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità
di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa
misura di ore assegnabili a ciascuno.
9. I lavoratori dovranno fornire alla struttura un certificato d’iscrizione al corso e successivamente certificati
mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.
10. Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la
partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le
modalità di cui ai commi precedenti.
11. È demandato alle Organizzazioni Sindacali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune
affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al
capoverso del presente articolo, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati
alle caratteristiche dell'attività commerciale.
Art.21 - Congedi per formazione
1. Ai sensi dell’art.5 della Legge n.53/2000, il lavoratore con almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa
struttura può richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo pari ad
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un massimo di 11 mesi, continuativo o frazionato, finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione
ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta alla struttura almeno 30 giorni prima per i congedi di durata
fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, precisando i motivi della
richiesta ed allegando la relativa documentazione.
3. La Direzione della struttura valuterà la richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in
caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il lavoratore interessato dei motivi che hanno
determinato la decisione.
4. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dalla struttura o dall’unità produttiva per l’esercizio
di tale diritto non dovranno superare l’uno per cento (1%) del totale della forza occupata, dovendo comunque
essere garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva, mediante accordi con la RSA.
5. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta
percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.
6. Durante il periodo di congedo per la formazione, il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla
retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la
malattia e con altri congedi.
7. In presenza di una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo, previa
comunicazione scritta al datore di lavoro, questa comporta l’interruzione del congedo medesimo.
Art.22 - Disciplina della richiesta di congedo
1. La struttura è tenuta, non oltre i 10 giorni dalla richiesta del congedo, ad esprimersi sulla stessa e a
comunicarne l’esito al dipendente. L’eventuale non accoglimento, la proposta di rinvio ad un periodo
successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle
condizioni previste per la richiesta del congedo ed alle comprovate ragioni organizzative e produttive che non
consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del lavoratore, la domanda deve essere riesaminata nei
successivi 20 giorni.
2. Nel caso di rapporti a tempo determinato, la struttura può negare il congedo per incompatibilità con la durata
del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto ovvero quando i congedi già concessi hanno superato
i tre giorni nel corso del rapporto ovvero quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di
altro dipendente in congedo ai sensi della presente disposizione.
3. Il congedo può essere inoltre richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui all’art.16, per il quale il
richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime
disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la richiesta di congedo è riferita a
periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a
motivare l’eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad assicurare che il
congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
4. Il dipendente, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare
nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, previo preavviso alla struttura non inferiore a 7 giorni.
Art.23 - Conservazione del posto di lavoro
Durante il periodo di congedo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione né alla
decorrenza dell’anzianità per nessun istituto e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Art.24 - Normale retribuzione
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a. paga base nazionale conglobata
b. premi di risultato variabili
c. Eventuali EDR, terzi elementi, trattamenti integrativi
d. scatti di merito o professionalità o anzianità
e. altre voci derivanti dalla contrattazione decentrata.
Art.25 – Retribuzione di fatto - Tipologie di retribuzione
1. La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui all’art.24 del presente CCNL nonché da tutti gli altri
elementi retributivi aventi carattere continuativo. Restano esclusi dalla retribuzione di fatto i rimborsi spese, i
compensi per lavoro straordinario , i premi di risultato variabili e le gratificazioni straordinarie una tantum e
ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi
dall’imponibile contributivo a norma di legge.
2. La retribuzione mensile, normale o di fatto, viene calcolata in misura fissa non variabile in rapporto alle festività,
ai permessi retribuiti, ai giorni di riposo settimanale di legge che cadono nel periodo di paga e alla
distribuzione dell’orario settimanale, fatte salve le condizioni di miglior favore. Tale retribuzione ricomprende
pertanto tutti i giorni di calendario che costituiscono il mese al quale fa riferimento.
3. La paga base nazionale conglobata è determinata sulla base dei minimi retributivi individuati nell’allegato A
del presente CCNL.
4. La quota giornaliera della retribuzione, normale ovvero di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per il
divisore convenzionale “26”. La quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo l’importo mensile per “170”.
5. In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del
lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui al precedente articolo per tutto il periodo della
sospensione, salvo in caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
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Art.25 bis – Contratto di reinserimento
Al fine di favorire il reinserimento lavorativo, le parti concordano una specifica regolamentazione del contratto di
reinserimento al lavoro sia a tempo indeterminato che determinato , applicabile ai lavoratori di prima assunzione
nel settore di appartenenza della struttura o che, comunque, non abbiano precedentemente avuto un rapporto di
lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi, a condizione che non abbiano già svolto
le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o
sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un'attività autonoma.
Ai lavoratori suddetti si applicano tutte le previsioni economiche e normative del vigente C.C.N.L., nonché tutti i
trattamenti aziendali e della contrattazione di II livello, ove esistente.
Durante i primi 24 mesi, stante la mancanza di esperienza pregressa nelle mansioni relative alla qualifica
professionale, tenuto conto del contesto lavorativo della struttura di riferimento che rende necessario un percorso
formativo non considerabile ultroneo. Le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno
così determinate:
- prima metà del periodo: 85%;
- seconda metà del periodo: 90%.
Ogni singola struttura può stipulare un solo contratto a tempo indeterminato in base alla tipologia di cui al
presente articolo; la stipula di un successivo contratto è consentita solo nel caso in cui il precedente contratto sia
stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.
In caso di assunzioni con contratto a tempo determinato, le aziende da 0 a 5 dipendenti potranno stipulare n. 2
contratti, qualora abbiano più di 5 dipendenti potranno stipulare n. 3 contratti.
I contratti di cui al presente articolo devono essere stipulati in forma scritta con un periodo di prova della durata
prevista per il livello di inquadramento attribuito.
Resta inteso che per i contratti di reinserimento a termine per tutto quanto non previsto dal presente articolo si
applica la disciplina prevista per i contratti a tempo determinato.
All'atto dell'assunzione la struttura dovrà consegnare al lavoratore uno specifico ed apposito piano formativo,
inerente la qualifica da conseguire.
La formazione atta ad acquisire la professionalit à indicata nel piano formativo e nel contratto di assunzione dovr à
essere svolta in struttura durante l'orario di lavoro, per tutta la durata dei 24 mesi.
Divieti
È vietato il ricorso al lavoro di cui al presente articolo:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b. presso unit à produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a
norma degli artt. 4 e 24 della legge 23.7.1991, n. 223, e/o anche a licenziamenti individuali e/o plurimi, che
hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro, ovvero presso
unità produttive nelle quali all'atto dell'assunzione sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione
dell'orario in regime di Cassa integrazione guadagni, sostegno al reddito o contratto di solidarietà, che
interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la stipula del contratto di cui al presente articolo;
c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art.26 - Paghe base nazionali
La determinazione della paga base nazionale è contenuta nelle tabelle allegate al presente CCNL.
Art.26 bis- Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari
1. Restano ferme le condizioni retributive di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente accordo.
2. Le eventuali eccedenze tabellari saranno conservate come “Elemento riassorbibile”.
Art.26 ter - Indennità di vacanza contrattuale
1. Le Parti stipulanti si danno atto che, ferma restando l’ultrattività del presente CCNL, in caso di ritardo nel suo
rinnovo, ai lavoratori è corrisposta, a decorrere dal primo mese successivo alla scadenza del presente contratto,
un’indennità retributiva provvisoria denominata “Indennità di Vacanza Contrattuale”. Qualora la data di entrata
in vigore dell’ultima tabella retributiva sia inferiore a 9 mesi, l’indennità di vacanza contrattuale sopra citata
decorrerà dal decimo mese successivo alla data di entrata in vigore della tabella suddetta.
2. L’importo della suddetta indennità viene determinata, per ciascun livello d’inquadramento, applicando al
valore del minimo tabellare una percentuale pari all’1%.
3. La suddetta indennità viene riassorbita dagli incrementi salariali stabiliti in sede di rinnovo ferma restando, per
il periodo di vacanza contrattuale, la compensazione delle eventuali differenze retributive.
Art.27– Assorbimenti
1. A seguito di aumenti nelle suddette tabelle, qualora i datori di lavoro abbiano precedentemente concesso
aumenti di merito ovvero questi derivino da scatti di merito o professionalità, tali aumenti non sono
riassorbibili. Non sono inoltre riassorbibili gli aumenti riconosciuti unilateralmente e collettivamente dal datore
di lavoro nel semestre precedente alla scadenza del presente CCNL.
2. Qualora gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scatti di merito o
professionalità ovvero non siano stati disposti dal datore di lavoro sulla base di contratti collettivi siglati a livello
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aziendale, in presenza di un aumento delle tabelle , tali aumenti possono essere riassorbiti in tutto o in parte
solo se è espressamente previsto da eventuali accordi sindacali ovvero all’atto della loro concessione.
Art.28 – Tredicesima mensilità
1. In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno, la struttura dovrà corrispondere al personale dipendente a
titolo di tredicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.
2. Ai fini del computo della 13a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della retribuzione di fatto di
cui all’art.25, spettante all’atto della corresponsione.
3. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti
dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio
prestati.
4. Previo specifico accordo aziendale o individuale, può essere prevista la possibilità di erogare la 13a mensilità in
busta paga mensilmente.
Art. 29 - Quattordicesima mensilità
1. In coincidenza con la mensilità di giugno di ogni anno, la struttura dovrà corrispondere al personale
dipendente a titolo di quattordicesima un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli
assegni familiari.
2. Ai fini del computo della 14a mensilità, ogni dodicesimo viene calcolato sulla base della normale retribuzione di
cui all’art. 25, spettante all’atto della corresponsione.
3. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti
dodicesimi per quanti sono i mesi interi o le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni di servizio
prestati.
4. Previo specifico accordo aziendale o individuale, può essere prevista la possibilità di erogare la 14a mensilità in
busta paga mensilmente.
Art.30 - Premio di risultato
1. In sede aziendale potrà essere negoziato un premio di risultato variabile in funzione dei parametri di
produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, che siano stati concordati e che possano essere
misurati obiettivamente, anche attraverso il ricorso ad eventuali comitati paritetici.
2. Ai fini della validità di suddetto accordo e affinché il premio possa essere detassato e decontribuito, esso dovrà
essere sottoscritto con le sigle sindacali e depositato presso il Ministero del Lavoro.
Dichiarazione a verbale
Le Parti concordano sulla opportunità che, in sede di negoziazione del premio di risultato, sia avviato un confronto
sulla eventuale attivazione di programmi di welfare aziendale che, oltre ad essere particolarmente agevolati sia dal
lato dei lavoratori che dal lato delle aziende, possono rafforzare i legami collaborativi che, oggi più che mai,
rappresentano un elemento strategico di competitività delle aziende per la salvaguardia dell’occupazione e,
possibilmente, il suo sviluppo.
Art.31 Scatti di anzianità
1. Per l'anzianità di servizio maturata presso lo stesso studio professionale, il lavoratore avrà diritto a 8 (otto) scatti
triennali.
2. Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti
misure:
3. Gli importi relativi agli scatti di anzianità come sopra riportati, non potranno essere assorbiti da precedenti e
successivi aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli scatti maturati o da
maturare.
4. Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si
compie il triennio di anzianità.
5. Nel caso in cui, nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto intervengano passaggi di livello, da
quel momento si applicherà il valore dello scatto del livello acquisito.
Art.32 - Indennità di cassa e maneggio di denaro
Livello inquadramento Importo
Quadri 30,00€
1° livello 26,00€
2° livello 23,00€
3°S e 3° livello 22,00€
4°S, 4° e 5° livello 20,00€
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1. Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di cassa e di
maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata di cui all’art.26 del presente
CCNL.
2. L’indennità di cui sopra è prevista qualora il lavoratore abbia la piena e completa responsabilità della gestione
di cassa con il connesso obbligo di accollo delle eventuali differenze.
3. In relazione alle operazioni di maneggio denaro il datore di lavoro può manlevare il dipendente da ogni
responsabilità e da ogni eventuale mancanza che si dovesse verificare nell’incasso giornaliero e nella resa
periodica dei conti ad eccezione di comprovati e riscontrati casi di dolo e/o colpa grave. In questo caso non
sarà dovuta al lavoratore alcuna maggiorazione. Restano altresì confermati gli obblighi da parte del lavoratore:
di incassare gli importi indicati e gravanti sulle merci movimentate, di provvedere al versamento delle somme
incassate lo stesso giorno della riscossione.
Art.33 – Assenze
1. L’eventuale assenza per grave impedimento va tempestivamente comunicata alla struttura al fine di
consentire la sostituzione del lavoratore assente e per permettere il normale svolgimento dell’attività e della
programmazione della struttura.
2. L’assenza va comunque documentata entro il giorno successivo l’evento.
3. L’inosservanza delle prescrizioni sancite dal punto 1 del presente articolo sarà sanzionata nei modi e nelle
forme previste in materia di provvedimenti disciplinari di cui all’art.49, fatta salva la facoltà del datore di lavoro
di procedere alla trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all’art.25 corrispondenti
alle giornate di assenza ingiustificata.
Art.34 - Malattia
1. Il lavoratore, in caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, al fine di consentire gli adeguamenti organizzativi
necessari, deve avvertire i preposti aziendali tramite chiamata telefonica, email o fax direttamente ovvero
tramite interposta persona, prima dell’inizio del suo normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica
l’assenza fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o accertata forza maggiore;
successivamente deve giustificare l’assenza, inviando alla struttura, entro il secondo giorno di assenza, il
certificato medico attestante la malattia o l’infortunio non sul lavoro ovvero il numero di certificato emesso dal
medico curante. Quanto sopra si applica anche in caso di continuazione ovvero di insorgenza di una nuova
malattia senza soluzione di continuità.
2. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza
verrà considerata ingiustificata.
Art.35 - Obblighi del lavoratore
1. Al fine di consentire le visite mediche di controllo domiciliari secondo quanto stabilito dalla normativa vigente,
il lavoratore deve rendersi reperibile, fin dal primo giorno di assenza e per tutto il periodo di malattia, secondo
gli orari prescritti per legge. Restano salve diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative e/o
amministrative locali o nazionali.
2. Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi eccezionali
motivi familiari, devono essere preventivamente comunicate alla struttura e successivamente documentate.
3. Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite, senza giustificato motivo non venga reperito dal
personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche presso il recapito comunicato, perderà parzialmente
o totalmente il trattamento economico, a carico della struttura, esclusi i giorni di ricovero ospedaliero o già
accertati da precedenti visite di controllo. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione
sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in
struttura. Tale comportamento sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all’art.49. Costituisce,
altresì, grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a ti tolo gratuito durante
l’assenza. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere
preventivamente comunicato alla struttura.
Art.36 - Periodo di comporto
1. Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro,
avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i
seguenti periodi:
a. 180 giorni decorrenti dal giorno di inizio di malattia e comunque cumulando nell'anno solare i periodi di
malattia inferiori a 180 (centottanta) giorni. Ai fini del calcolo per la determinazione del periodo di
comporto, per anno solare si intende un periodo di 365 giorni partendo a ritroso dall’ultimo evento
morboso.
b. per le malattie di particolari gravità, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, le patologie
oncologiche, sclerosi multipla e cirrosi epatica certificate, la conservazione del posto, su richiesta del
lavoratore e dietro presentazione di comprovante certificazione medico -sanitaria, è da considerarsi
estesa di ulteriori 90 giorni di assenza di calendario per malattia – consecutivi o per sommatoria – da
calcolarsi entro l’arco temporale di 48 mesi antecedenti l’ultimo evento di malattia. Le giornate di day
hospital e quelle usufruite per la somministrazione di terapie salvavita come la chemioterapia o
l'emodialisi non sono computati ai fini della determinazione del suddetto periodo di comporto
2. I periodi di aspettativa saranno considerati neutri ai fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento
economico.
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3. Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla scadenza del
periodo di preavviso stesso, salvo quanto previsto dall’art.7 della Legge n.604/1966.
4. Alla scadenza dei termini sopra indicati la struttura, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il
trattamento di licenziamento ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. Ove la struttura non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità
agli effetti del preavviso.
6. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
7. La conservazione del posto, per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo di
tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposta al contratto medesimo.
Art.37 - Trattamento economico per malattia e retribuzione
1. Durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva
dell’indennità erogata dall’INPS come di seguito indicato:
a. Per i primi tre giorni di malattia indennità pari al 100% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in
caso di normale svolgimento del rapporto;
b. al 75% della retribuzione giornaliera lorda a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto per i giorni di malattia dal 4° al 20° giorno;
c. al 100% della retribuzione giornaliera lorda a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto per i giorni di malattia dal 21° in poi.
d. Per le malattie di particolare gravità di cui all’art. 36 c. 1 lett. b. per le quali è previsto un periodo
aggiuntivo di comporto di 90 giorni, successivo a quello di 180 giorni, il datore di lavoro dovrà effettuare
un'integrazione tale da raggiungere:
- per il 7° e 8° mese: 100% della retribuzione
- per il 9° mese: 70% della retribuzione.
2. Per retribuzione giornaliera è da intendere la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art.25 del
presente CCNL.
3. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell’ambito del periodo
contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di TBC. In tale ipotesi il trattamento ha carattere
integrativo di quanto erogato dall’INPS.
4. Ai lavoratori assunti con contratto a termine, l’integrazione aziendale sarà corrisposta per un periodo non
superiore a quello per il quale è dovuta l’indennità economica di malattia da parte dell’INPS e, comunque, non
oltre la scadenza del predetto contratto.
Art.38 – Infortunio
1. Ai sensi dell’art.73 del DPR n.1124/1965, a copertura della giornata nella quale avviene l’infortunio che inabilita
anche solo temporaneamente il lavoratore a prestare la propria attività lavorativa, è previsto a carico del datore
di lavoro la corresponsione a favore del lavoratore infortunato di un’intera quota giornaliera della retribuzione
di cui all’art.25 del presente CCNL.
2. Per i tre giorni successivi alla giornata in cui avviene l’infortunio, il datore di lavoro dovrà erogare un’indennità
pari al 60% della normale retribuzione giornaliera.
3. Per i giorni successivi, il datore di lavoro dovrà erogare un’indennità tale da permettere al lavoratore di
raggiungere il 100% della retribuzione lorda globale di fatto per tutta la durata dell’evento.
4. L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non riconosce per qualsiasi motivo l’infortunio
al lavoratore.
Art.39 - Astensione obbligatoria per maternità
1. Durante l’intero periodo di astensione obbligatoria per maternità, alla lavoratrice verrà corrisposta l’indennità
INPS e l’integrazione a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione
giornaliera.
2. In riferimento alla Legge n.90/1954, in riferimento alle festività che cadono nel periodo di assenza obbligatoria
ovvero facoltativa, alla lavoratrice deve essere corrisposta un’indennità integrativa di quella a carico dell’INPS
che il datore di lavoro dovrà versare fino al raggiungimento del 100% della quota giornaliera della retribuzione
di cui all’art.25.
Art.40 - Aspettativa non retribuita per malattia
1. Almeno 24 ore prima che siano superati i suddetti limiti alla conservazione del posto di lavoro, il lavoratore a
tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà chiedere di usufruire, previa richiesta scritta con
raccomandata a.r. o PEC, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a 6 mesi
durante il quale non decorrerà retribuzione.
2. A tal fine la direzione della struttura , su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato di
applicazione della norma contrattuale.
3. Qualora il protrarsi dell’assenza dal lavoro sia connessa ad una patologia grave e continuativa per la quale si
rendano necessarie terapie salvavita periodicamente documentat e da personale medico specialistico del
Servizio Sanitario Nazionale, al lavoratore è riconosciuto il diritto di richiedere tramite istanza per iscritto di
poter beneficiare di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuito fino alla propria guarigione clinica ovvero
per un periodo non superiore a 12 mesi.
4. Il datore di lavoro è tenuto a dare riscontro alla suddetta istanza, dando al lavoratore comunicazione scritta
relativa alla durata e ai termini del periodo di aspettativa.
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5. Qualora i suddetti termini spirino senza che il lavoratore rientri in servizio, il datore di lavoro ha facoltà di
procedere al licenziamento del lavoratore per superamento dei limiti di tempo massimo previsti per il periodo
di comporto.
6. Resta salvo che in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di comporto dovrà essere computato
ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore in aspettativa.
Art.41 - Aspettativa
1. La struttura può concedere, oltre a quelli già previsti dalla normativa vigente, periodi di aspettativa al
lavoratore che ne faccia richiesta e che abbia almeno quattro anni di anzianità per comprovate e riconosciute
necessità personali o familiari per un periodo massimo di sei mesi.
2. L’aspettativa non dà diritto ad alcuna retribuzione, né alla maturazione di qualsiasi altro istituto
contrattualmente previsto, sia esso corrente che differito.
Art.42 - Congedi parentali
1. Ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.n.151/2001, ciascun genitore, per ogni bambino, nei primi dodici anni di vita del
minore, ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo non eccedente complessivamente 10 mesi.
2. Nell’ambito del suddetto limite, i relativi congedi parentali spettano:
a. alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b. al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi (in quest’ultimo caso il periodo massimo, per entrambi i genitori, è di
undici mesi);
c. qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
d. In riferimento alle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, Le parti decidono di
applicare quanto previsto dall’art.32 c.1ter del D.Lgs.n.151/2001.
3. Ai fini dell’esercizio del diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al
datore di lavoro, indicando la durata del periodo di congedo richiesto (di norma, con la precisazione della
durata minima dello stesso) ed allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva.
4. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tale termine, lo stesso è tenuto a
preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione
tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro
5. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
6. Ai sensi dell’art.47 del D.Lgs.n.151/2001, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal
lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.
7. I medesimi genitori, alternativamente, hanno altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni
lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.
8. Per fruire dei congedi di cui al presente punto il genitore deve presentare al datore di lavoro idoneo certificato
rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
9. Tali congedi spettano al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto, e sono
computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alle mensilità aggiuntive.
Art.43 - Congedi e permessi per handicap
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità
accertata ai sensi dell’art.4 c.1 della Legge n.104/1992 hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del
congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’art.42 c.1 della Legge
n.53/2000.
3. Ai sensi dell’art.42 c.2 del D.Lgs.n.151/2001 così come modificato dalla Legge n.183/2010, dopo il compimento dei
tre anni da parte del bambino portatore di handicap, il diritto a fruire dei permessi di cui all’art.33 della Legge
n.104/1992 è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa, pur se continuativa,
nell’ambito del mese.
4. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l’assistenza delle persone
handicappate dall’art.33 della Legge n.104/1992 e successive modificazioni.
Art.44 - Congedo matrimoniale
1. Fermo restando le norme di legge, in caso di matrimonio spetta al lavoratore non in prova un periodo di
congedo retribuito di quindici giorni consecutivi di calendario.
2. Durante il periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in attività di servizio,
conservando il diritto alla retribuzione di cui all’art.25 del presente contratto.
Art.45 – Trasferte
1. Per trasferta (o missione) si intende lo spostamento temporaneo del lavoratore verso un’altra località diversa e
distante per più di 30 km rispetto a quella in cui il lavoratore esegue normalmente la propria attività.
2. Al lavoratore in trasferta spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e delle eventuali altre spese
sostenute per conto della struttura; spetta inoltre un’indennità di 15€ giornaliere per missioni eccedenti le 8
ore e fino alle 24 ore e di 30€ giornaliere per missioni eccedenti le 24 ore. Per missioni di durata superiore al
mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%.
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3. Per le ore di viaggio eventualmente comportanti il superamento dell’orario contrattuale di lavoro, la relativa
compensazione verrà disciplinata tramite regolamento/accordo aziendale.
4. Non può essere considerato trasferta l’invio del lavoratore, con l’utilizzo di mezzi messi a disposizione dalla
struttura, ad effettuare il servizio in comune o località diversa da quella di assunzione ed entro il limite
chilometrico indicato al c. 1.
5. Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione, tali mezzi e
relative spese saranno a carico della struttura.
6. Il lavoratore che rifiuta la trasferta senza giustificato e comprovato motivo, potrà essere sottoposto a
procedimento disciplinare e, conseguentemente all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 49 , in quanto
considerata insubordinazione nei confronti dei superiori e, laddove fosse reiterata, per 2 volte consecutive
nell’arco dell’anno solare, sarà considerata grave insubordinazione con conseguente applicazione della
sanzione di cui alla lett. e. del punto 11) dell’art. 49.
7. Il precedente comma non si applica alle RSA ed ai dirigenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
8. Tali disposizioni non si cumulano con i trattamenti della struttura complessivamente di miglior favore.
Art. 46 – Rimborso spese chilometrico
La struttura corrisponde al lavoratore che usa il proprio mezzo di locomozione per servizio un'indennità giornaliera
o chilometrica da concordare fra le parti e che deve risultare da atto scritto.
Art.47 - Trasferimento
1. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive. Non si configura come trasferimento lo spostamento del lavoratore in una
unità produttiva entro 100 Km da quella per la quale è stato assunto.
2. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni tenuto conto della
località di trasferimento.
3. Al lavoratore trasferito di residenza deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio
per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento, nonché il rimborso delle spese di
trasporto degli effetti familiari e del mobilio, per il tempo strettamente necessario al trasferimento.
4. In luogo del rimborso delle spese di vitto e alloggio di cui al comma 3, il datore di lavoro ha facoltà di
corrispondere una diaria per il lavoratore e ciascuno dei suddetti familiari per il tempo strettamente necessario
al trasferimento.
5. Per tempo strettamente necessario al trasferimento si intende il tempo occorrente per procedere al trasloco.
Qualora ciò comporti anche il trasporto di mobilio, al lavoratore saranno riconosciuti i rimborsi o le diarie di cui
ai superiori commi 3 e 4 fino a 5 giorni dalla sua consegna presso la nuova residenza.
6. Qualora, per effetto del trasferimento, il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata
risoluzione del contratto di locazione abitativa ha diritto al rimborso di tale indennizzo.
7. Il lavoratore che non accetti il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso come
nel caso di licenziamento.
8. Il presente articolo non si applica alle RSA ed ai dirigenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL, salvo esplicita
accettazione da parte del soggetto interessato.
Art.48 – Distacco
1. Il distacco si configura quando il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse (concreto) e al fine di
evitare i licenziamenti (art.8 Legge 19 luglio 1993 n.236) pone temporaneamente uno o più lavoratori a
disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il lavoratore non può
rifiutarsi di andare a prestare la propria attività in distacco; il lavoratore che non accetti il distacco avrà diritto al
trattamento di fine rapporto ed al preavviso come nel caso di licenziamento.
2. Il distacco deve essere comunicato al lavoratore con un preavviso di 10 (dieci) giorni.
3. Il presente articolo non si applica alle RSA ed ai dirigenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
Art.49 - Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento
1. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a. ammonizione verbale;
b. ammonizione scritta;
c. multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
d. sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro;
e. licenziamento individuale.
2. La procedura di contestazione degli addebiti verrà tempestivamente avviata entro e non oltre giorni 10 da
quando il datore di lavoro abbia avuto conoscenza dei fatti e/o degli inadempimenti rilevanti ai fini
disciplinari.
3. Il datore di lavoro non può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. In tale comunicazione
dovrà essere espressamente indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie
giustificazioni; tale termine non potrà essere inferiore a cinque giorni lavorativi.
4. I provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale devono essere applicati entro e non oltre il 30°
giorno dal ricevimento delle giustificazioni.
5. L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore in forma scritta.
6. Se al termine di tale periodo nessun provvedimento è stato adottato, le giustificazioni addotte dal lavoratore
si intenderanno accolte o comunque non si terrà conto della contestazione.
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7. Il datore di lavoro che intenda applicare la sanzione al lavoratore dovrà motivare il provvedimento adottato.
8. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
9. Non si tiene conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
10. Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle procedure di
conciliazione di cui all’art.7 della legge n.300/1970 ovvero di quelle previste dagli artt.1 23 e ss del presente
CCNL.
11. Esclusivamente in via esemplificativa e non esaustiva si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti
disciplinari e l’entità degli stessi:
a. Ammonizione verbale : in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato
verbalmente;
b. Ammonizione scritta: è un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità
inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
c. Multa: vi si incorre per:
i. inosservanza dell’orario di lavoro;
ii. assenza ingiustificata non superiore ad un giorno;
iii. negligenza nell’effettuazione del servizio che non abbia creato danno;
iv. abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano
creato danno.
L’importo della multa è stabilito dal datore di lavoro sulla base dell’elemento soggettivo e della gravità
del comportamento addebitato.
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, non prescritti, dà facoltà alla
struttura di applicare al lavoratore il provvedimento di grado superiore della sospensione fino ad un
massimo di 10 giorni.
Le Parti sociali stipulanti statuiscono che il datore di lavoro è tenuto a destinare l’importo della multa
applicata, detratto dalla busta paga del lavoratore, entro il mese successivo all’adozione del
provvedimento disciplinare, secondo i criteri fissati all’interno del regolamento amministrativo dell’Ente
Bilaterale E.BI.A.S.P.
d. Sospensione: vi si incorre per:
i. inosservanza ripetuta per oltre 2 volte dell’orario di lavoro;
ii. assenza ingiustificata di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3 giorni;
iii. mancata comunicazione della variazione di domicilio sia durante il servizio sia in periodi di
congedo;
iv. inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dalla
struttura, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
v. presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che
determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
vi. abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre;
vii. consumazione abusiva di generi alimentari prodotti o presenti in struttura;
viii. esecuzione di lavori per proprio conto nei locali della struttura, fuori dell’orario di lavoro;
ix. insubordinazione verso i superiori;
x. irregolarità nelle formalità per il controllo delle presenze;
xi. atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano
la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del comportamento persecutorio e
vessatorio (stalking).
xii. La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione non prescritti fa
incorrere il lavoratore nel provvedimento del licenziamento.
e. Licenziamento: il lavoratore potrà incorrere nel licenziamento in tutti quei casi in cui la gravità del fatto
non consenta l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
i. assenze ingiustificate ripetute 3 volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i festivi o le ferie;
ii. abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza,
custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio all ’incolumità delle persone e alla
sicurezza degli impianti;
iii. grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
iv. danneggiamento grave al materiale della struttura;
v. inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio all ’incolumità, alla salute e
alla sicurezza degli impianti;
vi. furto in struttura di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti;
vii. trafugamento o rivelazione di modelli, schizzi, documenti, disegni, formule , ricette, procedimenti
particolari di lavorazione, nonché marchi e brevetti;
viii. esecuzione di lavori all’interno della struttura per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario
di lavoro non preventivamente autorizzati dal Datore di Lavoro;
ix. rissa o vie di fatto nello stabilimento;
x. gravi offese verso i colleghi di lavoro;
xi. manomissioni di scritturazioni aziendali o fals a timbratura di schede, contabili e di rilevazione di
presenza;
xii. alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo della presenza;
xiii. danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video
sorveglianza aziendale;
xiv. concorrenza sleale;
xv. altri casi previsti da clausole individuali sottoscritte nelle sedi delle commissioni di certificazione ai
sensi dell’art.70 e seguenti del D.lgs. n.276/2003.
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12. La struttura potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo non
superiore alla durata di adozione dell’eventuale provvedimento disciplinare. I giorni di sospensione cautelare
non saranno retribuiti dalla struttura ove segua il licenziamento.
13. Qualora il licenziamento venga disposto, avrà effetto dal momento dell’avvio del procedimento disciplinare.
14. Il licenziamento, come sopra motivato, ovvero per casi di analoga gravità, esclude la liquidazione
dell’indennità sostitutiva di preavviso.
15. Le norme suindicate, nonché quelle contenute nei regolamenti e accordi aziendali, devono essere portate a
conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, ovvero allegate al primo cedolino
paga per conoscere le conseguenze dei loro comportamenti.
16. Le parti condividono l’esigenza di poter adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori oggetto di
provvedimenti disciplinari in base alle esigenze della struttura e se non chiaramente identificabili in quelle
elencate dal presente articolo.
17. La struttura che intende adeguare o implementare le mancanze dei lavoratori oggetto di provvedimenti
disciplinari, deve fare richiesta scritta alle OO.SS. firmatarie del presente contratt o a livello territoriale o
aziendale. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inviata dalla struttura, le OO.SS. devono fissare un
incontro al fine di ottemperare alla regolamentazione delle mancanze disciplinari.
Procedure in caso di licenziamento
a. In caso di licenziamento si osservano le seguenti disposizioni: il licenziamento deve essere impugnato a pena
di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla
comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento
dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
b. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito
del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla
controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre
nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano
rifiutati o non sia raggiunto l’accordo entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
c. Ferma restando l’applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo,
dell'art.7 della Legge 20 maggio 1970 n.300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'art.3,
seconda parte, della Legge 15 luglio 1966 n.604 e s.m.i., qualora disposto da un datore di lavoro avente i
requisiti dimensionali di cui all'art.18, ottavo comma, della Legge 20 maggio 1970 n.300, e successive
modificazioni, nei confronti di lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015 deve essere preceduto da una
comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore
presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
d. Nella comunicazione, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo
oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla
ricollocazione del lavoratore interessato.
e. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine
perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione
provinciale di conciliazione di cui all'art.410 del codice di procedura civile.
f. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando è recapitata al domicilio
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al
datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
g. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono
mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o
un consulente del lavoro.
h. La procedura di cui trattasi, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione
provinciale di conciliazione, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro
venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per
l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione
finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il
termine di sette giorni di cui sopra, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.
i. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le
disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) e può essere previsto, al fine di favorirne
la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'art.4 c.1, lettere a), c) ed e),
del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276.
j. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la
determinazione dell’indennità risarcitoria di cui all'art.18, settimo comma, della Legge 20 maggio 1970 n.300,
e successive modificazioni, e per l'applicazione degli artt.91 e 92 del codice di procedura civile.
k. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 5,
la procedura può essere sospesa per un massimo di quindici giorni.
l. È in facoltà delle parti propendere per l’avvio di apposite procedure finalizzate alla definizione conciliativa del
contenzioso dinanzi le commissioni di conciliazione facenti capo all’E.BI.A.S.P., usufruendo delle procedure
dall’ente stesso predeterminate.
Art. 49 bis – Dimissioni per fatti concludenti
1. Il lavoratore che si assenti dal lavoro per 15 giorni continuativi di calendario senza fornire al datore di lavoro
giustificazione, dal 16mo giorno può essere considerato dimissionario di fatto.
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2. Il datore di lavoro d à comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che potrà
verificare la veridicità della comunicazione.
3. Le disposizioni del c . 1 non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità , per causa di forza maggiore o
per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
4. Tale istitu to non potrà essere applicato durante il periodo tutelato , ovvero durante la maternità per la
lavoratrice madre e nei tre anni di vita del bambino sia per la lavoratrice madre che per il lavoratore padre.
Art.50 – Sistemi di video sorveglianza aziendale
1. In ottemperanza al disposto di cui all’art.4 della Legge n.300/1970 è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di
altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive
ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure,
in mancanza di queste, con le OO.SS. firmatarie del CCNL.
3. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra,
le modalità per l'uso di tali impianti.
4. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti alla data di stipula del CCNL entro sei mesi il Datore di Lavoro
convoca i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL per redigere l’accordo; in mancanza di tale
accordo, il datore di lavoro si rivolgerà all'Ispettorato del lavoro che detterà le prescrizioni per l'adeguamento
e le modalità di uso degli impianti suddetti.
5. Fermo restando che i dati personali saranno trattati nel rispetto del GDPR 2016/679 privacy.
6. La struttura provvederà alla tempestiva informazione di tutti i lavoratori delle modalità d’uso degli impianti e
degli strumenti e delle possibilità di controllo conseguenti.
Art.51 - Preavviso
1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso per
iscritto tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di
spedizione.
2. La comunicazione di recesso, senza preavviso, da parte del datore di lavoro può avvenire per una delle cause
elencate nel precedente art.49 lett. e) (licenziamento).
3. I termini di preavviso per le parti contrattuali, sono:
4. I suddetti periodi di preavviso si intendono di calendario.
5. Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie, salva esplicita richiesta del lavoratore accettata dal
datore di lavoro, con il congedo matrimoniale e la malattia.
6. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità
pari all'importo della retribuzione per Il periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso sarà computato
agli effetti del TFR.
Art.51 bis - Preavviso attivo
Il preavviso attivo indica un periodo caratterizzato da una condotta proattiva del datore di lavoro che, nell’ottica di
contribuire al ricollocamento del lavoratore in uscita e in una prospettiva solidaristica del rapporto di lavoro, attiva
il coinvolgimento delle Parti Sociali attraverso l’Ente Bilaterale. In particolare, il datore di lavoro favorisce (con
appositi permessi) la formazione dei lavoratori in uscita e la realizzazione di colloqui di lavoro.
Nei casi di recesso del rapporto di lavoro, ad esclusione di quelli operati per giusta causa, il datore di lavoro con
apposita comunicazione rende edotto il lavoratore, acquisito il suo consenso scritto, dell’avvio della procedura di
attuazione di cui al presente articolo.
Il datore di lavoro, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di recesso del rapporto di lavoro,
trasmette all’Ente Bilaterale di riferimento una comunicazione, denominata “comunicazione di preavviso attivo”,
contenente le seguenti informazioni:
• dati del lavoratore;
• data di licenziamento/dimissioni e termine del periodo di preavviso;
• inquadramento e mansioni svolte dal lavoratore;
• dati del datore di lavoro;
• settore merceologico di riferimento del datore di lavoro;
Ricevuta tale comunicazione, l’Ente Bilaterale effettua un’analisi circa la domanda di lavoro presente fra le aziende
aderenti, ed eventuali Enti convenzionati, con riferimento alle mansioni svolte e alle competenze possedute dal
lavoratore in uscita al fine di avviare la procedura di ricerca di nuova occupazione.
In caso di esito negativo nella procedura di cui al comma precedente, l’Ente Bilaterale EBIASP attiverà la Rete
Nazionale dei Lavori per effettuare le ulteriori ricerche di nuova occupazione fra gli Enti aderenti alla Rete e, al fine
Livello
inquadramento
Anzianità di servizio fino a 5
anni Anzianità di servizio 6-10 anni Anzianità di servizio oltre 10
anni
Licenziamento Dimissioni Licenziamento Dimissioni Licenziamento Dimissioni
Quadri, 1° livello 90 giorni 75 giorni 120 giorni 105 giorni 150 giorni 135 giorni
2° livello 60 giorni 60 giorni 90 giorni 90 giorni 120 giorni 120 giorni
3°S e 3° livello 30 giorni 28 giorni 40 giorni 35 giorni 50 giorni 42 giorni
4°S e 4° livello 20 giorni 15 giorni 30 giorni 25 giorni 40 giorni 30 giorni
5° livello 15 giorni 10 giorni 20 giorni 15 giorni 25 giorni 25 giorni
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di favorire il rei nserimento occupazionale, l’E BIASP metterà a disposizione del lavoratore un voucher formativo
dell’importo di 1.000,00€ che potrà essere utilizzato dal nuovo datore di lavoro , aderente ad EBIASP, in caso di
assunzione per fornire le conoscenze minime necessarie per l’inserimento nel processo lavorativo della struttura.
Le modalità di richiesta e fruizione del voucher formativo verranno definite dallo stesso Ente con regolamento ad
hoc e l’apposito modulo di domanda potrà essere reperito sul portale Ebiasp.it.
Art.52 - Trattamento di fine rapporto
Determinazione del TFR
1. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la struttura corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine
rapporto da calcolarsi secondo quanto disposto dall’art.2120 del Codice Civile e dalla Legge n.297/1982.
2. Gli istituti da prendere a base per la determinazione annua del trattamento di fine rapporto sono di seguito
tassativamente elencati, purché effettivamente riconosciuti al lavoratore:
a. minimo tabellare conglobato;
b. scatti di merito o professionalità o anzianità
c. superminimi e aumenti di merito corrisposti in modo continuativo e non occasionale;
d. salario integrativo aziendale;
e. indennità di turno corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
f. indennità di maneggio denaro corrisposta in modo continuativo e non occasionale;
g. indennità di funzione quadro se prevista;
h. mensilità aggiuntive;
i. provvigioni, incentivi corrisposti in modo continuativo e non occasionale;
Richiesta di anticipazione
1. Ai sensi dell’art.2120 del Codice Civile e della Legge n.68/2000, la richiesta di anticipazione di un importo non
superiore al 70% del TFR maturato, da parte dei lavoratori con almeno 8 anni di servizio in struttura, deve
essere giustificata dalla necessità di:
a. eventuali spese sanitarie per terapie, protesi e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche;
b. acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
c. spese per il matrimonio per sé o per i figli, documentato con atto pubblico.
2. Le richieste potranno essere accolte annualmente entro i limiti del cinquanta per cento del numero totale dei
dipendenti. Quale condizione di miglior favore, di cui all’art.4 della Legge n.297/1982, l’anticipazione potrà
essere accordata, nei limiti di cui sopra, anche per:
a. significative ristrutturazioni apportate alla prima casa di abitazione del lavoratore, purché idoneamente
documentate;
b. acquisto o costruzione della prima casa mediante partecipazione ad una cooperativa, purché il lavoratore
produca alla struttura il verbale di assegnazione ovvero, in mancanza di questo:
i. l’atto costitutivo della cooperativa;
ii. la dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa, autenticata dal notaio, che il socio ha
versato o deve versare l’importo richiesto per la costruzione sociale;
iii. la dichiarazione del socio dipendente di far pervenire alla struttura il verbale di assegnazione;
iv. l’impegno a restituire la somma ricevuta, anche con ritenuta sulle retribuzioni correnti, in caso di
cessione della quota;
c. sostenere le spese durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'art.5 del D.Lgs.n.151/2001 (astensione
obbligatoria e facoltativa) e per la formazione, di cui agli artt.5 e 6 della Legge n.68/2000 (l’anticipazione è
corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo).
Corresponsione del TFR
1. Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto
eventualmente fosse dovuto dal dipendente, non oltre i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
2. In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza del termine di 60
giorni suindicato, un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
3. L’importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa
al trattamento di fine rapporto.
Le Parti, condividendo l’importanza che assume l’istituzione di forme di previdenza integrativa a
capitalizzazione e nell’intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l’esigenza delle
imprese di contenere i costi previdenziali, intendono attivare un sistema di previdenza complementare
volontario con la costituzione di un fondo pensione nazionale complementare a capitalizzazione in aderenza
alle norme vigenti.
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Contrattazione collettiva decentrata
Art.53 - Contrattazione collettiva decentrata
1. Dall’entrata in vigore del presente contratto, a livello regionale, provinciale o aziendale – anche per il tramite
dell’Ente Bilaterale - possono essere attivati tutti i livelli di contrattazione collettiva che le parti intenderanno
coltivare in ottica di massima lealtà e collaborazione.
2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a livello di prossimità e dunque aziendale e provinciale potranno
attivarsi trattative per negoziare collettivamente sulle seguenti materie, anche in deroga a quanto previsto a
livello nazionale, al fine di meglio adattare le esigenze delle parti sociali alla concreta realtà locale e
imprenditoriale interessata dalla contrattazione:
a. trattamenti retributivi integrativi;
b. premi di risultato;
c. fringe benefit;
d. orario di lavoro;
e. flessibilità - Banca ore;
f. tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
g. pari opportunità;
h. individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
i. regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche
situazioni esistenti territorialmente. L’inutilizzabilità del servizio mensa non può determinare la
corresponsione di indennità sostitutiva;
j. formazione professionale;
k. determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi
formativi;
l. determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione dei
provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai
fini delle previsioni di cui all’art.18 Legge n.300/1970;
m. specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla
competitività delle aziende;
n. referendum;
o. mensa o buoni pasto;
p. tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale
e/o regionale;
q. specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività della struttura;
r. la determinazione in concreto degli strumenti che permettano l’effettiva autonoma gestione
dell’organizzazione al telelavoratore dipendente o al lavoratore agile;
s. ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle
eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
t. l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore o del lavoratore agile;
u. l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni aziendali;
v. le modalità per l’assegnazione del carico di lavoro;
w. l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità;
x. la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai telecentri per
il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.
Le parti convengono sull'importanza che la contrattazione collettiva nazionale costituisca la cornice
fondamentale entro la quale le imprese ed i lavoratori determinino le condizioni migliori di lavoro, vigenti su
tutto il territorio nazionale. Al tempo stesso, riconoscono il rilievo strategico determinante che la contrattazione
collettiva di prossimità, territoriale (regionale e provinciale) o aziendale, può avere per incrementare la
produttività del lavoro, migliorare la capacità di concorrere delle imprese che applicano la presente disciplina
e, infine, per adattare le regole contrattuali alle caratteristiche concrete del territorio, delle organizzazioni
aziendali e dei gruppi di lavoratori.
A tal fine, le parti sociali sottoscritte alla presente intesa confermano che la contrattazione collettiva territoriale
o aziendale potrà disciplinare sia le materie non già previste dal contratto nazionale sia derogare a quanto ivi
previsto, in base ai criteri di successione nei contratti (per cui il contratto collettivo successivo può derogare a
quello precedente) sia in base al criterio di specialità e sussidiarietà, per cui le parti sociali potranno intervenire
a disciplinare in modo diverso anche materie già previste dal contratto nazionale ove ciò sia utile per adattare
la disciplina al territorio e alle caratteristiche della singola struttura e alla volontà dei lavoratori interessati.
Art.53 bis - Crisi aziendali
1. Le aziende che attraversano uno stato di crisi, al fine di mantenere inalterato il proprio livello occupazionale,
possono sottoscrivere un accordo in deroga al presente CCNL allo scopo di contenere il costo del lavoro.
2. Gli istituti contrattuali che possono essere oggetti di deroga sono i seguenti:
- Passaggi di livello e mutamento di mansioni;
- Premio di risultato;
- Lavoro straordinario;
- Trattamento economico per malattia;
- Riduzione orari di lavoro;
- Buoni pasto;
- Demansionamento e modifica della relativa retribuzione in una delle sedi di cui all’art 2113.
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3. Le aziende, al fine di poter ottenere le deroghe degli istituti sopra indicati, devono convocare le OO.SS.
firmatarie del presente contratto tramite raccomandata con avviso di ricevimento, via fax o email e indicare le
motivazioni che la inducono a richiedere un “Accordo per Stato di Crisi”.
4. Le Organizzazioni Sindacali sono tenute entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione ad indire un
incontro con la struttura.
5. Entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata da parte delle Organizzazioni Sindacali, deve essere redatto
eventuale verbale di accordo o mancato accordo riguardo all’applicazione dello Stato di Crisi e di quelle che
sono le deroghe contrattuali concesse.
6. Durante il periodo di concertazione sarà compito delle OO.SS. firmatarie del contratto valutare l’esistenza o
meno delle motivazioni che hanno indotto la struttura a richiedere un “Accordo per Stato di Crisi”. Le OO.SS.
potranno chiedere una sola proroga di 15 giorni di calendario nel caso che intendano ulteriormente
approfondire la sussistenza dei motivi oggettivi della richiesta avanzata dalla struttura.
7. La struttura perderà il diritto all’applicazione dell'Accordo per Stato di Crisi” nel caso in cui provveda a licenziare
il personale per giustificato motivo oggettivo (per ragioni inerenti all'attività della struttura, all'organizzazione
del lavoro e al regolare funzionamento di essa) entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale.
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APPRENDISTATO
Art.54 - Tipologie contratto di apprendistato
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto -dovere d’istruzione e di formazione, il contratto di
apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a. contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b. contratto di apprendistato professionalizzante;
c. contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
2. Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante al fine di consentire
lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili.
3. A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale,
anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per
affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta
adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità
conformi da parte degli apprendisti.
Art.55 - Durata rapporto contrattuale
1. Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art.55 bis - Trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale
(1° livello)
1. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.lgs. n. 226/2005,
nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, è possibile la trasformazione del contratto di
apprendistato di primo livello, previo aggiornamento del piano formativo individuale in:
• apprendistato professionalizzante di secondo livello, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale
a fini contrattuali. In tale ipotesi, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può
superare i sette anni;
• apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata
e le finalità previste dalla legge, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l’accesso ai percorsi.
Art.56 - Apprendistato professionalizzante
Le parti convengono che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per il
conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs.n.226/2005, il contratto di
apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per il raggiungimento di tutti i livelli ad
eccezione del 5°.
Livelli Durata complessiva
Quadri, 1°, 2° livello 30 mesi
3°S, 3°, 4°S, 4° livello 36 mesi
La durata dell’apprendistato può essere ridotta di 6 mesi qualora il lavoratore abbia svolto un periodo di stage o
tirocinio di egual durata e per le stesse mansioni presso la struttura.
La retribuzione dell’apprendista viene determinata applicando le seguenti percentuali alla retribuzione tabellare
prevista per il livello di inquadramento finale:
Durata apprendistato Periodo Trattamento retributivo
36 mesi
Primo anno
70% della retribuzione
dovuta al termine del
periodo di apprendistato
Secondo anno
85% della retribuzione
dovuta al termine del
periodo di apprendistato
Terzo anno
93% della retribuzione
dovuta al termine del
periodo di apprendistato
30 mesi
Primo anno
70% della retribuzione
dovuta al termine del
periodo di apprendistato
Secondo anno
85% della retribuzione
dovuta al termine del
periodo di apprendistato
Restanti 6 mesi 93% della retribuzione
dovuta al termine del
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periodo di apprendistato
Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto delle
minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello. La stessa
regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il
periodo successivo alla qualificazione.
Art.57-Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
1. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è
strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in struttura con l’istruzione e la formazione
professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e
formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs.n.226/2005 e di quelli di cui all’art.41 e
ss D.Lgs.n.81/2015).
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al c.1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15
anni di età e fino al compimento dei 25 anni.
3. La durata del contratto, fermo restando le normative regionali, è determinata in considerazione della qualifica
o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere inferiore a sei mesi e superiore a:
a. tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
b. quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
c. quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
4. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
5. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs.n.226/2005,
nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale
ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante: in tal caso, la
durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere i 60 mesi e la retribuzione per
l'apprendistato professionalizzante è disciplinata dall’art. 56.
6. Il livello di inquadramento professionale dell’apprendista sarà quello corrispondente alla mansione di
“approdo”.
7. Il trattamento economico da riconoscere all’apprendista sarà così determinato:
a. per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
b. per il secondo anno l'80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
c. per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.
d. per l’eventuale quarto anno il 95% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.
8. Le parti concordano che in nessun caso la retribuzione di fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto
delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
Art.58 – Apprendistato di alta formazione e di ricerca e praticantato
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività
di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di
ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art.7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i
soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un
diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un
certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso
annuale integrativo o di diploma o titolo abilitante richiesto per l'iscrizione al registro praticanti e di accesso
alla singola professione. (art.45 c.1 D.Lgs.n.81/2015).
2. Le parti definiscono il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche come l'attività che deve essere
obbligatoriamente svolta presso un professionista abilitato secondo la disciplina del rispettivo Ordine o
Collegio di appartenenza prima di essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione all’esercizio della
professione. Il periodo di praticantato ai fini dell’accesso alle professioni ordinistiche ha la funzione di
consentire al praticante l'acquisizione di conoscenze culturali e professionali, nonché di apprendere i
fondamenti pratici e deontologici della professione, e ciò non solo al fine di prepararsi adeguatamente per
l'esame di abilitazione, ma anche per garantire comunque la piena e corretta preparazione professionale e
deontologica dell’aspirante professionista anche attraverso un'attività lavorativa all'interno dello studio
professionale. La durata del rapporto di apprendistato è pari al periodo di praticantato previsto per la singola
professione ordinistica per l'ammissione all'esame di Stato e non può essere inferiore a sei mesi. La durata
minima delle ore di formazione teorica e pratica, interna ed esterna, non può comunque essere inferiore a 300
ore complessive e deve conformarsi agli standard formativi di cui all’art. 5 c. 9 D.L. 12.10.2015.
3. Non è ammesso per le qualifiche e le mansioni dei livelli 3, 4S, 4 e 5.
4. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo
retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione
pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (art.45
c.3 D.Lgs.n.81/2015).
5. La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dall'art. 45, commi 4 e 5,
del D.Lgs. n. 81/2015.
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Studi Professionali
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, l'apprendista assunto con il
contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza
con il percorso formativo, come segue:
a. per i percorsi di durata superiore all'anno:
- per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale;
b. per i percorsi di durata non superiore all'anno:
- per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.
Art.59 - Proporzione numerica
1. I limiti numerici per l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato sono definiti dal D. Lgs. 81/2015 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art.60 - Disciplina del rapporto
1. Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere
indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello
di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine
del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.
2. Il parere di conformità del piano formativo individuale è di competenza dell’E.BI.A.S.P.
3. Contestualmente all’assunzione dovrà essere consegna to all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà
registrato il percorso formativo svolto.
Art.61 - Parere di conformità
1. Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall’assunzione, l’assistenza
dell’E.BI.A.S.P. per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta
dallo stesso.
2. Ove l’ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà
negata.
Art.62- Periodo di prova
1. La durata del periodo di prova è fissata dall’articolo 2 del presente CCNL. D urante tale periodo è reciproco il
diritto tra le parti di risolvere il rapporto senza preavviso.
2. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
Art.63- Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
1. Il periodo di apprendistato, effettuato presso altre aziende, sarà computato presso la nuova struttura ai fini del
completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse
attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore ad un anno.
2. Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato
svolti nell'ambito del diritto -dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato
professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata.
3. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sarà concesso sulla base dei risultati
conseguiti all’interno del percorso di formazione.
4. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro
sull'apposito libretto formativo.
Art.64 - Obblighi del datore di lavoro
1. In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che intenda
procedere all’assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo:
a. di impartire o di far impartire nella sua struttura, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento
necessario affinchè possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b. di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c. di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare alle
iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità prevista dal profilo;
d. di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
2. Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c, non sono considerati lavori di manovalanza quelli
attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida
l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente
affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in
rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Art.65- Doveri dell'apprendista
1. L'apprendista deve:
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a. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione
professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b. prestare la sua opera con la massima diligenza;
c. frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione
formale;
d. osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali
regolamenti interni di struttura, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e
di legge.
2. L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.
Art.66 - Trattamento normativo
1. L'apprendista ha diritto, per quanto non disciplinato dalla presente sezione , al trattamento normativo previsto
per i lavoratori in possesso della qualifica da conseguire.
Art.67 -Divieto di cottimo
1. È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
Art.68 – Malattia
1. Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto al trattamento previsto all’art. 37 del presente CCNL.
Art.69 - Infortunio
1. Durante il periodo d’infortunio l’apprendista avrà diritto al trattamento previsto all’art. 38 del presente CCNL.
Art.70 - Durata contratto di apprendistato
1. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche conseguite o alla scadenza delle durate
previste per le varie tipologie di apprendistato.
2. In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto ai sensi della vigente normativa (es. malattia, infortunio, congedo di maternità,
congedo parentale, richiamo alle armi, ecc.) ovvero nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per crisi
aziendali od occupazionali, la durata del rapporto di apprendistato è prorogata oltre la scadenza iniziale per un
periodo pari a quello di sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 30 giorni di
calendario.
3. Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione anche più periodi sospensivi di breve
durata non inferiori a 10 giorni di calendario.
4. Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore
la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.
Art.71 - Obblighi di comunicazione
1. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'Impiego di cui al D.lgs.
n.469/1997, anche a mezzo PEC, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
2. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli
apprendisti, di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla
cessazione stessa.
Art.72 – Durata del periodo di formazione
1. La formazione professionalizzante non sarà inferiore a 80 ore annue per il livello Quadro, 1° e 2°; non inferiore
a 70 ore per i livelli 3°S e 3°; non inferiore a 60 ore per il livello 4°S e 4°. Tali monte ore, comprensivi della
formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011,
potranno essere svolt i anche “on the job” e in affiancamento. La formazione professionalizzante sarà
integrata, laddove esistente, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base
e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015.
2. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione
ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
3. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
4. L’attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite l’utilizzo di Formazione
a distanza.
Art.73 - Contenuti della formazione
1. Per la formazione degli apprendisti le aziende in prima istanza dovranno fare riferimento ai Profili Formativi
elaborati dall’Ente Bilaterale E.BI.A.S.P., che terranno conto dei profili formativi predisposti e pubblicati dall'
ISFOL.
2. È prevista la presenza di un Tutor o referente della struttura, quale figura di riferimento dell'apprendista.
3. L’offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata, nei limiti delle risorse
annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla struttura , finalizzata alla
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acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel
triennio.
4. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni
normative regionali in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
a. accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
b. competenze relazionali;
c. organizzazione ed economia;
d. disciplina del rapporto di lavoro;
e. sicurezza sul lavoro.
5. I contenuti e le competenze tecnico -professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno
essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a. Conoscenza dei servizi e delle attività di consulenza dello studio professionale e/o dell’impresa di servizi;
b. la conoscenza delle basi tecniche e teoriche della professionalità e delle attività seguite, nonché la loro
concreta applicazione all’interno dello studio professionale e/o della società di servizi;
c. conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro dello studio professionale e/o della società di
servizi;
d. conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (p.e. software, le attrezzature e i diversi
strumenti di lavoro, le nuove tecnologie di telecomunicazione etc.);
e. conoscenze specifiche di eventuali seconde o terze lingue che sono richieste nel contesto e nell'attività
dello studio professionale;
f. la conoscenza e l'utilizzo delle misure di sicurezza individuali e di tutela ambientale specifiche del
settore. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei
moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
6. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli
trasversali di base e tecnico-professionali.
7. Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali
offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed associazioni territoriali datoriali e sindacali.
8. L’attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.
9. Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro.
Art.74 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato
La formazione degli apprendisti potrà essere finanziata attraverso l'intervento del fondo Interprofessionale da
costituire.
Art.75 - Rinvio alla legge
1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato, di limiti numerici e di
istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in
materia.
2. Le parti convengono che al fine di adeguare le regole del presente titolo ai futuri interventi normativi in
materia, verranno previsti opportuni adeguamenti da concordarsi con apposito verbale di accordo integrativo
contrattuale.
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CONTRATTI FLESSIBILI
Art.76 - LAVORO PART TIME- Tipologia di lavoro a tempo parziale
1. Le Parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:
a. “orizzontale”, come riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
b. “verticale”, come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del
mese o dell’anno;
c. “misto”, come combinazione del tempo parziale “orizzontale” e “verticale”.
Art.77 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
1. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o indeterminato, deve avvenire
con il consenso della struttura e del lavoratore, risultante da atto scritto. Tale requisito è necessario anche per il
passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
2. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia i lavoratori in forza che ne facciano esplicita richiesta con atto
scritto avente data certa, sia i nuovi assunti, compatibilmente con le esigenze tecnico operative della struttura.
3. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, potranno essere concordate tra le Parti, all’atto del
passaggio, le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro al tempo pieno e la struttura, per completare il
normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, potrà assumere altro personale fino al
termine del periodo concordato con il lavoratore sostituito.
Art.78 - Assunzione
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, deve
essere stipulato per iscritto.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione
lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno
nonché, in caso di nuova assunzione con contratto a tempo parziale, degli altri elementi previsti dall’art.1 del
presente CCNL.
3. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione di cui al comma precedente può avvenire
anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
Art.79 - Obblighi di comunicazione
1. Il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza
annuale, sull’andamento dell’utilizzo delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al
lavoro supplementare.
2. In mancanza di rappresentanza sindacale, tale comunicazione sarà effettuata all’Ente Bilaterale di riferimento,
ove esistente, per le finalità statistiche dello strumento negoziale.
Art.80 - Clausole di flessibilità ed elastiche
1. In applicazione di quanto previsto dall’art.6 c.4 del D.Lgs.n.81/2015, le parti interessate, con specifico patto
scritto, potranno prevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di
lavoro a termine, di clausole che possono prevedere:
a. Clausola flessibile: la collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il
passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
b. Clausola elastica: la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
2. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il
consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di
lavoro.
3. L’eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per
recidiva.
4. Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l’assistenza di un componente della
rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo.
5. È riconosciuta l'unilaterale facoltà di revocare il predetto consenso, esclusivamente, al ricorrere ad una delle
condizioni di cui all’art.8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all’art.10, primo comma, della legge 20 maggio
1970 n.300.
6. Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell’orario potrà essere inserita
nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore.
7. Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione
temporale dell’orario di lavoro adottando clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con
preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, in presenza di particolari esigenze di carattere tecnico, organizzativo,
produttivo o sostitutivo.
8. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola flessibile, comportano a favore del lavoratore,
il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell’intera prestazione, nella misura del
10% limitatamente alla durata della variazione.
9. Lo svolgimento delle ore lavorative richieste in regime di clausola elastica, comportano a favore del lavoratore,
il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto dell’intera prestazione, nella misura
prevista dal lavoro supplementare, così come previsto dal successivo articolo 81.
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10. Le suddette maggiorazioni non si applicano:
a. in caso di riassetto complessivo dell’orario di lavoro, che interessi l’intera struttura o unità organizzative
autonome della stessa;
b. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro;
c. qualora la modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia
carattere di modifica strutturale.
11. Nel caso in cui le clausole elastiche permettano di aumentare la durata della prestazione lavorativa, l’orario di
lavoro non può superare il limite delle 40 ore settimanali, a meno che non si versi in una dimensione di
flessibilità generale. Resta comunque salvo l’utilizzo della banca delle ore.
Art.81 - Prestazioni supplementari e straordinarie
1. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore a cui si
riferisce il presente CCNL, il datore di lavoro, in attuazione dell’art.6 c.2 del D.Lgs.n.81/2015, ha facoltà di
richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di:
a. prestazioni supplementari ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale;
b. prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale per le stesse causali e con le medesime modalità
previste per i lavoratori a tempo pieno dal presente CCNL.
2. Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata fino alle 8
ore giornaliere, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi dell’art.5 c.2 del
D.Lgs.n.81/2015.
3. Le parti prevedono che le ore supplementari non siano facoltative e verranno compensate con la retribuzione
di fatto maggiorata del 40% escludendola dall’incidenza su ogni istituto differito.
4. L’eventuale rifiuto del lavoratore all’espletamento di lavoro supplementare e/o straordinario non può integrare
in alcun caso gli estremi del giustificato motivo per l'eventuale licenziamento e/o provvedimento disciplinare.
5. Per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario valgono le normali maggiorazioni di cui
all’art.12 del presente CCNL.
6. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze
lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
Art.82 - Retribuzione
1. Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo, economico e normativo, non meno
favorevole rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello e mansione. In tal senso il lavoratore a tempo
parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno.
2. Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione
lavorativa.
Art.83 – Istituti contrattuali indiretti nel part-time verticale
1. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di ore di permessi
proporzionato in base alle giornate di prestazione lavorativa effettivamente svolte nel corso dell’anno (di
calendario).
2. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, ivi comprese quelle per malattia, nonché per tutti gli istituti contrattuali
indiretti previsti dal presente contratto collettivo.
3. In caso di malattia, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro verrà riproporzionato sulla base
delle giornate di prestazione lavorativa effettivamente svolte nel corso dei periodi indicati ai punti a. e b. dell’art.
36.
Art.84 - Consistenza dell’organico aziendale
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l’accertamento della consistenza
dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in
proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di
orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo
pieno.
Art.85 - Diritto di precedenza
1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il
consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario
prevedendone una durata predeterminata, che di norma non sarà inferiore a 6 mesi. La relativa
comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta.
2. In caso di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e viceversa, nel relativo anno
solare i ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura
proporzionale all'effettiva durata della prestazione lavorativa nei due distinti periodi.
3. Il personale a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale. La
struttura si riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.
4. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie
cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a
causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’unità
sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
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pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
5. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico -degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i
figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una
persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’art.3
c.3 della legge 5 febbraio 1992 n.104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale.
6. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o
con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art.3 della Legge n.104/1992, è riconosciuta la priorità
nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
7. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle
assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e
categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
8. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo
ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, la trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50
per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
9. In caso di assunzione di personale a tempo parziale , il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva
informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello
stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali della
struttura, ed a prendere in considerazione sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale sia
l'accoglimento della stessa, che dovrà risultare da atto scritto.
10. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il contratto individuale deve prevedere un diritto di
precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale, in attività presso unità produttive site nello stesso
ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni e/o a mansioni equivalenti, rispetto a quelle da assumere. Tale
diritto si estingue con il diniego espresso del lavoratore al passaggio ad un rapporto di lavoro a tempo pieno,
qualora si verifichino le condizioni per la suddetta trasformazione.
Art.86 - LAVORO INTERMITTENTE- Definizione
Le parti concordano sulla possibilità di attivare contratti di lavoro intermittente nei limiti e nel rispetto dell’art.13 c.1
del D.Lgs.n.81/2015.
Art.87 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia
possibile stipulare contratti a tempo parziale per l’impossibilità, o comunque la difficoltà, di predeterminare i
periodi di prestazione lavorativa.
2. Salvo diverse disposizioni di legge, il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con
soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo
restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.
3. Il contratto di lavoro intermittente deve concludersi per periodi predeterminati e deve necessariamente
riferirsi ad un periodo predeterminato all'interno del contenitore/anno. Ne consegue che non risulta possibile
prevedere che il periodo predeterminato sia riferito all'intero anno, ma occorre una precisa declinazione
temporale. Per quanto concerne i periodi predeterminati all’interno del contenitore/anno, questi saranno
definiti per iscritto al momento dell’assunzione e pattuiti di comune accordo fra la struttura e il lavoratore
intermittente.
Ai soli fini dell'applicabilità del contratto intermittente si intende per periodi predeterminati:
a. week-end: il periodo che va dal venerdì mattina, dopo le ore 8.00, fino alle ore 6.00 del lunedì mattina;
b. vacanze natalizie: il periodo che va dal 1° dicembre al 15 gennaio;
c. vacanze pasquali: il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il Lunedì
dell'Angelo;
d. periodo estivo: i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
e. un massimo di tre mensilità in quei periodi caratterizzati da picchi di lavoro e/o avvio di nuove attività che
sono individuati di comune accordo fra la struttura e la O.S. dei lavoratori.
f. qualsiasi altro periodo settimanale, mensile o annuale individuabile dal contratto individuale sottoscritto
fra le parti.
4. Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b. presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a
norma degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n.223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono
operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni,
che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c. ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art.88 – Assunzione
1. Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
a. indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, in presenza delle quali è consentita la
stipulazione del contratto;
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b. luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di
chiamata del lavoratore, che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c. il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa
indennità di disponibilità, ove pattuita, nei limiti di quanto previsto al paragrafo successivo (indennità di
disponibilità);
d. indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della
prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e. i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell'indennità di disponibilità
f. le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
g. il rinvio alle norme del presente articolo.
2. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a
trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione
territoriale del lavoro competente per territorio nonché all’Ente Bilaterale mediante sms, fax o posta
elettronica.
Art.89 - Indennità di disponibilità
1. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in
quote orarie, che deve essere corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la
disponibilità alla struttura in attesa di utilizzazione.
2. Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione,
l’importo dell’indennità mensile di disponibilità è determinato nel 30% della retribuzione prevista dal presente
contratto, per il livello di riferimento in base alla mansione svolta.
3. La retribuzione mensile, da prendere a base di riferimento per la determinazione dell’indennità, è costituita
dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 25 del presente CCNL e dai ratei di mensilità aggiuntive.
4. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o del presente contratto ed il
pagamento delle mensilità supplementari si esaurisce con il pagamento di quanto sopra indicato.
5. In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore, che renda temporaneamente
impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare la struttura preventivamente
specificando la durata dell’impedimento, con le modalità previste dal presente CCNL e, successivamente,
documentandone la motivazione.
6. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
7. Ove il lavoratore non provveda all’adempimento di cui sopra, perde il diritto alla indennità di disponibilità per
un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale di lavoro.
8. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obblighi
contrattualmente a rispondere alla chiamata della struttura.
9. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare il diritto della struttura a risolvere
il contratto, con restituzione della quota di indennità di disponibilità eventualmente già corrisposta e riferita al
periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché, in applicazione dell’art.16 c.5 del D.Lgs.n.81/2015, un
risarcimento del danno pari all’importo corrispondente alle quote orarie di indennità di disponibilità relative al
periodo di prestazione rifiutata.
Art.90 - Retribuzione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore
intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo
complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione
della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della
retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia,
infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.
3. In caso di evento di malattia intervenuto durante la chiamata, il lavoratore avrà diritto ad una integrazione
dell’indennità eventualmente erogata dall’INPS fino al raggiungimento del 20% della retribuzione lorda
contrattualmente prevista per tutta la durata della chiamata.
4. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata della struttura non
è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e
normativo, salvo la suddetta indennità di disponibilità.
Art.91 - Consistenza organico aziendale
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative
di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre precedente
(gennaio-giugno; luglio-dicembre).
Art.92 - LAVORO A TEMPO DETERMINATO - Requisiti di applicabilità
1. La presente tipologia di rapporto di lavoro viene incentivat a al fine di soddisfare le esigenze flessibili sia dei
datori di lavoro, a cui necessita impiegare per un periodo di tempo determinato dei dipendenti a svolgere
determinate tipologie di attività, sia dei lavoratori per garantire una maggiore occupazione.
2. Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono
effettuate secondo le stesse norme previste per l'assunzione a tempo indeterminato.
3. Ai sensi dell’art.19 c. 2 del D.Lgs.n.81/2015, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo
stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo
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svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra
un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi.
4. L'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro
programmate al fine di assicurare l'affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto
al periodo di inizio dell'astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.n.151/2001.
5. La durata massima del contratto è pari a un periodo complessivo di 24 mesi, comprese le eventuali proroghe
del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro.
6. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di
pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato.
7. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di
contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
8. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente
prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della
retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40%
per ciascun giorno ulteriore.
9. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi,
ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla
scadenza dei predetti termini.
10. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 10 giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a
sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
11. La struttura fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite delle RSA
aderenti alle OO.SS. stipulanti, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle
mansioni svolte dai lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili.
Art.93 - Apposizione del termine
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto
è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere
consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
Art.94 - Periodo di Prova
Per la durata del periodo di prova dei contratti a termine si rinvia all’art. 2 del presente CCNL.
Art.95 - Durata e proroghe
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte (quattro)
nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
2. Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può
essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto
della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si
trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
3. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 24 mesi
dalla fase di avvio di nuove attività d’impresa, ovvero dall’entrata in funzione di una nuova linea di produzione o
di servizio, ovvero di una nuova unità operativa.
Dichiarazione a verbale
Le Parti prendono atto della modifica alla disciplina delle causali utilizzabili per l’instaurazione di contratti a tempo
determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell’art. 19 D. Lgs. lgs 81/2015 e smi e, tenuto conto delle
caratteristiche del settore disciplinato dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, rinviano all’apposita
Appendice per le causali.
Art.96 - Proporzione numerica
1. Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo
determinato è stabilito nella seguente misura:
a. Le strutture che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato possono assumere fino a 3 lavoratori
a termine;
b. Le strutture che occupano da 6 a 15 dipendenti non possono eccedere il 50 % arrotondato al numero intero
superiore del numero dei lavoratori a tempo indeterminato;
c. Le strutture che occupano un numero di dipendenti superiore a 15 non possono eccedere, arrotondato al
numero intero superiore, il limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato.
2. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche:
a. contratti a tempo determinato conclusi nei primi 24 mesi dalla fase di apertura di una nuova struttura,
ovvero dall’entrata in funzione di una nuova sede della struttura.
b. per incarichi di lavoro di durata predeterminata;
c. per sostituzione di lavoratori assenti;
d. con lavoratori di età superiore a 50 anni;
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e. lavoratori con contratto di reinserimento;
f. lavoratori studenti come disciplinato dall’art. 96 bis;
g. assunzione di lavoratori sospesi con l’intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria o di
analoghi ammortizzatori sociali (CIGO oppure sospesi nell’ambito della disciplina sui fondi di solidarietà ex
art. 26 e ss. del D.Lgs. n. 148/2015);
h. assunzione di lavoratori percettori della NASpI;
i. assunzione di lavoratrici che rientrano nel mercato del lavoro dopo un periodo di disoccupazione di
almeno 12 mesi ininterrotti oppure con uno o più periodi lavorati fino a 8 mesi complessivi nei 24 mesi
prima dell’assunzione a termine.
3. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti
interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di
importo pari:
• al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata
del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è
superiore a uno;
• al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata
del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a
uno.
4. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all’utilizzo del lavoro a
tempo determinato.
Art. 96 bis – Contratti a termine per studenti universitari o scuole superiori
1. I datori di lavoro applicanti integralmente la disciplina del presente CCNL hanno la facoltà di stipulare, durante
il periodo sospensione dell’attività didattica, contratti a termine con giovani studenti universitari o di scuole
superiori della durata non inferiore a 6 settimane e non superiore a 14 settimane di effettivo servizio, a seguito
di presentazione di idonea documentazione o autodichiarazione attestante il percorso di studio affrontato.
2. Con lo scopo di integrare le conoscenze teoriche fornite dai corsi universitari, i giovani verranno inseriti in
esperienze pratiche il più possibile in linea con il percorso di studi effettuato oppure, qualora il corso non sia in
linea con le attività svolte dalla struttura, il giovane sarà inserito in settori dove possa acquisire esperienze
riferite ad un intero processo di attività o a più attività interconnesse riferite ad uno o più settori, con esclusione
di attività prive di contenuti formativi e/o ripetitivi.
Art.97 - Diritto di precedenza
1. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa struttura, abbia prestato
attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza fatte salve diverse disposizioni di
contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate
dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei
rapporti a termine.
2. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a
nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
3. Il diritto di precedenza di cui ai punti precedenti può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti
in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di
cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il
diritto di precedenza di cui ai precedenti punti 1) e 2) deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di
cui all'art.1 c.2 Legge n.78/2014.
4. Fermo restando il suddetto termine di sei mesi, a parità di richieste di assunzione per la medesima qualifica,
prevale l'anzianità di servizio maturata presso la stessa struttura attraverso precedenti contratti a tempo
determinato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica.
5. In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, i periodi di servizio
prestato a tempo determinato sono utili ai fini del computo della anzianità di servizio.
Art.98 - Retribuzione
1. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, le ferie, le mensilità aggiuntive e gli eventuali ulteriori elementi
retributivi saranno corrisposti e frazionati sulla base delle specifiche regole di maturazione.
2. Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al lavoratore il TFR previsto dal presente
CCNL.
Art.99 - Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del termine, si rinvia alla normativa vigente in materia di
impugnazione del licenziamento.
Art.100 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - Sfera di applicabilità
1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale
un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.Lgs.n.276/2003, mette a disposizione di un
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utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria
attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
2. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b. presso unità operative nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai
sensi degli artt.4 e 24 della Legge n.223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere
alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c. presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in
regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
d. da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della
normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art.101 - Proporzione numerica
Per la proporzione numerica si rinvia all’art. 31 del D. Lgs. 81/2015 e successive modifiche.
Art.102 – Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare
1. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li
forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la
quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81. Il contratto di
somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei
confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e
contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
2. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto,
l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al
lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via
esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale
risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori.
3. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l’utilizzatore comunica al
somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art.7 della Legge
n.300/1970.
4. L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a d essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle
sue mansioni.
5. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il
lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata
indennità, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
Art.103 - Retribuzione
1. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di
mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti
di pari livello dell’utilizzatore.
2. L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e
a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
3. I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e
corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi
concordati tra le parti o collegati all’andamento economico della struttura. I lavoratori somministrati hanno
altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla
stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società
cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
Art.104 - Disposizioni comuni ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
1. In caso di sostituzione di lavoratori assenti per maternità, aspettative e servizio militare, il numero di lavoratori
con contratto a tempo determinato o di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può superare il
numero di lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato presso la struttura utilizzatrice e il periodo
di missione può essere prorogato fino alla permanenza delle ragioni che hanno causato l’assenza. In caso di
part-time tale numero si intende proporzionalmente adeguato.
2. Il contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato può essere rinnovato liberamente nei primi
dodici mesi e, successivamente, soltanto in presenza delle causali previste per i contratti a termine, ferma
restando la durata massima di ventiquattro mesi.
3. Se il rinnovo avviene in assenza di causali, ove richieste, il contratto di lavoro a tempo determinato si trasforma
a tempo indeterminato.
Art.105 -Limiti al ricorso complessivo del contratto di lavoro a tempo determinato e di
somministrazione
1. Qualora ricorrano particolari evenienze , alla contrattazione di secondo livello è demandata altresì la
possibilità di derogare il numero per le assunzioni in somministrazione, il numero ed i motivi dei contratti di
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somministrazione di lavoro a tempo determinato, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori
interessati. Di tale procedura, la struttura dovrà informare l’Ente Bilaterale EBIASP mediante PEC.
2. Non rientrano nel computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato:
• i lavoratori in mobilità ai sensi dell’art. 8, c. 2, legge n. 223/1991;
• i soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di
ammortizzatori sociali;
• i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi di legge;
• i soggetti assunti dal somministratore con contratto a tempo indeterminato.
3. Inoltre è esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori nelle ipotesi
previste dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, e cioè:
a. nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi;
b. per le imprese star-up innovative, per il periodo stabilito dalla legge;
c. per lo svolgimento delle attività stagionali;
d. per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche
opere audiovisive;
e. per sostituzione di lavoratori assenti;
f. per i lavoratori di età superiore a 50 anni.
Art.106 - LAVORO A DISTANZA: TELELAVORO - LAVORO AGILE (SMART WORKING) Definizione
1. Telelavoro e lavoro agile sono modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato e possono svolgersi
anche con contratto part -time o a tempo determinato. Tali modalità non sono applicabili ai lavoratori
occasionali.
2. Il telelavoratore svolge la propria prestazione attraverso una forma di organizzazione del lavoro
prevalentemente a distanza, resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici e dall'esistenza di una rete di
comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e la struttura , senza che vi sia la necessità della
presenza fisica continuativa all’interno dei locali della struttura.
3. Il lavoratore agile svolge la propria prestazione con l’assenza di vincoli orari o spaziali e con un’organizzazione
per fasi, cicli e obiettivi, salvo casi particolari di ricorso al Lavoro Agile dovuti a cause di forza maggiore e
situazioni emergenziali di rilevanza nazionale; la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei
locali della struttura ed in parte all’esterno senza una postazione fissa ed entro i soli limiti di durata massima
dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale come da legge e dalla presente contrattazione collettiva.
4. Il centro di Telelavoro o la singola postazione presso il domicilio del telelavoratore non configurano una unità
produttiva autonoma della struttura.
Art.107 - Sfera di applicabilità
1. Il Lavoro a Distanza ha carattere volontario sia per la struttura sia per il lavoratore dipendente e pertanto la
concessione come l'accettazione non può in alcun modo essere pretesa – salvo sia stata espressamente
disposta nel contratto di assunzione - e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo
per l'interruzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoro a distanza può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte quelle
mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo sul lavoro di altri
dipendenti o l’accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori
dalla struttura stessa.
Art.108 - Disciplina del rapporto
1. Il lavoro a distanza con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere concesso o richiesto
esclusivamente dai lavoratori subordinati.
2. Il lavoro a distanza è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status
legale. Il telelavoratore fa infatti parte a pieno titolo dell’organizzazione della struttura, anche se il luogo di
svolgimento della prestazione è esterno alla struttura.
3. L'accordo tra le Parti deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la
durata, la tipologia (tempo determinato ovvero tempo indeterminato), oltre a quanto compatibilmente
previsto dall’articolo 1 “Assunzione”.
4. L’accordo deve contenere la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali,
con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il
lavoratore.
5. Nell’accordo devono essere illustrate le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali
aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
6. Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ciascuna delle due Parti potrà, con preavviso di almeno 60
giorni (90 se il lavoratore è disabile), richiedere la disdetta dell'accordo e il ritorno allo svolgimento presso la
struttura dell'attività lavorativa. Qualora sia stato concordato il tempo determinato, ad ogni parte è consentito
dare disdetta, prima della scadenza del termine, in presenza di giustificato motivo.
7. La modalità di disdetta degli accordi individuali di lavoro agile o telelavoro potranno essere stabiliti nella
contrattazione di secondo livello; in mancanza, si rimanda alle norme vigenti.
8. Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo
successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al
compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati dalla struttura.
Art.109 - Diritti e doveri del lavoratore a distanza
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1. Al lavoratore a distanza sono riconosciuti gli stessi diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore
dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali della struttura ed è assoggettato al potere
direttivo, organizzativo e di controllo della struttura.
2. Il lavoratore deve essere messo dal proprio datore di lavoro nella condizione di fruire delle medesime
opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti
comparabili ed impiegati presso il medesimo datore di lavoro ed ha diritto ad una formazione specifica mirata
sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
3. Il lavoratore dipendente che passa al telelavoro nel corso del rapporto di lavoro conserva integralmente il
proprio status precedentemente acquisito.
4. Il lavoratore smart worker e la struttura condividono la responsabilità di garantire il rispetto delle norme sulla
protezione dei dati personali al fine di mantenere la privacy e la sicurezza delle informazioni.
5. Al lavoratore a distanza è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente
il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature.
Art. 109 bis – Diritto alla disconnessione
Le parti sindacali sottoscrittrici del presente contratto, in assenza di una regolamentazione normativa su tale
modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, valorizzano il diritto dei lavoratori alla disconnessione dalle
strumentazioni tecnologiche al di fuori dell’orario di lavoro.
La disconnessione consiste nel diritto ad astenersi dallo svolgere mansioni, attività e comunicazioni elettroniche
lavorative al di fuori dell’orario di lavoro, compresi i periodi di riposo, i giorni festivi e tutti i tipi di congedo, fermo
restando che nell’esecuzione della prestazione il lavoratore dovrà essere contattabile e reperibile durante il proprio
orario di lavoro.
A tal proposito, c on la delimitazione tassativa del tempo di lavoro, anche con svolgimento da remoto, si intende
circoscrivere il periodo di esigibilità della prestazione lavorativa e il corrispondente ambito di condotte
disciplinarmente rilevanti.
Eventuali impedimenti andranno tempestivamente comunicati alla struttura che indicherà le soluzioni
operative da adottare.
Art.110 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
1. La postazione del lavoratore a distanza e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della
prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla
realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura
assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro.
2. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i
software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore a distanza per fini
professionali.
3. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi per la protezione (antivirus), la salvaguardia
(backup), la perdita (crash) dei dati gestiti dal telelavoratore o dal lavoratore agile, nonché dei costi derivanti
dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.
4. È inoltre tenuto ad informare prontamente il lavoratore a distanza in ordine a tutte le norme di legge e regole
aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati, alle prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse con lo
svolgimento del lavoro e con gli strumenti da utilizzare; il lavoratore a distanza è tenuto a rilasciare
dichiarazione di ricezione dell’informativa.
5. Il datore di lavoro può instaurare strumenti di controllo nel rispetto delle vigenti normative nazionali e
comunitarie relativa ai videoterminali e fermo restando il divieto dell’utilizzo di dispositivi ovvero del controllo
quantitativo o qualitativo tramite software, all’insaputa del lavoratore.
6. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento
degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal lavoratore.
7. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del lavoratore a
distanza e per tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della vigente normativa
nazionale e comunitaria.
8. Il datore di lavoro deve porre particolare attenzione ai rischi di stress da lavoro correlato adottando idonee
procedure (Vedi APPENDICE al presente CCNL).
Art.111 - Dotazioni strumentali e utenze
1. Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di lavoro a distanza,
salvo diverse intese, dovranno essere fornite al lavoratore dalla struttura e resteranno di proprietà della
struttura. Inoltre il datore dovrà for nire i supporti tecnici e i software necessari per l’espletamento della
mansione, nonché la loro installazione.
2. Gli oneri derivanti dall'uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici e il collegamento ad
internet, saranno oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della concessione del lavoro a
distanza.
3. In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso
dovrà darne pronta comunicazione al datore di lavoro che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo
aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il
guasto e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il
tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l'automatica estinzione del rapporto di lavoro
a distanza e il ripristino della normale attività presso la sede della struttura.
4. In caso di furto delle dotazioni strumentali, il lavoratore dovrà darne immediata comunicazione alla struttura,
tramite l’invio via fax o altro mezzo idoneo equipollente della copia della denuncia di furto presentata presso
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l'autorità di Polizia giudiziaria territorialmente competente. Tale denuncia deve essere effettuata entro il
termine del giorno successivo rispetto a quello della scoperta del furto e l’invio della relativa comunicazione
deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo.
Art.112 - Orario di lavoro
1. Fermo restando che i carichi di lavoro assegnati al lavoratore a distanza devono essere equivalenti a quelli dei
prestatori presenti nei locali della struttura, con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili l’art.3 (orario
normale di lavoro), art.4 (durata massima dell’orario di lavoro), art.5 (lavoro straordinario), art.7 (riposo
giornaliero), art.8 (pause), artt.12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno) del D.lgs. n.66/2003.
Art.113 - Contrattazione aziendale
1. Alla contrattazione di II Livello è demandata:
• la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione
dell’organizzazione del lavoro al telelavoratore e al lavoratore agile;
• ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle
eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
• l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
• l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni della struttura;
• l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità fisica o telematica;
• la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore o del lavoratore agile per il
controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione agli stessi.
2. In mancanza di contrattazione di II Livello valgono gli accordi tra la struttura e il singolo lavoratore, che può
farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. In ogni caso, quanto necessario per regolamentare il rapporto di telelavoro e lavoro agile deve essere definito
prima dell’inizio di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
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ISTITUTI SINDACALI
Art.114 - Rappresentanze Sindacali
Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno
parte:
di RSA costituite ai sensi dell’art.19 della Legge n.300/1970 e appartenenti alle OO.SS. stipulanti il presente
contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 5 dipendenti, i quali risultino
regolarmente eletti o nominati in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici della Organizzazione Sindacale dei lavoratori stipulante il
presente CCNL;
L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti
Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per
l’elezione deve avvenire tramite comunicazione scritta a data certa.
Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a
individuare modalità di fruizione dei permessi che consenta la razionalizzazione dei costi sia attraverso
l'individuazione di un monte ore complessivo che attraverso una gestione compatibile con le esigenze tecnico -
produttive della struttura.
I Dirigenti Sindacali hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e
convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare
tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque giorni prima, per il tramite dei
competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti
Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica, devono essere motivati e non possono essere originati
da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla
specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Fermo restando che, ove richiesto, la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione
aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui
contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro
non inferiore a tre mesi.
Art.115 - Procedure e diritti di informazione e consultazione
1. Le parti ritengono che l’informazione e consultazione attraverso la comunicazione condivisione delle
informazioni ha lo scopo di valorizzare le attività migliorando la competitività delle aziende, difendendo
l’occupazione e valorizzando le risorse umane quale fattore strategico di sviluppo.
2. Informazione Nazionale
Per perseguire tali finalità, le parti attribuiscono il ruolo centrale alla Commissione di Mercato del Lavoro,
costituita presso l’Ente Bilaterale EBIASP, che definisce le priorità d’azione ed approva programmi di lavoro.
La Commissione di Mercato del Lavoro acquisisce in via diretta i dati attraverso L’Osservatorio Nazionale,
analizza le informazioni, produce rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle
parti;
Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione della
Commissione i dati statistici e le informazioni di cui dispone, di norma annualmente.
La Commissione di Mercato del Lavoro si riunisce ordinariamente con cadenza almeno annuale e
straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni Imprenditoriali ne facciano
motivata richiesta
3. Informazione Territoriale/Aziendale
A livello territoriale/aziendale si individuano come aree del diritto di informazione la conoscenza e valutazione
dei maggiori indicatori economico -sociali della struttura e le informazioni correlate alla contrattazione
aziendale per obiettivi:
a. l'andamento dell'attività produttiva e la competitività settoriale;
b. le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale;
c. le necessità formative;
d. l'utilizzo dei fondi interprofessionali;
e. i riflessi sulle infrastrutture e sui servizi sociali dell'organizzazione dei tempi di lavoro;
f. i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;
g. le problematiche della formazione professionale, per favorire la formazione continua;
h. i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai
finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di
lavoro;
i. le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di
riqualificazione professionale;
j. il superamento delle barriere architettoniche;
k. allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione e sull'inserimento e reinserimento dei lavoratori
svantaggiati;
l. all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di lavoro a contenuto anche formativo.
4. Le informazioni relative agli elementi specificati saranno portati a preventiva conoscenza delle
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) o competenti per territorio (RST) stipulanti il presente contratto.
5. I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di
cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro
espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse
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dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal
mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti
disciplinari di cui al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
6. Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per
comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al
funzionamento della struttura o da arrecarle danno.
7. Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate alla
Commissione di Conciliazione istituita presso l’EBIASP, che si riunirà ed esprimerà il proprio parere entro 20
giorni dalla data del ricorso.
8. La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni.
Art.116 - Rappresentanze Sindacali Aziendali e Territoriali RSA-RST
Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA)
1. I Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali di cui all’Art. 19 dello Statuto dei Lavoratori e i componenti delle
Rappresentanze Sindacali Aziendali -RSA hanno diritto a permessi retribuiti per l’espletamento del loro
mandato, nonchè per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.
Tali permessi sono fissati nella misura di ore 10 mensili per le aziende di cui alla lettera A del presente articolo,
12 ore mensili per le aziende di cui alla lettera B e 15 ore mensili per le aziende di cui alla lettera C. I lavoratori
che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola cinque
giorni prima, per il tramite dei competenti organismi territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. Tale
diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
A. fino a n.1 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 6 a 50 dipendenti;
B. fino a n.2 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano da 51 a 200 dipendenti;
C. fino a n.3 dirigenti per ciascuna RSA nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti.
A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
2. Il lavoratore che intende esercitare il diritto a permessi retribuiti deve darne comunicazione scritta al datore di
lavoro di regola 24 ore prima tramite la RSA.
3. Le RSA hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di
lavoro, nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in
luoghi accessibili a tutti i lavoratori; nei casi in cui il datore di lavoro impieghi lavoratori che svolgono la propria
attività al di fuori dai locali aziendali è necessaria l’istituzione della Bacheca Sindacale Digitale, messa a
disposizione dal datore di lavoro e visibile da tutti i lavoratori, con accesso riservato alle RSA per la
pubblicazione delle proprie informative alla stregua delle usuali bacheche affisse presso i locali aziendali; il
regolamento sull’utilizzo della Bacheca Sindacale Digitale è affidato alla contrattazione di II Livello.
4. Le RSA, ai sensi dell’Art. 26 della L. 300/70 hanno diritto di inviare, utilizzando il loro indirizzo di posta
elettronica, comunicazioni sindacali a mezzo e-mail ai lavoratori della struttura durante il loro orario di lavoro e
al loro indirizzo aziendale di posta elettronica, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività
aziendale.
5. Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni e a
Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle Aziende; tale monte
ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale; non è consentita la fruizione di eventuali residui
in anni successivi a quello di competenza.
6. Il monte ore di permessi sopra determinato non assorbe, per l’Organizzazione stipulante il presente accordo,
quanto previsto agli artt.23 e 30 della Legge n.300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale,
ivi comprese le convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali,
etc.
7. L’ OO.SS. stipulante il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegna a comunicare alle singole
aziende, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente quello di riferimento, i nominativi dei
dipendenti della struttura che hanno diritto a fruire del monte ore dei permessi aziendali, in quanto dirigenti
delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e degli organismi direttivi nazionali, regionali,
provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.
8. Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta della OO.SS. stipulante il CCNL ed avanzata con un
preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere
controfirmate dal responsabile dell’organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle relative
alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di
convocazione dello stesso organo.
9. All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì, permessi sindacali non
retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Rappresentanze Sindacali Territoriali (RST)
1. Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’Art. 19 dello
Statuto dei Lavoratori o che hanno meno di 6 (sei) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della
Contrattazione Aziendale di Secondo livello ivi svolta, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in
sigla “RST”, nominata dalla OO.SS. firmataria il presente CCNL.
2. Le RST sono titolari di tutte le prerogative e diritti di cui sono titolari le RSA (in loro assenza) e che siano
compatibili con la funzione svolta
Art.117 – Assemblea
1. Nelle unità aziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro
in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o
congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale
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interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro; la convocazione deve essere comunicata alla
direzione dell’impresa con almeno 2 (due) giorni di anticipo; le assemblee possono essere svolte anche in
modalità telematica, su richiesta dei lavoratori, attraverso l’utilizzo di apposite “suite” telematiche messe a
disposizione, anche dal datore di lavoro.
2. A ciascun lavoratore è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS.
stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) ore all’anno
normalmente retribuite.
3. Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo
conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere
assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di
vendita al pubblico.
4. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi; ad esse possono prendere
parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL indicati nella convocazione; Le riunioni non potranno
superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
Art.118 - Referendum
1. Nelle aziende, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia
generali che per categorie, su materie inerenti all’attività sindacale.
2. I referendum sono indetti dalla RSA, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità
aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
3. Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi decentrati.
Art.119 - Trattenute sindacali
1. I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta sindacale, a favore della O. S. firmataria del presente contratto,
nei confronti dei lavoratori che ne effettueranno richiesta scritta.
2. La suddetta quota sarà trasmessa alle OO.SS. da parte del datore di lavoro, previa sottoscrizione, da parte del
lavoratore della lettera di delega nella quale si indica l’Organizzazione Sindacale destinataria del contributo
associativo.
3. La struttura trasmetterà l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
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RAPPORTI TRA LE PARTI SINDACALI
Art.120 - Ente Bilaterale autonomo del settore privato E.BI.A.S.P.
1. Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale Autonomo del Settore Privato, in sigla E.BI.A.S.P. costituisce lo
strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione,
mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito.
Quest’ultima attività sarà concretizzata con l’ausilio del fondo di solidarietà eventualmente costituito dalle
OO.SS. firmatarie dal presente CCNL.
2. E.BI.A.S.P. è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite con
apposito Statuto e Regolamento.
3. A tal fine E.BI.A.S.P. Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a. programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le
relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e
rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico
necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
c. provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle
competenze per gli addetti;
d. elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di
formazione continua, formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni
legislative e programmi nazionali e comunitari, anche in collaborazione con le Regioni e con altri Enti
competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello
territoriale;
e. riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e
provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla Legge
n.936/1986;
f. istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli artt.12 3, 1 27 e 128 del
presente CCNL, e ne coordina le attività;
g. riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi
in materia apprendistato e dei contratti a termine;
h. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
i. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
j. svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro,
delle rinunce e transazioni di cui all’art.2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società
cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro;
k. svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di
legge in materia;
l. svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi
della normativa vigente;
m. attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
n. attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento;
o. può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e \o territoriali volti a favorire l’apprendimento
della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento
del fondo interprofessionale di formazione continua, per i dipendenti delle aziende che applicano il
presente CCNL.
4. E.BI.A.S.P. svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla CIS, composte dai
rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della
normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part -time,
lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie
demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
5. Per la certificazione dei contratti di lavoro, E.BI.A.S.P. dispone un’apposita Commissione Nazionale di
Certificazione.
6. Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, E.BI.A.S.P. Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la
ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e
relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali.
7. E.BI.A.S.P. potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità
dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero
in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte
quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione
di un’apposita la CIS Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze
del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL.
8. Per il miglior raggiungimento dei propri scopi E.BI.A.S.P. potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni
iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche
costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di
Amministrazione.
9. Gli organi di gestione E.BI.A.S.P. saranno composti su base paritetica tra l’Organizzazione Sindacale dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
10. La costituzione degli E.BI.A.S.P. Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’E.BI.A.S.P.
nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
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Art.121 - Enti Bilaterali Territoriali
1. E.BI.A.S.P. Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti
in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a. la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti
competenti, anche finalizzate all’avviamento al lavoro dei lavoratori che vi abbiano proficuamente
partecipato;
b. il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e
riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato;
c. gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione
predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d. il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio;
e. l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del
mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con E.BI.A.S.P. Nazionale e con la rete degli
E.BI.A.S.P. Territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
f. le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che,
garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano
l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del
comparto;
g. i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h. le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in
materia.
i. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può promuovere lo svolgimento di piani
formativi settoriali e/o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei
lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua
da costituire;
j. per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può svolgere attività di assistenza ai
lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
2. E.BI.A.S.P. Territoriale, svolge inoltre, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della
normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo
determinato, part-time e lavoro intermittente.
3. Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’E.BI.A.S.P. Territoriale si avvale di apposite commissioni di
certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite all’uopo dalla Commissione Nazionale di Certificazione, in
caso di ridotta presenza a livello locale.
4. E.BI.A.S.P. Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione
professionale anche in collaborazione con le Regioni e altri Enti competenti. In Particolare, svolge le azioni più
opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di
contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati
valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
Art.122 - Assistenza Sanitaria Integrativa
1. Il fondo di assistenza sanitaria integrativa è il FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione
Confederale). Le parti hanno di comune accordo preso tale decisione al fine di garantire a tutti i lavoratori
maggiori prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale.
2. A decorrere dal 01 novembre 2019 sono iscritti al FONDOSANI tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o
a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti , i collaboratori e i Quadri. Si rinvia
all’art. 129 per la normativa di dettaglio.
Art.123 - Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato
1. Le Parti intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di confronto atti a
prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle
procedure indicate agli articoli seguenti.
2. A tal fine, le Parti hanno istituito presso L’EBIASP la Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed
Arbitrato con il compito di verificare con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri
incombenti sulle Parti anche attraverso l’interpretazione autentica del CCNL ovvero delle singole clausole
contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.
3. In pendenza di un procedimento instaurato presso la Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione
ed Arbitrato, è precluso alle OO.SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali
ovvero legali fino alla definizione della controversia.
4. La Commissione di cui al presente articolo si occupa inoltre della valutazione dei requisiti di legge dei contratti
di lavoro, contratti di appalto e subappalto, anche in ambienti confinati e, se presenti, precede con la
certificazione degli stessi rilasciando apposito provvedimento.
Art.124 - Composizione della Commissione
1. La Commissione è composta da quattro membri, incluso il Presidente e il Vicepresidente nominato dal
Presidente, che rappresentano le Organizzazioni Datoriali (N.2) e le Organizzazioni Sindacali (N.2). Sono in
carica per effetto di apposita delibera e sono i membri designati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’Ente.
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2. Sono nominati, con provvedimento del Presidente su proposta dell’Assemblea, n. da 2 a 4 membri supplenti
per i casi di assenza ed impedimento dei membri ordinari, così da garantire la continuità operativa della
Commissione Nazionale. Possono comunque essere convocati dal Presidente, unitamente ai membri ordinari.
3. La Commissione Nazionale può sempre, in ogni fase della procedura di certificazione, avvalersi di collaboratori
esterni scelti a suo insindacabile giudizio.
4. Tutti i membri della Commissione Nazionale durano in carica tre anni e, comunque, non oltre il limite del
mandato dell’E.BI.A.S.P che li ha nominati. Alla scadenza, la Commissione Nazionale rimane in carica fino alla
data d’insediamento dei successivi membri ordinari e supplenti, nominati dall’E.BI.A.S.P entro i 60 giorni
successivi al suo insediamento.
Art.125 - Convocazione della Commissione Nazionale
1. Per tutte le attività inerenti la convocazione, l‘organizzazione delle riunioni e la verbalizzazione delle decisioni
assunte in sede di Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato, viene istituita una
Segreteria tra le Parti Sociali stipulanti.
2. La convocazione della Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato viene disposta a
seguito della presentazione di un’apposita istanza presentata alla Segreteria per mezzo di PEC, lettera
raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia o ogni altro mezzo equipollente idoneo.
3. La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia, l’indicazione delle eventuali
parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazione
Datoriale che rappresenta l’istante in caso di domanda presentata su interesse di una parte.
4. Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni dalla data
di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi , salva la necessità di
sospendere i termini per documentazione mancante o incompleta.
5. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il termine potrà
essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Art.126 - Istruttoria e decisione della Commissione Nazionale
1. Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per l’esame e per la definizione della controversia, la
Commissione può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria.
2. La decisione assunta dalla Commissione, sottoscritta dai suoi componenti, viene trasmessa per mezzo della
sua Segreteria in copia alle parti interessate.
3. Qualora la controversia verta su questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali e dalla deliberazione
assunta dalla Commissione risulti leso un diritto di organizzazione sindacale di parte, previo confronto tra le
Organizzazioni stipulati da esaurirsi entro il termine di 30 giorni, la parte interessata, sulla base di riscontri
oggettivi, può decidere di non attenersi a quanto disposto dalla Commissione ovvero di non avviare le
procedure prescritte dalla Commissione stessa. Tale facoltà della parte interessata le è riconosciuta anche
qualora non vi sia stata alcuna deliberazione da parte della Commissione.
Art.127 - Osservatorio Nazionale
1. L’Osservatorio Nazionale è lo strumento che l’Ente Bilaterale Autonomo del settore privato - E.BI.A.S.P. può
istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti
Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2. A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a. programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative
prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e
rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b. riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale – E.BI.A.S.P.
inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli E.BI.A.S.P. Territoriali;
c. elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni
legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti,
finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello
territoriale;
d. riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e
l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché dei contratti a
termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, E.BI.A.S.P. Nazionale;
e. riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone
l’analisi e la registrazione;
f. predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti
d’inserimento.
Art.128 - Organismo Paritetico Nazionale O.P.NA.S.P.
1. Le Parti concordano che l’Organismo Paritetico Nazionale Settore Privato, in sigla O.P.NA.S.P. costituisce lo
strumento necessario al fine del rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro
come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 81/08.
2. O.P.NA.S.P. è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali definite dal suo statuto ed
ha competenza nazionale sui comparti disciplinati dai CCNL sottoscritti dalle OO.SS. firmatarie.
3. A tal fine O.P.NA.S.P attua ogni utile iniziativa e in particolare:
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Studi Professionali
- supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e
migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- l’OPNASP è prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti e mette in atto azioni di supporto
alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la
tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- svolge, promuove e collabora alle attività di formazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di
lavoro, consentendo alle aziende e ai datori di lavoro di adempiere all’ obbligo di collaborazione con gli
organismi paritetici, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle
imprese, rilascia una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle
imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del DLGS 81/2008,della quale gli organi di vigilanza possono
tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività. A tale fine l’Organismo Paritetico istituirà
specifica commissione paritetica, tecnicamente competente.
- Dare comunicazione alle imprese e agli organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo del
RLST ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.Lgs. 81/2008.
- Dare comunicazione all'INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema dell’organismo
paritetico e il nominativo o i nominativi dei RLST.
- Svolgere ogni altra funzione affidata dalla legge italiana o europea e quanto deliberato e regolamentato
dall’ Organismo costituito.
Art.129 – Fondi e bilateralità
Ente Bilaterale EBIASP
L’Ente Bilaterale EBIASP garantisce ai lavoratori la possibilità di poter attingere a forme di welfare che possano
incoraggiare il potere d’acquisto degli stessi, mediante l’erogazione di importi per il sostentamento di determinate
spese. L’Ente consente alle imprese di poter attingere a servizi finanziati dall’Ente stesso nonché fare richiesta
degli avvisi messi a disposizione, a sostegno dei costi di gestione aziendali. L’elenco degli avvisi per lavoratori ed
imprese è disponibile al sito https://www.ebiasp.it/.
Il finanziamento per tale fondo prevede un contributo mensile da destinare in favore d i E.BI.A.S.P. nella misura di
euro 7,50 (€ sette/50) suddivisi per € 6,50 a carico della struttura e € 1,00 a carico del dipendente per le mensilità
previste dal presente CCNL.
L’importo di cui sopra è da versare anche durante il periodo di prova per tutti i lavoratori assunti a tempo
indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti, i collaboratori e i
Quadri.
La struttura che ometta il versamento è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. di importo mensile pari ad
€ 25,00 lordi per tutte le mensilità previste dal CCNL.
La quota mensile o l’EDR vanno versate mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto
corrente intestato a E.BI.A.S.P. all’IBAN: IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433.
Fondo Fondosani
Fondosani è un Fondo Sanitario Integrativo che garantisce ai lavoratori iscritti prestazioni sanitarie integrative al
Sistema Sanitario Nazionale a titolo di tutela della salute e prevenzione di patologie.
Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza,
pari ad euro 12,50 di cui euro 11,50 a carico della struttura ed euro 1,00 a carico del lavoratore per la copertura del
piano base. I contributi sono dovuti per 12 mensilità da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese.
Il versamento della quota mensile deve avvenire mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul
Conto corrente intestato a FONDOSANI all’IBAN: IT 03 J 0623 01370 10000 40432368.
Resta salva la facoltà delle parti di optare per un piano sanitario superiore, disponibile sul sito web del Fondo.
In corrispondenza con il mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente
all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata , mediante bonifico bancario all’IBAN: IT 03 J 0623
01370 10000 40432368 , una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell’organico aziendale,
secondo la seguente tabella:
da 1 a 5 : € 50,00
da 6 a 15 : € 100,00
da 16 a 30: € 150,00
da 31 a 40 € 250,00
da 41 a 50: € 300,00
oltre 50 € 350,00
La struttura che ometta il versamento della quota mensile è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto
della retribuzione pari ad Euro 25,00 lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL , con le stesse
modalità.
Fondo interprofessionale per la formazione continua
Per tutta la materia della formazione continua, le Parti hanno costituito apposito fondo in attuazione dell’art.118
della Legge n.388/2000 ed in attesa di avvio dello stesso, le parti convengono di aderire ai fondi già esistenti di
emanazione Confsal.
Fondo di Previdenza Complementare
Le Confederazioni concordano di costituire il fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale, così come
previsto dal D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005 e di regolamentarne le funzioni con successivo accordo.
