CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2025
Cassazione n. 33310/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Bari che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., condannandolo alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e euro 1000,00 di multa. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando, con un primo motivo, la violazione dell'art. 178 cod. proc. pen. e omessa motivazione in ordine al diniego di procedere all'esame dell'imputato come avanzato dalla difesa; con un secondo motivo si censura l'errata applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione rispetto al rigetto della richiesta di abbreviato condizionato all'acquisizione di due documenti e all'ascolto della parte offesa. Con un terzo motivo lamenta una violazione di legge e un vizio motivazionale in riferimento all'art. 56 comma 2 cod. pen. per aver, la Corte di Appello, respinto la richiesta di riconoscere l'ipotesi della desistenza volontaria. Con un quarto motivo, censura l'errata applicazione ed interpretazione della legge penale in riferimento all'art. 61 n. 5 cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. I motivi di ricorso risultano manifestamente infondati in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 3.1 In particolare, con riguardo al primo motivo la Corte di merito ha fornito una logica e coerente motivazione a foglio 4 della sentenza laddove ha evidenziato che l'esame dell'imputato doveva essere necessariamente assunto al termine dell'assunzione delle prove richieste dal PM, nel rispetto dell'ordine fissato dall'art. 496 cod. proc. pen. mentre l'imputato risultò assente all'udienza fissata per rendere esame. Al riguardo non ha neppure dedotto di aver richiesto l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo dove era obbligato a dimorare o di aver prospettato altro giustificato motivo che gli impedisse di parteciparvi. 3.2 Con riferimento al secondo motivo, i giudici di merito, a foglio 4 e 5 della sentenza laddove, hanno adeguatamente evidenziato che l'audizione della parte offesa ex art. 507 cod. proc. pen. fosse divenuta assolutamente necessaria per la ricostruzione dei fatti solo in seguito al mancato accordo probatorio delle parti in merito all'acquisizione della querela sporta dalla persona offesa. 3.3 Il terzo motivo è altresì inammissibile in quanto volto a prefigurare una rivalutazione avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. La Corte di merito, in tema di desistenza volontaria, ha fornito un'adeguata e coerente motivazione in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui nei reati di danno a forma / z libera, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può invece operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 5 - , Sentenza n. 17241 del 20/01/2020 Ud. (dep. 05/06/2020) Rv. 279170 - 01). Nel caso di specie, la Corte di merito ha ben spiegato che l'abbandono dei propositi illeciti fu causato dalla reazione di allarme della persona offesa. 3.4 Il quarto motivo, poi, risulta manifestamente infondato in quanto afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. I giudici di merito, a foglio 8 e 9 della sentenza, hanno adeguatamente motivato l'omessa esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 cod. pen. sulla base delle circostanze di tempo (piena notte), di luogo (abitazione particolarmente vulnerabile poiché al piano terra e protetta solo da una persiana) e di persona (un'anziana di settant'anni e sola) che si sono tradotte in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato (foglio 9 della sentenza). 4. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivoi P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìl,f ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025