CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 11114/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di ricettazione di un compressore di provenienza furtiva ascrittogli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto alla ritenuta competenza per territorio. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini del rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 26106 del 21/03/2019, Bonsanto, Rv. 276057), per il quale, poiché il reato di ricettazione ha carattere istantaneo, ai fini della determinazione della competenza per territorio non può essere attribuito alcun rilievo alcun rilievo al luogo in cui è stata accertata la detenzione della cosa, ma occorre, invece, verificare l'esistenza di dati indicativi del luogo in cui la cosa può essere venuta in disponibilità del reo. La declaratoria d'inammissibilità totale d& ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità ch detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] Mantovan