CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16388/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 19/10/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, rideterminava, riducendola, la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non ricorrendo nella specie i presupposti per poterla ritenere. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., essendo versato in atti il verbale dell'offerta reale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per essere non consentito l'unico motivo cui è affidato. Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). Peraltro, nel caso di specie, era l'accordo stesso che per un verso prevedeva l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e per altro verso non contemplava il riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, per cui l'imputato non può ora dolersene. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 21 m