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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16190/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MAIDA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MACRI' ALBINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2018 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] perchè il reato è stinto per prescrizione e per l'inammissibilità degli ulteriori ricorsi; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto siano dichiarati inammissibili i ricorsi ed ha depositato conclusioni e nota spese; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 17 settembre 2018, la Corte d'appello di Torino ha - per quanto di rilievo in questa sede - in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 24 ottobre 2016, applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e confermato le statuizioni accessorie; dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo 31), contestato a [OSCURATO:PERSONA], e rideterminato la pena per la residua imputazione sub a); concesso a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e, ritenuta l'ipotesi tentata del reato di cui al capo b), contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quantificato il trattamento sanzionatorio ai medesimi irrogato, confermando nel resto le ulteriori statuizioni.

1.1. Dalle sentenze di merito risulta che agli imputati è stato contestato (capo a)) il reato di cui all'art. 416 cod. pen. - in qualità di promotori quanto al [OSCURATO:PERSONA] ed al Curcio e di partecipi quanto al [OSCURATO:PERSONA] ed al Macrì - in riferimento ad un'associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di autoveicoli provento di reato, destinati - previa contraffazione dei relativi documenti e dei dati identificativi - al mercato estero.

Nell'ambito della predetta associazione, al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] ed al Macrì è stato, altresì, contestato il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. (capo b) in relazione alla Peugeot 206 tg. [OSCURATO:TARGA]; al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] ed al Curcio la ricettazione di ulteriori reperti (capi C, 31), oltre a plurime fattispecie di falso (al [OSCURATO:PERSONA] i reati di cui agli artt. 367 cod. pen. sub N) e W), 482-477 sub 0), 476, 482, 61 n. 2 sub V)), al Veneruso il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. di cui al capo S)) e dei presupposti reati (al [OSCURATO:PERSONA] i reati di cui agli artt. 646 cod. pen. sub H) e 642 sub U).

Con la sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia limitatamente ai reati: di cui al capo A), previa esclusione della qualifica apicale; per il reato di furto pluriaggravato - così qualificata l'imputazione al medesimo ascritta al capo B) - e per le ulteriori imputazioni di appropriazione indebita, calunnia, falso e danneggiamento fraudolento di beni assicurati; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'imputazione di cui al capo B) e, quest'ultimo, anche della ricettazione sub C); [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione, nel ruolo di promotore, dell'associazione per delinquere di cui al capo A) e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'imputazione di cui al capo J1).

1.2. La Corte d'appello ha, in parziale riforma della decisione di primo grado, reso le statuizioni sopra riportate.

2. Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso, con distinti, atti, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Macrì, Curcio e Veneruso, affidando le proprie censure a plurimi motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola un'unica censura, con la quale deduce vizio della motivazione, essendosi il giudice d'appello limitato alla mera presa d'atto dell'accordo sulla pena.

2.2. Con unico atto, proposto a firma del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolano quattro motivi.

2.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione quanto alla valutazione probatoria sottesa all'affermazione di responsabilità per il reato di tentato riciclaggio, avendo la Corte territoriale selezionato due sole circostanze, reputate univoche, e consistenti nel rinvenimento dell'autovettura, di illecita provenienza e sulla quale erano in corso interventi modificativi dei dati di identificazione, sull'area retrostante l'officina, reputata gestita dagli imputati, in tal modo eludendo le specifiche censure proposte con l'appello, al quale si rimanda, e con le quali si contestava l'identificazione degli imputati e l'accessibilità indiscriminata del sito; sotto altro profilo, sono rimaste senza riposte le argomentazioni difensive che avevano evidenziato la chiamata in estraneità del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva rivendicato l'esclusiva responsabilità per i fatti sub B).

2.2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio della motivazione quanto al rilievo già evidenziato nella seconda parte del primo motivo, e si specifica come la Corte territoriale non abbia verificato e confrontato con gli ulteriori elementi probatori le dichiarazioni liberatorie del [OSCURATO:PERSONA], invece reputate attendibili in relazione alla confessione del furto del medesimo veicolo, restando il relativo motivo d'appello privo di confutazione e l'affermazione di responsabilità assunta in violazione del protocollo valutativo della prova.

2.2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA] quanto all'elemento soggettivo del reato di ricettazione ascrittogli al capo C), non avendo la Corte territoriale analiticamente disaminato la richiesta di qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 379 cod. pen. in riferimento al dolo, con conseguente difetto di prova dell'intenzionalità dell'agente.

2.2.4. Con il quarto motivo, si contesta la ritenuta sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alle doglianze sviluppate con l'appello sull'esclusione degli aumenti previsti dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., avendo sul punto la Corte territoriale omesso la verifica in concreto della pericolosità, nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità.

2.3. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deduce un unico, articolato, motivo, con il quale prospetta vizio della motivazione quanto all'attribuzione al ricorrente del ruolo di promotore dell'associazione di cui al capo A), avendo sul punto la Corte d'appello: enfatizzato le dichiarazioni dello stesso imputato, reputando il contributo del medesimo necessario al mantenimento del sodalizio e valorizzando dati, quali lo "smistamento di parte delle auto noleggiate ai complici", o l'aver "coordinato gli illeciti traffici in entrata ed in uscita dall'Italia" o, ancora, "aver determinato altri soggetti a commettere reati funzionali, anche indirettamente, al conseguimento degli scopi del sodalizio", non significativi e, comunque, dello stesso tipo di quelli caratterizzanti le condotte ascritte ad altri coimputati, ai quali è stato invece assegnato il ruolo di meri partecipi all'associazione; sopravvalutato il contenuto di intercettazioni, nelle quali l'imputato aveva (tel.

N. 848 del 16 giugno 2008) impartito una direttiva al coimputato [OSCURATO:PERSONA], svolgendo un'attività posta in essere anche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], mentre - quanto all'entità dei profitti conseguiti e reputati significativi del ruolo apicale - risulta travisato il contenuto di altra conversazione intercorsa tra il Curcio e tale [OSCURATO:PERSONA] che, anzi, riferisce il maggior utile ad una pluralità di persone, in tal modo depotenziando la posizione predominante erroneamente attribuita al ricorrente.

2.4. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi.

2.4.1. Con il primo motivo, deduce l'intervenuta prescrizione del reato, maturata, antecedentemente alla deliberazione della sentenza di secondo grado, il 28 luglio 2018, in quanto, pur ritenendo la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale contestata, nel calcolo della pena prevista per il reato di cui all'art. 497 -bis, comma secondo, cod. pen. e, conseguentemente, nella determinazione del correlativo termine di prescrizione, la Corte territoriale - collocando l'epoca di consumazione alla data di apparente emissione del falso documento - sarebbe incorsa in errore, operando un aumento pari a due terzi e non in misura della metà sulla cornice edittale prevista dal comma primo della citata disposizione.

2.4.2. Con il secondo motivo, contesta la sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., per essere i reati in ordine ai quali il ricorrente ha riportato condanna irrevocabile, oggetto del cumulo di cui al punto 14) del certificato penale, estinti in seguito al positivo affidamento in prova ai servizi sociali, mentre gli ulteriori precedenti non estinti, configurando la fattispecie di cui all'art. 99, comma secondo, nn. 1 e 2 cod. pen., determinano un diverso computo del termine di prescrizione.

2.4.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento al diniego di esclusione della recidiva, avendo la Corte territoriale valutato una condanna per truffa invece insussistente e, comunque, omesso ogni valutazione sullo specifico motivo di gravame svolto sul punto, inteso a valorizzare l'estraneità ormai decennale del Veneruso da contesti criminali.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 7 febbraio 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio in relazione alla posizione del Veneruso e per l'inammissibilità degli ulteriori ricorsi.

4. Con istanza in data 21 gennaio 2022, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha richiesto la trattazione orale del ricorso.

Con dichiarazione pervenuta alla cancelleria il 15 febbraio 2022, il medesimo difensore ha dichiarato di "voler revocare il mandato a suo tempo conferitogli".

5. Il 14 febbraio 2022, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], una memoria, con la quale ha ribadito le ragioni dell'impugnazione ed ha rassegnato le proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

1.1. Va, invero, ribadito il principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273194, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen.).

1.2. Nel caso in esame, il ricorrente si limita a prospettare un vizio della motivazione che non è, invece, deducibile, atteso che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen, ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

2. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono proposti fuori dei casi previsti dalla legge.

2.1. I primi due motivi, che possono essere congiuntamente trattati in quanto censurano, sotto convergenti profili, la motivazione resa a fondamento dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di tentato riciclaggio di cui al capo B), evidenziano, sin dalla loro formulazione testuale, molteplici profili di inammissibilità.

2.1.1. Va, in primis, rilevato come, in tema di ricorso per cassazione, sia inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); ne consegue che del tutto impropriamente è stata evocata la violazione di legge di cui all'art. 606, lett. b) per contestare la violazione dei canoni di valutazione della prova indiziaria.

Va, altresì, ribadito come il vizio di motivazione - nei casi in cui sia stato ritualmente introdotto - implica i limiti di deducibilità correlati alla c.d. doppia conforme, all'intangibilità della valutazione nel merito del risultato della prova ed alla rilevanza del travisamento solo ove l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).

2.1.2. Nel quadro così delineato, i primi due motivi s'appalesano finalizzati ad introdurre una inammissibile rivalutazione delle prove (per tutte Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e sono, comunque, aspecifici, nella misura in cui non si confrontano con l'iter argomentativo reso nelle conformi sentenze di merito, rappresentato secondo cadenze che non evidenziano margini di irragionevolezza.

La riconducibilità agli imputati dell'auto, di provenienza furtiva, presso l'officina gestita dai medesimi, sulla quale erano già in atto interventi atti alla dissimulazione dell'origine illecita, viene contrastata riproponendo, sostanzialmente, la tesi dell'intervento di terzi per essere il veicolo posizionato nel cortile, accessibile anche da soggetti estranei, mentre la Corte territoriale ha ampiamente confutato l'alternativa lettura della difesa, reputandola - alla luce delle evidenze apprezzate dagli operanti - meramente congetturale.

Così come meramente assertiva è la doglianza, reiterata nei primi due motivi, che denuncia la sottovalutazione della chiamata in estraneità resa dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], limitandosi i ricorrenti a richiamare la sentenza di primo grado, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui al capo B) per essere stato l'autore del delitto presupposto, senza evidenziare in che misura le dichiarazioni rese da quest'ultimo si pongano in rapporto di insanabile inconciliabilità con l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la successiva, diversa ed autonoma attività di (tentato) riciclaggio.

Né il rilevato deficit di specificità del motivo trova emenda dall'allegazione del verbale dell'interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA], inammissibilmente sottoposto alla diretta valutazione della Corte di legittimità e, comunque, del tutto generico nel contenuto.

A tanto consegue che non è dato ravvisare, dalla stessa formulazione delle censure, alcuna omissione valutativa di deduzioni decisive proposte con l'appello e, in ipotesi, rimaste ignorate.2.2.

E', per gli stessi motivi, inammissibile il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato al [OSCURATO:PERSONA] al capo C) e della conseguente qualificazione giuridica del fatto.

Anche in tal caso, la censura non si confronta e non contrasta, con specifiche allegazioni, la motivazione resa nella sentenza impugnata che, richiamando i plurimi indicatori del personale coinvolgimento del ricorrente nell'acquisire la disponibilità del deposito in cui furono rinvenuti i reperti di illecita provenienza, ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 379 cod. pen., essendo rimasto del tutto indimostrato che l'imputato abbia agito nell'interesse esclusivo dell'autore del reato di furto (ex multis Sez. 2, n. 10980 del 22/01/2018, Quattrocchi, Rv. 272370), ancora ignoto.

2.3. Il quarto motivo, con il quale si contesta la ritenuta recidiva qualificata, è del tutto generico ed astrattizzante, limitandosi alla mera critica della motivazione resa sul punto, senza confutazione alcuna della quantità e gravità dei precedenti penali (in particolare, i delitti in materia di sfruttamento della prostituzione e di stupefacenti, commessi tra il 2001 ed il 2004, irrevocabilmente accertati con sentenze emesse in epoca antecedente alla data di consumazione dei reati per cui si procede) rispetto ai quali le plurime violazioni in contestazione sono state reputate espressive di pericolosità.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono, pertanto, inammissibili.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

3.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

Nel quadro così delineato, la omnicomprensiva censura con la quale si deduce vizio della motivazione, anche sub specie di travisamento della prova, in punto di affermazione della responsabilità, è inammissibile perché propone doglianze da un lato meramente reiterative dell'appello e, dall'altro, formulate eminentemente in fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944, cit.); infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alla motivazione, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sulla valutazione probatoria svolta dai giudici di merito (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, con la proposta censura il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla concludenza delle fonti di prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione.

3.2. In riferimento a ciascuno degli elementi probatori riferiti all'imputato, reputati nelle conformi sentenze di merito espressione di una partecipazione associativa qualificata, il ricorrente prospetta profili di contraddittorietà ed illogicità del costrutto motivazionale che si rivelano, invece, insussistenti.

3.2.1. Premesso che, nel reato di associazione per delinquere, "capo' è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (ex multis Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 280890), del tutto inconsistente si rileva il primo punto di censura che, postulando il diverso canone della necessità del contributo, trascura il ruolo di coordinamento complessivamente assegnato, nelle conformi sentenze di merito, al ricorrente, che si pone a monte delle singole attività (noleggio delle auto; denuncia di furto; smistamento all'estero; formazione di falsa documentazione) di volta in volta eseguite anche dai coimputati: oltre a richiamare l'utilizzazione della società del ricorrente, con sede in Francia, per replicare il format già sperimentato in Italia e, in generale, la predisposizione della falsa documentazione necessaria alla circolazione dei veicoli, la sentenza impugnata ricostruisce, in un'unitaria visione d'insieme che non manca di evidenziare i plurimi reati-scopo dichiarati prescritti, tutte le attività facenti capo al Curcio, mentre il ricorso si limita a segnalare, in una prospettiva atomistica e riduttiva, i singoli segmenti curati dai coimputati.

Non dispiega, pertanto, disarticolazione alcuna dell'iter giustificativo del ruolo apicale del Curcio la segnalazione delle attività di reperimento e smistamento dei veicoli eseguiti dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], o il coinvolgimento di terzi in singole fasi esecutive.3.2.2.

Per altro verso, il ricorso propone una rilettura delle intercettazioni relative al Curcio, comparandole con altre captazioni dalle quali risulterebbe, asseritamente, analogo ruolo svolto dai coimputati, richiedendone un'inammissibile rilettura ed una alternativa valutazione (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337) e, in ogni caso, offrendo a questa Corte una visione sinottica solo parziale, che non consente di apprezzare una effettiva disarticolazione del ragionamento giustificativo circa la posizione apicale del ricorrente.

Non risulta, pertanto, rappresentata una manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui le medesime intercettazioni telefoniche sono recepite ed apprezzate, nel quadro degli ulteriori elementi probatori, univocamente coordinati.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, manifestamente infondato.

4.1. Il primo motivo, con il quale si deduce l'intervenuta prescrizione del reato, asseritamente maturata - anche considerando la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale contestata - il 28 luglio 2018, antecedentemente alla deliberazione della sentenza di secondo grado, non considera che l'aumento, pari a due terzi, sulla pena massima (quattro anni pro tempore) del reato di cui al capo S), è stato determinato ex artt. 157 e 99, comma quarto, cod. pen, e non già ai sensi del secondo comma dell'art. 497-bis, cod. pen.; e su tale cornice è stato, successivamente, disposto l'ulteriore incremento ai sensi dell'art. 161, comma 2, ultima parte, cod. pen..

La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide, invero, sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721).

Ne consegue che, correttamente, il termine di estinzione del reato, ritenuto consumato il 28 luglio 2008, è stato commisurato in anni undici, mesi uno e giorni dieci e indicato nel 7 settembre 2019.

4.2. Le ulteriori censure sono manifestamente inconducenti.

4.2.1. Se risponde al vero che l'estinzione di ogni effetto penale, determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688), risulta nondimeno che la Corte d'appello abbia valutato le condanne, non investite dall'effetto estintivo predetto, limitato alla pena inflitta con sentenza del Gip di Novara del 3 febbraio 1994, reputandole significative di un excursus criminale ininterrotto (dal 1965 al 2008), e del quale il reato al vaglio è stato ritenuto espressivo di ulteriore pericolosità.

Siffatta argomentazione è stata contrastata, nel ricorso, assumendo l'estinzione di tutti i reati oggetto del cumulo di cui al punto 14) del certificato penale, da cui deriverebbe la rilevanza delle condanne anteriori in termini di recidiva specifica ex art. 99, comma secondo, nn. 1 e 2 cod. pen., con conseguente determinazione del termine di estinzione per prescrizione del reato in anni nove.

Oltre a non documentare, con la necessaria evidenza, il denunciato travisamento delle condanne estinte, il ricorrente non si confronta con il numero e la data dei precedenti penali esistenti a suo carico, anche successivi al provvedimento emesso ex art. 47, comma 12, 0.P., come emerge dal certificato penale, dal quale risulta che l'effetto estintivo si è prodotto solo limitatamente alla condanna indicata al punto n.13, esattamente richiamata dalla Corte d'appello; il medesimo ricorrente contesta, altresì, la condanna per truffa, richiamata dalla Corte d'appello come espressiva, ancora nel 2008, di pericolosità sociale, ignorando la relativa annotazione effettivamente esistente nel certificato penale al punto n. 16.

4.2.2. Quanto, infine, alla denunciata sottovalutazione della vetustà dei precedenti, va rilevato come la Corte territoriale, pur dando atto della data di consumazione dell'ultimo fatto oggetto di condanna irrevocabile (il 6 marzo 2007), abbia, nondimeno, esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, enunciando - con motivazione insindacabile nella presente sede di legittimità - le ragioni per le quali le pregresse condotta criminose sono state reputate indicative di una perdurante inclinazione al delitto, influendo quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (ex multis Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419), in tal modo non limitandosi alla mera ricognizione dei precedenti, ma dando atto dell'esercizio di un potere discrezionale che non evidenzia margini di irragionevolezza o eccentricità, rilevabili in questa sede.

Il ricorso è, pertanto, manifestamente infondato.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo determinare in Euro tremila ciascuno, in favore della Cassa delle ammende, nonché - quanto a [OSCURATO:PERSONA] - alla rifusione alla parte civile delle spese del grado, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MAIDA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MACRI' ALBINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2018 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] perchè il reato è stinto per prescrizione e per l'inammissibilità degli ulteriori ricorsi; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto siano dichiarati inammissibili i ricorsi ed ha depositato conclusioni e nota spese; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 17 settembre 2018, la Corte d'appello di Torino ha - per quanto di rilievo in questa sede - in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 24 ottobre 2016, applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e confermato le statuizioni accessorie; dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo 31), contestato a [OSCURATO:PERSONA], e rideterminato la pena per la residua imputazione sub a); concesso a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e, ritenuta l'ipotesi tentata del reato di cui al capo b), contestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quantificato il trattamento sanzionatorio ai medesimi irrogato, confermando nel resto le ulteriori statuizioni. 1.1. Dalle sentenze di merito risulta che agli imputati è stato contestato (capo a)) il reato di cui all'art. 416 cod. pen. - in qualità di promotori quanto al [OSCURATO:PERSONA] ed al Curcio e di partecipi quanto al [OSCURATO:PERSONA] ed al Macrì - in riferimento ad un'associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di autoveicoli provento di reato, destinati - previa contraffazione dei relativi documenti e dei dati identificativi - al mercato estero. Nell'ambito della predetta associazione, al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] ed al Macrì è stato, altresì, contestato il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. (capo b) in relazione alla Peugeot 206 tg. [OSCURATO:TARGA]; al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] ed al Curcio la ricettazione di ulteriori reperti (capi C, 31), oltre a plurime fattispecie di falso (al [OSCURATO:PERSONA] i reati di cui agli artt. 367 cod. pen. sub N) e W), 482-477 sub 0), 476, 482, 61 n. 2 sub V)), al Veneruso il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. di cui al capo S)) e dei presupposti reati (al [OSCURATO:PERSONA] i reati di cui agli artt. 646 cod. pen. sub H) e 642 sub U). Con la sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia limitatamente ai reati: di cui al capo A), previa esclusione della qualifica apicale; per il reato di furto pluriaggravato - così qualificata l'imputazione al medesimo ascritta al capo B) - e per le ulteriori imputazioni di appropriazione indebita, calunnia, falso e danneggiamento fraudolento di beni assicurati; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'imputazione di cui al capo B) e, quest'ultimo, anche della ricettazione sub C); [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione, nel ruolo di promotore, dell'associazione per delinquere di cui al capo A) e [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'imputazione di cui al capo J1). 1.2. La Corte d'appello ha, in parziale riforma della decisione di primo grado, reso le statuizioni sopra riportate. 2. Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso, con distinti, atti, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Macrì, Curcio e Veneruso, affidando le proprie censure a plurimi motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola un'unica censura, con la quale deduce vizio della motivazione, essendosi il giudice d'appello limitato alla mera presa d'atto dell'accordo sulla pena. 2.2. Con unico atto, proposto a firma del comune difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articolano quattro motivi. 2.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione quanto alla valutazione probatoria sottesa all'affermazione di responsabilità per il reato di tentato riciclaggio, avendo la Corte territoriale selezionato due sole circostanze, reputate univoche, e consistenti nel rinvenimento dell'autovettura, di illecita provenienza e sulla quale erano in corso interventi modificativi dei dati di identificazione, sull'area retrostante l'officina, reputata gestita dagli imputati, in tal modo eludendo le specifiche censure proposte con l'appello, al quale si rimanda, e con le quali si contestava l'identificazione degli imputati e l'accessibilità indiscriminata del sito; sotto altro profilo, sono rimaste senza riposte le argomentazioni difensive che avevano evidenziato la chiamata in estraneità del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva rivendicato l'esclusiva responsabilità per i fatti sub B). 2.2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio della motivazione quanto al rilievo già evidenziato nella seconda parte del primo motivo, e si specifica come la Corte territoriale non abbia verificato e confrontato con gli ulteriori elementi probatori le dichiarazioni liberatorie del [OSCURATO:PERSONA], invece reputate attendibili in relazione alla confessione del furto del medesimo veicolo, restando il relativo motivo d'appello privo di confutazione e l'affermazione di responsabilità assunta in violazione del protocollo valutativo della prova. 2.2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA] quanto all'elemento soggettivo del reato di ricettazione ascrittogli al capo C), non avendo la Corte territoriale analiticamente disaminato la richiesta di qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 379 cod. pen. in riferimento al dolo, con conseguente difetto di prova dell'intenzionalità dell'agente. 2.2.4. Con il quarto motivo, si contesta la ritenuta sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alle doglianze sviluppate con l'appello sull'esclusione degli aumenti previsti dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., avendo sul punto la Corte territoriale omesso la verifica in concreto della pericolosità, nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità. 2.3. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deduce un unico, articolato, motivo, con il quale prospetta vizio della motivazione quanto all'attribuzione al ricorrente del ruolo di promotore dell'associazione di cui al capo A), avendo sul punto la Corte d'appello: enfatizzato le dichiarazioni dello stesso imputato, reputando il contributo del medesimo necessario al mantenimento del sodalizio e valorizzando dati, quali lo "smistamento di parte delle auto noleggiate ai complici", o l'aver "coordinato gli illeciti traffici in entrata ed in uscita dall'Italia" o, ancora, "aver determinato altri soggetti a commettere reati funzionali, anche indirettamente, al conseguimento degli scopi del sodalizio", non significativi e, comunque, dello stesso tipo di quelli caratterizzanti le condotte ascritte ad altri coimputati, ai quali è stato invece assegnato il ruolo di meri partecipi all'associazione; sopravvalutato il contenuto di intercettazioni, nelle quali l'imputato aveva (tel. N. 848 del 16 giugno 2008) impartito una direttiva al coimputato [OSCURATO:PERSONA], svolgendo un'attività posta in essere anche dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], mentre - quanto all'entità dei profitti conseguiti e reputati significativi del ruolo apicale - risulta travisato il contenuto di altra conversazione intercorsa tra il Curcio e tale [OSCURATO:PERSONA] che, anzi, riferisce il maggior utile ad una pluralità di persone, in tal modo depotenziando la posizione predominante erroneamente attribuita al ricorrente. 2.4. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. 2.4.1. Con il primo motivo, deduce l'intervenuta prescrizione del reato, maturata, antecedentemente alla deliberazione della sentenza di secondo grado, il 28 luglio 2018, in quanto, pur ritenendo la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale contestata, nel calcolo della pena prevista per il reato di cui all'art. 497 -bis, comma secondo, cod. pen. e, conseguentemente, nella determinazione del correlativo termine di prescrizione, la Corte territoriale - collocando l'epoca di consumazione alla data di apparente emissione del falso documento - sarebbe incorsa in errore, operando un aumento pari a due terzi e non in misura della metà sulla cornice edittale prevista dal comma primo della citata disposizione. 2.4.2. Con il secondo motivo, contesta la sussistenza della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., per essere i reati in ordine ai quali il ricorrente ha riportato condanna irrevocabile, oggetto del cumulo di cui al punto 14) del certificato penale, estinti in seguito al positivo affidamento in prova ai servizi sociali, mentre gli ulteriori precedenti non estinti, configurando la fattispecie di cui all'art. 99, comma secondo, nn. 1 e 2 cod. pen., determinano un diverso computo del termine di prescrizione. 2.4.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento al diniego di esclusione della recidiva, avendo la Corte territoriale valutato una condanna per truffa invece insussistente e, comunque, omesso ogni valutazione sullo specifico motivo di gravame svolto sul punto, inteso a valorizzare l'estraneità ormai decennale del Veneruso da contesti criminali. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 7 febbraio 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio in relazione alla posizione del Veneruso e per l'inammissibilità degli ulteriori ricorsi. 4. Con istanza in data 21 gennaio 2022, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha richiesto la trattazione orale del ricorso. Con dichiarazione pervenuta alla cancelleria il 15 febbraio 2022, il medesimo difensore ha dichiarato di "voler revocare il mandato a suo tempo conferitogli". 5. Il 14 febbraio 2022, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], una memoria, con la quale ha ribadito le ragioni dell'impugnazione ed ha rassegnato le proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 1.1. Va, invero, ribadito il principio di diritto, già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273194, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen.). 1.2. Nel caso in esame, il ricorrente si limita a prospettare un vizio della motivazione che non è, invece, deducibile, atteso che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen, ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). 2. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono proposti fuori dei casi previsti dalla legge. 2.1. I primi due motivi, che possono essere congiuntamente trattati in quanto censurano, sotto convergenti profili, la motivazione resa a fondamento dell'affermazione di responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di tentato riciclaggio di cui al capo B), evidenziano, sin dalla loro formulazione testuale, molteplici profili di inammissibilità. 2.1.1. Va, in primis, rilevato come, in tema di ricorso per cassazione, sia inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); ne consegue che del tutto impropriamente è stata evocata la violazione di legge di cui all'art. 606, lett. b) per contestare la violazione dei canoni di valutazione della prova indiziaria. Va, altresì, ribadito come il vizio di motivazione - nei casi in cui sia stato ritualmente introdotto - implica i limiti di deducibilità correlati alla c.d. doppia conforme, all'intangibilità della valutazione nel merito del risultato della prova ed alla rilevanza del travisamento solo ove l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). 2.1.2. Nel quadro così delineato, i primi due motivi s'appalesano finalizzati ad introdurre una inammissibile rivalutazione delle prove (per tutte Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) e sono, comunque, aspecifici, nella misura in cui non si confrontano con l'iter argomentativo reso nelle conformi sentenze di merito, rappresentato secondo cadenze che non evidenziano margini di irragionevolezza. La riconducibilità agli imputati dell'auto, di provenienza furtiva, presso l'officina gestita dai medesimi, sulla quale erano già in atto interventi atti alla dissimulazione dell'origine illecita, viene contrastata riproponendo, sostanzialmente, la tesi dell'intervento di terzi per essere il veicolo posizionato nel cortile, accessibile anche da soggetti estranei, mentre la Corte territoriale ha ampiamente confutato l'alternativa lettura della difesa, reputandola - alla luce delle evidenze apprezzate dagli operanti - meramente congetturale. Così come meramente assertiva è la doglianza, reiterata nei primi due motivi, che denuncia la sottovalutazione della chiamata in estraneità resa dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], limitandosi i ricorrenti a richiamare la sentenza di primo grado, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui al capo B) per essere stato l'autore del delitto presupposto, senza evidenziare in che misura le dichiarazioni rese da quest'ultimo si pongano in rapporto di insanabile inconciliabilità con l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la successiva, diversa ed autonoma attività di (tentato) riciclaggio. Né il rilevato deficit di specificità del motivo trova emenda dall'allegazione del verbale dell'interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA], inammissibilmente sottoposto alla diretta valutazione della Corte di legittimità e, comunque, del tutto generico nel contenuto. A tanto consegue che non è dato ravvisare, dalla stessa formulazione delle censure, alcuna omissione valutativa di deduzioni decisive proposte con l'appello e, in ipotesi, rimaste ignorate.2.2. E', per gli stessi motivi, inammissibile il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato al [OSCURATO:PERSONA] al capo C) e della conseguente qualificazione giuridica del fatto. Anche in tal caso, la censura non si confronta e non contrasta, con specifiche allegazioni, la motivazione resa nella sentenza impugnata che, richiamando i plurimi indicatori del personale coinvolgimento del ricorrente nell'acquisire la disponibilità del deposito in cui furono rinvenuti i reperti di illecita provenienza, ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 379 cod. pen., essendo rimasto del tutto indimostrato che l'imputato abbia agito nell'interesse esclusivo dell'autore del reato di furto (ex multis Sez. 2, n. 10980 del 22/01/2018, Quattrocchi, Rv. 272370), ancora ignoto. 2.3. Il quarto motivo, con il quale si contesta la ritenuta recidiva qualificata, è del tutto generico ed astrattizzante, limitandosi alla mera critica della motivazione resa sul punto, senza confutazione alcuna della quantità e gravità dei precedenti penali (in particolare, i delitti in materia di sfruttamento della prostituzione e di stupefacenti, commessi tra il 2001 ed il 2004, irrevocabilmente accertati con sentenze emesse in epoca antecedente alla data di consumazione dei reati per cui si procede) rispetto ai quali le plurime violazioni in contestazione sono state reputate espressive di pericolosità. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono, pertanto, inammissibili. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 3.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Nel quadro così delineato, la omnicomprensiva censura con la quale si deduce vizio della motivazione, anche sub specie di travisamento della prova, in punto di affermazione della responsabilità, è inammissibile perché propone doglianze da un lato meramente reiterative dell'appello e, dall'altro, formulate eminentemente in fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944, cit.); infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alla motivazione, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sulla valutazione probatoria svolta dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con la proposta censura il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla concludenza delle fonti di prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. 3.2. In riferimento a ciascuno degli elementi probatori riferiti all'imputato, reputati nelle conformi sentenze di merito espressione di una partecipazione associativa qualificata, il ricorrente prospetta profili di contraddittorietà ed illogicità del costrutto motivazionale che si rivelano, invece, insussistenti. 3.2.1. Premesso che, nel reato di associazione per delinquere, "capo' è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (ex multis Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 280890), del tutto inconsistente si rileva il primo punto di censura che, postulando il diverso canone della necessità del contributo, trascura il ruolo di coordinamento complessivamente assegnato, nelle conformi sentenze di merito, al ricorrente, che si pone a monte delle singole attività (noleggio delle auto; denuncia di furto; smistamento all'estero; formazione di falsa documentazione) di volta in volta eseguite anche dai coimputati: oltre a richiamare l'utilizzazione della società del ricorrente, con sede in Francia, per replicare il format già sperimentato in Italia e, in generale, la predisposizione della falsa documentazione necessaria alla circolazione dei veicoli, la sentenza impugnata ricostruisce, in un'unitaria visione d'insieme che non manca di evidenziare i plurimi reati-scopo dichiarati prescritti, tutte le attività facenti capo al Curcio, mentre il ricorso si limita a segnalare, in una prospettiva atomistica e riduttiva, i singoli segmenti curati dai coimputati. Non dispiega, pertanto, disarticolazione alcuna dell'iter giustificativo del ruolo apicale del Curcio la segnalazione delle attività di reperimento e smistamento dei veicoli eseguiti dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], o il coinvolgimento di terzi in singole fasi esecutive.3.2.2. Per altro verso, il ricorso propone una rilettura delle intercettazioni relative al Curcio, comparandole con altre captazioni dalle quali risulterebbe, asseritamente, analogo ruolo svolto dai coimputati, richiedendone un'inammissibile rilettura ed una alternativa valutazione (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337) e, in ogni caso, offrendo a questa Corte una visione sinottica solo parziale, che non consente di apprezzare una effettiva disarticolazione del ragionamento giustificativo circa la posizione apicale del ricorrente. Non risulta, pertanto, rappresentata una manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui le medesime intercettazioni telefoniche sono recepite ed apprezzate, nel quadro degli ulteriori elementi probatori, univocamente coordinati. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, manifestamente infondato. 4.1. Il primo motivo, con il quale si deduce l'intervenuta prescrizione del reato, asseritamente maturata - anche considerando la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale contestata - il 28 luglio 2018, antecedentemente alla deliberazione della sentenza di secondo grado, non considera che l'aumento, pari a due terzi, sulla pena massima (quattro anni pro tempore) del reato di cui al capo S), è stato determinato ex artt. 157 e 99, comma quarto, cod. pen, e non già ai sensi del secondo comma dell'art. 497-bis, cod. pen.; e su tale cornice è stato, successivamente, disposto l'ulteriore incremento ai sensi dell'art. 161, comma 2, ultima parte, cod. pen.. La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide, invero, sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721). Ne consegue che, correttamente, il termine di estinzione del reato, ritenuto consumato il 28 luglio 2008, è stato commisurato in anni undici, mesi uno e giorni dieci e indicato nel 7 settembre 2019. 4.2. Le ulteriori censure sono manifestamente inconducenti. 4.2.1. Se risponde al vero che l'estinzione di ogni effetto penale, determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688), risulta nondimeno che la Corte d'appello abbia valutato le condanne, non investite dall'effetto estintivo predetto, limitato alla pena inflitta con sentenza del Gip di Novara del 3 febbraio 1994, reputandole significative di un excursus criminale ininterrotto (dal 1965 al 2008), e del quale il reato al vaglio è stato ritenuto espressivo di ulteriore pericolosità. Siffatta argomentazione è stata contrastata, nel ricorso, assumendo l'estinzione di tutti i reati oggetto del cumulo di cui al punto 14) del certificato penale, da cui deriverebbe la rilevanza delle condanne anteriori in termini di recidiva specifica ex art. 99, comma secondo, nn. 1 e 2 cod. pen., con conseguente determinazione del termine di estinzione per prescrizione del reato in anni nove. Oltre a non documentare, con la necessaria evidenza, il denunciato travisamento delle condanne estinte, il ricorrente non si confronta con il numero e la data dei precedenti penali esistenti a suo carico, anche successivi al provvedimento emesso ex art. 47, comma 12, 0.P., come emerge dal certificato penale, dal quale risulta che l'effetto estintivo si è prodotto solo limitatamente alla condanna indicata al punto n.13, esattamente richiamata dalla Corte d'appello; il medesimo ricorrente contesta, altresì, la condanna per truffa, richiamata dalla Corte d'appello come espressiva, ancora nel 2008, di pericolosità sociale, ignorando la relativa annotazione effettivamente esistente nel certificato penale al punto n. 16. 4.2.2. Quanto, infine, alla denunciata sottovalutazione della vetustà dei precedenti, va rilevato come la Corte territoriale, pur dando atto della data di consumazione dell'ultimo fatto oggetto di condanna irrevocabile (il 6 marzo 2007), abbia, nondimeno, esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, enunciando - con motivazione insindacabile nella presente sede di legittimità - le ragioni per le quali le pregresse condotta criminose sono state reputate indicative di una perdurante inclinazione al delitto, influendo quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (ex multis Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419), in tal modo non limitandosi alla mera ricognizione dei precedenti, ma dando atto dell'esercizio di un potere discrezionale che non evidenzia margini di irragionevolezza o eccentricità, rilevabili in questa sede. Il ricorso è, pertanto, manifestamente infondato. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo determinare in Euro tremila ciascuno, in favore della Cassa delle ammende, nonché - quanto a [OSCURATO:PERSONA] - alla rifusione alla parte civile delle spese del grado, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 16190/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris