CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 19962/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al 31213/2019R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 403, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore ; Ministero della Salute , Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri; domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge;-controricorrenti- nonché sul ricorso successivo, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]Ambra, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] ) , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];elettivamente domiciliati in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n.5, presso lo S tudio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difende, in virtù di procure in calce al ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore ; Ministero della Salute , Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, in persona dei rispettivi Ministri; -intimati- avverso la sentenza n. 2037/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di APPELLO di ROMA, depositata il 26/03/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2023dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA] Gli odierni ricorrenti convennero davanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri e i Ministeri indicati in epigrafe, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata re munerazione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione medica in cui si erano immatricolati negli anni compresi tra il 1978ed il 1990. il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, rigettò l a domanda nei confronti della Pr esidenza del Consiglio dei Ministri per intervenuta prescrizione. La Corte di appello di Roma, con sentenza 26 marzo 2019, n. 2037, ha rigettato l’impugnazione. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso con atto notificato il 23 ottobre 2019,sulla base di quattro motivi. Con distinto atto notificato il 24 ottobre 2019, gli altri ricorrenti indicati in epigrafe hanno quindi proposto ricorso per la cassazione dellamedesima sentenza, sulla base di un unico, articolato motivo. Solo al primo ricorso hanno risposto con unico controricorso le amministrazioni intimate. La trattazione dei ricorsiè stata fissata in adunanza camerale a i sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] articola nei seguenti motivi. 1.1. Con il primo motivo si denuncia, per un verso, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 101, secondo comma,Cost., per avere la Corte d’appello fondato la propria decisionedi rigetto della domanda esclusivamente sulla base degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità, senza procedere alla doverosa applicazione della legge; per altro verso, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., per avere individuato il termineiniziale di decorrenza della prescrizione decennale del diritto vantato dagli appellanti (odierni ricorrenti) alla data (27 ottobre 1999) di entrata in vigore della legge n.370 del 19 ottobre 1999,data in cui non era ancora possibile az ionare il predetto diritto, non essendo ancora stato rimosso l’ostacolo all’adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario, ciò che sarebbe avvenuto solo con i DPCM del 7 marzo, del 6 luglio e del 2 novembre 2007. 1.2. Con il secondo motivo si d educe la nullità della sentenza impugnata per insussistenza di uno dei requisiti di cui all’art.132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, sull’assunto del carattere incomprensibile del supporto motivazionale della pronuncia, tra l’altro asseritamente adottata con acritico recepimento di un precedente giurisprudenziale. 1.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 112 e 100 cod. proc. civ., nonché 95 Cost., perché la Corte di appello non si sarebbe pronunciata sul (e pertanto non avrebbe accolto il ) motivo di appell o relativo alla riforma dell’esclusione della legittimazione passiva dei Ministeri.1.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. per la mancata compensazione delle spese di lite , atteso il contrasto giurisprudenziale esistente in materia. 2. Con un unico motivo, i l ricorso proposto da gli altri ricorrenti indicati in epigrafedenuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10 Cost.; dell'art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull'Unione Europea; dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi; degli artt. 2934, 2935 e 2938 c. c., dell'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 ..., nonché dell'art. 11 della Legge n. 370/99». I ricorrenti sostengono che la legge n. 370 del 1999 non può assumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione. Il giudice del merito avrebbe quindi errato, mancando di considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore (e dunque dal 17 maggio 2011, atteso che nel 2005 era stata fugata l’incertezza sulla giurisdizione, nel 2009 quella sulla natura dell’azione esperibile e, appunto nel 2011, quella sulla legittimazione passiva unica dello Stato), anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, eventualmente da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale. 3. Va anzitutto dichiarata l’inammissibilità del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.Con riguardo al secondo motivo va, in generale, ricordato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione –deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). Nel caso di specie, alla stregua della prospettazione della doglianza in esame, è denunciata la contraddittorietà e l’obiettiva incomprensibilità della motivazione , giacché viene de dotto, per un verso, il contrasto tra l’affermazione sulla persistenza dell’inadempimento e quella sull’intervenuta prescrizione, per l’altro la non intellegibilità del percorso argomentativo, «se non con il mero richiamo ad una posizione assunta da altro giudicante». Tali omissioni, dalle quali si vorrebbe trarre l’implicazione della violazione della prescrizione contenuta nell’art.132 n. 4 cod. proc. civ., non sono peraltro all’evidenza riscontrabili nella decisione in esame, la qualeha dato atto, in modo articolato e perspicuo, delle ragioni in base alle quali il dies a quodella prescrizione del diritto azionato deve essere individuato nel giorno 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art.11 della legge n. 370 del 1999, tra l’altro debitamente richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Deve pertanto ritenersi che la motivazione della sentenza impugnata non presenti le omissioni denunciate, né, a fortiori , p ossa reputarsi tale da non attingere il “minimo costituzionale”, non potendo attribuirsi rilievo, in tal senso, alla circostanza del richiamo di precedenti giurisprudenziali conformi, la quale, tutt’al contrario, arricchisce il corredo argomentativo della pronuncia e la sua coerenza logica. Il secondomotivo di ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 3.2. Inammissibile , per due diverse ragioni, è altresì il terzo motivo. Sotto un primo profilo, la doglianza si palesa perplessa e contraddittoria,in quanto, da un lato, lamenta l’omessa pronuncia sul motivo di appello con cui era stata censuratala dichiarazione di difetto di legittimazione passiva dei Ministeri evocati in giudizio , mentre , dall’altro lato, si duole del mancato accoglimentodi tale motivo, ciò che presuppone una statuizionenegativa su di esso. Sotto un secondo profilo, nell’esposizione della doglianza, non viene fornita l’indicazione specifica dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza in cui la censura era stata portata all’attenzione del giudice di secondo grado; ciò che invece è necessario nell’ipotesi in cui sia dedottoil vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., al fine di consentire allaCorte di cassazione, giudice del “fatto processuale”, la verifica della ritualità e tempestività della censura medesima(tra le altre, Cass. 04/07/2014, n. 15367; Cass. 14/10/2021, n. 28072). In ogni caso, al di là del rilievodelle dette ragioni di inammissibilità, il motivo in esame sarebbe st ato anche infondato, atteso che nella sentenza impugnata (la quale ha dato atto del rilievo del difetto di legittimazione passiva dei Ministeri da parte del primo giudice) è rinvenibile con evidenza una conferma tacita di tale specifica statuizione e tale conferma deve ritenersi corretta in iure , stante il principio – affermato da questa Corte nel suo massimo consesso – secondo cui, in tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie, sussiste la legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, sebbene l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità(Cass., Sez. Un., 27/11/2018, n. 30649). 3.3.Inammissibile, per manifesta infondatezza è, ancora , il quarto motivo. In proposito va ribadito – dando continuità ad un consolidato orientamento di questa Corte –che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità -salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400) - e che trova il suo unico limite nell’impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n. 10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912). Perfettamente co nforme a diritto è , dunque , la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza gravata, in quanto la condanna nelle spese è stata formulata in legittima applicazione del principio della soccombenza, e in quanto non sussiste un diritto della parte soccombente ad ottenerela compensazione delle spese medesime, in ragione della sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sulle questioni evocatein giudiz i o. Peraltro, è consolidato il principio di diritto secondo cui l’omessa compensazione delle spese è incensurabile in sede di legittimità(Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005). Ne discende l’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 360-bisn.1 cod. proc. civ.. 4.Va, a questo punto, delibato il primo motivo del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale, nella parte in cui denuncia la violazione dell’art.2935 cod. proc. civ., deve essere esaminato congiuntamente all’unico motivo del ricorso proposto dagli altri ricorrenti indicati in epigrafe, stante il rapporto di stretta connessione tra le doglianze che visono esposte. 4.1.Prima di procedere a tale congiunto esame, deve, però , essere dichiarata l’inammissibilità del motivo medesimo nella p a rte in cui , denunciandola violazione del principio costituzionale che sancisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (a rt.101, secondo comma, Cost.), deduce che, in tal modo, sarebbe stato fatto entr are indebitamente, nel nostro ordinamento, il contrario principio dello stare decisis. L’inammissibilità di tale doglianza è manifesta. Invero, ilgiudice di appello ha fondato la sua decisione proprio sulla base delle norme di legge –in particolare, l’ar t.11 della legge n. 370 del 1999 – che hanno consentito, attraverso un’operazione di n atura interpretativa, di individuare il dies a quodel termine prescrizionale. La circostanza che, per confort are l ’ operazione interpretativa compiuta, il giudice del merito abbia evocatoun precedente conforme orientamento giurisprudenziale, non si traduce nell’indebita applicazione del principio dello stare decisis in violazione del diverso principio costituzionale diesclusiva soggezione del giudice alla legge. 5.Venendo ora al congiunto esame del primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nella parte in cui deduce la violazione dell’art.2935 cod. civ, e dell’unico, articolato motivo del distinto ricorso proposto da gli altri ricorrenti indicati in epigrafe, se ne deve dichiarare l’inammissibilità a norma dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. 5.1.È ormai ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (ex multis, tra le più recenti, Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n.1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass. S.U. n. 30649 del 2018; da ultimo, Cass., Sez. U. n. 18640 del 09/06/2022; Cass. n. 32959 del 09/11/2022). Questo consolidato orientamento trova fondamento nel rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE en. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1°gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art.11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesarisarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11». 