Risultati per «risarcimento del danno responsabilità civile»
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:164
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 6 marzo 2025 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisito relativo alla presentazione dei motivi che giustifichino la necessità di un’interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell’Unione da parte della Corte – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta » Nella causa C‑163/23 [Palognali] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Giudice di pace di Bologna (Italia), con ordinanza del 25 gennaio 2023, pervenuta in cancelleria il 14 marzo 2023, nel procedimento Governo della Repubblica italiana contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Nona Sezione), composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore) e R. Frendo, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), delle clausole 2 e 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43), nonché dell’articolo 31, paragrafo 2, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Governo della Repubblica italiana e UX, magistrato onorario, in merito a una decisione che ingiunge a detto governo di versare a UX, a titolo di risarcimento, una somma corrispondente alla retribuzione mensile di un magistrato ordinario.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Regolamento di procedura della Corte 3 L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte prevede quanto segue: «Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

a) un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;

b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;

c) l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».

Accordo quadro 4 L’articolo 1 della direttiva 1999/70 dispone che scopo di quest’ultima «è attuare l’accordo quadro (...), che figura nell’allegato, concluso (...) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE)». 5 La clausola 2 dell’accordo quadro, intitolata «Campo d’applicazione», al punto 1 così dispone: «Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro». 6 La clausola 4 dell’accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», al punto 1 enuncia quanto segue: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».

Direttiva 2003/88 7 L’articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali».

Diritto italiano 8 L’articolo 29, commi da 1 a 3 e 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 – Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 (GURI n. 177, del 31 luglio 2017), come modificato dall’articolo 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Supplemento ordinario alla GURI n. 310, del 31 dicembre 2021) (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 116/2017»), è così formulato: «1.

I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.

2. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell’ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad un’indennità pari, rispettivamente, ad euro 2 500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1 500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite di euro 50 000 al lordo delle ritenute fiscali.

Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell’indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno.

La percezione dell’indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato.

3. Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura [in prosieguo: il «CSM»] procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024.

Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato:

a) oltre 16 anni di servizio;

b) tra i 12 e i 16 anni di servizio;

c) meno di 12 anni di servizio. (...)

5. La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all’indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 9 Il 23 febbraio 2001, UX è stata nominata giudice di pace e ha svolto tale funzione, qualificata «onoraria», in due tribunali diversi dal 2002 al 2005 e successivamente dal 2005 fino ad oggi. 10 Nel periodo compreso tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018, UX ha emesso 478 sentenze in qualità di giudice penale, 1 113 decreti di archiviazione nei confronti di persone note e 193 decreti di archiviazione contro persone ignote in qualità di giudice dell’indagine preliminare.

Nell’ambito delle sue funzioni ella svolge, in qualità di giudice monocratico, due udienze alla settimana, tranne nel periodo feriale non retribuito di agosto, durante il quale i termini processuali sono sospesi. 11 Nell’agosto 2018, durante il suo congedo non retribuito, UX non ha svolto alcuna attività in qualità di giudice di pace e, di conseguenza, non ha percepito alcuna indennità. 12 L’8 ottobre 2018, UX ha adito il giudice di pace di Bologna (Italia) chiedendo di ingiungere al governo della Repubblica italiana il pagamento della somma di EUR 4 500, corrispondente, a suo avviso, alla retribuzione mensile, al netto dei contributi fiscali e previdenziali, spettante per il mese di agosto 2018 ad un magistrato ordinario con la stessa anzianità di servizio. 13 Con ordinanza del 16 ottobre 2018, il giudice di pace di Bologna ha sottoposto alla Corte in via pregiudiziale cinque questioni vertenti, in sostanza, sull’interpretazione dell’articolo 267 TFUE, dell’articolo 31, paragrafo 2, e dell’articolo 47 della Carta, dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, nonché delle clausole 2 e 4 dell’accordo quadro. 14 Tale causa si è conclusa con la sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572). 15 Con decreto del 30 settembre 2020, in seguito a tale sentenza, la domanda di ingiunzione di pagamento presentata da UX è stata accolta. 16 Il governo italiano ha proposto opposizione a tale decreto dinanzi al giudice di pace di Bologna, giudice del rinvio nella presente causa, evidenziando, in via principale, l’incompetenza di quest’ultimo, in subordine, l’inammissibilità della domanda d’ingiunzione di pagamento per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di UX e, comunque, l’infondatezza della pretesa di UX per l’insussistenza di un rapporto di lavoro tra quest’ultima e il Ministero della Giustizia italiano. 17 Da un lato, per quanto riguarda la competenza per l’emissione del decreto ingiuntivo, il giudice del rinvio rileva che, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, del codice di procedura civile, esso è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a EUR 5 000 ed è, inoltre, competente territorialmente. 18 Dall’altro lato, tale giudice sottolinea che il legislatore italiano e i giudici nazionali non si sono ancora conformati alle sentenze del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572), e del 7 aprile 2022, Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani) (C‑236/20, EU:C:2022:263), nonostante l’avvio, da parte della Commissione europea, di una procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 258 TFUE nei confronti della Repubblica italiana, a causa dell’incompatibilità tra la normativa nazionale che disciplina le condizioni di lavoro dei magistrati onorari e il diritto dell’Unione, e nonostante l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2022, di una nuova disciplina della magistratura onoraria in servizio. 19 In forza dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017, un magistrato onorario in servizio potrebbe chiedere di partecipare ad una procedura valutativa e di stabilizzazione che gli consenta, in caso di esito positivo, di restare in servizio sino ai 70 anni di età.

Egli potrebbe anche non presentare domanda di partecipazione a detta procedura e, di conseguenza, decadere dal servizio.

In questo caso, avrebbe diritto a un’indennità non superiore a EUR 50 000 lordi.

Tale indennità sarebbe concessa anche ai magistrati onorari che, pur avendo presentato domanda di partecipazione a detta procedura, non l’abbiano superata positivamente. 20 Orbene, la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione e di stabilizzazione o la percezione di detta indennità avrebbero come conseguenza, per un magistrato onorario come UX, la rinuncia, ex lege , ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso.

L’unica possibilità di non rinunciare a una simile pretesa consisterebbe nel cessare dal servizio senza ricevere alcuna indennità. 21 Dall’ordinanza di rinvio emerge che UX ha partecipato, con esito positivo, a detta procedura conclusasi il 25 ottobre 2022. 22 Tuttavia, alla data di tale ordinanza il CSM non aveva ancora trasmesso al Ministero della Giustizia i nominativi dei magistrati onorari che avevano superato la procedura concorsuale di conferma, il che avrebbe ritardato ulteriormente il momento dell’effettiva nomina in ruolo di questi ultimi. 23 In tale contesto il giudice del rinvio ritiene, in sostanza, che il fatto che UX abbia presentato domanda di partecipazione alla procedura valutativa e di stabilizzazione non possa comportare la rinuncia automatica alla sua pretesa oggetto del procedimento principale.

UX inoltre, quand’anche fosse immessa in ruolo, continuerebbe a non beneficiare delle stesse condizioni di lavoro di un magistrato ordinario. 24 Infine, il giudice del rinvio aggiunge che la mancata applicazione del diritto dell’Unione avrebbe penalizzato i giudici all’origine dei rinvii pregiudiziali dinanzi alla Corte relativi allo status dei giudici di pace.

Infatti, al giudice di pace autore della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa conclusasi con la sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572), il Consiglio di Stato italiano avrebbe negato, in sostanza, la prosecuzione dell’incarico giurisdizionale fino ai 70 anni di età. 25 Detto giudice osserva altresì che, a differenza del magistrato ordinario, il giudice di pace non gode di alcuna tutela disciplinare, essendo assoggettato alla revoca da parte del CSM in caso, in particolare, di adozione di provvedimenti non previsti dalla legge o fondati su grave violazione di legge. 26 In tale contesto, il giudice di pace di Bologna ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se la giurisprudenza degli organi supremi di giustizia ordinaria ed amministrativa citata in narrativa, e in particolare l’ordinanza n. 13973/2022 del 3 maggio 2022 della Suprema Corte di Cassazione [Italia], che nega ogni diritto del magistrato onorario a tempo determinato, come la Giudice di pace del procedimento principale, legato allo status di lavoratore subordinato a condizioni di lavoro equiparabili a quelle del magistrato professionale a tempo indeterminato, realizzi una violazione qualificata del diritto dell’Unione impedendo il ricorso effettivo alla tutela giurisdizionale del diritto davanti ad un giudice nazionale indipendente, se e nella misura in cui la Corte constati che detta giurisprudenza del Giudice ordinario di ultima istanza abbia violato l’articolo 31, paragrafo 2, della [Carta], (…), l’articolo 7 della [direttiva 2003/88] (…), le clausole 2 e 4 [dell’accordo quadro] (…), come interpretati dalla [Corte] con la sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), (C‑658/18, EU:C:2020:572) (…), e con la sentenza del 7 aprile 2022, Ministero della Giustizia e a. [(Status dei giudici di pace italiani)] (C‑236/20, EU:C:2022:263) (…), nonché l’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta. 2) Se l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, l’articolo 7 della direttiva 2003/88(…), le clausole 2 e 4 [dell’accordo quadro], come interpretati dalla [Corte] con [le sentenze del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572), e del 7 aprile 2022, Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani), (C‑236/20, EU:C:2022:263)], nonché l’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta ostino rispetto ad una normativa nazionale, quale l’articolo 29, comma 5, del [decreto legislativo] n. 116/2017, introdotto dall’articolo 1, comma 629, della legge n. 234/2021, nella parte in cui la disposizione interna prevede la rinuncia automatica ex lege ad ogni pretesa derivante dal diritto dell’Unione, e, nel procedimento principale, la rinuncia al diritto alle ferie retribuite spettante alla giudice di pace ricorrente, nel caso di presentazione da parte della Giudice di pace ricorrente della domanda [di partecipazione] alla procedura concorsuale di stabilizzazione nel ruolo ad esaurimento fino al raggiungimento del 70° anno di età, con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Ministero della Giustizia alle condizioni retributive del funzionario amministrativo con funzioni giurisdizionali, nonché del positivo superamento della procedura concorsuale? 3) Si chiede se è coerente con le indicazioni della [Corte] fornite con le sentenze [del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572), e del 7 aprile 2022, Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani), (C‑236/20, EU:C:2022:263)], la scelta che intende effettuare questo giudice del rinvio, una volta operate positivamente tutte le verifiche affidate dalla citata giurisprudenza della Corte al giudice nazionale sulla comparabilità delle condizioni di lavoro tra la giudice di pace ricorrente e il magistrato ordinario a tempo indeterminato equivalente per quanto riguarda il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni per mancato pagamento del periodo di ferie, di applicare come parametro per il calcolo del risarcimento dei danni spettante la retribuzione prevista per il giudice ordinario di tribunale con qualifica HH03, nel rispetto della diversità delle procedure di assunzione tra magistrato onorario e giudice professionale a tempo indeterminato, riservando soltanto a quest’ultimo (il magistrato ordinario) il diritto ad una progressione economica e professionale per qualifiche superiori e non soltanto per anzianità di servizio per classi e scatti stipendiali. 4) Infine, si chiede se l’articolo 47 della Carta e le condizioni di indipendenza del giudice indicate dalla Corte nella sentenza [del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572)], ai punti 45‑49 ostino rispetto ad una normativa nazionale, quale l’articolo 21 del [decreto legislativo] n. 116/2017, che prevede la possibile applicazione della misura della revoca dell’incarico giurisdizionale nei confronti di questo Giudice del rinvio pregiudiziale, a totale discrezionalità del [CSM], senza alcuna graduazione delle sanzioni disciplinari, anche nel caso in cui questo Giudice nazionale intenda applicare la giurisprudenza della [Corte] nel procedimento principale ponendosi in contrasto con la normativa interna applicabile alla fattispecie del procedimento principale e con la citata giurisprudenza degli organi supremi della giustizia ordinaria e amministrativa».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 27 In forza dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 28 Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa. 29 Secondo costante giurisprudenza della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, grazie al quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che sono chiamati a dirimere [sentenza del 12 settembre 2024, Presidenza del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari), C‑548/22, EU:C:2024:730, punto 26 nonché giurisprudenza ivi citata]. 30 Nell’ambito di detta cooperazione, le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza.

Tuttavia, una domanda proposta da un giudice nazionale deve essere respinta qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte [v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), (C‑658/18, EU:C:2020:572, punto 67 nonché giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑482/22, EU:C:2023:404, punto 50]. 31 Poiché la decisione di rinvio serve da fondamento al procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, il giudice nazionale è tenuto a chiarire, nella stessa decisione di rinvio, il contesto di fatto e di diritto della controversia principale e a fornire le spiegazioni necessarie sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione nonché sul collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito [sentenza del 12 settembre 2024, Presidenza del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari), C‑548/22, EU:C:2024:730, punto 27 e giurisprudenza ivi citata]. 32 Occorre altresì sottolineare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio devono, da un lato, permettere alla Corte di fornire risposte utili alle questioni sollevate dal giudice nazionale e, dall’altro, consentire ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri e agli altri interessati di esercitare il diritto a presentare osservazioni conferito loro dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Spetta alla Corte assicurare il rispetto di tale diritto tenuto conto del fatto che, in virtù di detta disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate agli interessati [sentenza del 12 settembre 2024, Presidenza del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari), C‑548/22, EU:C:2024:730, punto 28 e giurisprudenza ivi citata]. 33 I suindicati requisiti cumulativi concernenti il contenuto di una decisione di rinvio figurano in modo esplicito nell’articolo 94 del regolamento di procedura che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE, deve conoscere e rispettare scrupolosamente.

Essi sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1), e figurano ora ai punti 13, 15 e 16 della nuova versione delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2024, C 6008) (sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑717/22 e C‑372/23, EU:C:2024:1041, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 34 Nel caso di specie, l’ordinanza di rinvio manifestamente non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 94, lettere a) e c), del regolamento di procedura. 35 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la giurisprudenza nazionale che nega ai magistrati onorari a tempo determinato il riconoscimento del diritto a condizioni di impiego equivalenti a quelle dei magistrati ordinari violi il diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta. 36 Orbene, contrariamente ai requisiti cumulativi relativi al contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale prescritti all’articolo 94 del regolamento di procedura, il giudice del rinvio non ha chiarito il collegamento tra, da un lato, la giurisprudenza nazionale applicabile alla controversia principale e, dall’altro, l’eventuale violazione del diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta.