Assistenza contrattuale
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Studi Professionali
Considerando il presente contratto collettivo uno strumento di tutela per tutti i datori di lavoro, che adottano
esplicitamente o recepiscono implicitamente il presente CCNL mediante la sua applicazione, ai fini della
realizzazione della funzione contrattuale, anche delegata dalla legislazione vigente, nonché del beneficio delle
agevolazioni contrattuali e legislative e, conseguentemente, per la sua gestione, nonché per assicurare le funzioni
di tutela e di assistenza delle strutture sindacali, anche territoriali, al servizio delle aziende Conflavoro PMI
procederà alla riscossione di un contributo di assistenza contrattuale a carico delle aziende, in misura non inferiore
allo 1,00% delle retribuzioni denunciate a fini contributivi, per il tramite dell’INPS ai sensi della Legge 4 giugno 1973
n.311 (codice W436). Le misure contributive annuali e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi
regolamenti nazionali e/o disposizioni territoriali del sistema Conflavoro PMI.
Assistenza Sindacale
A titolo di assistenza sindacale garantita dalla FESICA viene stabilito un contributo annuale di ammontare pari ad
€ 10,00 per ciascun lavoratore. Tale importo verrà trattenuto al lavoratore non iscritto alla Fesica e versato per il
tramite della struttura mediante UNIEMENS con codice “W434”.
Art.130 - Conciliazione controversie in sede sindacale
1. Le Parti concordano che qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello
svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere
sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione in sede sindacale, ai sensi della riforma
introdotta dalla Legge n.183/2010. Restano escluse le controversie inerenti ai provvedimenti disciplinari e le
relative sanzioni.
2. Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di controversie relative ai
licenziamenti individuali di cui alla Legge n.604/1966, Legge n.300/1970 e successiva Legge n.108/1990, non
derivanti da provvedimento disciplinare, ferma restando l’obbligatorietà della procedura ex art.7 della Legge
n.604/1966.
3. Le suddette controversie potranno essere devolute alla Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione
ed Arbitrato dell’E.BI.A.S.P. In assenza di Enti Bilaterali Regionali, la parte interessata potrà ricorrere alla
Commissione di Conciliazione Nazionale istituita presso l’Ente Bilaterale Autonomo settore privato - E.BI.A.S.P..
4. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il
decorso di ogni termine di decadenza.
Art.131 - Attivazione della procedura di conciliazione
1. Il tentativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte interessata personalmente o
tramite l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL alla quale sia iscritta o abbia conferito
mandato, presentando apposita richiesta alla Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed
Arbitrato mediante PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mani.
2. A carico della parte procedente spetta l’onere di trasmettere prontamente copia della richiesta del tentativo di
conciliazione alla controparte.
Art.132 - Richiesta del tentativo di conciliazione
La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica, associazione non riconosciuta
o comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede), l’indicazione dell’Organizzazione
Sindacale o Associazione Datoriale firmataria del presente CCNL che rappresenta l’istante, il luogo dove è sorto il
rapporto ovvero dove si trova la struttura o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli
prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento
della pretesa, l’elenco degli eventuali documenti allegati, il luogo dove devono essere fatte le comunicazioni
inerenti alla procedura
Art.133 - Convocazioni delle parti
1. La Commissione deve provvedere alla convocazione delle parti indicando il luogo, il giorno e l’ora in cui si terrà
il tentativo di conciliazione.
2. In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà alla parte interessata
la relativa attestazione.
Art.134 - Istruttoria
1. La Commissione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e, laddove fosse necessario,
anche con più riunioni.
2. All’esito della convocazione delle parti e dell’istruttoria, il procedimento si conclude con la definizione di un
accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da parte della Commissione del mancato
raggiungimento in tale sede di un accordo ovvero di un rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni.
Art.135 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
1. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero di mancato accordo deve contenere:
a. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la
controversia conciliata;
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Studi Professionali
b. il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i loro rappresentanti;
2. La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i componenti della
Commissione, rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’art.411
c.p.c.
3. Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione che, debitamente
sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite dell’Organizzazione sindacale di rappresentanza,
presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente.
4. Su istanza di parte, l’esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice del lavoro presso il
suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di conciliazione.
5. Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le rispettive ragioni
circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione adita di formulare una proposta per la
bonaria definizione della controversia.
Art.136 - Risoluzione bonaria della controversia
Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di conciliazione in sede sindacale, siano
comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la
controversia stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli art.2113 c.4 del Codice Civile e artt.410 e 411
c.p.c.
Art.137 - Decisioni
Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Regionale e/o Territoriale non costituiscono
interpretazione autentica del presente CCNL che resta demandata alla commissione di conciliazione paritetica
nazionale di cui al precedente art. 123.
Art.138 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
1. Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo all’ammissibilità del
ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di lavoro certificati dalle apposite Commissioni di
Certificazione di cui all’art.80 c.4 del D.Lgs.n.276/2003 e successive modifiche.
2. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l’erronea qualificazione del contratto ovvero il
vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
3. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinanzi alla medesima Commissione che ha
emesso l’atto di certificazione.
Art.139 - Risoluzione della lite in via arbitrale
1. Ai sensi dell’art.412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n.183/2010, in qualunque fase del tentativo di
conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le parti possono indicare la soluzione, anche
parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono
rimettere volontariamente alla Commissione Nazionale di Certificazione Conciliazione ed Arbitrato adita il
mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando:
a. il termine per l’emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, trascorsi i quali
l’incarico s’intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un ulteriore termine;
b. le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni;
c. l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento,
anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono inoltre indicare le forme e i modi per
l’espletamento dell’attività istruttoria.
2. Tale mandato comporta l’instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le parti, e pertanto
non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti collettivi.
3. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha forza di legge tra le parti
(ai sensi dell’art.1372 cod. civ.), è inoppugnabile (ai sensi art.2113 c.4 cod. civ.) salvo quanto disposto
dall’art.808ter c.p.c. e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi dell’art.474 c.p.c.), su istanza della parte presso il
Giudice del Lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione si è svolto l’arbitrato. Il giudice, accertata la regolarità
formale del lodo, lo dichiara esecutivo, con proprio decreto.
Art.140 - Controversie collettive
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in struttura, le Parti assumono l’impegno, anche in relazione agli
accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile
soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSA assistite dalle
rispettive Organizzazioni Sindacali.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Studi Professionali
INQUADRAMENTO
Art.141 - Classificazione del personale
I lavoratori cui si applica il presente CCNL sono classificati come segue ed in ogni caso in base all’Area di
appartenenza:
AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
Quadri
Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 maggio 1985 n. 190, appartengono alla categoria "Quadri" i lavoratori che
svolgono mansioni direttive o di elevata responsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia
operativa e con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel
coordinamento di risorse umane ed economiche, prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensioni, in
loro sedi decentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa. Appartengono alla stessa categoria
anche i lavoratori che, per competenze personali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di
progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dello studio professionale.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Responsabile CED (Centro elaborazione dati);
Responsabile sedi decentrate dello studio professionale; Responsabile di un settore specifico dello studio
professionale.
Primo livello
Appartengono al Livello primo i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media, superiore
nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche,
esplicano mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di discrezionalità
decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti
predeterminati dallo studio professionale.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Responsabile servizio amministrativo e contabile;
Esperto di sviluppo organizzativo.
Secondo livello
Appartengono al Livello secondo i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media
superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e
pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa
nell’ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo
sull’attività di altri lavoratori. Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo,
assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il
controllo dei corrispondenti documenti) nonché i lavoratori che su incarico del titolare dello studio curano gli
aspetti organizzativi della struttura assicurando il buon funzionamento della struttura occupandosi della gestione
della location, delle forniture, dei servizi utilizzati in studio e della contrattualistica.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Analista CED (Centro elaborazione dati); Analista di costi
aziendali; Responsabile dell’ufficio; Collaboratore di studio addetto alla redazione dei bilanci (lavoratore che dal
bilancio di verifica compie autonomamente tutte le rettifiche necessarie per la redazione del bilancio di esercizio
civilistico e fiscale e relative relazioni illustrative) Office manager.
Terzo livello super
Appartengono al Livello terzo super i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in
condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed
applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato
nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura
tecnica/amministrativa nell’ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell’attività di
competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare
dello studio professionale. Appartengono al livello terzo super i lavoratori che in possesso di specifiche
competenze in campo informatico svolgono in condizioni di autonomia la gestione dell'hardware e del software di
studio, l'attività di aggiornamento dei gestionali utilizzati. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni
di controllo esecutivo sull’attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell’utilizzo di strumenti e di sistemi
informatici.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto a pratiche doganali e valutarie;
Contabile/impiegato amministrativo preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, imputare,
contabilizzare dati e chiudere conti - elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a
bilanci preventivi o consuntivi - evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi; Addetto
al settore paghe preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati ed
effettuare chiusure e denunce periodiche elaborare le relative dichiarazioni annuali; Addetto alla gestione
hardware e software.
Terzo livello
Appartengono al Livello Terzo i lavoratori che, nell’ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio
professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Studi Professionali
è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque
acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell’attività
di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela. Appartengono, inoltre, al Livello Terzo i lavoratori che
per conto del titolare dello studio si occupano di gestire l'agenda personale, scrivere verbali, testi in genere, gestire
e organizzare riunioni, viaggi e trasferte.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Contabile di concetto; Segretario di concetto,
eventualmente addetto ai rapporti con la clientela o alla amministrazione del personale interno in forma
autonoma e completa; Collaboratore indagini e ricerche documenti presso pubblici Uffici; Assistente di direzione.
Quarto livello super
Appartengono al Livello quarto super i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia
esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto alla compilazione di libri unici del lavoro,
calcolo dei contributi, predisposizione e invio della relativa modulistica; Addetto a scritture contabili in partita
doppia; Segretario con cumulo di mansioni esclusivamente d’ordine, anche con incarico di curare i rapporti con la
clientela.
Quarto livello
Appartengono al Livello quarto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate
conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Operatore informatico; Centralinista; Segretario
d'ordine; Contabile d'ordine; Archivista - schedarista; Addetto alla compilazione di scritture elementari e/o
semplificate; Autista; Addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e Uffici sia pubblici
che privati.
Quinto livello
Appartengono al Livello quinto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di
semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto alle pulizie; Fattorino; Usciere; Custode.
AREA GIURIDICA
Quadri
Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 maggio 1985 n. 190, appartengono alla categoria “Quadri” i lavoratori che
svolgono mansioni direttive o di elevata responsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia
operativa e con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel
coordinamento di risorse umane ed economiche, prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensioni, in
loro sedi decentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa. Appartengono alla stessa categoria
anche i lavoratori che, per competenze personali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di
progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dello studio professionale
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Responsabile sedi decentrate dello studio professionale;
Responsabile di un settore specifico dello studio professionale.
Primo livello
Appartengono al Livello primo i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore
nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche,
esplicano mansioni direttive e di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di iniziativa e
di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva
sull'intera attività della struttura lavorativa, ovvero su rilevanti settori o progetti predeterminati dallo studio
professionale.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Responsabile e coordinatore team di segreteria; Esperto
di sviluppo organizzativo.
Secondo livello
Appartengono al Livello secondo i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media
superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e
pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa
nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo
sull'attività di altri lavoratori. Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano nell’ambito amministrativo,
assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il
controllo dei corrispondenti documenti).
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Assistente addetto alla gestione, organizzazione e
pianificazione delle udienze; Responsabile della pianificazione e gestione dell'agenda e delle trasferte;
Responsabile dei rapporti con sedi distaccate ed Autorità estere, con buona conoscenza di una o più lingue
straniere.
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Studi Professionali
Terzo livello super
Appartengono al Livello terzo super i lavoratori che. in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in
condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed
applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato
nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura
tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell’attività di
competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare
dello studio professionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo
sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Segretario di concetto con funzione di assistenza nella
preparazione degli atti, nella raccolta di informazioni e nella ricerca in autonomia di precedenti giurisprudenziali;
Responsabile della gestione degli adempimenti per la certificazione della qualità e della documentazione di
supporto; Responsabile della gestione del repertorio; Contabile o segretario di concetto che svolge le seguenti
mansioni: controllo delle imposte e tasse da riscuotere pratiche di assunzione e tenuta libri paga - gestione
contabile e amministrativa dello studio (prima nota e fatturazione, incassi e versamenti, amministrazione,
contabilità e rapporti con le banche) controllo imposte, tasse, diritti e bolli corrisposti ai pubblici uffici (Agenzie
delle Entrate, Agenzie del Territorio, Camere di Commercio) successivamente all’invio telematico degli atti
(Adempimento Unico e Fedra) - cura della Cassa Cambiali.
Terzo livello
Appartengono al Livello Terzo i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio
e/o dell'attività professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi
informatici per i quali è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative
professionali comunque acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il
coordinamento esecutivo dell'attività di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Segretario addetto alla predisposizione e controllo di
parcelle e pagamenti, nonché alla gestione del report periodico della attività di billing; Addetto alle ricerche
ipotecarie e catastali; Addetto alla tenuta e controllo pratiche ed agli adempimenti in materia di privacy e/o
antiriciclaggio; Segretario con conoscenza di una o più lingue straniere addetto alla redazione e traduzione di
lettere e atti legali; Segretario di concetto con ottima conoscenza degli strumenti informatici e gestionali aziendali
unita alla capacità di lettura ed analisi della documentazione giuridica o contabile.
Quarto livello super
Appartengono al Livello quarto super i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia
esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Segretario unico con cumulo di mansioni
esclusivamente d’ordine, con conoscenza dei principali strumenti informatici, addetto alla gestione dei rapporti
con la clientela; Segretario addetto in maniera prevalente o esclusiva alle attività di cancelleria e di notifica presso
uffici giudiziari; Addetto alla attività telematica dello studio (es. visure catastali - ispezioni ipotecarie - spedizioni
telematiche); Contabile d'ordine; Segretario d'ordine.
Quarto livello
Appartengono al Livello quarto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d’ordine con adeguate
conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Centralinista; Addetto di segreteria con mansioni di
redazione di documenti e lettere con contenuti standard sulla base di modelli predisposti, accoglienza clienti e
filtro chiamate; Archivista-schedarista; Addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti ed
Uffici, sia pubblici (Tribunale - Archivio Notarile - Comune Agenzia delle Entrate) che privati; Autista; Addetto alla
segreteria con i seguenti compiti: fotocopiare atti e documenti - predisporre spedizioni postali - ordinare ed
acquistare marche da bollo - archiviare e curare la regolare tenuta delle pratiche in archivio - smistare posta e fax.
Quinto livello
Appartengono al Livello quinto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di
semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto alle pulizie; Fattorino; Usciere; Custode.
Dichiarazione a verbale
Considerata la peculiare tipologia di lavoro svolta dai dipendenti degli studi notarili e legali, le Parti hanno
convenuto di avviare i necessari confronti, così come previsto dall’art. 2, punto 5, del presente CCNL allo scopo di
addivenire entro 6 (sei) mesi dalla stipula del presente CCNL alla definizione di idonei profili professionali e di
funzionali percorsi sia sul versante formativo che su quello dello sviluppo professionale.
AREA TECNICA
Quadri
Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 maggio 1985 n. 190, appartengono alla categoria “Quadri” i lavoratori che,
iscritti nell’Albo dell'Ordine professionale di competenza, svolgono mansioni direttive o di elevata responsabilità,
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Studi Professionali
con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e con poteri di discrezionalità decisionale e
responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche,
prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi decentrate, o in loro comparti di
particolare complessità operativa. Appartengono alla stessa categoria anche i lavoratori che, per competenze
personali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l’attuazione di progetti di rilevante importanza per lo
sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dello studio professionale.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Responsabile di cantiere; Responsabile di cantiere di
restauro architettonico; Responsabile sedi decentrate dello studio professionale; Diagnosta del patrimonio
geologico che, attraverso l’uso delle ultime tecnologie, studia la sua composizione morfologica e concorda con
altri tecnici le strategie di intervento; Diagnosta del patrimonio culturale che, attraverso l’uso delle ultime
tecnologie, studia la composizione morfologica del bene da restaurare e concorda con altri tecnici le strategie di
intervento; Responsabili tecnici e commerciali, resp onsabili amministrativi e del personale di sedi distaccate, di
sezioni specialistiche; responsabili tecnici con autonomia economica di progetti completi in fase di progettazione
e di esecuzione; responsabili della stesura dei contratti e della liquidazione dei lavori.
Primo livello
Appartengono al Livello primo i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore
nello specifico settore di competenza dello studio, iscritti nell'Albo dell’Ordine professionale di competenza ed in
possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, esplicano mansioni di concetto caratterizzate da alto
contenuto professionale, con poteri di discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con
responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale. Appartengono
allo stesso livello i lavoratori che svolgono attività inerenti alla elaborazione ed alla ottimizzazione dei progetti
tecnici e/o economici, alla conservazione del patrimonio culturale e a progetti relativi ad ampliamenti e/o
potenziamenti di impianti e/o strutture controllandone lo sviluppo ed i risultati.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Referente di progetto (edilizio, architettonico, geologico
e di restauro); Coordinatore capo commessa; Tecnico della conservazione e manutenzione degli edifici storici che
studia i dati relativi ai materiali costitutivi, alle tecniche di esecuzione e allo stato di conservazione degli edifici
storici. Referente di progetto e di realizzazione in qualunque ambito specialistico (geologico, strutturale,
architettonico, restauro, impiantistico, sicurezza, acustica, risparmio energetico, impatto ambientale, e
quant’altro).
Secondo livello
Appartengono al Livello secondo i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media
superiore nello specifico settore di competenza dello studio, iscritti nell'Albo dell'Ordine professionale di
competenza ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni di concetto
caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute dal
titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo sull'attività di altri lavoratori.
Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta
gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti
documenti).