5.2.Né assume rilevanza, in senso contrario, l’argomento secondo il quale solo in tempi ampiamente successivi al 1999 la giurisprudenza di questa Corte avrebbeescluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l’individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell’azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l’individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Detti argomenti -come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare (da ultimo, cfr. la citata Cass. 09/11/2022, n.32959) - sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata. Giova ricordare, al riguardo, che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso deltermine prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Del pari, non ha alcun rilievo l’individuazione della natura dell’azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva –premesso che, come si è già evidenziato, è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, mentrel'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell ’ art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. Un.,27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass.25/07/2019, n. 20099) - va osservato che dalla normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazionestatale e non nell'autonomia universitaria. 5.3. Con riferimento alla remunerazione, giova tornare ad evidenziare che, a séguito dell’intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatiodel danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (cfr., ancora, da ultimo, la citata Cass. n. 32959 del2022, nonché, in modo articolato, Cass.24/01/2020, n. 1641). Quanto sopra è in linea con ciò che si deve rilevareper la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio. In altre parole, non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione (cfr., in termini, Cass. 09/11/2022, n. 32959, cit.). 6.Alla luce di quanto si è rilevato, non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga il rinvio interpretativo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.In proposito, nel ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri ricorrenti indicati in epigrafe è stata formulat a espressa istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E., per investirla della seguente questione: «se alla stregua del diritto dell'Unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda». L’istanza non può essere accolta, atteso che questa Corte ha già rilevato -da ultimo, con la già citata Cass., Sez. Un., n. 18640 del 2022 -come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, in quanto la predetta soluzione appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione “ragionevoli”, mediante i quali sia garantita l’adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la protezione dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. Nella specie, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell’ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma -deve aggiungersi - nessun dubbio potevasussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che ogni eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (cfr., ancora, sul punto, la citata Cass. n.32959 del 2022). 7.Quanto alla compatibilità della soluzione adottata con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani- in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancitodall'art. 6, par. 1 della Convenzione - giova osservare che dalla giurisprudenza sul punto si ricava che, se, da un lato, il diritto di accesso ad un tribunale deve essere «concreto ed effettivo» (Bellet c. Francia, 4.12.1995; Zubac c. Croazia, 5.4.2018), nonché offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti» (Bellet c. Francia, cit.; [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo, [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Fazliyski c. Bulgaria, 16.7.2013), dall’altro lato le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto (Canete de Goni c. Spagna, 15.10.2003); pertanto la Corte di Strasburgo ha sottolineato la necessità che i tribunali applichino le norme procedurali evitando sia l'eccessivo formalismo che l'eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge ([OSCURATO:PERSONA] ad altri c. Turchia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]). In particolare, con riferimento ai termini di prescrizione, la Corte EDU ([OSCURATO:PERSONA] e altri c. Spagna, [OSCURATO:DATA_NASCITA]) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un'azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi. Non appare dunque ipotizzabile, nel caso di specie, la possibilità di una violazione dell'art. 6 della Convenzione, solo se si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U n . , n. 9147 del 17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando della proposizione preventiva dell'azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta dello Stato italiano (in termini, in motivazione, Cass., Sez. Un.,n. 18640 del 2022, cit.). 8.In definitiva, entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibil i . 9. Poiché le amministrazioni intimate hanno risposto con controricorso unicamente al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], solo con riguardo a tali rapporti processuali si deve provvedere sulle spese, le qu ali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 10. Alla condanna dei soccombenti nelle spese processuali deve seguirequella al pagamento da parte loro , in favore dell e controparti vittoriose, di un a somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. proc. civ., il cui importo può essere quantificato nella metà di quello dellespese medesime . Ciò, in ragione della circostanza che le doglianze proposte, tutte come si èveduto, assolut amente inammissibili , infrangendosi – specie in tema di prescrizione – su orientamenti nomofilattici consolidati da molto tempo, si sono tradotte oggettivamente in un uso abusivo del mezzo di impugnazione, idone o a determinare un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, ponendosi in posizione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art.6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie, defatigatorie o pretestuose. Tale condotta, integrando gli estremi dell’ “abuso del processo”, si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna della soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c. (Cass. 04/08/2021, n. 22208; Cass. 21/09/2022, n. 27568; Cass.05/12/2022, n. 35593). 11.Sussistono, infine, i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte di tutti iricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibilii ricorsi . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rimborsare alle amministrazioni controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 oltre le spese prenotate a debito. Condanna altresì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a pagarealle amministrazioni controricorrenti, ai sensi dell’art.96, terzo comma, cod. p