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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 26640/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

19/05/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, con decreto del 19maggio 2025, ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso la decisione sulreclamo in materia di provvedimenti disciplinari proposto da [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il detenuto che, a mezzodel difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 24 cost.,666, comma 2, e 667 cod. proc. pen. e 35-bis ord. pen.

Nell’unico motivo diricorso la difesa rileva che il provvedimento impugnato sarebbe nullo per esserestato pronunciato in assenza di contraddittorio in una ipotesi non consentita dallalegge, tale non potendo essere la presunta carenza di interesse sopravvenuta aseguito del trasferimento, senza che vi sia alcuna motivazione e, inoltre, inquanto il Presidente del Tribunale non ha il potere di dichiarare inammissibile deplano il reclamo ex art. 35-bis ord. pen. presentato dal detenuto.3.

In data 12 aprile 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Nel caso di specie - al di là dell'assenza di una puntuale esplicitazionedelle ragioni che sorreggerebbero la ritenuta carenza di interesse – il Presidentedel Tribunale non aveva il potere di procedere ai sensi dell’art. 666, comma 2,cod. proc. pen. in difetto dei presupposti di legge.Il reclamo proposto avverso il reclamo pronunciato ex art. 40 ord. pen.dal Magistrato di sorveglianza in materia disciplinare (artt. 69, comma 6, lett. a,e 35-bis ord. pen.), infatti, è riconducile al genus dell'impugnazione per cuil’inammissibilità può essere dichiarata nei soli casi tassativamente fissati dall’art.591 cod. proc. pen. e deve essere decisa con ordinanza dal giudicedell’impugnazione.Sotto tale profilo, pertanto, questa violazione risulta dirimente e comportala nullità del decreto impugnato che può e deve essere rilevata anche di ufficio,ai sensi dell’art. 609, comma 2, in relazione agli artt. 178 e 179, cod. proc. pen.(sulla rilevabilità di ufficio, v.Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 -01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 - 01).3.

La rilevata violazione di legge impone l’annullamento senza rinvio delprovvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianzadi Torino affinché proceda al giudizio.

P.Q.MAnnulla senza rinvioil provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gliCosì è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19/05/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, con decreto del 19maggio 2025, ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso la decisione sulreclamo in materia di provvedimenti disciplinari proposto da [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il detenuto che, a mezzodel difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 24 cost.,666, comma 2, e 667 cod. proc. pen. e 35-bis ord. pen. Nell’unico motivo diricorso la difesa rileva che il provvedimento impugnato sarebbe nullo per esserestato pronunciato in assenza di contraddittorio in una ipotesi non consentita dallalegge, tale non potendo essere la presunta carenza di interesse sopravvenuta aseguito del trasferimento, senza che vi sia alcuna motivazione e, inoltre, inquanto il Presidente del Tribunale non ha il potere di dichiarare inammissibile deplano il reclamo ex art. 35-bis ord. pen. presentato dal detenuto.3. In data 12 aprile 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Nel caso di specie - al di là dell'assenza di una puntuale esplicitazionedelle ragioni che sorreggerebbero la ritenuta carenza di interesse – il Presidentedel Tribunale non aveva il potere di procedere ai sensi dell’art. 666, comma 2,cod. proc. pen. in difetto dei presupposti di legge.Il reclamo proposto avverso il reclamo pronunciato ex art. 40 ord. pen.dal Magistrato di sorveglianza in materia disciplinare (artt. 69, comma 6, lett. a,e 35-bis ord. pen.), infatti, è riconducile al genus dell'impugnazione per cuil’inammissibilità può essere dichiarata nei soli casi tassativamente fissati dall’art.591 cod. proc. pen. e deve essere decisa con ordinanza dal giudicedell’impugnazione.Sotto tale profilo, pertanto, questa violazione risulta dirimente e comportala nullità del decreto impugnato che può e deve essere rilevata anche di ufficio,ai sensi dell’art. 609, comma 2, in relazione agli artt. 178 e 179, cod. proc. pen.(sulla rilevabilità di ufficio, v.Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 -01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 - 01).3. La rilevata violazione di legge impone l’annullamento senza rinvio delprovvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianzadi Torino affinché proceda al giudizio. P.Q.MAnnulla senza rinvioil provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gliCosì è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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