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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 01234/2023

Testo disponibile della fonte

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e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma piazza dei Carracci n. 1; ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso gli uffici di questa in Roma via dei Portoghesi n. 12; controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 2374/01/15 depositata il 16.11.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.10.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] agevolata ex art. 6 d.l. n.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] n. 2374/01/15 di rigetto dell’appello del contribuente contro la sentenza della CTP di Ferrara n. 398/5/11 che aveva respinto il suo ricorso avverso avviso di accerta mento relativo al 2004.

Ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Nelle more,il Pirani ha depositato in data 12.7.2022 istanza di estinzione, allegando documentazione attestante la definizione agevolata dei carichi derivati da quelle sentenze, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193/2016. [OSCURATO:PERSONA]: Deve essere accolta l’istanza di estin zione, poich é l’adesione alla definizione agevolata reca l'impegno del contribuente di rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi relativi (art. 6, comma 2, d.l, n. 193/2016) e il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura di definizione agevolata manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso (Cass.22118/2017; Cass. 23173/2017; Cass. n. 29394/2017).

Oltretutto, il ricorrente ha provato l’avvenuta definizione ai sensi dell’art. 6 cit. e il versamento di quanto dovuto producendo attestati dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione relativ i all’azzeramento della situazione debitoria relativa all e cartella di pagamentoemesse con riferimento alle sentenze sopra indicate.

Deve essere dichiarata quindi l'estinzione del giudizio.

Sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio (così, in questi casi, Cass., n. 5497/2017; Cass. n. 22118/2017).

Trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, d.P.R n. 115/2002, misura la cui n atura eccezionale , perché l ato sensusanzionatoria , impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 23175/22015; Cass. n. 29394/2017). p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio; spese compensate.

Roma, 12.10.2022 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Roma piazza dei Carracci n. 1; ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso gli uffici di questa in Roma via dei Portoghesi n. 12; controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 2374/01/15 depositata il 16.11.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.10.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] agevolata ex art. 6 d.l. n.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] n. 2374/01/15 di rigetto dell’appello del contribuente contro la sentenza della CTP di Ferrara n. 398/5/11 che aveva respinto il suo ricorso avverso avviso di accerta mento relativo al 2004. Ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Nelle more,il Pirani ha depositato in data 12.7.2022 istanza di estinzione, allegando documentazione attestante la definizione agevolata dei carichi derivati da quelle sentenze, ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193/2016. [OSCURATO:PERSONA]: Deve essere accolta l’istanza di estin zione, poich é l’adesione alla definizione agevolata reca l'impegno del contribuente di rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi relativi (art. 6, comma 2, d.l, n. 193/2016) e il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l'attestazione di ammissione alla procedura di definizione agevolata manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso (Cass.22118/2017; Cass. 23173/2017; Cass. n. 29394/2017). Oltretutto, il ricorrente ha provato l’avvenuta definizione ai sensi dell’art. 6 cit. e il versamento di quanto dovuto producendo attestati dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione relativ i all’azzeramento della situazione debitoria relativa all e cartella di pagamentoemesse con riferimento alle sentenze sopra indicate. Deve essere dichiarata quindi l'estinzione del giudizio. Sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio (così, in questi casi, Cass., n. 5497/2017; Cass. n. 22118/2017). Trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art, 13, comma 1-quater, d.P.R n. 115/2002, misura la cui n atura eccezionale , perché l ato sensusanzionatoria , impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 23175/22015; Cass. n. 29394/2017). p.q.m. dichiara l’estinzione del giudizio; spese compensate. Roma, 12.10.2022 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
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