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Progettista; Progettista disegnatore anche su CAD;
Capo verificatore impianti, installazioni e manufatti; Responsabile della prevenzione; Responsabile della
contrattualistica; Responsabile hardware e software; Collaudatore - Certificatore; Preparatore e docente dei corsi di
formazione del personale aziendale e dei clienti anche in materia di sicurezza del lavoro; Esperto di servizi
educativi delle istituzioni culturali e del territorio, con incarico di organizzare corsi di aggiornamento e seminari
sull'arte e tenere contatti con le Istituzioni per la valorizzazione dei beni culturali; Capo laboratorio settore
geologico; Capo missione geologica; Rilevatore settore geologico; Responsabile di cantiere di indagini e
prospezioni geologiche; Analista di materiali geologici; Rilevatore topografico anche con metodologie GIS
(Geographic Information System); Analista CED; Analista costi aziendali; Responsabile della gestione degli
adempimenti per la certificazione della qualità e della documentazione di supporto; Capo ufficio tecnico o
amministrativo; Responsabile economato; Tecnico responsabile sistemi di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
responsabile software ed hardware.
Terzo livello super
Appartengono al Livello terzo super i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in
condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed
applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato
nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura
tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro de finiti, anche utilizzando nell’attività di
competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare
dello studio professionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo
sull'attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto all'elaborazione di computi tecnico est imativi,
capitolati e contratti d'appalto; Assistente alla progettazione e di cantiere in tutti gli ambiti specialistici; Tecnico di
laboratorio; Tecnico prospettore, esperto nell’utilizzo di strumentazioni geologiche; Addetto all’organizzazione
della movimentazione ed alla catalogazione delle opere d'arte.
Terzo livello
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Studi Professionali
Appartengono al Livello Terzo i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio
professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali
è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque
acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività
di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Disegnatore, anche su CAD, non progettista, con
mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi; Programmatore e/o sistemista meccanografico ed
informatico; Assistente verificatore di impianti, installazioni e manufatti; Assistente collaudatore; Assistente di
cantiere; Gestore rete dati e CED; Contabile di concetto; Segretario di concetto; Segretario di concetto, con
mansioni di traduzione in/da lingue straniere testi tecnici e corrispondenza; Segretario unico con cumulo di
mansioni di concetto e d’ordine eventualmente addetto ai rapporti con la clientela o alla amministrazione del
personale in forma autonoma e completa; Assistente docente di corsi di formazione del personale aziendale e dei
clienti, i anche in materia di sicurezza sul lavoro.
Quarto livello super
Appartengono al Livello quarto super i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia
esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Segretario unico con cumulo di mansioni
esclusivamente d'ordine, con buona conoscenza dei principali strumenti informatici e con incarico di curare i
rapporti con la clientela; Addetto alla attività telematica dello studio (es. visure catastali - ispezioni ipotecarie -
spedizioni telematiche); Contabile d'ordine con cumulo di mansioni; Addetto al controllo della qualità.
Quarto livello
Appartengono al Livello quarto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d’ordine con adeguate
conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Operatore informatico; Centralinista; Segretario
d'ordine; Contabile d’ordine; Perforatore e/o verificatore di schede; Disegnatore, anche su CAD, non progettista,
con mansioni di aiuto, rilevamento e/o disegno di particolari esecutivi; Archivista - schedarista; Addetto alla
compilazione di scritture elementari e/o semplificate di registri e repertori obbligatori; Autista; Addetto al disbrigo
di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e Uffici sia pubblici che privati.
Quinto livello
Appartengono al Livello quinto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di
semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto alle pulizie; Fattorino; Usciere; Custode; Porta
stadia; Addetto alle fotocopie.
AREA ODONTOIATRICA
Quadri
Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 maggio 1985 n. 190, appartengono alla categoria “Quadri” i lavoratori che,
iscritti nell’Albo dell'Ordine professionale di competenza, svolgono mansioni direttive o di elevata responsabilità,
con carattere continuativo, in assoluta autonomia operativa e con poteri di discrezionalità decisionale e
responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse umane ed economiche,
prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensioni, in loro sedi decentrate, o in loro comparti di
particolare complessità operativa. Appartengono alla stessa categoria anche i lavoratori che, per competenze
personali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l’attuazione di progetti di rilevante importanza per lo
sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dello studio professionale.
A titolo esemplificativo a questa categoria, suddivisa in quattro fasce, appartengono:
Quadri fascia A
Direttore sanitario nelle strutture polispecialistiche;
Quadri fascia B
Direttore sanitario di struttura monospecialistica; Direttore tecnico di branca sanitaria - Direttore amministrativo
(Affari generali - Organizzazione interna - Organizzazione sviluppo e marketing) - Responsabile di un settore
specifico dello studio professionale; Professionista in possesso di specializzazione deputato alla gestione in
autonomia di un determinato comparto dello studio professionale o di un settore parallelo e sussidiario all'attività
espletata dal titolare dello studio; Responsabile sedi decentrate dello studio professionale.
Quadri fascia C
Odontoiatra Medico dentista .
Quadri fascia D
Laureati privi di specializzazione che hanno completato il percorso formativo con l’ordinamento universitario ante
riforma.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Studi Professionali
Primo livello
Appartengono al Livello primo i lavoratori che, muniti di diploma di laurea nello specifico settore di competenza
dello studio, iscritti nell'Albo dell'Ordine professionale di competenza ed in possesso di approfondite conoscenze
tecniche e pratiche, esplicano mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di
discrezionalità decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori
o progetti predeterminati dallo studio professionale.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Coordinatore team di laboratorio; Esperto di sviluppo
organizzativo, Responsabile e Coordinatore team di segreteria - Analista C.E.D. (Centro elaborazione dati),
Professionista in possesso di specializzazione deputato alla gestione in autonomia esecutiva un determinato
comparto dello studio professionale o di un settore parallelo e sussidiario all’attività espletata dal titolare dello
studio; Responsabile servizio amministrativo; Esperto di sviluppo organizzativo.
Secondo livello
Appartengono al Livello secondo i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media
superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e
pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa
nell’ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo
sull'attività di altri lavoratori. Appartengono allo stesso livello gli operatori tecnici sanitari ed i lavoratori che
operano nell'ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed
analisi di dati per la redazione ed il controllo dei corrispondenti documenti).
Terzo livello super
Appartengono al Livello terzo super i lavoratori che, in possesso di speci fiche conoscenze teoriche e pratiche ed in
condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed
applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato
nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura
tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro definiti, anche utilizzando nell’attività di
competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare
dello studio professionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo
sull’attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.
Terzo livello
Appartengono al Livello Terzo i lavoratori che, nell’ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio
professionale, svolgono attività che comportano l’utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali
è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque
acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività
di altri lavoratori e la gestione dei rapporti con la clientela.
Quarto livello super
Appartengono al Livello quarto super i lavoratori che svolgono mansioni d'ordine ed attività con autonomia
esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e pratiche acquisite per alcune
figure professionali anche tramite specifici percorsi formativi.
Quarto livello
Appartengono al Livello quarto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d’ordine con adeguate
conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.
A titolo esempli ficativo, appartengono a questa categoria: Addetto alla accettazione clienti, registrazione dati,
consegna referti clinici; Collaboratore di studio che svolge attività di supporto materiale all'esecuzione della
prestazione propria del professionista; Assistente di studio odontoiatrico (ASO); Centralinista; Segretario d'ordine;
Contabile d’ordine; Archivista - schedarista; Addetto alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate di
registri e repertori obbligatori; Addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e Uffici sia
pubblici che privati; Tosatore; Autista; Personale ausiliario addetto alla gestione dei rifiuti speciali e magazzinaggio.
Quinto livello
Appartengono al Livello quinto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di
semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto alle pulizie; Fattorino; Usciere; Custode.
Dichiarazione a verbale
Tenuto conto del riconoscimento da parte del Ministero della salute del profilo professionale dell'assistente di
studio odontoiatrico (ASO) quale profilo di attenzione sanitaria già trasmesso per il suo recepimento alla
Conferenza Stato Regioni;
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Studi Professionali
ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI INTELLETTUALI
Quadri
Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 13 maggio 1985 n. 190, appartengono alla categoria "Quadri" i lavoratori che
svolgono mansioni direttive o di elevata responsabilità, con carattere continuativo, in assoluta autonomia
operativa e con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel
coordinamento di risorse umane ed economiche, prevalentemente in studi professionali di notevoli dimensioni, in
loro sedi decentrate, o in loro comparti di particolare complessità operativa. Appartengono alla stessa categoria
anche i lavoratori che, per competenze personali e conoscenze acquisite, siano in grado di garantire l'attuazione di
progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dello studio professionale.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Responsabile CED (Centro elaborazione dati);
Responsabile sedi decentrate dello studio professionale; Responsabile di un settore specifico dello studio
professionale; Professionista in possesso di specializzazione deputato alla gestione in autonomia di un
determinato comparto dello studio professionale o di un settore parallelo e sussidiario all’attività espletata dal
titolare dello studio; Manager di area; Coordinatore operatività e processi nell'ambito della tutela del credito.
Primo livello
Appartengono al Livello primo i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media superiore
nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche,
esplicano mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale, con poteri di discrezionalità
decisionale, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti
predeterminati dallo studio professionale.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Responsabile servizio amministrativo e contabile;
Esperto di sviluppo organizzativo; Responsabile e coordinatore team di segreteria; Responsabile di prodotto nel
settore della tutela del credito; Responsabile di area, di settore, di filiale nel settore del recupero crediti;
Responsabile di linea, coordinatore di area produttiva di phone collection e di home collection; Coordinatore
d'area gestione incassi.
Secondo livello
Appartengono al Livello secondo i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di diploma di scuola media
superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e
pratiche, svolgono mansioni di concetto caratterizzate da alto contenuto professionale ed autonomia di iniziativa
nell'ambito delle direttive ricevute dal titolare dello studio professionale, con funzioni di coordinamento e controllo
sull’attività di altri lavoratori. Appartengono allo stesso livello i lavoratori che operano nell’ambito amministrativo,
assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile (raccolta ed analisi di dati per la redazione ed il
controllo dei corrispondenti documenti).
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Analista CED (Centro elaborazione dati); Responsabile
della pianificazione e gestione dell'agenda e delle trasferte; Programmatore informatico; Responsabile dei rapporti
con sedi distaccate ed Autorità estere, con buona conoscenza di una o più lingue stran iere; Operatore
professionale sanitario; Personale infermieristico; Coordinatore di settore di phone collection e di home collection;
Coordinatore gestione incassi; Supervisore business analisys nell'ambito della tutela del credito.
Terzo livello super
Appartengono al Livello terzo super i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche ed in
condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni ricevute ed
applicando procedure operativamente complesse relative al sistema contabile/amministrativo adottato
nell'ambito dello specifico campo di competenza, svolgono mansioni di concetto o attività polivalenti di natura
tecnica/amministrativa nell'ambito di procedure e processi di lavoro de finiti, anche utilizzando nell'attività di
competenza i sistemi informatici allo scopo predisposti ed operanti secondo le procedure stabilite dal titolare
dello studio professionale. Appartengono allo stesso livello i lavoratori con funzioni di controllo esecutivo
sull’attività di altri lavoratori operativamente impegnati nell'utilizzo di strumenti e di sistemi informatici.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto a pratiche ed adempimenti burocratici;
Contabile/impiegato amministrativo; Responsabile della gestione degli adempimenti per la certificazione della
qualità e della documentazione di supporto; Coadiutore amministrativo esperto; Addetto al marketing ed ai
rapporti con fornitori ed Enti; Docente di corsi di formazione del personale aziendale e dei clienti, anche in materia
di sicurezza sul lavoro; Responsabile gestione mandati; Supervisore di controllo processi in phone o in home
collection; Supervisore gestione incassi; Addetto business an alisys nell'ambito della tutela del credito.
Terzo livello
Appartengono al Livello Terzo i lavoratori che, nell'ambito di direttive ed istruzioni ricevute dal titolare dello studio
professionale, svolgono attività che comportano l'utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per i quali
è richiesto il possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque
acquisite o mansioni di concetto operativamente autonome, ivi compresi il coordinamento esecutivo dell'attività
di altri lavoratori e la gestione dei i rapporti con la clientela.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Contabile di concetto; Segretario di concetto,
eventualmente addetto ai rapporti con la clientela o alla amministrazione del personale interno in forma
autonoma e completa; Collaboratore indagini e ricerche documenti presso pubblici Uffici; Segretario addetto alla
predisposizione e controllo di parcelle e pagamenti; Addetto alla tenuta e controllo pratiche ed agli adempimenti
in materia di privacy e/o antiriciclaggio; Segretario con conoscenza di una o più lingue straniere addetto alla
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Il contenuto di questo contratto è di proprietà di Conflavoro PMI – È severamente vietata la riproduzione in qualsiasi forma.
Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Studi Professionali
redazione e traduzione di lettere e documenti; Segretario di concetto con ottima conoscenza degli strumenti
informatici e gestionali aziendali e/o di studio professionale unita alla capacità di lettura ed analisi della
documentazione giuridica o contabile; Assistente docente di corsi di formazione del personale aziendale e dei
clienti, anche in materia di sicurezza sul lavoro; Addetto gestione prodotto nel settore della tutela del credito;
Addetto gestione incassi; Supervisore in phone ed home collection.
Quarto livello super
Appartengono al Livello quarto super i lavoratori che svolgono mansioni d’ordine ed attività con autonomia
esecutiva, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacita tecniche e pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Segretario con cumulo di mansioni esclusivamente
d'ordine, con conoscenza del principali strumenti informatici, anche con incarico di curare i rapporti con la
clientela; Contabile d’ordine; Segretario d'ordine; Addetto al controllo della qualità; Addetto gestione mandati nel
settore della tutela del credito; operatore gestione incassi.
Quarto livello
Appartengono al Livello quarto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate
conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto di segreteria con mansioni di redazione di
documenti e lettere, accoglienza clienti e filtro chiamate; Operatore informatico; Centralinista; Segretario d'ordine;
Contabile d'ordine; Operatore per la tutela del credito; Assistente gestione mandati; Archivista - schedarista;
Addetto alla accettazione clienti, registrazione dati, consegna documenti; Autista; Addetto al disbrigo di ordinarie
ed elementari commissioni presso Enti e Uffici sia pubblici che privati.
Quinto livello
Appartengono al Livello quinto i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni che comportino il possesso di
semplici conoscenze pratiche di carattere standardizzato e comunque ausiliario.
A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: Addetto alle pulizie; Fattorino; Usciere; Custode.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono di incontrarsi periodicamente presso la Commissione paritetica nazionale per approfondire
aspetti nuovi in materia di profili professionali che dovessero emergere e di recepire eventuali nuovi profili anche
in vigenza del presente CCNL.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Studi Professionali
TABELLE RERIBUTIVE
TABELLA A
Livello Minimi in vigore Minimi al
01.10.2025
Minimi al
01.12.2026
Quadri € 2.346,00 € 2.410,00 € 2.438,00
Primo livello € 2.076,00 € 2.133,00 € 2.158,00
Secondo livello € 1.809,00 € 1.858,00 € 1.880,00
Terzo livello S € 1.678,00 € 1.724,00 € 1.744,00
Terzo livello € 1.663,00 € 1.708,00 € 1.728,00
Quarto livello S € 1.612,00 € 1.656,00 € 1.676,00
Quarto livello € 1.555,00 € 1.597,00 € 1.616,00
Quinto livello € 1.447,00 € 1.486,00 € 1.504,00
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Studi Professionali
APPENDICE
Accordo sul Tempo Determinato
Le Parti prendono atto della modifica alla disciplina delle causali utilizzabili per l’instaurazione di contratti a tempo
determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell’art. 19 c. 1 D. Lgs. 81/2015 e smi e, tenuto conto delle
caratteristiche del settore disciplinato dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro, individuano le seguenti
causali:
• Incremento temporaneo dell’attività lavorativa conseguente all’ottenimento da parte del datore di incarichi
professionali temporanei di durata superiore a 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi;
• Avvio di nuove attività o aggregazione o fusione di attività per i primi 36 mesi dall’avvio della nuova attività,
aggregazione o fusione;
• Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità o in possesso di competenze specifiche relative
all’utilizzo di nuovi software o strumentazioni funzionali alla gestione dello studio professionale;
• Attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi
stretti sul mercato;
• Lavoratori di età superiore a 50 anni;
• Sostituzione di lavoratori assenti;
• Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 gg nell’arco
di 48 mesi).
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Studi Professionali
APPENDICE
STRESS DA LAVORO CORRELATO
POTENZIALI CAUSE DI STRESS
POSSIBILI SOLUZIONI
Mancanza di una postazione di lavoro fissa e/o in esclusiva Privilegiare postazioni di lavoro singole ed ergonomiche
Carichi di lavoro eccessivi con alti livelli di pressione
temporale, collegamento a obiettivi di rendimento previsti e/o
necessari per il raggiungimento di premi di performance
Attenta pianificazione del lavoro e previsione di pause brevi e
frequenti, anche per attenuare eventuali problematiche
legate alla postura; condivisione delle procedure di
valutazione dell’attività svolta
Obbligo di attenersi sovente a procedure rigide e
standardizzate con conseguente mancata valorizzazione delle
capacità personali dell’operatore
Addestramento mirato all’accrescimento della professionalità
e dell’autonomia operativa
Scarsa formazione iniziale sull’utilizzo di strumenti e
piattaforme informatiche
Formazione tecnica per l’utilizzo efficiente ed efficace dei
programmi e degli strumenti elettronici di lavoro
Scarsa valorizzazione delle capacità individuali. Incertezza e
blocco della carriera, insicurezza dell’impiego.
Introduzione di sistemi premianti. Valutazione delle risorse
umane a disposizione in organico aziendale e distribuzione
dei compiti in relazione alle effettive competenze individuali.
Isolamento fisico o sociale, rapporti limitati con i superiori,
mancanza di supporto sociale
Incoraggiare interazione e condivisione tra colleghi, anche
tramite la creazione di spazi condivisi; diffusione di una
cultura collaborativa basata sull’importanza del lavoro in
team.
Orario di lavoro rigidi ed eccessivamente lunghi che rendono
difficile la conciliazione casa-lavoro.
Avvalersi di strumenti di flessibilità e, laddove le esigenze
aziendali lo permettano, utilizzare forme di lavoro agile o
part-time.
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Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Studi Professionali