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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 39164/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Perla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata ai soli fini della liquidazione degli onorari per l'attività difensiva svolta nel procedimento di opposizione.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto l'opposizione ai sensi dell'art. 99, d.P.R. 115/02, proposta avverso il decreto n. 2020/5629 del 22/6/2020, con il quale il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, presentata nell'interesse di WOLDEMICAEL [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento penale n. 2020/1328 SIUS, ammettendo il richiedente al beneficio in relazione al procedimento sopra richiamato.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del WOLDEMICAEL, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge (art. 99, in combinato disposto con l'art. 75, d.

P.R. n. 115/02) in relazione alla omessa liquidazione degli onorari difensivi per la instaurazione e partecipazione al giudizio di opposizione, liquidazione espressamente richiesta con istanza depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Perla [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata ai soli fini della liquidazione degli onorari per l'attività difensiva svolta nel procedimento di opposizione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato per i motivi che si vanno a esporre.

2. La questione proposta inerisce alla lettura del combinato disposto di cui agli artt. 75, comma 2 e 83, comma 2, d.P.R. 115/2002.

A mente del primo, « La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico».

Quanto alla competenza per la liquidazione dell'onorario e delle spese, la stessa è espressamente disciplinata dall'art. 83, comma 2, cit., per la quale essa è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto.

Quanto alla individuazione dell'autorità procedente, poi, si è condivisibilmente precisato che la competenza a liquidare detti compensi appartenga al giudice della fase o del grado, con riferimento ai quali è stata formulata la richiesta, anche se il processo è transitato in altra fase o grado.

Ciò in quanto il successivo art. 105 assimila, ai fini della liquidazione delle spese, il difensore, l'ausiliario e il consulente tecnico e anche perché il criterio di liquidazione previsto dall'art. 82 ("natura dell'impegno professionale") è apprezzabile solo dal giudice davanti al quale l'attività è stata svolta (su tale ultimo punto, sez. 4, n. 41526 del 27/5/2005, Ve/la, Rv. 232488; sez. 1, n. 3944 del 16/1/2004, Grassano, RV. 226963).

3. Infine, va ribadito che il difensore ha certamente diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio.

Per un verso, infatti, il d.P.R. n. 115/2002 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda; per altro verso, il decreto estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali quella originata dal rigetto della domanda di ammissione [sez. 3, n. 22757/2018, in cui si riprende il principio formulato in sez. 4, n. 29990/07, ove è stato ritenuto del tutto arbitrario escludere dall'ambito di applicabilità delineato dal combinato disposto degli articoli 74, comma 1, e 75, comma 1, il sub procedimento in questione, cui è strettamente collegato, di riflesso, il diritto del difensore alla liquidazione del compenso per l'attività svolta, tenuto conto altresì del disposto dell'art. 106, comma 1, alla stregua del quale il compenso per le impugnazioni coltivate non è liquidato soltanto nel caso in cui le medesime siano dichiarate inammissibili; Sez.

U, n. 25931 del 24/4/2008, Albanese, in cui il Supremo collegio ha precisato che è del tutto corretta l'inclusione in dette procedure del procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, in quanto direttamente connesso alla proposizione dell'istanza e all'interesse del patrocinando, non altrettanto di quello di opposizione al decreto di pagamento attivato dal difensore, titolare di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo del tutto distinto da quello del patrocinato (o patrocinando) e non ricompreso nell'ambito di applicabilità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato].

4. Tale essendo la ricostruzione in diritto della questione rassegnata al vaglio di questa Corte di legittimità, deve convenirsi in ordine al fatto che il giudice dell'opposizione ha taciuto sulla liquidazione degli onorari e delle spese del sub procedimento instaurato ai sensi dell'art. 99, d.

P.R. n. 115/2002.

Ma da ciò non discende la fondatezza del ricorso, rispetto alla quale si ponekreliminarmente la soluzione di una questione di diritto che può essere decisa in questa sede di legittimità.

Il ricorrente non ha precisato se il procedimento davanti al magistrato di sorveglianza fosse già stato definito e con quale esito, limitandosi a censurare la mancata liquidazione da patte del giudice dell'opposizione.

Si pone, dunque, il problema di stabilire se il sub procedimento in parola rientri tra quelli cui si riferisce l'art. 83 cit. per individuare il giudice competente per la liquidazione.

La riposta alla domanda è negativa.

La istanza di liquidazione, infatti, deve essere proposta davanti al giudice procedente (o che ha proceduto) per il giudizio principale, nel quale si è svolta l'attività difensiva da remunerare.

Ed è a questo giudice, pertanto, che deve rivolgersi il ricorrente.

In senso contrario non vale neppure un riferimento all'art. 83 comma 3-bis, d.

P.R. n. 115/2002 («Il decreto di pagamento é emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta»): trattasi, infatti, di norma che attiene unicamente al tempo della liquidazione, senza incidere sulla individuazione del giudice chiamato a provvedervi (sez. 1, n. 35220 del 11/6/2018, Gentili, Rv. 273855; n. 37361 del 6/6/2014, D'Ambra, Rv. 261128, in fattispecie relativa al procedimento de libertate).

Tali principi si fondano sul rilievo, di indubbio fondamento sistematico, della coincidenza, nell'ordito normativo disegnato nel [OSCURATO:PERSONA] spese di giustizia, tra il giudice incaricato della liquidazione dei compensi al difensore remunerato dallo Stato e quello della fase o del grado principale di merito, che poi è quello competente a deliberare sulla stessa ammissione al beneficio.

Corollario implicito di tale principio è quello della concentrazione delle attribuzioni, ad evidente fine acceleratorio, tra giudice che definisce il procedimento e quello che liquida i relativi compensi.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Perla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata ai soli fini della liquidazione degli onorari per l'attività difensiva svolta nel procedimento di opposizione. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto l'opposizione ai sensi dell'art. 99, d.P.R. 115/02, proposta avverso il decreto n. 2020/5629 del 22/6/2020, con il quale il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, presentata nell'interesse di WOLDEMICAEL [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento penale n. 2020/1328 SIUS, ammettendo il richiedente al beneficio in relazione al procedimento sopra richiamato. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del WOLDEMICAEL, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge (art. 99, in combinato disposto con l'art. 75, d. P.R. n. 115/02) in relazione alla omessa liquidazione degli onorari difensivi per la instaurazione e partecipazione al giudizio di opposizione, liquidazione espressamente richiesta con istanza depositata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Perla [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata ai soli fini della liquidazione degli onorari per l'attività difensiva svolta nel procedimento di opposizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato per i motivi che si vanno a esporre. 2. La questione proposta inerisce alla lettura del combinato disposto di cui agli artt. 75, comma 2 e 83, comma 2, d.P.R. 115/2002. A mente del primo, « La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico». Quanto alla competenza per la liquidazione dell'onorario e delle spese, la stessa è espressamente disciplinata dall'art. 83, comma 2, cit., per la quale essa è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto. Quanto alla individuazione dell'autorità procedente, poi, si è condivisibilmente precisato che la competenza a liquidare detti compensi appartenga al giudice della fase o del grado, con riferimento ai quali è stata formulata la richiesta, anche se il processo è transitato in altra fase o grado. Ciò in quanto il successivo art. 105 assimila, ai fini della liquidazione delle spese, il difensore, l'ausiliario e il consulente tecnico e anche perché il criterio di liquidazione previsto dall'art. 82 ("natura dell'impegno professionale") è apprezzabile solo dal giudice davanti al quale l'attività è stata svolta (su tale ultimo punto, sez. 4, n. 41526 del 27/5/2005, Ve/la, Rv. 232488; sez. 1, n. 3944 del 16/1/2004, Grassano, RV. 226963). 3. Infine, va ribadito che il difensore ha certamente diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio. Per un verso, infatti, il d.P.R. n. 115/2002 non fa decorrere gli effetti dell'ammissione al patrocinio dalla data del relativo provvedimento, bensì da quella in cui è stata presentata la domanda; per altro verso, il decreto estende gli effetti dell'ammissione a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al procedimento penale, tra le quali quella originata dal rigetto della domanda di ammissione [sez. 3, n. 22757/2018, in cui si riprende il principio formulato in sez. 4, n. 29990/07, ove è stato ritenuto del tutto arbitrario escludere dall'ambito di applicabilità delineato dal combinato disposto degli articoli 74, comma 1, e 75, comma 1, il sub procedimento in questione, cui è strettamente collegato, di riflesso, il diritto del difensore alla liquidazione del compenso per l'attività svolta, tenuto conto altresì del disposto dell'art. 106, comma 1, alla stregua del quale il compenso per le impugnazioni coltivate non è liquidato soltanto nel caso in cui le medesime siano dichiarate inammissibili; Sez. U, n. 25931 del 24/4/2008, Albanese, in cui il Supremo collegio ha precisato che è del tutto corretta l'inclusione in dette procedure del procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, in quanto direttamente connesso alla proposizione dell'istanza e all'interesse del patrocinando, non altrettanto di quello di opposizione al decreto di pagamento attivato dal difensore, titolare di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo del tutto distinto da quello del patrocinato (o patrocinando) e non ricompreso nell'ambito di applicabilità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato]. 4. Tale essendo la ricostruzione in diritto della questione rassegnata al vaglio di questa Corte di legittimità, deve convenirsi in ordine al fatto che il giudice dell'opposizione ha taciuto sulla liquidazione degli onorari e delle spese del sub procedimento instaurato ai sensi dell'art. 99, d. P.R. n. 115/2002. Ma da ciò non discende la fondatezza del ricorso, rispetto alla quale si ponekreliminarmente la soluzione di una questione di diritto che può essere decisa in questa sede di legittimità. Il ricorrente non ha precisato se il procedimento davanti al magistrato di sorveglianza fosse già stato definito e con quale esito, limitandosi a censurare la mancata liquidazione da patte del giudice dell'opposizione. Si pone, dunque, il problema di stabilire se il sub procedimento in parola rientri tra quelli cui si riferisce l'art. 83 cit. per individuare il giudice competente per la liquidazione. La riposta alla domanda è negativa. La istanza di liquidazione, infatti, deve essere proposta davanti al giudice procedente (o che ha proceduto) per il giudizio principale, nel quale si è svolta l'attività difensiva da remunerare. Ed è a questo giudice, pertanto, che deve rivolgersi il ricorrente. In senso contrario non vale neppure un riferimento all'art. 83 comma 3-bis, d. P.R. n. 115/2002 («Il decreto di pagamento é emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta»): trattasi, infatti, di norma che attiene unicamente al tempo della liquidazione, senza incidere sulla individuazione del giudice chiamato a provvedervi (sez. 1, n. 35220 del 11/6/2018, Gentili, Rv. 273855; n. 37361 del 6/6/2014, D'Ambra, Rv. 261128, in fattispecie relativa al procedimento de libertate). Tali principi si fondano sul rilievo, di indubbio fondamento sistematico, della coincidenza, nell'ordito normativo disegnato nel [OSCURATO:PERSONA] spese di giustizia, tra il giudice incaricato della liquidazione dei compensi al difensore remunerato dallo Stato e quello della fase o del grado principale di merito, che poi è quello competente a deliberare sulla stessa ammissione al beneficio. Corollario implicito di tale principio è quello della concentrazione delle attribuzioni, ad evidente fine acceleratorio, tra giudice che definisce il procedimento e quello che liquida i relativi compensi. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Decis
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