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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01702/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello nel rideterminare la pena in applicazione della legge penale vigente al momento del fatto, non era tenuta a confermare l'irrogazione del minimo edittale, essendo evidentemente diversa la cornice edittale che era stata presa in considerazione dal Giudice di primo grado, essendosi trattato di un errore nella indicazione del minimo edittale e non essendo stato violato il divieto di "reformatio in pejus" per effetto della riduzione della pena operata dal Giudice di appello; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello nel rideterminare la pena in applicazione della legge penale vigente al momento del fatto, non era tenuta a confermare l'irrogazione del minimo edittale, essendo evidentemente diversa la cornice edittale che era stata presa in considerazione dal Giudice di primo grado, essendosi trattato di un errore nella indicazione del minimo edittale e non essendo stato violato il divieto di "reformatio in pejus" per effetto della riduzione della pena operata dal Giudice di appello; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 01702/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris