CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26820/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, concui si deduce la violazione di legge penale e processuale ed il vizio dellamotivazione posta a base del giudizio di responsabilità dell’imputato per il reatodi tentata estorsione, anche in relazione alla mancata rinnovazione dell’istruttoriaai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., è privo di specificità perché meramenteriproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi concorretti argomenti giuridici dalla Corte di merito ed è altresì manifestamenteinfondato, giacché le doglianze prospettate risultano finalizzate a prefigurare unarivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacatodi legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti diemergenze processuali valorizzate dai giudici del merito;considerato, infatti, che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);che nel caso di specie deve osservarsi come i giudici di appello, nel confermare lapronuncia di primo grado, abbiano adeguatamente motivato in ordine allapersona offesa in ordine alla commissione da parte del [OSCURATO:PERSONA] delle condotteviolente e minatorie descritte nel capo di imputazione nonché in ordineall'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'imputato, dichiarazioni peraltro privedi alcun riscontro esterno, facendo buon uso dei principi di diritto pacificamenteindividuati da queste Corte in materia di valutazione della prova dichiarativa (sivedano le pagine 2 e 3, paragrafi 3.1 e 3.2, della sentenza impugnata);ritenuto che è parimenti manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso,con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata valutazionedella riqualificazione del reato contestato in rubrica nell’ipotesi di cui all’art. 393cod. pen., dovendo a tal riguardo osservarsi come il ricorrente abbia posto laquestione della qualificazione giuridica della vicenda soltanto in questa sede e,pertanto, con motivo nuovo rispetto a quelli enunciati nell’atto di gravame;che, seppure la adeguata lettura giuridica del fatto contestato nell’imputazionecostituisca punto della decisione che può essere introdotto anche per la primavolta nel giudizio di legittimità, tuttavia tale tardiva deduzione soffreinevitabilmente dei limiti di cognizione di questa Corte, che non consentono alcunaccesso e confronto con il contenuto probatorio degli atti e con la sua valutazionedi merito;che, nel caso di specie, il fatto storico con cui è possibile il confronto devenecessariamente essere quello ricostruito dai giudici del merito, insuscettibile diletture alternative del fatto, con la conseguenza che, per le ragioni giàevidenziate con riguardo al primo motivo di ricorso, la qualificazione giuridicadella vicenda in termini di tentata estorsione deve ritenersi correttamenteconfermata dalla Corte territoriale;che a tale riguardo deve ribadirsi il consolidato principio di diritto elaborato dallagiurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza del reato di cui all’art.393 cod. pen. laddove la condotta sia fondata su una pretesa illegittima in tuttood in parte, ovvero sia giuridicamente impossibile il ricorso al giudice (cfr. Sez.6, n. 39366 del 02/10/2007, P.g. in proc. Oshodin e altro, Rv. 238038 – 01; Sez.3, n. 9880 del 24/01/2020, Tordo, Rv. 278767 – 01: fattispecie nella quale laCorte ha ritenuto costituire estorsione, e non esercizio arbitrario delle proprieragioni, la condotta minacciosa o violenta con la quale si costringa, o si tenti dicostringere, il beneficiario della cessione di sostanza stupefacente a pagarne ilprezzo, trattandosi dell'esercizio di una pretesa non tutelabile dall'ordinamento);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]