CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 17363/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che dei due motivi addotti, il primo, attinente alla affermazione di responsabilità, risulta manifestamente infondato a fronte di critiche generiche e ripetitive che vanamente pretendono di confutare il riconoscimento effettuato dalla persona offesa e, soprattutto, l'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, mentre il secondo è generico e puramente di stile, non confrontandosi con la effettiva ragione del diniego delle circostanze invocate, costituita dai dodici precedenti specifici a carico dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025 Il 9Jnsiglir