CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 35180/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 05/12/2023 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 17/11/2022 del Tribunale di Monza, che lo aveva condannato per il reato c1i appropriazione indebita. 1. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla tardività della querela. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla respoOsabilità. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. 2.1. Con il primo motivo d'impugnazione viene dedotta la tardività della querela sulla base di inammissibili valutazioni di merito, in quanto basata su una ricostruzione dei fatti alternativa a quella dei giudici di merito. Va, infatti, ricordato che In teme di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la questione attinente alla procedibilità dell'azione penale è bensì rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di cessazione, purché, nel caso in cui si affermi la tardività della querela, il "dies a quo" non debba essere determinato con un giudizio di fatto che è precluso al giudice di legittimità (Sez. 5 - , Sentenza n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318 - 01). 2.2. I motivi relativi alla responsabilità sollevano questioni di merito indeducibili in sede di legittimità, in quanto intesi a proporre una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito che, con motivazione adeguata, , logica e priva di contraddizioni hanno evidenziato gli elementi in forza dei quali deve considerarsi pienamente raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli (si veda in particolare pag. 3 della sentenza impugnata dove la corte d'appello ha correttamente individuato, nel caso di specie, il fulcro della condotta appropriativa dell'imputato nell'indebita distrazione del denaro posta in esere). A tale proposito va ribadito, che il compito rimesso alla Corte di cessazione non è quello della 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euroltremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]