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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12002/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Il PG chiede il rigetto del ricorso IN C; n •••-.r- ;\1 O [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 8 giugno 2021 con cui, in parziale riforma di quella del 21 gennaio 2021 del Tribunale di Padova, riconosciuta la circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen., la Corte di appello di Venezia ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in 3 anni di reclusione ed C 12.000 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Si deduce il vizio di violazione di legge: la sentenza avrebbe un contenuto diverso dall'oggetto dell'accordo con il Procuratore generale, relativo all'entità della pena ed alla revoca della misura di sicurezza patrimoniale.

La Corte di appello avrebbe deciso sul punto relativo alla pena ma non sulla revoca della confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per l'ulteriore corso.

Dal verbale dell'udienza del 9 giugno 2021 risulta che la proposta su cui si è formato il consenso tra le parti prevedeva, oltre alla rideterminazione della pena, anche la revoca della misura di sicurezza patrimoniale della confisca del denaro, disposta dal Tribunale di Padova, già oggetto dei motivi di appello.

La Corte di appello ha accolto la proposta di concordato, decidendo esplicitamente solo sulla pena, ma ha confermato «nel resto» la sentenza di primo grado e quindi anche la confisca.

Invece, avrebbe dovuto accogliere o rigettare il concordato con rinuncia ai motivi di appello integralmente; l'accordo infatti non può essere unilateralmente modificato ma può essere accolto solo integralmente, come risulta anche dall'art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen. (3.

Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento»).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia per l'ulteriore corso.

Così deciso il 16/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] s glk e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Il PG chiede il rigetto del ricorso IN C; n •••-.r- ;\1 O [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 8 giugno 2021 con cui, in parziale riforma di quella del 21 gennaio 2021 del Tribunale di Padova, riconosciuta la circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen., la Corte di appello di Venezia ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in 3 anni di reclusione ed C 12.000 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Si deduce il vizio di violazione di legge: la sentenza avrebbe un contenuto diverso dall'oggetto dell'accordo con il Procuratore generale, relativo all'entità della pena ed alla revoca della misura di sicurezza patrimoniale. La Corte di appello avrebbe deciso sul punto relativo alla pena ma non sulla revoca della confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per l'ulteriore corso. Dal verbale dell'udienza del 9 giugno 2021 risulta che la proposta su cui si è formato il consenso tra le parti prevedeva, oltre alla rideterminazione della pena, anche la revoca della misura di sicurezza patrimoniale della confisca del denaro, disposta dal Tribunale di Padova, già oggetto dei motivi di appello. La Corte di appello ha accolto la proposta di concordato, decidendo esplicitamente solo sulla pena, ma ha confermato «nel resto» la sentenza di primo grado e quindi anche la confisca. Invece, avrebbe dovuto accogliere o rigettare il concordato con rinuncia ai motivi di appello integralmente; l'accordo infatti non può essere unilateralmente modificato ma può essere accolto solo integralmente, come risulta anche dall'art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen. (3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento»). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Venezia per l'ulteriore corso. Così deciso il 16/02/2022. [OSCURATO:PERSONA] s glk e
Sentenza Cassazione n. 12002/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris