CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01239/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alla deo rrenza della misura cautelare applicata; rigetto nel resto. udito il difensore Il difensore presente si riporta ai motivi e insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], 9 6EN. 2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Trit urtale del Riesame in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata la richiesta di riesame dell prdinianza applicativa della misura degli arresti domiciliari, disposta in relazione alla cori Estazione provvisoria del reato di cui dell' art. 73, comma primo, d.P.R.309/1990, in ordine a du cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in quantità imprecisata, avvenute rispettivi mente in data 06/10/2022 e in data 17/10/2022, presso l'Osteria del Leone in favore del getore del locale, tale D'[OSCURATO:PERSONA], anche egli indagato. 2. 1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione e n iolavone di legge in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, evidenziando che gli elementi indiiari posti alla base della misura cautelare sono insufficienti a sostenere l'ipotesi accusOoria.. Il monitoraggio effettuato sul ricorrente nel lungo lasso di tempo protrattosi dal 19/0 .9/2022 al 05/04/2023, effettuato a mezzo di telecamere e dispositivi di localizzazione GPS, ha c:1 isentito di contestare al ricorrente appena due episodi di presunta cessione di sostanza stupelacente, in cui si vede, attraverso la visione delle immagini tratte dalle telecamere collocate al 'esterno del locale L'osteria del Leone, null'altro se non che il ricorrente dava qualcosa al D'Anc:erta. Non vi è prova che l'oggetto ceduta fosse stupefacente e non invece un profumo, posi o che il ricorrente svolge l'attività, sia pure in nero, di venditore di profumi, come è emerso dai zontrolli effettuati dalla polizia sull'auto in cui egli viaggiava, ove sono state rinvenute conh Aoni di profumo. L'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente non è stata mai riscontrata nepi i ire per effetto delle innumerevoli perquisizioni domiciliari e personali cui il ricorrente è stato sot oposto, anche con i cani antidroga, non essendo mai rinvenuta sostanza stupefacente. Né le conversazioni intercettate hanno un contenuto univoco, ragione per la quale è !logica l'affermazione del giudice secondo cui l'attività di commercio in profumi era urto s :herrn° dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti che il ricorrente effettuava paralleli mente. Analogamente, è illogica l'affermazione secondo cui il ricorrente si recava a rifornirsi di s 'stanza stupefacente anche tre :volte la settimana in località Castromediano, in Lecce, posto che le rilevazioni del GPS collocato sulla sua automobile attestano solo la frequentazione della s. ,i.ddetta zona. Non sono mai state indicate le coordinate GPS del tragitto che il ricorrente rebbe percorso per recarsi presso il fornitore di stupefacente, né è stato effettuato alcun acc:erhimento finalizzato a individuare tale presunto fornitore. Viceversa, dalle coordinate GPS emerge che nella suddetta zona si trova la Profumeria & [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e ne gli spostamenti frequenti in tale zona, per nulla sospetti, erano giustificati dalla necessità cl avere contatti commerciali con il fornitore di profumi, in relazione alla suddetta attività. 2.2.Inoltre, non sussistono le esigenze cautelati, posto che il ricorrente ha precedenti penali risalenti ad oltre venti anni, che non si tratta di precedenti specifici in materia di stupefa :enti e in considerazione al tempo silente trascorso. Illogica e carente è anche la motivazione in )rdine alla idoneità di una misura non custodiale, considerato il ruolo marginale del comporta nento contestato al ricorrente nel contesto criminoso che vede coinvolti 18 soggetti e in ragione della occasionalità delle cessioni riscontrate durante il periodo di monitoraggio, peraltro con unico cessionario. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto l'ann tilamento dell'ordinanza impugnata limitatamente all'adeguatezza della misura della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dal plesso argomentativo costituito dall'apparato motivazionale dell'ordinanza in pugnata non si evince con chiarezza quale sia stato l'iter logico -giuridico esperito dai giudici i merito per pervenire all'asserto relativo alla sussistenza della gravità indiziaria. La gravità ir diziaria, come è noto, è connessa all'individuazione di quegli elementi a carico, di natura ogica o rappresentativa, sia diretti che indirettì, che, resistendo ad interpretazioni alterr ative e contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondentl prova, non valgono di per sé a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'attribuibilità d( l reato all'indagato, attingendo la soglia dimostrativa propria del giudizio di cognizione. E uttavia apprezzati, nella loro consistenza e nella loro coordinazione logica, consentono di preved( re che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi di giudizio, nel vaglio dibattirr entale, saranno idonei a dimostrare la responsabilità, fondando, nel frattempo, una quélificata probabilità dì colpevolezza (Sez U, 21/04/1995, Costantino; Sez.6, n.863 del 10/03'1999, Capriati, Rv. 212998; Sez.2, n.5169 del 04/11/1999, Cerqua, Rv.214668; Sez 3, n. 17527 del 11/01/2019, Rv. 275699). Ed anzi, muovendo da questa impostazione, che ar cora il concetto di gravità indiziaria alla ravvisabilità di una rilevante probabilità di rea, la giurisprudenza si è evoluta in direzione di una sempre più pregnante e rigorosa accezioni! della nozione in disamina, essendosi ritenuto non corretto sottolineare la minore valenza dímoslrativa degli indizi cautelari, rispetto alle corrispondenti prove, quasi che ad essi sia da ascriv;E.,rsi il valore di una semiplena probatio. Si è invece preferito accedere ad una prospettiva conce tuale che riconnette alla gravità indiziarla la valenza epistemica di "una prova allo stato degli atti", poiché essa è sottoposta alla cognizione del giudice in una fase in cui la formazione del mat !riale probatorio è ancora in itinere e non è ancora intervenuto il vaglio dibattimentale. Nel caso in disamina, il gìudìce a quo ha affermato che gli elementi acquisiti a caric ) del ricorrente provengono dall'attività di indagine eseguita su [OSCURATO:PERSONA], ge r:ore dell'esercizio Osteria del Leone, luogo ritenuto un centro di spaccio di sostanza stupefacente nella zona di Mesagne, tanto che nel corso dell'attività di indagine sono state installate lelle telecamere in corrispondenza dell'ingresso principale di tale locale. Il giudice a quo ha rite luto sussistenti i gravi indizi dì colpevolezza a carico del Delle Grottaglie, richiamando proprio la centralità della figura del D'Ancona, rivenditore e consumatore della sostanza stupefacente, che utilizzava l'attività di ristorazione lecita per gestire una fiorente attività di spaccio parallela e che si avvaleva di molteplici grossi fornitori e singoli spacciatori per poi rivendere al dettaglio la sostanza, facendo riferimento alle modalità in cui si sono verificati i due episodi oggette di contestazione provvisoria, che descrivono la cessione di qualcosa a fronte del pagilmento di somme di danaro presso il locale Osteria del Leone. Alla stregua di tali elementi il Tri )unale ha rilevato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ritenendo che il modus operandi c :ntestato al Delle Grottaglìe si presenti del tutto omogeneo e sovrapponibile a quello coi cui si approcciavano i numerosi spacciatori di grande, medio e piccolo calibro, che approvvig i )navano il D'Ancona di sostanza stupefacente del tipo cocaina presso l'Osteria del Leone, con modalità identiche a quelle contestate al Delle Grottaglie. Tuttavia, risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato che la polizia g udiziaria non è pervenuta ad alcun sequestro di sostanza stupefacente nei confronti del ricormite. Per quanto afferisce alle intercettazioni, il giudice a quo non ha indicato le ragioni della sign ficatività probatoria delle espressioni captate (ove si fa riferimento ad una "collana") in relaz one alla specifica imputazione contestata in via provvisoria al ricorrente. Né il Tribunale ha scar ,dagliato la problematica relativa ai rapporti tra il ricorrente e il D'Ancona, onde verificare se essi p otevano affondare le radici in ragioni non inerenti alla cessione di sostanze stupefacenti. Ne g pure le modalità di esplicazione dei rapporti tra il ricorrente e il D'Ancona presentano, per q J a ntch si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, peculiarità di rilievo, sostanzia -dosi in normali incontri presso l'Osteria del Leone, ragione per cui il giudice a quo avrebbe dovuto chiarire sulla base di quali elementi egli abbia ritenuto che tali modalità di incontro costi L iscano elemento indiziante, né il giudice a quo ha chiarito in cosa si sostanziasse propriament 2 il cd. "comportamento circospetto" tenuto dal ricorrente. Non è stato evidenziato, nello si ecifico, la tipologia e la natura dei rapporti intercorsi tra il Delle Grottaglie e il D'Ancona, ques 'ultimo considerato figura centrale dell'attività di spaccio al dettaglio di sostanza stupefaceni e nella zona, non potendosi valorizzare, di per sé, la ripetitività e sostanziale omogeneità delle o l 'dotte tenute da altri soggetti indagati che facevano perno attorno al locale. Ancor meno il giudice a quo ha esplorato il profilo inerente ad eventuali contati i tra il ricorrente e altri soggetti dediti al consumo o all'acquisto di sostanze stupefacenti. Infine, anche in ordine al profilo concernente la proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare, il giudice a quo si è limitato a richiamare gli elementi relativi al peri :310 di reiterazione déi reati della stessa specie, senza null'altro specificare in ordine all'adeguati .zza di una misura gradata. 2. L'ordinanza deve, dunque essere annullata, con rinvio per nuovo esa lie al Tribunale di Lecce PQM Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di