CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37659/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 10 dicembre 2020, la corte di appello di Catania, confermava la pronuncia del 18 gennaio 2019 del Tribunale di Catania che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto tutti ritenuti colpevoli di concorso in rapina aggravata e lesioni personali. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; Benvegna deduceva con distinti motivi: - vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa; le dichiarazioni rese dalla stessa dovevano ritenersi prive di costanza posto che nella prima denuncia la vittima aveva escluso di potere riconoscere i suoi aggressori anche per lo stato di stordimento determinato dalle bevande alcoliche precedentemente assunte; - violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena stabilita a titolo di aumento ex art. 81 cpv cod.pen. per il capo b), stabilita in mesi 6 di reclusione e pari al minimo edittale; 1.3 Pappalardo deduceva: - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. posto che era stata omessa la rituale notificazione del decreto di citazione per il primo grado di giudizio; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni della persona offesa; al proposito si evidenziavano le contraddizioni circa il numero di aggressori (dapprima indicati in 3 e poi in 4); - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 1.4 Corsaro lamentava: - violazione di legge ed in particolare dell'art. 546 cod.proc.pen. posto che la sentenza di primo grado conteneva affermazioni contraddittorie quanto all'affermazione di responsabilità ed alla determinazione della pena che ne avrebbero imposto l'annullamento senza che la corte di appello poteva sanare detti errori; difatti la pronuncia di primo grado conteneva chiaramente l'assoluzione dal reato di rapina di cui al capo a) della rubrica; - difetto di motivazione quanto alla ritenuta credibilità della p.o. le cui dichiarazioni contraddittorie venivano ripercorse; - difetto di motivazione quanto all'apporto concorsuale al fatto del Corsaro. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II primo motivo di ricorso avanzato nell'interesse del Pappalardo e con il quale si lamenta la nullità del giudizio per omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio, è generico ed infondato e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero il ricorso è generico nella parte in cui non precisa quale esito aveva la notifica successiva al secondo accesso andato a vuoto dell'ufficiale giudiziario ed, in ogni caso, la doglianza è anche tardivamente proposta poiché avrebbe dovuto essere avanzata negli atti preliminari del giudizio di primo grado, circostanza questa che neppure il ricorso deduce. Trattandosi infatti di notifica tentata e non andata a buon fine nei confronti di imputato assistito da difensore di fiducia l'eccezione doveva essere sollevata nella fase dell'accertamento della costituzione delle parti e non per la prima volta nel presente giudizio di legittimità. 2.2 Analogamente manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso Corsaro con il quale si deduce la nullità della sentenza di primo grado e di conseguenza anche di quella di appello per la rilevata contraddittorietà delle affermazioni contenute nella pronuncia del tribunale; secondo la costante affermazione di questa Corte di cassazione, neppure la mancanza assoluta di motivazione della sentenza rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 32$7 del 27/11/2008, Rv..244118 - 01). Ed al pr.oposito si è precisato che la radicale divergenza tra dispositivo e motivazione non rientra tra le cause di nullità della sentenza, espressamente e tassativamente previste dall'art. 604 cod. proc. peri., cosicchè il giudice dell'appello deve prendere atto, nei limiti dell'effetto devolutivo, del predetto contrasto e procedere alla valutazione dei motivi di appello (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, Rv. 273539 - 01). Deve pertanto essere escluso che il giudice di appello investito del gravame dell'imputato possa dichiarare la nullità della pronuncia di primo grado che contenga affermazioni contraddittorie, dovendo in tal caso procedere all'analisi dei motivi di appello previa interpretazione del contenuto della sentenza impugnata nel caso di specie esattamente compiuto; circostanza questa puntualmente verificatasi nel caso in esame nel quale la motivazione di condanna del Corsaro risulta integrata dal giudice di appello. 2.3 Manifestamente infondate sono poi le doqlianze avanzate da tutti i ricorsi quanto alla dichiarata attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; al proposito deve essere rammentato che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575 - 01). Nel caso in esame tale vizio deve decisamente essere escluso posto che il giudice di appello, con valutazione conforme a quello di primo grado, ha ampiamente mctivato sulle ragioni della difformità delle dichiarazioni rese in tempi assai prossimi dalla P.C. e sulla correttezza dei riconoscimenti di soggetti che la stessa conosceva già precedentemente. Inoltre, la corte di appello, ha sottolineato come la dichiarazione della vittima appaia confortata dalle accertate lesioni patite e dallo stato di agitazione nella prossimità dei fatti acclarato anche da uno dei verbalizzanti. Tale valutazione, in quanto effettuata all'esito di un complessivo esame delle emergenze dibattimentali ed anche dei motivi di gravame, appare priva di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. 2.4 Anche il motivo di ricorso avanzato nell'interesse del Corsaro e relativo all'assenza di motivazione sull'apporto concorsuale è palesemente privo di fondamento posto che il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, ha esplicitato come l'aggressione venne posta in essere da tutti e tre gli autori del fatto. 2.5 Infine, manifestamente infondati appaiono i motivi sulla pena; ed invero la motivazione espressa a pagina 8 della pronuncia di appello ha specificamente giustificato l'aumento per continuazione con plurimi argomenti privi di illogicità; analoghe considerazioni vanno svolte anche con riguardo alla negazione delle generiche ed alla determinazione della pena base giustificate con riferimenti corretti alla gravità del fatto ed alla personalità negativa degli imputati non sindacabili nella presente sede. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i.profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 28 set