Inoltre, tale giudice non ha sufficientemente chiarito il collegamento che esisterebbe tra la prima questione e la controversia di cui al procedimento principale. 37 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta, l’articolo 7 della direttiva 2003/88 nonché le clausole 2 e 4 dell’accordo quadro, come interpretati dalle sentenze del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572), e del 7 aprile 2022, Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani) (C‑236/20, EU:C:2022:263), ostino a una normativa nazionale che prevede che i magistrati onorari, per poter continuare a esercitare le loro funzioni, siano tenuti a partecipare a una procedura di valutazione la quale, da un lato, in caso di esito positivo, consenta loro di ottenere la conversione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e ciò fino ai 70 anni di età, e, dall’altro, in caso di esito negativo, consenta a tali magistrati di percepire un’indennità, quando tanto il superamento positivo quanto il mancato superamento della valutazione con accettazione dell’indennità comportano la rinuncia, ex lege , ad ogni pretesa che essi possano far valere, sulla base di tali disposizioni, relativa al rapporto onorario pregresso. 38 Occorre anzitutto rilevare che, al punto 113 della sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572), la Corte ha dichiarato che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che un giudice di pace che, nell’ambito delle sue funzioni, effettui prestazioni reali ed effettive, che non siano né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisca indennità aventi carattere remunerativo, può rientrare nella nozione di «lavoratore» ai sensi di tali disposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 39 Per quanto riguarda la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, la Corte ha dichiarato, al punto 163 della medesima sentenza, che tale disposizione doveva essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che non prevede il diritto per un giudice di pace di beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni, come quello previsto per i magistrati ordinari, nell’ipotesi in cui tale giudice di pace rientri nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», ai sensi della clausola 2, punto 1, di tale accordo quadro, e in cui si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumersi la responsabilità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 40 Al riguardo, la Corte ha dichiarato che la nozione di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi della clausola 2, punto 1, di detto accordo quadro, può includere un giudice di pace, nominato per un periodo limitato, il quale, nell’ambito delle sue funzioni, svolga prestazioni reali ed effettive, che non siano né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisca indennità aventi carattere remunerativo, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare [v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C‑658/18, EU:C:2020:572, punto 134]. 41 Per rispondere alla presente questione sollevata dal giudice del rinvio occorre anzitutto stabilire se la clausola 4 dell’accordo quadro imponga che gli stessi diritti siano concessi ai magistrati onorari e ai magistrati ordinari.

Orbene, anche supponendo che un giudice di pace possa essere qualificato «lavoratore a tempo determinato» ai sensi di detta disposizione, il che nel caso di specie non è stato confermato dal giudice del rinvio, dall’ordinanza di rinvio non si evince che un giudice di pace si trovi in una situazione paragonabile a quella di un giudice togato.

Inoltre la Corte non dispone degli elementi che le consentano di valutare l’eventuale sussistenza di una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 4, punto 1, di tale accordo quadro [v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2024, Presidenza del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari), C‑548/22, EU:C:2024:730, punti 35 e 36].

Infatti, dall’ordinanza di rinvio non emerge che una differenza di trattamento, per quanto riguarda il diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni, non sia giustificata dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumersi la responsabilità. 42 Ne consegue che la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alla seconda questione. 43 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede di determinare le modalità di risarcimento del presunto danno subito da UX e chiede, in sostanza, se sia conforme agli insegnamenti tratti dalle sentenze del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572), e del 7 aprile 2022, Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani) (C‑236/20, EU:C:2022:263), prendere in considerazione, nel valutare l’importo del risarcimento, la retribuzione di un giudice ordinario con qualifica HH03. 44 Orbene, da un lato, occorre rilevare che il metodo di valutazione del danno è, in linea di principio, una questione di diritto nazionale.

Dall’altro, non indicando le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione che la Corte dovrebbe a suo avviso interpretare, il giudice del rinvio chiede in modo generico e impreciso un’interpretazione della giurisprudenza della Corte citata al punto precedente della presente ordinanza che, peraltro, non riguarda direttamente gli elementi quantitativi che possano essere presi in considerazione dal giudice nazionale nel determinare l’importo del risarcimento.

Pertanto, contrariamente ai requisiti posti all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, il giudice del rinvio non spiega in modo sufficiente il collegamento che esso stabilisce tra il diritto dell’Unione e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale. 45 Per quanto riguarda la quarta questione, relativa in sostanza all’eventuale responsabilità disciplinare del giudice del rinvio, si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 30 della presente ordinanza, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte, le quali godono di una presunzione di rilevanza.

Pertanto, quando la questione sollevata riguarda l’interpretazione o la validità di una norma del diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, obbligata a statuire, salvo qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora il problema sia ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente a tale questione. 46 Nel caso di specie, dall’ordinanza di rinvio emerge che la controversia di cui al procedimento principale verte su una domanda di risarcimento per un congedo non retribuito e non sull’accertamento della responsabilità disciplinare dei giudici di pace. 47 Pertanto, risulta in modo manifesto che la quarta questione non ha alcun rapporto con l’oggetto della controversia nel procedimento principale. 48 Alla luce dei motivi che precedono, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata manifestamente irricevibile. 49 Si deve tuttavia ricordare che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale fornendo alla Corte tutti gli elementi che consentano a quest’ultima di statuire [sentenza del 12 settembre 2024, Presidenza del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari), C‑548/22, EU:C:2024:730, punto 40].

Sulle spese 50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Bologna (Italia), con ordinanza del 25 gennaio 2023, è manifestamente irricevibile.

Lussemburgo, 6 marzo 2025 Il cancelliere Il presidente di sezione

A. [OSCURATO:PERSONA]

N. Jääskinen * Lingua processuale: l’italiano. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 6 marzo 2025 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Requisito relativo alla presentazione dei motivi che giustifichino la necessità di un’interpretazione di determinate disposizioni del diritto dell’Unione da parte della Corte – Mancanza di precisazioni sufficienti – Irricevibilità manifesta » Nella causa C‑163/23 [Palognali] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Giudice di pace di Bologna (Italia), con ordinanza del 25 gennaio 2023, pervenuta in cancelleria il 14 marzo 2023, nel procedimento Governo della Repubblica italiana contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Nona Sezione), composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore) e R. Frendo, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), delle clausole 2 e 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l’«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43), nonché dell’articolo 31, paragrafo 2, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Governo della Repubblica italiana e UX, magistrato onorario, in merito a una decisione che ingiunge a detto governo di versare a UX, a titolo di risarcimento, una somma corrispondente alla retribuzione mensile di un magistrato ordinario. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione Regolamento di procedura della Corte 3 L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte prevede quanto segue: «Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene: a)      un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni; b)      il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia; c)      l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale». Accordo quadro 4 L’articolo 1 della direttiva 1999/70 dispone che scopo di quest’ultima «è attuare l’accordo quadro (...), che figura nell’allegato, concluso (...) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE)». 5 La clausola 2 dell’accordo quadro, intitolata «Campo d’applicazione», al punto 1 così dispone: «Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore di ciascuno Stato membro». 6 La clausola 4 dell’accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», al punto 1 enuncia quanto segue: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». Direttiva 2003/88 7 L’articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato «Ferie annuali», al paragrafo 1 dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali». Diritto italiano 8 L’articolo 29, commi da 1 a 3 e 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 – Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 (GURI n. 177, del 31 luglio 2017), come modificato dall’articolo 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Supplemento ordinario alla GURI n. 310, del 31 dicembre 2021) (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 116/2017»), è così formulato: «1.      I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età. 2.      I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che non accedano alla conferma, tanto nell’ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al comma 3, hanno diritto, salva la facoltà di rifiuto, ad un’indennità pari, rispettivamente, ad euro 2 500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno ottanta giornate, e ad euro 1 500 al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun anno di servizio prestato nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per meno di ottanta giornate, e comunque nel limite complessivo procapite di euro 50 000 al lordo delle ritenute fiscali. Il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, ai fini del calcolo dell’indennità dovuta ai sensi del periodo precedente, è parificato ad un anno. La percezione dell’indennità comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario cessato. 3.      Ai fini della conferma di cui al comma 1, il Consiglio superiore della magistratura [in prosieguo: il «CSM»] procede con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024. Esse riguardano i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano maturato: a)      oltre 16 anni di servizio; b)      tra i 12 e i 16 anni di servizio; c)      meno di 12 anni di servizio. (...) 5.      La domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all’indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 9 Il 23 febbraio 2001, UX è stata nominata giudice di pace e ha svolto tale funzione, qualificata «onoraria», in due tribunali diversi dal 2002 al 2005 e successivamente dal 2005 fino ad oggi. 10 Nel periodo compreso tra il 1° luglio 2017 e il 30 giugno 2018, UX ha emesso 478 sentenze in qualità di giudice penale, 1 113 decreti di archiviazione nei confronti di persone note e 193 decreti di archiviazione contro persone ignote in qualità di giudice dell’indagine preliminare. Nell’ambito delle sue funzioni ella svolge, in qualità di giudice monocratico, due udienze alla settimana, tranne nel periodo feriale non retribuito di agosto, durante il quale i termini processuali sono sospesi. 11 Nell’agosto 2018, durante il suo congedo non retribuito, UX non ha svolto alcuna attività in qualità di giudice di pace e, di conseguenza, non ha percepito alcuna indennità. 12 L’8 ottobre 2018, UX ha adito il giudice di pace di Bologna (Italia) chiedendo di ingiungere al governo della Repubblica italiana il pagamento della somma di EUR 4 500, corrispondente, a suo avviso, alla retribuzione mensile, al netto dei contributi fiscali e previdenziali, spettante per il mese di agosto 2018 ad un magistrato ordinario con la stessa anzianità di servizio. 13 Con ordinanza del 16 ottobre 2018, il giudice di pace di Bologna ha sottoposto alla Corte in via pregiudiziale cinque questioni vertenti, in sostanza, sull’interpretazione dell’articolo 267 TFUE, dell’articolo 31, paragrafo 2, e dell’articolo 47 della Carta, dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, nonché delle clausole 2 e 4 dell’accordo quadro. 14 Tale causa si è conclusa con la sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572). 15 Con decreto del 30 settembre 2020, in seguito a tale sentenza, la domanda di ingiunzione di pagamento presentata da UX è stata accolta. 16 Il governo italiano ha proposto opposizione a tale decreto dinanzi al giudice di pace di Bologna, giudice del rinvio nella presente causa, evidenziando, in via principale, l’incompetenza di quest’ultimo, in subordine, l’inammissibilità della domanda d’ingiunzione di pagamento per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di UX e, comunque, l’infondatezza della pretesa di UX per l’insussistenza di un rapporto di lavoro tra quest’ultima e il Ministero della Giustizia italiano. 17 Da un lato, per quanto riguarda la competenza per l’emissione del decreto ingiuntivo, il giudice del rinvio rileva che, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, del codice di procedura civile, esso è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a EUR 5 000 ed è, inoltre, competente territorialmente. 18 Dall’altro lato, tale giudice sottolinea che il legislatore italiano e i giudici nazionali non si sono ancora conformati alle sentenze del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572), e del 7 aprile 2022, Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani) (C‑236/20, EU:C:2022:263), nonostante l’avvio, da parte della Commissione europea, di una procedura di infrazione ai sensi dell’articolo 258 TFUE nei confronti della Repubblica italiana, a causa dell’incompatibilità tra la normativa nazionale che disciplina le condizioni di lavoro dei magistrati onorari e il diritto dell’Unione, e nonostante l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2022, di una nuova disciplina della magistratura onoraria in servizio. 19 In forza dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 116/2017, un magistrato onorario in servizio potrebbe chiedere di partecipare ad una procedura valutativa e di stabilizzazione che gli consenta, in caso di esito positivo, di restare in servizio sino ai 70 anni di età. Egli potrebbe anche non presentare domanda di partecipazione a detta procedura e, di conseguenza, decadere dal servizio. In questo caso, avrebbe diritto a un’indennità non superiore a EUR 50 000 lordi. Tale indennità sarebbe concessa anche ai magistrati onorari che, pur avendo presentato domanda di partecipazione a detta procedura, non l’abbiano superata positivamente. 20 Orbene, la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione e di stabilizzazione o la percezione di detta indennità avrebbero come conseguenza, per un magistrato onorario come UX, la rinuncia, ex lege , ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso. L’unica possibilità di non rinunciare a una simile pretesa consisterebbe nel cessare dal servizio senza ricevere alcuna indennità. 21 Dall’ordinanza di rinvio emerge che UX ha partecipato, con esito positivo, a detta procedura conclusasi il 25 ottobre 2022. 22 Tuttavia, alla data di tale ordinanza il CSM non aveva ancora trasmesso al Ministero della Giustizia i nominativi dei magistrati onorari che avevano superato la procedura concorsuale di conferma, il che avrebbe ritardato ulteriormente il momento dell’effettiva nomina in ruolo di questi ultimi. 23 In tale contesto il giudice del rinvio ritiene, in sostanza, che il fatto che UX abbia presentato domanda di partecipazione alla procedura valutativa e di stabilizzazione non possa comportare la rinuncia automatica alla sua pretesa oggetto del procedimento principale. UX inoltre, quand’anche fosse immessa in ruolo, continuerebbe a non beneficiare delle stesse condizioni di lavoro di un magistrato ordinario. 24 Infine, il giudice del rinvio aggiunge che la mancata applicazione del diritto dell’Unione avrebbe penalizzato i giudici all’origine dei rinvii pregiudiziali dinanzi alla Corte relativi allo status dei giudici di pace. Infatti, al giudice di pace autore della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa conclusasi con la sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572), il Consiglio di Stato italiano avrebbe negato, in sostanza, la prosecuzione dell’incarico giurisdizionale fino ai 70 anni di età. 25 Detto giudice osserva altresì che, a differenza del magistrato ordinario, il giudice di pace non gode di alcuna tutela disciplinare, essendo assoggettato alla revoca da parte del CSM in caso, in particolare, di adozione di provvedimenti non previsti dalla legge o fondati su grave violazione di legge. 26 In tale contesto, il giudice di pace di Bologna ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se la giurisprudenza degli organi supremi di giustizia ordinaria ed amministrativa citata in narrativa, e in particolare l’ordinanza n. 13973/2022 del 3 maggio 2022 della Suprema Corte di Cassazione [Italia], che nega ogni diritto del magistrato onorario a tempo determinato, come la Giudice di pace del procedimento principale, legato allo status di lavoratore subordinato a condizioni di lavoro equiparabili a quelle del magistrato professionale a tempo indeterminato, realizzi una violazione qualificata del diritto dell’Unione impedendo il ricorso effettivo alla tutela giurisdizionale del diritto davanti ad un giudice nazionale indipendente, se e nella misura in cui la Corte constati che detta giurisprudenza del Giudice ordinario di ultima istanza abbia violato l’articolo 31, paragrafo 2, della [Carta], (…), l’articolo 7 della [direttiva 2003/88] (…), le clausole 2 e 4 [dell’accordo quadro] (…), come interpretati dalla [Corte] con la sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), (C‑658/18, EU:C:2020:572) (…), e con la sentenza del 7 aprile 2022, Ministero della Giustizia e a. [(Status dei giudici di pace italiani)] (C‑236/20, EU:C:2022:263) (…), nonché l’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta. 2)      Se l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, l’articolo 7 della direttiva 2003/88(…), le clausole 2 e 4 [dell’accordo quadro], come interpretati dalla [Corte] con [le sentenze del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572), e del 7 aprile 2022, Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani), (C‑236/20, EU:C:2022:263)], nonché l’articolo 47, primo e secondo comma, della Carta ostino rispetto ad una normativa nazionale, quale l’articolo 29, comma 5, del [decreto legislativo] n. 116/2017, introdotto dall’articolo 1, comma 629, della legge n. 234/2021, nella parte in cui la disposizione interna prevede la rinuncia automatica ex lege ad ogni pretesa derivante dal diritto dell’Unione, e, nel procedimento principale, la rinuncia al diritto alle ferie retribuite spettante alla giudice di pace ricorrente, nel caso di presentazione da parte della Giudice di pace ricorrente della domanda [di partecipazione] alla procedura concorsuale di stabilizzazione nel ruolo ad esaurimento fino al raggiungimento del 70° anno di età, con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Ministero della Giustizia alle condizioni retributive del funzionario amministrativo con funzioni giurisdizionali, nonché del positivo superamento della procedura concorsuale? 3)      Si chiede se è coerente con le indicazioni della [Corte] fornite con le sentenze [del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572), e del 7 aprile 2022, Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani), (C‑236/20, EU:C:2022:263)], la scelta che intende effettuare questo giudice del rinvio, una volta operate positivamente tutte le verifiche affidate dalla citata giurisprudenza della Corte al giudice nazionale sulla comparabilità delle condizioni di lavoro tra la giudice di pace ricorrente e il magistrato ordinario a tempo indeterminato equivalente per quanto riguarda il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni per mancato pagamento del periodo di ferie, di applicare come parametro per il calcolo del risarcimento dei danni spettante la retribuzione prevista per il giudice ordinario di tribunale con qualifica HH03, nel rispetto della diversità delle procedure di assunzione tra magistrato onorario e giudice professionale a tempo indeterminato, riservando soltanto a quest’ultimo (il magistrato ordinario) il diritto ad una progressione economica e professionale per qualifiche superiori e non soltanto per anzianità di servizio per classi e scatti stipendiali. 4)      Infine, si chiede se l’articolo 47 della Carta e le condizioni di indipendenza del giudice indicate dalla Corte nella sentenza [del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572)], ai punti 45‑49 ostino rispetto ad una normativa nazionale, quale l’articolo 21 del [decreto legislativo] n. 116/2017, che prevede la possibile applicazione della misura della revoca dell’incarico giurisdizionale nei confronti di questo Giudice del rinvio pregiudiziale, a totale discrezionalità del [CSM], senza alcuna graduazione delle sanzioni disciplinari, anche nel caso in cui questo Giudice nazionale intenda applicare la giurisprudenza della [Corte] nel procedimento principale ponendosi in contrasto con la normativa interna applicabile alla fattispecie del procedimento principale e con la citata giurisprudenza degli organi supremi della giustizia ordinaria e amministrativa». Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 27 In forza dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. 28 Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa. 29 Secondo costante giurisprudenza della Corte, il procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, grazie al quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere la controversia che sono chiamati a dirimere [sentenza del 12 settembre 2024, Presidenza del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari), C‑548/22, EU:C:2024:730, punto 26 nonché giurisprudenza ivi citata]. 30 Nell’ambito di detta cooperazione, le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Tuttavia, una domanda proposta da un giudice nazionale deve essere respinta qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente alle questioni che le vengono sottoposte [v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), (C‑658/18, EU:C:2020:572, punto 67 nonché giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA], C‑482/22, EU:C:2023:404, punto 50]. 31 Poiché la decisione di rinvio serve da fondamento al procedimento istituito dall’articolo 267 TFUE, il giudice nazionale è tenuto a chiarire, nella stessa decisione di rinvio, il contesto di fatto e di diritto della controversia principale e a fornire le spiegazioni necessarie sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione nonché sul collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito [sentenza del 12 settembre 2024, Presidenza del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari), C‑548/22, EU:C:2024:730, punto 27 e giurisprudenza ivi citata]. 32 Occorre altresì sottolineare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio devono, da un lato, permettere alla Corte di fornire risposte utili alle questioni sollevate dal giudice nazionale e, dall’altro, consentire ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri e agli altri interessati di esercitare il diritto a presentare osservazioni conferito loro dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte assicurare il rispetto di tale diritto tenuto conto del fatto che, in virtù di detta disposizione, soltanto le decisioni di rinvio vengono notificate agli interessati [sentenza del 12 settembre 2024, Presidenza del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari), C‑548/22, EU:C:2024:730, punto 28 e giurisprudenza ivi citata]. 33 I suindicati requisiti cumulativi concernenti il contenuto di una decisione di rinvio figurano in modo esplicito nell’articolo 94 del regolamento di procedura che il giudice del rinvio, nell’ambito della cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE, deve conoscere e rispettare scrupolosamente. Essi sono inoltre richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1), e figurano ora ai punti 13, 15 e 16 della nuova versione delle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2024, C 6008) (sentenza del 19 dicembre 2024, [OSCURATO:PERSONA], C‑717/22 e C‑372/23, EU:C:2024:1041, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 34 Nel caso di specie, l’ordinanza di rinvio manifestamente non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 94, lettere a) e c), del regolamento di procedura. 35 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la giurisprudenza nazionale che nega ai magistrati onorari a tempo determinato il riconoscimento del diritto a condizioni di impiego equivalenti a quelle dei magistrati ordinari violi il diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta. 36 Orbene, contrariamente ai requisiti cumulativi relativi al contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale prescritti all’articolo 94 del regolamento di procedura, il giudice del rinvio non ha chiarito il collegamento tra, da un lato, la giurisprudenza nazionale applicabile alla controversia principale e, dall’altro, l’eventuale violazione del diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta. Inoltre, tale giudice non ha sufficientemente chiarito il collegamento che esisterebbe tra la prima questione e la controversia di cui al procedimento principale. 37 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 47 della Carta, l’articolo 7 della direttiva 2003/88 nonché le clausole 2 e 4 dell’accordo quadro, come interpretati dalle sentenze del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572), e del 7 aprile 2022, Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani) (C‑236/20, EU:C:2022:263), ostino a una normativa nazionale che prevede che i magistrati onorari, per poter continuare a esercitare le loro funzioni, siano tenuti a partecipare a una procedura di valutazione la quale, da un lato, in caso di esito positivo, consenta loro di ottenere la conversione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e ciò fino ai 70 anni di età, e, dall’altro, in caso di esito negativo, consenta a tali magistrati di percepire un’indennità, quando tanto il superamento positivo quanto il mancato superamento della valutazione con accettazione dell’indennità comportano la rinuncia, ex lege , ad ogni pretesa che essi possano far valere, sulla base di tali disposizioni, relativa al rapporto onorario pregresso. 38 Occorre anzitutto rilevare che, al punto 113 della sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572), la Corte ha dichiarato che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta devono essere interpretati nel senso che un giudice di pace che, nell’ambito delle sue funzioni, effettui prestazioni reali ed effettive, che non siano né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisca indennità aventi carattere remunerativo, può rientrare nella nozione di «lavoratore» ai sensi di tali disposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 39 Per quanto riguarda la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro, la Corte ha dichiarato, al punto 163 della medesima sentenza, che tale disposizione doveva essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che non prevede il diritto per un giudice di pace di beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni, come quello previsto per i magistrati ordinari, nell’ipotesi in cui tale giudice di pace rientri nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», ai sensi della clausola 2, punto 1, di tale accordo quadro, e in cui si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumersi la responsabilità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 40 Al riguardo, la Corte ha dichiarato che la nozione di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi della clausola 2, punto 1, di detto accordo quadro, può includere un giudice di pace, nominato per un periodo limitato, il quale, nell’ambito delle sue funzioni, svolga prestazioni reali ed effettive, che non siano né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisca indennità aventi carattere remunerativo, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare [v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani), C‑658/18, EU:C:2020:572, punto 134]. 41 Per rispondere alla presente questione sollevata dal giudice del rinvio occorre anzitutto stabilire se la clausola 4 dell’accordo quadro imponga che gli stessi diritti siano concessi ai magistrati onorari e ai magistrati ordinari. Orbene, anche supponendo che un giudice di pace possa essere qualificato «lavoratore a tempo determinato» ai sensi di detta disposizione, il che nel caso di specie non è stato confermato dal giudice del rinvio, dall’ordinanza di rinvio non si evince che un giudice di pace si trovi in una situazione paragonabile a quella di un giudice togato. Inoltre la Corte non dispone degli elementi che le consentano di valutare l’eventuale sussistenza di una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 4, punto 1, di tale accordo quadro [v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2024, Presidenza del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari), C‑548/22, EU:C:2024:730, punti 35 e 36]. Infatti, dall’ordinanza di rinvio non emerge che una differenza di trattamento, per quanto riguarda il diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni, non sia giustificata dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumersi la responsabilità. 42 Ne consegue che la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alla seconda questione. 43 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede di determinare le modalità di risarcimento del presunto danno subito da UX e chiede, in sostanza, se sia conforme agli insegnamenti tratti dalle sentenze del 16 luglio 2020, Governo della Repubblica italiana (Status dei giudici di pace italiani) (C‑658/18, EU:C:2020:572), e del 7 aprile 2022, Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani) (C‑236/20, EU:C:2022:263), prendere in considerazione, nel valutare l’importo del risarcimento, la retribuzione di un giudice ordinario con qualifica HH03. 44 Orbene, da un lato, occorre rilevare che il metodo di valutazione del danno è, in linea di principio, una questione di diritto nazionale. Dall’altro, non indicando le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione che la Corte dovrebbe a suo avviso interpretare, il giudice del rinvio chiede in modo generico e impreciso un’interpretazione della giurisprudenza della Corte citata al punto precedente della presente ordinanza che, peraltro, non riguarda direttamente gli elementi quantitativi che possano essere presi in considerazione dal giudice nazionale nel determinare l’importo del risarcimento. Pertanto, contrariamente ai requisiti posti all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, il giudice del rinvio non spiega in modo sufficiente il collegamento che esso stabilisce tra il diritto dell’Unione e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale. 45 Per quanto riguarda la quarta questione, relativa in sostanza all’eventuale responsabilità disciplinare del giudice del rinvio, si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 30 della presente ordinanza, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte, le quali godono di una presunzione di rilevanza. Pertanto, quando la questione sollevata riguarda l’interpretazione o la validità di una norma del diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, obbligata a statuire, salvo qualora risulti in modo manifesto che l’interpretazione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia nel procedimento principale, qualora il problema sia ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere utilmente a tale questione. 46 Nel caso di specie, dall’ordinanza di rinvio emerge che la controversia di cui al procedimento principale verte su una domanda di risarcimento per un congedo non retribuito e non sull’accertamento della responsabilità disciplinare dei giudici di pace. 47 Pertanto, risulta in modo manifesto che la quarta questione non ha alcun rapporto con l’oggetto della controversia nel procedimento principale. 48 Alla luce dei motivi che precedono, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata manifestamente irricevibile. 49 Si deve tuttavia ricordare che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale fornendo alla Corte tutti gli elementi che consentano a quest’ultima di statuire [sentenza del 12 settembre 2024, Presidenza del Consiglio dei ministri e a. (Retribuzione dei magistrati onorari), C‑548/22, EU:C:2024:730, punto 40]. Sulle spese 50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Bologna (Italia), con ordinanza del 25 gennaio 2023, è manifestamente irricevibile. Lussemburgo, 6 marzo 2025 Il cancelliere Il presidente di sezione A. [OSCURATO:PERSONA] N. Jääskinen * Lingua processuale: l’italiano. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.