CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38200/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 dicembre 1981, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 giugno 1981 avverso l'ordinanza emessa il 14 gennaio 2022 dal Tribunale del riesame di Brescia; Visti gli atti, l'ordinanza e i ricorsi; Udita nell'udienza camerale del primo luglio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi; Udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e codifensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e ha depositato motivi nuovi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Brescia, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere e di [OSCURATO:PERSONA] quella degli arresti domiciliari presso il luogo di residenza o nel diverso domicilio da indicare in sede di esecuzione della misura. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono indagati in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen. aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen. per avere, Gentile quale promotore e [OSCURATO:PERSONA] quale organizzatore e partecipe, preso parte a una associazione finalizzata a commettere una serie indeterminata di reati di usura, corruzione di pubblici ufficiali e in materia tributaria. 2. Contro l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli indagati. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 violazione degli artt. 416 cod. pen. e 273 cod. proc. pen. Il Tribunale della libertà, nel ritenere raggiunta la gravità indiziaria in ordine alla sussistenza del vincolo associativo sulla base dei servizi di o.c.p. e dei sequestri di denaro e della documentazione amministrativa contabile, avrebbe fatto mal governo dei criteri distintivi tra il reato di associazione ex art. 416 cod. pen. e il concorso di persone nel reato, enunciati dalla Suprema Corte. Secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame avrebbe riconosciuto la sussistenza del vincolo associativo dando atto della presenza di una struttura organizzata, costituita dalle società individuate come filtro o cartiere, in ragione della presenza di soggetti con diversificazione di ruoli, della creazione di false fatture e documenti di trasporto, della ripetizione nel tempo delle operazioni fraudolente. Si tratterebbe, però, di elementi inidonei a provare, anche solo a livello indiziario, l'esistenza di una stabile organizzazione, finalizzata al compimento di reati di natura fiscale, e, ad ogni modo, a provare l'inserimento stabile ed organico del ricorrente nella struttura organizzativa del sodalizio. La condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata desunta dal Tribunale dagli esiti del controllo operato il 6 luglio 2020 - in occasione del quale era stato trovato in possesso di denaro contante per euro 170.282,50 nonché di svariata documentazione, tra cui il prospetto contenente la contabilità relativa al sistema di restituzioni - e dall'esito del servizio di o.c.p. del 28 marzo 2020, che comproverebbe il collegamento tra Gentile e i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Da tali elementi non si potrebbe, però, desumere una stabile intraneità del ricorrente nell'associazione a delinquere e, del resto, nei confronti di quest'ultimo lo stesso Tribunale avrebbe escluso la gravità indiziaria con riferimento ai reati di riciclaggio di cui ai capi da 50 a 53 della rubrica accusatoria e non erano contestati al predetto reati di natura fiscale. Dagli elementi evidenziati dal Tribunale del riesame non si potrebbe desumere nemmeno l'affectio societatis in capo al ricorrente ossia la volontà di entrare a far parte di un'associazione con lo scopo di contribuire all'attuazione del generico programma criminoso;3.2 violazione di legge e difetto di motivazione, non avendo il Tribunale del riesame motivato specificamente sull'attualità e concretezza delle esigenze cautelari; 3.3 violazione dell'art. 293/3 cod. proc. pen. Il Tribunale di riesame non avrebbe correttamente applicato i principi enunciati dalla Suprema Corte in ordine al requisito dell'attualità e della concretezza del pericolo. Sulla base di tali principi spetterebbe al giudice individuare specificatamente gli atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e motivare in ordine alla sussistenza dei collegamenti con l'ambiente criminale di riferimento, non potendosi ritenere la pericolosità sociale in re ipsa, ossia, solamente in base alla gravità del reato. La continuità del perículum libertatis nella sua dimensione temporale andrebbe apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero dalla presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura è chiamata a realizzare; 3.4 violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. Posto che le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte in via esclusiva dalla gravità del titolo di reato per cui si procede e dai precedenti penali dell'indagato, il ricorrente ha dedotto che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di argomentare su specifici e oggettivi elementi dai quali desumere la pericolosità sociale, avendo assunto quale presupposto applicativo della misura custodiale unicamente la negativa personalità del ricorrente, senza l'indicazione di elementi oggettivi e concreti. Peraltro, a seguito dei sequestri di denaro e della documentazione effettuata e delle indagini espletate nonché della richiesta di applicazione delle misure custodiali sarebbe di fatto venuto meno qualsivoglia pericolo che il presunto sodalizio possa perpetrare le frodi fiscali. Sarebbe apparente la motivazione in ordine alla scelta della massima misura afflittiva. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE (avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Cinquepalmi) ha dedotto l'apparenza di motivazione e la violazione di legge in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione all'associazione a delinquere. Secondo il ricorrente, dalla lettura degli atti d'indagine, le cui attività si erano protratte per quasi un anno dopo l'episodio del 28 marzo 2020, non emergerebbero elementi concreti a testimoniare il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel compimento di attività riconducibili all'associazione. La motivazione sarebbe insufficiente anche in ordine all'attualità delle esigenze cautelari, in mancanza di concrete attività diverse dall'episodio del 28 marzo 2020, idonee a comprovare l'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione. Si dovrebbe concludere per l'occasionalità della condotta culminata con il sequestro del denaro, eseguito al Brennero. L'ordinanza, inoltre, non sfiorerebbe la tematica dell'attualità delle esigenze, stante la considerevole distanza di tempo dei fatti accertati. 5. [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE - a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato altro ricorso con motivi sovrapponibili a quelli illustrati nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 6. All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 c.p.p., si è preso atto della regolarità degli avvisi di rito; respinta - come da ordinanza letta in udienza - l'istanza di rinvio presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Cinquepalmi, codifensore di [OSCURATO:PERSONA], le parti presenti hanno concluso e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Giova premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice del merito (Sez. V, n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. 3. Alla luce di tali coordinate deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata sfugge a ogni rilievo censorio. 4. Il Tribunale del riesame ha evidenziato che, pur privato dei risultati dell'attività tecnica captiva, non utilizzabile per ciò che riguarda il delitto associativo di cui al capo 10) della rubrica accusatoria, il compendio investigativo consentiva di ritenere raggiunta la gravità indiziaria in ordine a tale reato. Sulla base dei servizi di o.c.p. e dei sequestri di denaro e della documentazione amministrativa contabile poteva dirsi sussistente un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati fiscali e, in particolare, di frodi basate sull'emissione e sull'annotazione di fatture per operazioni inesistenti, attraverso la creazione di società cartiere, destinate ad interporsi fittiziamente fra i reali fornitori del materiale, operanti in nero, e i clienti finali. [OSCURATO:PERSONA] del riesame ha precisato che si è al cospetto di una vera e propria struttura dotata di mezzi e risorse umane, destinata alla commissione di un numero indefinito di reati tributari, articolata in una rete di società cartiere e filtro con sede in Italia e all'estero; di soggetti di fiducia deputati alla fase di monetizzazione del denaro e del suo rientro nel territorio nazionale per la successiva restituzione; di prestanomi che hanno accettato il ruolo di amministratori formali delle fittizie società. In particolare, secondo il Tribunale, "la costituzione di diverse società, parti delle quali priva di operatività e destinata unicamente all'emissione e all'annotazione di fatture per operazioni inesistenti, il congegno di interposizione fittizia delle stesse società, la creazione di false fatture e documenti di trasporto, il numero degli stessi e la consistenza degli importi, le operazioni di pagamento sui conti correnti delle società emittenti e la loro successiva monetizzazione, le fasi di trasporto e rientro in Italia del denaro contante e la sua restituzione ai soggetti pagatori, la durata e la ripetizione nel tempo delle operazioni fraudolente sono tutti elementi che, letti sinergicamente, non possono che rimandare all'operatività di una struttura criminale organizzata, deputata alla commissione di un numero indeterminato di frodi fiscali". Siffatte argomentazioni sfuggono ad ogni rilievo censorio. [OSCURATO:PERSONA] del riesame, infatti, ha dato conto della sussistenza dei requisiti della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., avendo ritenuto accertata l'esistenza di una struttura, dotata di mezzi e uomini, trascendente la commissione dei singoli reati fine e connotata dall'indeterminatezza del programma criminoso. Ciò ha desunto dalla costituzione di diverse società, parti delle quali priva di operatività e destinata unicamente all'emissione e all'annotazione di fatture per operazioni inesistenti, nonché dalla durata e dal numero delle complesse attività delittuose, realizzate dai soggetti coinvolti. In particolare, il menzionato Collegio ha rimarcato che il programma criminoso era volto a commettere una serie indeterminata di reati fiscali: rilievo, questo, che rinviava all'evidenza ad un ambito che non è circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati e che consentiva di escludere la configurabilità di un mero concorso di persone nel reato. Al riguardo, infatti, questa Corte (Sez. 5, n. 1964 del 7/12/2018, Rv. 274442 - 01) è ferma nel ritenere che l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati.Criteri, questi, di cui il Collegio del riesame ha fatto corretta applicazione. 5. Immuni da vizi sono anche le argomentazioni con cui il Tribunale del riesame ha affermato che gli odierni ricorrenti erano consapevoli della loro intraneità al sodalizio criminoso. Il menzionato Tribunale ha rimarcato che essi erano stati trovati in possesso di ingenti somme di denaro e [OSCURATO:PERSONA] anche di svariata documentazione relativa al sistema di restituzioni e provvigioni nonché alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] nella procedura di riesame pendente dinanzi al Tribunale del riesame di Bolzano, scaturita dal sequestro di denaro del 28 marzo 2020 in Vipiteno, "unicamente spiegabile in virtù di uno stretto rapporto tra i due indagati, in nesso alle dinamiche illecite in commento". Circostanza, quest'ultima, ulteriormente comprovata dall'esito del servizio di o.c.p. del 28 marzo 2020, che aveva dato conto del fatto che, dopo il controllo effettuato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in pari data, Gentile si era recato con il proprio mezzo presso la sede della società [OSCURATO:SOCIETA]. a Castenedolo, dove era presente proprio il furgone Iveco a bordo del quale si trovavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allorché erano stati fermati dalle Forze dell'ordine. Tutto ciò, secondo il Tribunale del riesame, sottendeva la consapevolezza degli indagati di far parte di un sodalizio criminoso. Trattasi di argomentazioni che, in quanto prive di errori e vizi logici, sfuggono a ogni censura. 6. Privi di specificità sono anche tutti i motivi dei ricorsi relativi alle esigenze cautelari. Al riguardo il Tribunale del riesame ha affermato che la precedente condanna, anche per reato specifico, e l'espiazione della pena da parte di [OSCURATO:PERSONA] non avevano prodotto alcun effetto contenitivo sulla sua spinta a delinquere; nemmeno il controllo, effettuato da parte delle forze dell'ordine il 17 marzo 2020, era valso a dispiegare un qualche effetto monitorio, posto che l'indagato aveva proseguito nell'attività illecita, come accertato in occasione del successivo controllo del 7 giugno 2020, dimostrando, quindi, un'irriducibile spinta delinquenziale. In tale quadro, secondo il Tribunale del riesame, "la misura massima detentiva è l'unica in grado di fronteggiare l'elevatissimo rischio che l'indagato, ove non opportunamente presidiato, si presti a commettere ulteriori illeciti, anche in altri contesti associativi". Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il menzionato Tribunale ha rilevato che l'ingente somma, trovata nella sua disponibilità in occasione del controllo del 28 marzo 2020, "comprova la fiducia riposta dagli associati sulla sua persona ed è indice della capacità e della disponibilità di quest'ultimo a inserirsi in circuiti criminali di un indubbio spessore, anche di matrice associativa". Tali esigenze specialpreventive sono fronteggiabili con il ricorso alla misura degli arresti domiciliari, proporzionata alla consistenza dei fatti criminali in esame e non ravvisandosi - allo stato - elementi che portino ad escludere una capacità autocustodiale in capo al medesimo indagato. Alla luce di tali argomentazioni deve ricordarsi che l'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. prevede che le misure cautelari sono disposte quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità del soggetto sottoposto alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. L'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato. È evidente, dunque, che la scelta del legislatore è stata quella di richiedere un'analisi dell'esistenza delle esigenze cautelari, che non si limiti alla considerazione del tipo di reato e della sua ipotetica gravità ma si estenda alla valutazione di elementi concreti, sintomatici della pericolosità del soggetto. Tra tali elementi di valutazione, imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta nella commissione di ulteriori reati, rientrano senza dubbio la modalità della condotta e le circostanze di fatto, in presenza delle quali essa si è svolta. Siffatti principi sono stati reiteratamente affermati da questa Corte, che ha espressamente indicato sia che il pericolo di fuga e di recidiva non può essere desunto esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522) sia che l'attualità del pericolo di reiterazione richiede da parte del giudice della cautela una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio ambientale (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566). Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, nell'effettuare la prognosi sulla recidiva degli indagati, ha tenuto conto della gravità dei fatti e della loro personalità, da cui ha desunto la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari, che ha ritenuto fronteggiabili con le disposte misure cautelari detentive.Così argomentando, il menzionato Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi suindicati e non è incorso in violazioni di legge o in illogicità manifeste. 7. Giova precisare che questa Corte (Sez. 3, n. 209 del 17/9/2020, Rv. 281047 - 02) ha già avuto modo di affermare che, in tema di ricorso per cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale, l'art. 311, comma 4, cod. proc. pen. consente in via eccezionale, prima dell'inizio della discussione, la presentazione di motivi nuovi riguardanti capi o punti della decisione già oggetto di impugnazione ma non autorizza la produzione di documenti che, secondo le regole generali sul procedimento di legittimità ai sensi degli artt. 127 e 311, comma 5, cod. proc. pen., deve intervenire con una memoria depositata in cancelleria al più tardi cinque giorni prima dell'udienza. Posto, quindi, che è ammissibile l'avvenuta presentazione di motivi nuovi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che, contrariamente a quanto censurato da tale ricorrente, il Tribunale del riesame ha adeguatamente spiegato le ragioni per cui si imponeva la massima misura cautelare detentiva, laddove ha rimarcato che la precedente condanna e l'espiazione della pena nonché il controllo, effettuato dalle forze dell'ordine, non avevano prodotto alcun effetto contenitivo sulla spinta a delinquere dell'indagato. In tal modo il menzionato Tribunale ha di fatto rilevato che, a differenza dell'altro ricorrente, doveva escludersi che [OSCURATO:PERSONA] avesse capacità auto custodiale. 8. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 9. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di