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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18865/2026

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sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoBianca [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.3253/2025depositata il 28/11/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 3421/2026Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 18865/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, in data 08/06/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoBianca [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.3253/2025depositata il 28/11/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 3421/2026Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 18865/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, in data 08/06/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino
Sentenza Cassazione n. 18865/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris